Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede con la destinazione di analoga quota parte dello stanziamento di cui al capitolo n. 174 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.
Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede con la destinazione di analoga quota parte dello stanziamento di cui al capitolo n. 174 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.