CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 860/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2702/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240054793610 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 396/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.10020240054793610/000, inerente debiti nella specie di tassa automobilistica anno 2017, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione spa per un importo di euro 396,64, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
ADER, costituitasi in giudizio, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva. La Regione Campania, benché citata a mezzo p.e.c. notificata il 19.5.2025, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza è fondata.
Invero l'ente impositore, regolarmente citato in giudizio, aveva l'onere di produrre prova della notifica dell'avviso di accertamento costituente atto presupposto rispetto a quello impugnato;
occorre perciò prendere atto che la prospettazione del ricorrente non risulta smentita da alcuna acquisizione di segno contrario: in applicazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, il ricorso va perciò rigettato, con condanna della Regione Campania al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in euro
150,00, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in euro 150,00, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2702/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240054793610 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 396/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.10020240054793610/000, inerente debiti nella specie di tassa automobilistica anno 2017, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione spa per un importo di euro 396,64, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
ADER, costituitasi in giudizio, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva. La Regione Campania, benché citata a mezzo p.e.c. notificata il 19.5.2025, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza è fondata.
Invero l'ente impositore, regolarmente citato in giudizio, aveva l'onere di produrre prova della notifica dell'avviso di accertamento costituente atto presupposto rispetto a quello impugnato;
occorre perciò prendere atto che la prospettazione del ricorrente non risulta smentita da alcuna acquisizione di segno contrario: in applicazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, il ricorso va perciò rigettato, con condanna della Regione Campania al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in euro
150,00, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in euro 150,00, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.