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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5875 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1639/2020 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 20.11.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1369/2020 R.G., vertente tra:
D CP_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Francesco Pastore che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Carmine Medici, e che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per l' , l'Avvocato Maria Ruggiero che si riporta agli atti e Controparte_2 verbali di causa.
E' presente, per il Giustizia, l'Avvocato dello Stato Giulio Gaeta che si riporta agli atti e Controparte_4 verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
N. 1639/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1639/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2526/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 11.12.2019 nel procedimento n. 1863/2017 R.G. - vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Carmine Parte_1 C.F._1
Medici, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via
LO ER, n. 53; appellante
e
( ), in persona del legale rappresentan- Controparte_2 P.IVA_1 te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Ruggiero, elettivamente do- miciliata presso lo studio del proprio difensore in Nola, Via Anfiteatro Laterizio, n. 222; appellata nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_3 P.IVA_2 re, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania Di Stefani, elettivamente domiciliata in
Acerra, Via Soriano, n. 5/c, presso lo studio dell'Avvocato Antonella Celardo;
appellata nonché
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 CP_5 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato in
Napoli, Via Armando Diaz, n. 11;
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appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 Con atto di citazione del 22.2.2017, deduceva che: a) in data Parte_1
8/2/2017, la società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. aveva notificato all'istante la cartella n. 07120160108996050000, intimando il pagamento della complessiva somma di
€ 289.346,52 (entro le scadenze) ed € 303,670,60 (oltre le scadenze), di cui € 286.481,70 per importi iscritti a ruolo, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si sareb- be proceduto ad esecuzione forzata;
b) come emerso dal dettaglio degli addebiti, la prete- sa creditoria era scaturita dal ruolo n. 2016/013828, reso esecutivo in data 18/10/2016, re- cante quale codice tributo “1E10” e descrizione “spese processuali”; c) dalle scarne in- formazioni riportate nel dettaglio degli importi dovuti, il ruolo sarebbe stato iscritto dall'“Ente Equitalia Giustizia s.p.a. in nome e per conto del Controparte_4
Tribunale di Verone Ufficio”; Recupero Crediti”, con riferimento a “PROVVEDIMENTO
NUMERO: 1258 DI TIPO: SENTENZA, EMESSA IN DATA: 04/12/2008”; d) antece- dentemente alla notifica della cartella, l'opponente non aveva mai ricevuto, né dal citato
Ufficio Recupero Crediti presso il Tribunale di Verona, né tantomeno dall'Agente della
Riscossione (nelle sue articolazioni ed Controparte_3 Controparte_6 [...]
, alcun atto e/o provvedimento con il quale si era prov- Controparte_7 veduto alla quantificazione e conseguente liquidazione delle spese processuali dovute in forza della citata pronuncia n. 1258 del 4/12/2008.
Parte attrice deduceva: 1) la mancanza di motivazione dell'atto impugnato;
2) la mancata indicazione, in cartella, di ulteriore soggetto obbligato in solido (tal , con Persona_1 conseguente impossibilità, per gli altri obbligati, di far valere l'eventuale pagamento nei rapporti interni con il predetto;
3) l'illegittimità della cartella per decorso del termine pre- visto dall'art. 227 ter dpr 115/02 e la necessità che all'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto provvedere l'Ente impositore e non;
4) la quantificazione delle Controparte_3 somme, assolutamente spropositata, tenuto conto della pena inflitta ex art. 444 cpc, poi estinta con indulto.
L'istante chiedeva: “voglia l'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra contraria istan- za, eccezione o deduzione, così provvedere: 1. – in via preliminare, sospendere, a norma dell'art. 624 c.p.c., l'efficacia esecutiva della impugnata cartella di pagamento n.
07120160108996050000; 2. – nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimi- tà del ruolo esecutivo n. 2016/013828 e della successiva cartella di pagamento impugna- ta, previo accertamento della non debenza delle somme iscritte a ruolo;
3. – in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della impugnata cartella in ragione della illegittima modifica del dictum di cui alla sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Verona n. 1258/2008; 4. – condannare i convenuti opposti al pa- gamento di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribu-
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zione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva contestando l'avverso dedotto, così come Controparte_8 [...]
Controparte_3
Veniva altresì chiamato in giudizio il , che si costituiva chiedendo Controparte_9 dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha qualificato le censure mosse, e “passando all'esame dei singoli motivi di opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposti”, ha rilevato: “a) quanto al primo motivo di opposizione - nullità della cartella esattoriale per difetto di motivazione - non può che richiamarsi il principio di diritto affermato co- stantemente dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle cartelle esattoriali, ovve- ro la necessità e sufficienza, ai fini della validità dell'atto, che dallo stesso sia possibile desumere l'atto presupposto dell' imposizione onde consentire al contribuente di control- lare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti e di cono- scere l'atto impositivo”.
Ancora, quanto alla “violazione del termine di cui al novellato art 227 ter del DPR n.
115\2002 per l'iscrizione al ruolo del credito e la conseguente decadenza dal diritto di agire in via esecutiva- si rileva come la previsione in parola non preveda alcun termine di decadenza dal diritto di agire in via esecutiva ma un termine meramente ordinatario.
In particolare, l'art. 227 ter, nel testo come modificato dalla legge n.69 del 18.06.2009
(ratione temporis applicabile avuto riguardo alla data di iscrizione al ruolo del credito –
18.10.2016 – cfr Cass civ. sez VI ordinanza n.21178 del 13.09.2017) ha modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie esigibili a segui- to del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge
l'obbligo, già disciplinata dall'art. 212 del citato D.P.R. n. 115 del 2002, da ritenersi abrogata, prevedendo che entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione al ruolo. L'iscrizione al ruolo, dunque è automatica al decorso del termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale, alla violazione del suddetto termine non è collegato alcun effetto deca- denziale dalla norma il quale è viceversa regolato dall'articolo 25 del dpr 602/1973”.
Il Giudice di primo grado ha quindi disatteso entrambe le contestazioni.
Il Tribunale, “passando all'esame delle ulteriori censure, da ricondursi, come detto allo schema dell'opposizione alla esecuzione”, ha rigettato sia il motivo relativo alla mancata indicazione, nella cartella esattoriale, del nominativo di altro soggetto obbligato in solido e cioè tal (“ne discende che proprio in ragione del vincolo di solidarietà di Persona_1 regola il creditore si determina a richiedere il pagamento ad uno solo dei coobbligati, di regola quello che presenta maggiore solvibilità spontanea o coatta, senza che ciò incida sulla direzione soggettiva della azione esecutiva la quale deve ritenersi correttamente azionata”), sia quello inerente all'errata quantificazione delle spese.
Il Giudice di prime cure ha rilevato che “il Ministero di Giustizia nel costituirsi in giudi-
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zio ha depositato i modelli per il pagamento delle spese di giustizia, utilizzati dall'
[...]
( legittimata in virtù della convenzione stipulata con il Ministero di Giusti- CP_10 zia ai sensi dell'art 227 bis del TUSG) per la concreta determinazione delle spese penali anticipate nel giudizio a carico dell'opponente, documentato la riferibilità delle stesse al- le seguenti voci di spesa € 236.729 per intercettazioni, € 34.798,63 per spese di viaggio, €
8006,94 per interprete, € 6917,13 per CTU, oltre spese recuperabili in misura fissa come da tabella penale allegato A. Trattasi di spese tutte riconducibili alla nozione di spesa penale ripetibile ordinaria ai sensi dell'art 5 DPR n. 115\2002 ( le spese di consulenza, diaria, interprete) e spese straordinarie ripetibile ( intercettazioni ) ex art 70 del D.P.R.
n. 115 del 2002”.
Sempre per il Tribunale, “in tema di indagini preliminari, il p.m. - ancorché la riunione in senso tecnico, ex art. 17 e 19 c.p.p., possa avere per oggetto solo processi e non procedi- menti ed essere disposta solo dal giudice e non dal p.m. - ha la facoltà di svolgere inda- gini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti, unificando, a tal fine, i numeri identificativi degli stessi e formando un unico fascicolo delle indagini preliminari, come avvenuto nel caso di specie, in ragione della unicità della notizia di reato, conse- guentemente le spese anticipate dallo Stato per le attività di indagine ( intercettazioni, in- terpreti, consulenze ) sono strumentali all'intero processo senza che vi sia necessità di di- stinguere le varie imputazioni. In altri termini le spese anticipate dallo stato per la mate- riale esecuzione delle operazioni di intercettazioni telefoniche e di consulenza vanno po- ste a carico dell'imputato che riporta condanna definitiva in relazione al reato per il cui accertamento viene fatto ricorso a tale mezzo di ricerca della prova e considerato che nel caso di specie le indagini svolte hanno riguardato un sodalizio di persone rispetto alle quali non vi è necessità di distinguere le varie imputazioni in quanto ogni atto di indagine
è strumentale all'intero processo e si riferisce complessivamente alla posizione dell'imputato. La circostanza che la posizione di alcuni imputati sia stata stralciata a se- guito della scelta dell'opponente di ricorrere al rito alternativo di cui all'art 444 c.p.p. non incide sulla riferibilità delle spese anticipate dallo Stato in fase di indagine del reato per il quale lo stesso è stato condannato in via definitiva, essendo le stesse maturate pri- ma della separazione del processo per attività riferibile all'accertamento dei reati per i quali lo stesso è stato condannato. Nulla esclude che nella ipotesi in cui la medesima pre- tesa sia azionata nei confronti di altri coobbligati solidali ovvero pro quota, il relativo pagamento vada ad estinguere anche la esposizione debitoria dell'opponente”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 20.5.2020 (in piena sospensione covid),
ha promosso appello, costituendosi in data 30.5.2020. Parte_1
L'appellante, con un primo articolato motivo, ha dedotto il difetto di motivazione della cartella di pagamento (pagine da 4 a 12).
Con il secondo motivo ha allegato l'illegittima quantificazione delle spese (pagine da 12 a
21), anche in ragione della violazione dell'art. 535 cpp, nella formulazione anteriore alle
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modifiche operate con legge 69/2009, mentre, con il terzo, ha contestato la decisione nella parte in cui non si è ritenuta l'illegittimità della cartella per la mancata indicazione del nominativo di altro coimputato (pagine 21 e 22).
Con il quarto motivo il Sig. ha dedotto la violazione dell'art. 227 ter dpr Pt_1
115/2002, ribadendo che all'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto provvedere non
[...]
ma direttamente l'Ufficio impositore (pagine 22-26). Controparte_3
1.4 Si sono costituiti gli appellati, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'impugnazione; l' ha anche prospettato Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, rientrando le censure nel paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi. CP_1 A seguito di scardinamento dal ruolo di altra sezione, avvenuto in data 12.2.2025, la te, all'udienza del 19.6.2025, ha fissato l'odierna udienza per la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note fino a dieci giorni prima dell'udienza, e invi- tando le parti a dedurre sull'ammissibilità del rimedio.
2. Il Merito
2.1 In via preliminare va chiarito che ogni statuizione, anche in rito, non oggetto di uni- voca impugnazione, deve reputarsi coperta dal giudicato.
Infatti, il Tribunale, per quel che qui interessa, seppure non abbia rispettato appieno l'ordine delle censure ha:
• qualificato come motivi di opposizione agli atti esecutivi le doglianze afferenti al difetto di motivazione e alla violazione dell'art. 227 ter DPR 115/2002;
• rigettato i motivi ex art. 615 cpc, relativi sia all'omessa indicazione, tra i coobbligati solidali, di sia all'illegittima quantificazione delle spese. Persona_1
Va altresì chiarito che il Collegio potrà esaminare solo le censure tempestivamente artico- late in primo grado e riproposte in questo.
2.2 Ebbene, per ciò che concerne il primo e il quarto motivo di impugnazione, come ap- pena visto, questi sono stati qualificati come di opposizione agli atti esecutivi.
Medesime considerazioni vanno rese in ordine alla contestazione dell'iscrizione a ruolo da parte di un ente piuttosto che un altro, stante il ritenuto richiamo a vizi formali e relati- vi al procedimento di formazione della pretesa esecutiva.
In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa noti- fica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma
3, c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata no- tificata (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 04/04/2018, n. 8402; cfr. anche Cass. civ., L,
24.3.2022, n. 9643).
Ancora: “la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29,
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comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973”. (Cass. civ., III, 19/10/2015, n. 21080; cfr. anche Cass. civ., III, 2.4.2024, n. 8693).
Ma in ogni caso, e quale ulteriore e autonoma ragione, va detto che l'identificazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con ri- ferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendente- mente dalla sua esattezza, sicché il giudice dell'impugnazione è chiamato alla qualifica- zione dell'opposizione proposta (per la decisione sia sul merito sia sull'ammissibilità dell'impugnazione) solo quando il primo giudice non abbia provveduto in tal senso (cfr., ad esempio, Cass. 32833/21, Cass. 13381/17, Cass. 8103/07).
Nella specie, come visto, il Tribunale ha ricondotto le violazioni contenute ai punti 1) e 3) indicati nella sentenza impugnata (appunto, difetto di motivazione e violazione dell'art. 227 ter dpr 115/2002) all'art. 617 cpc.
Ed è noto che la qualificazione dell'opposizione agli atti esecutivi data dal giudice di pri- mo grado è vincolante ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione applicabile.
Contro una pronuncia sul difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, è esperi- bile ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost., e non appello ove la stessa abbia deciso contemporaneamente anche un'opposizione all'esecuzione (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 04/08/2025, n. 22453; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/02/2025, n.
3500; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/01/2025, n. 1050).
Andava quindi proposto ricorso straordinario per Cassazione (cfr. Cass. civ., 22453/25 e
3500/25, 1050/25 citate).
Questi motivi sono quindi inammissibili.
2.2 Neppure il secondo motivo può essere condiviso, per varie ragioni.
Parte appellante ha lamentato la liquidazione spropositata contenuta nella cartella di pa- gamento, ed ha evidenziato che non si era tenuto conto della circostanza che gran parte degli indagati erano stati coinvolti in procedimenti diversi (10547/02; 4634/02; 5258/04 e
1064/03), che vi erano stati numerosi soggetti condannati e che molte posizioni erano sta- te stralciate.
Ancora, secondo il Sig. , “ad avviso del primo giudice, le spese dell'intero proce- Pt_1 dimento (n. R.G.N.R. 9462/2003, e pur avendo dato luogo lo stesso a svariati processi) andrebbero poste unicamente a carico del sig. poiché: le spese per le at- Parte_1 tività di indagini, alla luce della unicità della notizia di reato, sarebbero risultate stru- mentali all'intero processo per cui non dovrebbero distinguere tra le varie imputazioni: si tratta, tuttavia, di un assunto erroneo poiché in capo al sig. risultano imputate Pt_1
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anche le spese di procedimenti antecedenti (ed, in ogni caso, sostenute antecedentemente) all'iscrizione dello stesso nel registro delle notizie di reato – v. infra sub 2.7);
le stesse spese andrebbero poste a carico dell'imputato che riporta condanna definiti- va in relazione al reato per il cui accertamento si è fatto ricorso a quello specifico mezzo di prova: si tratta, anche in tal caso, di un assunto erroneo poiché in capo al sig. Pt_1 risultano imputate anche le spese relativi a fatti per i quali non si è pervenuti ad una sen- tenza di condanna – v. infra sub 2.4);
avendo le indagini riguardato un sodalizio di persone non vi sarebbe la necessità di di- stinguere le varie imputazioni poiché ogni atto di indagine è strumentale all'intero pro- cesso, riferendosi quindi complessivamente alla posizione dell'imputato: come anticipato,
l'assunto è erroneo poiché, pur trattandosi di un sodalizio di persone, risultano imputate al sig. spese relative all'accertamento di fatti inerenti altri indagati, per i quali la Pt_1
Procura aveva già proceduto, antecedentemente all'iscrizione del sig. al ricorso Pt_1
a specifici mezzi di prova (intercettazioni ed interpreti – v. infra sub 2.5 e 2.6)”.
L'appellante ha anche richiamato l'art. 535 c.p.p. nella sua formulazione antecedente alla riforma operata con legge 69/09.
Sempre per l'istante, la circostanza che molte delle posizioni erano state stralciate avrebbe dovuto indurre il Tribunale a tenere conto di tale circostanza, nonché di quella che nel corso del procedimento erano state affrontate numerose spese per interprete, evidente- mente per tradurre le conversazioni di imputati di nazionalità straniera coinvolti nelle in- dagini.
In primo luogo, va detto che queste questioni non sono state analiticamente dedotte con l'originario atto di opposizione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle do- mande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9226).
Ancora: “In tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecu- zione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzio- ne, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.. Ne consegue che, allorquando nel giudizio di opposi- zione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile, secondo il regime preclusivo di cui alla legge 26 novembre
1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis" - la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto in- troduttivo del giudizio di opposizione” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di
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merito che aveva escluso che, in sede di giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice dovesse occuparsi d'ufficio del motivo, dedotto solo in un momento successivo all'intro- duzione del giudizio stesso, della carenza originaria del titolo esecutivo, attinente all'asse- rita mancanza di prova circa l'avveramento della condizione apposta ad un contratto di mutuo fondiario, essendo stata ammessa, al momento della proposizione dell'opposizione, la validità ed efficacia del titolo e contestata soltanto la pretesa esecutiva concernente gli interessi) (Cass. civ. III, 28/07/2011, n. 16541).
Ma vi sono ulteriori motivi di reiezione.
Ed infatti, anche a volere recepire tutte le altre questioni successivamente poste rispetto all'atto introduttivo, le stesse non avrebbero comunque potuto trovare accoglimento.
Dalla visione della sentenza di condanna ex art. 444 cpp, si desume, in primo luogo, che i vari tronconi dei processi derivano da una complessa vicenda, che ha visto la commissio- ne di numerosi reati da parte di un nutrito sodalizio, anche per fatti naturalmente antece- denti all'instaurazione del procedimento a carico del Sig. (bancarotta fraudolenta Pt_1 impropria, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta per distrazione, ri- corso abusivo al credito, corruzione;
per quest'ultima fattispecie alcuni reati sono stati di- chiarati estinti per prescrizione).
Ancora, dalla predetta sentenza si evince che il Sig. è risultato imputato per tutti i Pt_1 capi di imputazione, in concorso con varie persone pure menzionate nell'appello, e le cui posizioni sono state (seppure non tutte) successivamente stralciate.
Dunque, non può essere sottaciuta non solo la complessiva vicenda che ha dato origine a tutte le fattispecie criminose indicate in sentenza – e per le quali, ci si ripete, l'appellante
è risultato protagonista – ma anche l'attività posta in essere da questi in concorso con vari soggetti, anche quelli di nazionalità straniera.
Ebbene, il GIP ha condannato in solido gli imputati al pagamento delle spese processuali, con ciò, ad avviso della Corte, rendendo avvertiti dell'obbligo di pagare le spese per tutte le fattispecie criminose ritenute non prescritte.
E questa statuizione – ed ecco altra ragione di rigetto – avrebbe dovuto essere censurata nella sua sede propria.
E tanto si dice con motivazione integrata rispetto a quella del Giudice di prime cure (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
Vale richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale “fra il giudice (dell'esecuzione) penale e il giudice civile non si pongono mai questioni di competenza (Cass. Sez. Un., sent. 6 dicembre 2021, n. 38596, Rv. 663248-01), "sicché il giudice civile, se davanti a lui si pongono temi riservati alla cognizione del giudice pena- le, deve rigettare l'opposizione" e non dichiararsi incompetente (Cass. Sez. 3, ord. 22 maggio 2023, n. 14082, Rv. 667834-01)” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 14/04/2025, n. 9727).
Medesime considerazioni vanno rese in ordine all'art. 535 cpp.
Si è ad esempio sostenuto che “la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abro-
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gazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le que- stioni che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'a- zione di recupero delle spese processuali” (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 15/03/2019, n.
31843).
Solo per mera completezza, stante la rilevanza dirimente di quanto fin qui detto, quanto poi all'indicazione di altri processi, strettamente collegata alla questione della eccessività delle somme, dal foglio notizie si legge di “riunione” al procedimento 9462/03 di quelli iscritti ai numeri 10547/02, 5828/04, 1064/03, mentre, a proposito del procedimento n.
7434/02, si legge “spese ripetibili e prenotate a debito relative al procedimento penale
7434/02, ora 9462/03”.
Si è ad esempio sostenuto che, in tema di intercettazioni, si verte nell'ambito del "mede- simo procedimento" nel caso in cui il reato per il quale si procede, pur se non indicato nel decreto autorizzativo, attiene a un fatto storico il cui nucleo centrale coincide od è incluso in quello posto a fondamento di tale provvedimento, sicché, per la legittima acquisizione dei risultati dell'attività captativa, la relativa autorizzazione deve intendersi disposta "ab origine" per questo reato, sebbene connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. (Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 14/04/2025, n. 18413).
Ed a fronte delle indicazioni contenute in sentenza, spettava all'appellante fornire prova univoca e dettagliata in contrario.
Infine, in ordine all'eventuale paradosso circa la possibilità, per l'Amministrazione, di agire nei confronti di più soggetti, si tratta di presunzione arbitraria e non dimostrata.
Pertanto, per tutte riferite ragioni, ognuna autonomamente dirimente, anche il secondo motivo va rigettato.
Medesime considerazioni vanno rese per il terzo motivo, posto che, tenuto conto dei prin- cipi espressi in merito all'art. 342 cpc, e conformemente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, trattandosi di obbligazione solidale, effettivamente, il creditore non solo
“resta libero di determinarsi a richiedere il pagamento dell'intero ad uno solo dei sogget- ti coobbligati, essendo egli estraneo alle dinamiche interne collegate al regresso pro quo- ta che il coobbligato solidale che ha eseguito il pagamento per intero potrà azionare”
(pagine tre e quattro della sentenza impugnata), ma si reputa non vi sia mutamento del dictum, stante, appunto, la natura solidale della obbligazione, con specifico riguardo alla posizione dell'appellante.
Il Giudice di prime cure ha poi aggiunto, condivisibilmente, che “proprio in ragione del vincolo di solidarietà di regola il creditore si determina a richiedere il pagamento ad uno solo dei coobbligati, di regola quello che presenta maggiore solvibilità spontanea o coat- ta, senza che ciò incida sulla direzione soggettiva della azione esecutiva la quale deve ri- tenersi correttamente azionata” (pag. 4).
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2. Considerazioni conclusive e spese
L'appello va quindi complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio, tenuto conto della somma riconosciuta e della non particolare complessità della causa;
trova applicazione il DM
55/14 e successive modifiche. Per la posizione di va evidenziato Controparte_3 che questa parte non ha più articolato compute e sostanziali difese a seguito della sua co- stituzione, per cui non può essere computata la fase decisionale.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n 2526/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 11.12.2019 nel procedimento n.
1863/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibili il primo e il quarto motivo di appello;
• rigetta il secondo e il terzo motivo di appello;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida: a) in Parte_1 favore di , in euro 7.158,5, per compensi pro- Controparte_2 fessionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
b) in favore di , in euro 4.607,00, per Controparte_3 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui com- pensi, IVA e c.p.a. come per legge;
c) in favore del , in Controparte_4 euro 7.158,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versa- re un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 20.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 20.11.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 1369/2020 R.G., vertente tra:
D CP_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
**** dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Francesco Pastore che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Carmine Medici, e che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per l' , l'Avvocato Maria Ruggiero che si riporta agli atti e Controparte_2 verbali di causa.
E' presente, per il Giustizia, l'Avvocato dello Stato Giulio Gaeta che si riporta agli atti e Controparte_4 verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei loro atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. la Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
N. 1639/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1639/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2526/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 11.12.2019 nel procedimento n. 1863/2017 R.G. - vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Carmine Parte_1 C.F._1
Medici, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via
LO ER, n. 53; appellante
e
( ), in persona del legale rappresentan- Controparte_2 P.IVA_1 te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Ruggiero, elettivamente do- miciliata presso lo studio del proprio difensore in Nola, Via Anfiteatro Laterizio, n. 222; appellata nonché
( ), in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_3 P.IVA_2 re, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania Di Stefani, elettivamente domiciliata in
Acerra, Via Soriano, n. 5/c, presso lo studio dell'Avvocato Antonella Celardo;
appellata nonché
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 CP_5 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato in
Napoli, Via Armando Diaz, n. 11;
2
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 Con atto di citazione del 22.2.2017, deduceva che: a) in data Parte_1
8/2/2017, la società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. aveva notificato all'istante la cartella n. 07120160108996050000, intimando il pagamento della complessiva somma di
€ 289.346,52 (entro le scadenze) ed € 303,670,60 (oltre le scadenze), di cui € 286.481,70 per importi iscritti a ruolo, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si sareb- be proceduto ad esecuzione forzata;
b) come emerso dal dettaglio degli addebiti, la prete- sa creditoria era scaturita dal ruolo n. 2016/013828, reso esecutivo in data 18/10/2016, re- cante quale codice tributo “1E10” e descrizione “spese processuali”; c) dalle scarne in- formazioni riportate nel dettaglio degli importi dovuti, il ruolo sarebbe stato iscritto dall'“Ente Equitalia Giustizia s.p.a. in nome e per conto del Controparte_4
Tribunale di Verone Ufficio”; Recupero Crediti”, con riferimento a “PROVVEDIMENTO
NUMERO: 1258 DI TIPO: SENTENZA, EMESSA IN DATA: 04/12/2008”; d) antece- dentemente alla notifica della cartella, l'opponente non aveva mai ricevuto, né dal citato
Ufficio Recupero Crediti presso il Tribunale di Verona, né tantomeno dall'Agente della
Riscossione (nelle sue articolazioni ed Controparte_3 Controparte_6 [...]
, alcun atto e/o provvedimento con il quale si era prov- Controparte_7 veduto alla quantificazione e conseguente liquidazione delle spese processuali dovute in forza della citata pronuncia n. 1258 del 4/12/2008.
Parte attrice deduceva: 1) la mancanza di motivazione dell'atto impugnato;
2) la mancata indicazione, in cartella, di ulteriore soggetto obbligato in solido (tal , con Persona_1 conseguente impossibilità, per gli altri obbligati, di far valere l'eventuale pagamento nei rapporti interni con il predetto;
3) l'illegittimità della cartella per decorso del termine pre- visto dall'art. 227 ter dpr 115/02 e la necessità che all'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto provvedere l'Ente impositore e non;
4) la quantificazione delle Controparte_3 somme, assolutamente spropositata, tenuto conto della pena inflitta ex art. 444 cpc, poi estinta con indulto.
L'istante chiedeva: “voglia l'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra contraria istan- za, eccezione o deduzione, così provvedere: 1. – in via preliminare, sospendere, a norma dell'art. 624 c.p.c., l'efficacia esecutiva della impugnata cartella di pagamento n.
07120160108996050000; 2. – nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimi- tà del ruolo esecutivo n. 2016/013828 e della successiva cartella di pagamento impugna- ta, previo accertamento della non debenza delle somme iscritte a ruolo;
3. – in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della impugnata cartella in ragione della illegittima modifica del dictum di cui alla sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Verona n. 1258/2008; 4. – condannare i convenuti opposti al pa- gamento di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribu-
3
zione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva contestando l'avverso dedotto, così come Controparte_8 [...]
Controparte_3
Veniva altresì chiamato in giudizio il , che si costituiva chiedendo Controparte_9 dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha qualificato le censure mosse, e “passando all'esame dei singoli motivi di opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposti”, ha rilevato: “a) quanto al primo motivo di opposizione - nullità della cartella esattoriale per difetto di motivazione - non può che richiamarsi il principio di diritto affermato co- stantemente dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle cartelle esattoriali, ovve- ro la necessità e sufficienza, ai fini della validità dell'atto, che dallo stesso sia possibile desumere l'atto presupposto dell' imposizione onde consentire al contribuente di control- lare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti e di cono- scere l'atto impositivo”.
Ancora, quanto alla “violazione del termine di cui al novellato art 227 ter del DPR n.
115\2002 per l'iscrizione al ruolo del credito e la conseguente decadenza dal diritto di agire in via esecutiva- si rileva come la previsione in parola non preveda alcun termine di decadenza dal diritto di agire in via esecutiva ma un termine meramente ordinatario.
In particolare, l'art. 227 ter, nel testo come modificato dalla legge n.69 del 18.06.2009
(ratione temporis applicabile avuto riguardo alla data di iscrizione al ruolo del credito –
18.10.2016 – cfr Cass civ. sez VI ordinanza n.21178 del 13.09.2017) ha modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie esigibili a segui- to del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge
l'obbligo, già disciplinata dall'art. 212 del citato D.P.R. n. 115 del 2002, da ritenersi abrogata, prevedendo che entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione al ruolo. L'iscrizione al ruolo, dunque è automatica al decorso del termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale, alla violazione del suddetto termine non è collegato alcun effetto deca- denziale dalla norma il quale è viceversa regolato dall'articolo 25 del dpr 602/1973”.
Il Giudice di primo grado ha quindi disatteso entrambe le contestazioni.
Il Tribunale, “passando all'esame delle ulteriori censure, da ricondursi, come detto allo schema dell'opposizione alla esecuzione”, ha rigettato sia il motivo relativo alla mancata indicazione, nella cartella esattoriale, del nominativo di altro soggetto obbligato in solido e cioè tal (“ne discende che proprio in ragione del vincolo di solidarietà di Persona_1 regola il creditore si determina a richiedere il pagamento ad uno solo dei coobbligati, di regola quello che presenta maggiore solvibilità spontanea o coatta, senza che ciò incida sulla direzione soggettiva della azione esecutiva la quale deve ritenersi correttamente azionata”), sia quello inerente all'errata quantificazione delle spese.
Il Giudice di prime cure ha rilevato che “il Ministero di Giustizia nel costituirsi in giudi-
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zio ha depositato i modelli per il pagamento delle spese di giustizia, utilizzati dall'
[...]
( legittimata in virtù della convenzione stipulata con il Ministero di Giusti- CP_10 zia ai sensi dell'art 227 bis del TUSG) per la concreta determinazione delle spese penali anticipate nel giudizio a carico dell'opponente, documentato la riferibilità delle stesse al- le seguenti voci di spesa € 236.729 per intercettazioni, € 34.798,63 per spese di viaggio, €
8006,94 per interprete, € 6917,13 per CTU, oltre spese recuperabili in misura fissa come da tabella penale allegato A. Trattasi di spese tutte riconducibili alla nozione di spesa penale ripetibile ordinaria ai sensi dell'art 5 DPR n. 115\2002 ( le spese di consulenza, diaria, interprete) e spese straordinarie ripetibile ( intercettazioni ) ex art 70 del D.P.R.
n. 115 del 2002”.
Sempre per il Tribunale, “in tema di indagini preliminari, il p.m. - ancorché la riunione in senso tecnico, ex art. 17 e 19 c.p.p., possa avere per oggetto solo processi e non procedi- menti ed essere disposta solo dal giudice e non dal p.m. - ha la facoltà di svolgere inda- gini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti, unificando, a tal fine, i numeri identificativi degli stessi e formando un unico fascicolo delle indagini preliminari, come avvenuto nel caso di specie, in ragione della unicità della notizia di reato, conse- guentemente le spese anticipate dallo Stato per le attività di indagine ( intercettazioni, in- terpreti, consulenze ) sono strumentali all'intero processo senza che vi sia necessità di di- stinguere le varie imputazioni. In altri termini le spese anticipate dallo stato per la mate- riale esecuzione delle operazioni di intercettazioni telefoniche e di consulenza vanno po- ste a carico dell'imputato che riporta condanna definitiva in relazione al reato per il cui accertamento viene fatto ricorso a tale mezzo di ricerca della prova e considerato che nel caso di specie le indagini svolte hanno riguardato un sodalizio di persone rispetto alle quali non vi è necessità di distinguere le varie imputazioni in quanto ogni atto di indagine
è strumentale all'intero processo e si riferisce complessivamente alla posizione dell'imputato. La circostanza che la posizione di alcuni imputati sia stata stralciata a se- guito della scelta dell'opponente di ricorrere al rito alternativo di cui all'art 444 c.p.p. non incide sulla riferibilità delle spese anticipate dallo Stato in fase di indagine del reato per il quale lo stesso è stato condannato in via definitiva, essendo le stesse maturate pri- ma della separazione del processo per attività riferibile all'accertamento dei reati per i quali lo stesso è stato condannato. Nulla esclude che nella ipotesi in cui la medesima pre- tesa sia azionata nei confronti di altri coobbligati solidali ovvero pro quota, il relativo pagamento vada ad estinguere anche la esposizione debitoria dell'opponente”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 20.5.2020 (in piena sospensione covid),
ha promosso appello, costituendosi in data 30.5.2020. Parte_1
L'appellante, con un primo articolato motivo, ha dedotto il difetto di motivazione della cartella di pagamento (pagine da 4 a 12).
Con il secondo motivo ha allegato l'illegittima quantificazione delle spese (pagine da 12 a
21), anche in ragione della violazione dell'art. 535 cpp, nella formulazione anteriore alle
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modifiche operate con legge 69/2009, mentre, con il terzo, ha contestato la decisione nella parte in cui non si è ritenuta l'illegittimità della cartella per la mancata indicazione del nominativo di altro coimputato (pagine 21 e 22).
Con il quarto motivo il Sig. ha dedotto la violazione dell'art. 227 ter dpr Pt_1
115/2002, ribadendo che all'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto provvedere non
[...]
ma direttamente l'Ufficio impositore (pagine 22-26). Controparte_3
1.4 Si sono costituiti gli appellati, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'impugnazione; l' ha anche prospettato Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, rientrando le censure nel paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi. CP_1 A seguito di scardinamento dal ruolo di altra sezione, avvenuto in data 12.2.2025, la te, all'udienza del 19.6.2025, ha fissato l'odierna udienza per la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note fino a dieci giorni prima dell'udienza, e invi- tando le parti a dedurre sull'ammissibilità del rimedio.
2. Il Merito
2.1 In via preliminare va chiarito che ogni statuizione, anche in rito, non oggetto di uni- voca impugnazione, deve reputarsi coperta dal giudicato.
Infatti, il Tribunale, per quel che qui interessa, seppure non abbia rispettato appieno l'ordine delle censure ha:
• qualificato come motivi di opposizione agli atti esecutivi le doglianze afferenti al difetto di motivazione e alla violazione dell'art. 227 ter DPR 115/2002;
• rigettato i motivi ex art. 615 cpc, relativi sia all'omessa indicazione, tra i coobbligati solidali, di sia all'illegittima quantificazione delle spese. Persona_1
Va altresì chiarito che il Collegio potrà esaminare solo le censure tempestivamente artico- late in primo grado e riproposte in questo.
2.2 Ebbene, per ciò che concerne il primo e il quarto motivo di impugnazione, come ap- pena visto, questi sono stati qualificati come di opposizione agli atti esecutivi.
Medesime considerazioni vanno rese in ordine alla contestazione dell'iscrizione a ruolo da parte di un ente piuttosto che un altro, stante il ritenuto richiamo a vizi formali e relati- vi al procedimento di formazione della pretesa esecutiva.
In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa noti- fica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma
3, c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata no- tificata (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 04/04/2018, n. 8402; cfr. anche Cass. civ., L,
24.3.2022, n. 9643).
Ancora: “la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29,
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comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973”. (Cass. civ., III, 19/10/2015, n. 21080; cfr. anche Cass. civ., III, 2.4.2024, n. 8693).
Ma in ogni caso, e quale ulteriore e autonoma ragione, va detto che l'identificazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con ri- ferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendente- mente dalla sua esattezza, sicché il giudice dell'impugnazione è chiamato alla qualifica- zione dell'opposizione proposta (per la decisione sia sul merito sia sull'ammissibilità dell'impugnazione) solo quando il primo giudice non abbia provveduto in tal senso (cfr., ad esempio, Cass. 32833/21, Cass. 13381/17, Cass. 8103/07).
Nella specie, come visto, il Tribunale ha ricondotto le violazioni contenute ai punti 1) e 3) indicati nella sentenza impugnata (appunto, difetto di motivazione e violazione dell'art. 227 ter dpr 115/2002) all'art. 617 cpc.
Ed è noto che la qualificazione dell'opposizione agli atti esecutivi data dal giudice di pri- mo grado è vincolante ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione applicabile.
Contro una pronuncia sul difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, è esperi- bile ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost., e non appello ove la stessa abbia deciso contemporaneamente anche un'opposizione all'esecuzione (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 04/08/2025, n. 22453; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/02/2025, n.
3500; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/01/2025, n. 1050).
Andava quindi proposto ricorso straordinario per Cassazione (cfr. Cass. civ., 22453/25 e
3500/25, 1050/25 citate).
Questi motivi sono quindi inammissibili.
2.2 Neppure il secondo motivo può essere condiviso, per varie ragioni.
Parte appellante ha lamentato la liquidazione spropositata contenuta nella cartella di pa- gamento, ed ha evidenziato che non si era tenuto conto della circostanza che gran parte degli indagati erano stati coinvolti in procedimenti diversi (10547/02; 4634/02; 5258/04 e
1064/03), che vi erano stati numerosi soggetti condannati e che molte posizioni erano sta- te stralciate.
Ancora, secondo il Sig. , “ad avviso del primo giudice, le spese dell'intero proce- Pt_1 dimento (n. R.G.N.R. 9462/2003, e pur avendo dato luogo lo stesso a svariati processi) andrebbero poste unicamente a carico del sig. poiché: le spese per le at- Parte_1 tività di indagini, alla luce della unicità della notizia di reato, sarebbero risultate stru- mentali all'intero processo per cui non dovrebbero distinguere tra le varie imputazioni: si tratta, tuttavia, di un assunto erroneo poiché in capo al sig. risultano imputate Pt_1
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anche le spese di procedimenti antecedenti (ed, in ogni caso, sostenute antecedentemente) all'iscrizione dello stesso nel registro delle notizie di reato – v. infra sub 2.7);
le stesse spese andrebbero poste a carico dell'imputato che riporta condanna definiti- va in relazione al reato per il cui accertamento si è fatto ricorso a quello specifico mezzo di prova: si tratta, anche in tal caso, di un assunto erroneo poiché in capo al sig. Pt_1 risultano imputate anche le spese relativi a fatti per i quali non si è pervenuti ad una sen- tenza di condanna – v. infra sub 2.4);
avendo le indagini riguardato un sodalizio di persone non vi sarebbe la necessità di di- stinguere le varie imputazioni poiché ogni atto di indagine è strumentale all'intero pro- cesso, riferendosi quindi complessivamente alla posizione dell'imputato: come anticipato,
l'assunto è erroneo poiché, pur trattandosi di un sodalizio di persone, risultano imputate al sig. spese relative all'accertamento di fatti inerenti altri indagati, per i quali la Pt_1
Procura aveva già proceduto, antecedentemente all'iscrizione del sig. al ricorso Pt_1
a specifici mezzi di prova (intercettazioni ed interpreti – v. infra sub 2.5 e 2.6)”.
L'appellante ha anche richiamato l'art. 535 c.p.p. nella sua formulazione antecedente alla riforma operata con legge 69/09.
Sempre per l'istante, la circostanza che molte delle posizioni erano state stralciate avrebbe dovuto indurre il Tribunale a tenere conto di tale circostanza, nonché di quella che nel corso del procedimento erano state affrontate numerose spese per interprete, evidente- mente per tradurre le conversazioni di imputati di nazionalità straniera coinvolti nelle in- dagini.
In primo luogo, va detto che queste questioni non sono state analiticamente dedotte con l'originario atto di opposizione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle do- mande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9226).
Ancora: “In tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecu- zione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzio- ne, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.. Ne consegue che, allorquando nel giudizio di opposi- zione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile, secondo il regime preclusivo di cui alla legge 26 novembre
1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis" - la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto in- troduttivo del giudizio di opposizione” (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di
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merito che aveva escluso che, in sede di giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice dovesse occuparsi d'ufficio del motivo, dedotto solo in un momento successivo all'intro- duzione del giudizio stesso, della carenza originaria del titolo esecutivo, attinente all'asse- rita mancanza di prova circa l'avveramento della condizione apposta ad un contratto di mutuo fondiario, essendo stata ammessa, al momento della proposizione dell'opposizione, la validità ed efficacia del titolo e contestata soltanto la pretesa esecutiva concernente gli interessi) (Cass. civ. III, 28/07/2011, n. 16541).
Ma vi sono ulteriori motivi di reiezione.
Ed infatti, anche a volere recepire tutte le altre questioni successivamente poste rispetto all'atto introduttivo, le stesse non avrebbero comunque potuto trovare accoglimento.
Dalla visione della sentenza di condanna ex art. 444 cpp, si desume, in primo luogo, che i vari tronconi dei processi derivano da una complessa vicenda, che ha visto la commissio- ne di numerosi reati da parte di un nutrito sodalizio, anche per fatti naturalmente antece- denti all'instaurazione del procedimento a carico del Sig. (bancarotta fraudolenta Pt_1 impropria, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta per distrazione, ri- corso abusivo al credito, corruzione;
per quest'ultima fattispecie alcuni reati sono stati di- chiarati estinti per prescrizione).
Ancora, dalla predetta sentenza si evince che il Sig. è risultato imputato per tutti i Pt_1 capi di imputazione, in concorso con varie persone pure menzionate nell'appello, e le cui posizioni sono state (seppure non tutte) successivamente stralciate.
Dunque, non può essere sottaciuta non solo la complessiva vicenda che ha dato origine a tutte le fattispecie criminose indicate in sentenza – e per le quali, ci si ripete, l'appellante
è risultato protagonista – ma anche l'attività posta in essere da questi in concorso con vari soggetti, anche quelli di nazionalità straniera.
Ebbene, il GIP ha condannato in solido gli imputati al pagamento delle spese processuali, con ciò, ad avviso della Corte, rendendo avvertiti dell'obbligo di pagare le spese per tutte le fattispecie criminose ritenute non prescritte.
E questa statuizione – ed ecco altra ragione di rigetto – avrebbe dovuto essere censurata nella sua sede propria.
E tanto si dice con motivazione integrata rispetto a quella del Giudice di prime cure (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III, 12/03/2024, n. 6533).
Vale richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale “fra il giudice (dell'esecuzione) penale e il giudice civile non si pongono mai questioni di competenza (Cass. Sez. Un., sent. 6 dicembre 2021, n. 38596, Rv. 663248-01), "sicché il giudice civile, se davanti a lui si pongono temi riservati alla cognizione del giudice pena- le, deve rigettare l'opposizione" e non dichiararsi incompetente (Cass. Sez. 3, ord. 22 maggio 2023, n. 14082, Rv. 667834-01)” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 14/04/2025, n. 9727).
Medesime considerazioni vanno rese in ordine all'art. 535 cpp.
Si è ad esempio sostenuto che “la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abro-
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gazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le que- stioni che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'a- zione di recupero delle spese processuali” (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 15/03/2019, n.
31843).
Solo per mera completezza, stante la rilevanza dirimente di quanto fin qui detto, quanto poi all'indicazione di altri processi, strettamente collegata alla questione della eccessività delle somme, dal foglio notizie si legge di “riunione” al procedimento 9462/03 di quelli iscritti ai numeri 10547/02, 5828/04, 1064/03, mentre, a proposito del procedimento n.
7434/02, si legge “spese ripetibili e prenotate a debito relative al procedimento penale
7434/02, ora 9462/03”.
Si è ad esempio sostenuto che, in tema di intercettazioni, si verte nell'ambito del "mede- simo procedimento" nel caso in cui il reato per il quale si procede, pur se non indicato nel decreto autorizzativo, attiene a un fatto storico il cui nucleo centrale coincide od è incluso in quello posto a fondamento di tale provvedimento, sicché, per la legittima acquisizione dei risultati dell'attività captativa, la relativa autorizzazione deve intendersi disposta "ab origine" per questo reato, sebbene connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. (Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 14/04/2025, n. 18413).
Ed a fronte delle indicazioni contenute in sentenza, spettava all'appellante fornire prova univoca e dettagliata in contrario.
Infine, in ordine all'eventuale paradosso circa la possibilità, per l'Amministrazione, di agire nei confronti di più soggetti, si tratta di presunzione arbitraria e non dimostrata.
Pertanto, per tutte riferite ragioni, ognuna autonomamente dirimente, anche il secondo motivo va rigettato.
Medesime considerazioni vanno rese per il terzo motivo, posto che, tenuto conto dei prin- cipi espressi in merito all'art. 342 cpc, e conformemente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, trattandosi di obbligazione solidale, effettivamente, il creditore non solo
“resta libero di determinarsi a richiedere il pagamento dell'intero ad uno solo dei sogget- ti coobbligati, essendo egli estraneo alle dinamiche interne collegate al regresso pro quo- ta che il coobbligato solidale che ha eseguito il pagamento per intero potrà azionare”
(pagine tre e quattro della sentenza impugnata), ma si reputa non vi sia mutamento del dictum, stante, appunto, la natura solidale della obbligazione, con specifico riguardo alla posizione dell'appellante.
Il Giudice di prime cure ha poi aggiunto, condivisibilmente, che “proprio in ragione del vincolo di solidarietà di regola il creditore si determina a richiedere il pagamento ad uno solo dei coobbligati, di regola quello che presenta maggiore solvibilità spontanea o coat- ta, senza che ciò incida sulla direzione soggettiva della azione esecutiva la quale deve ri- tenersi correttamente azionata” (pag. 4).
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2. Considerazioni conclusive e spese
L'appello va quindi complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio, tenuto conto della somma riconosciuta e della non particolare complessità della causa;
trova applicazione il DM
55/14 e successive modifiche. Per la posizione di va evidenziato Controparte_3 che questa parte non ha più articolato compute e sostanziali difese a seguito della sua co- stituzione, per cui non può essere computata la fase decisionale.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n 2526/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 11.12.2019 nel procedimento n.
1863/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibili il primo e il quarto motivo di appello;
• rigetta il secondo e il terzo motivo di appello;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida: a) in Parte_1 favore di , in euro 7.158,5, per compensi pro- Controparte_2 fessionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
b) in favore di , in euro 4.607,00, per Controparte_3 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui com- pensi, IVA e c.p.a. come per legge;
c) in favore del , in Controparte_4 euro 7.158,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versa- re un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 20.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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