Articolo 19 della Legge 3 agosto 1998, n. 269
Articolo 14 quinquiesArticolo 17
Versione
11 agosto 1998
Art. 19. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 11 agosto 1998
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