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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5.2.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 684/22 R.G.
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni D'Uonnolo, Alessandra D'Uonnolo e Parte_1
Nicola D'Uonnolo
APPELLANTE
E
CP_ in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.4.22 parte appellante impugnava la sentenza 655/22 del 7.3.22 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua
CP_ domanda di pagamento a carico di delle somme asseritamente dovutegli per periodo di malattia nell'ambito di rapporto di lavoro subordinato. CP_ Il Tribunale esaminava il ricorso della odierna appellante contro vari provvedimenti con cui comunicava la ingiustificabilità delle sue assenze a visite di controllo disposte tra marzo e maggio del 2019 e riteneva che i motivi addotti per giustificare i mancati accessi dei sanitari incaricati di visita fiscale (la ricorrente invocava rottura citofoni e stato di sonnolenza per assunzione di antidepressivi, post parto) fossero irricevibili. Richiamava la legislazione di settore e la giurisprudenza sulla natura di obbligo del rendersi reperibile per il controllo nelle fasce orarie previste
, ricordando che l'assenza è giustificata solo da eventi ricollegabili a forza maggiore e “simili”. Nello specifico, si tratta di tre assenze nel periodo di certificazione di malattia e ricorrente negava qualsiasi allontanamento dal domicilio fiscale, per le prime due a maggio (rientranti nel periodo per il quale ricorrente adduceva malfunzionamento) il Tribunale riteneva che fosse mancata anche la sola allegazione della assenza di portierato o dell'allestimento di cartello di avviso;
comunque, un minimo onere di collaborazione portava a comunicare preventivamente la circostanza e/o fornire un recapito telefonico;
quanto al successivo accesso del 7 giugno il Tribunale rilevava come fosse fuori del periodo addotto di malfunzionamento.
L'appellante lamenta la erroneità di tale decisione perché il motivo addotto nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo (quest'ultimo per l'annullamento del rigetto della prestazione) era la impossibilità addotta dai medici incaricati di ritrovare il domicilio in quanto indicato in maniera insufficiente, mentre nel provvedimento originario di rigetto si parlava di assenza a visita e la lettura
CP_ delle comunicazioni del medico incaricato da proverebbero il suo errore nella individuazione e ricerca del suo domicilio. CP_ appellata si è costituita per il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è da rigettare per i seguenti motivi che conducono alla conferma della sentenza impugnata.
Le difese già rigettate dal primo Giudice risultano qui meramente riproposte senza particolare confronto con i motivi della sentenza impugnata, il che rende l'appello ai limiti della ammissibilità.
Il Tribunale non ha errato nella estrapolazione e valutazione dei motivi di ricorso;
le circostanze su cui la ricorrente ha ritenuto di difendersi in via del tutto prevalente risultano essere proprio quelle inerenti la sua presenza in casa e le circostanze del malfunzionamento citofoni e della assunzione di antidepressivo, prova ne sia la formulazione di capitolato di prova per testi sul punto.
E tale difesa che non può subire mutamenti nel giudizio di gravame per divieto di nova (appellante in questo grado afferma che le circostanze addotte in primo grado sarebbero “secondarie”) , sebbene del tutto recessiva e adeguatamente respinta dal primo Giudice in ordine alla immanenza di un dovere di collaborazione e comunicazione che avrebbe superato ogni ostacolo alla sua reperibilità, risulta
CP_ peraltro correttamente incentrata sulla motivazione originaria di
Tutte le superiori considerazioni conducono al rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate definitivamente come da dispositivo, previa compensazione per la metà per la particolarità della vicenda, secondo il valore di causa individuabile in base al quantum preteso per indennità di malattia.
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna la parte appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado liquidate definitivamente, previa compensazione per la metà, in euro 450,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 5.2.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5.2.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 684/22 R.G.
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni D'Uonnolo, Alessandra D'Uonnolo e Parte_1
Nicola D'Uonnolo
APPELLANTE
E
CP_ in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.4.22 parte appellante impugnava la sentenza 655/22 del 7.3.22 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua
CP_ domanda di pagamento a carico di delle somme asseritamente dovutegli per periodo di malattia nell'ambito di rapporto di lavoro subordinato. CP_ Il Tribunale esaminava il ricorso della odierna appellante contro vari provvedimenti con cui comunicava la ingiustificabilità delle sue assenze a visite di controllo disposte tra marzo e maggio del 2019 e riteneva che i motivi addotti per giustificare i mancati accessi dei sanitari incaricati di visita fiscale (la ricorrente invocava rottura citofoni e stato di sonnolenza per assunzione di antidepressivi, post parto) fossero irricevibili. Richiamava la legislazione di settore e la giurisprudenza sulla natura di obbligo del rendersi reperibile per il controllo nelle fasce orarie previste
, ricordando che l'assenza è giustificata solo da eventi ricollegabili a forza maggiore e “simili”. Nello specifico, si tratta di tre assenze nel periodo di certificazione di malattia e ricorrente negava qualsiasi allontanamento dal domicilio fiscale, per le prime due a maggio (rientranti nel periodo per il quale ricorrente adduceva malfunzionamento) il Tribunale riteneva che fosse mancata anche la sola allegazione della assenza di portierato o dell'allestimento di cartello di avviso;
comunque, un minimo onere di collaborazione portava a comunicare preventivamente la circostanza e/o fornire un recapito telefonico;
quanto al successivo accesso del 7 giugno il Tribunale rilevava come fosse fuori del periodo addotto di malfunzionamento.
L'appellante lamenta la erroneità di tale decisione perché il motivo addotto nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo (quest'ultimo per l'annullamento del rigetto della prestazione) era la impossibilità addotta dai medici incaricati di ritrovare il domicilio in quanto indicato in maniera insufficiente, mentre nel provvedimento originario di rigetto si parlava di assenza a visita e la lettura
CP_ delle comunicazioni del medico incaricato da proverebbero il suo errore nella individuazione e ricerca del suo domicilio. CP_ appellata si è costituita per il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è da rigettare per i seguenti motivi che conducono alla conferma della sentenza impugnata.
Le difese già rigettate dal primo Giudice risultano qui meramente riproposte senza particolare confronto con i motivi della sentenza impugnata, il che rende l'appello ai limiti della ammissibilità.
Il Tribunale non ha errato nella estrapolazione e valutazione dei motivi di ricorso;
le circostanze su cui la ricorrente ha ritenuto di difendersi in via del tutto prevalente risultano essere proprio quelle inerenti la sua presenza in casa e le circostanze del malfunzionamento citofoni e della assunzione di antidepressivo, prova ne sia la formulazione di capitolato di prova per testi sul punto.
E tale difesa che non può subire mutamenti nel giudizio di gravame per divieto di nova (appellante in questo grado afferma che le circostanze addotte in primo grado sarebbero “secondarie”) , sebbene del tutto recessiva e adeguatamente respinta dal primo Giudice in ordine alla immanenza di un dovere di collaborazione e comunicazione che avrebbe superato ogni ostacolo alla sua reperibilità, risulta
CP_ peraltro correttamente incentrata sulla motivazione originaria di
Tutte le superiori considerazioni conducono al rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate definitivamente come da dispositivo, previa compensazione per la metà per la particolarità della vicenda, secondo il valore di causa individuabile in base al quantum preteso per indennità di malattia.
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna la parte appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado liquidate definitivamente, previa compensazione per la metà, in euro 450,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 5.2.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone