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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/12/2024, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cinzia Cicero, viste le note depositate da parte ricorrente a seguito della sostituzione dell'udienza del 10.12.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 469/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Mario Fallica e Filippo Nula;
-RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del , rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2 ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal funzionario delegato dott. Alessio Mario Riccobene,
- RESISTENTE -
Oggetto: diritto alla erogazione della Carta Elettronica ex art.1, comma 121, L.107/2015.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2023, esponeva che era un docente precario Parte_1
che nel corso degli anni, in particolare negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, era stato destinatario di incarichi annuali con termine al 30 giugno e che in relazione a tale servizio non gli era stato riconosciuto il diritto alla erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art.1, comma 121, L.107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 per ogni anno scolastico.
Rilevava, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022, la violazione degli artt.
3, 35 e 97 Cost., sia sotto il profilo della discriminazione dei docenti non di ruolo, sia sotto il profilo della lesione del principio di buon andamento della P.A. Richiamava, inoltre, la pronuncia della Corte di Giustizia resa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21, la quale mette in risalto il contrasto con il principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, evidenziando come, in virtù del soprarichiamato principio eurounitario, non potesse essere previsto alcun trattamento differenziato in ragione della durata del contratto di lavoro.
Tanto premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto disapplicare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge 107/2015, l'art. 2 del
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, l'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500,00 € annui tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; ordinare all'Amministrazione resistente in persona del Ministro pro tempore di attuare tutti gli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla ricorrente, la carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di 2.500,00
€ oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; in subordine, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti per mancato riconoscimento del diritto a usufruire della Carta Elettronica del Docente, nella misura di 2.500,00 € e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente in persona del Ministro pro tempore al relativo pagamento in favore della ricorrente, ovvero in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
riconoscere il favore di spese e compensi del presente giudizio giacché trattasi di questione sulla quale si è consolidato ormai da tempo un quadro giurisprudenziale chiaro e in relazione al quale l'Amministrazione resistente ha inteso non uniformarsi nonostante la diffida del ricorrente”.
Il resistente si costituiva in giudizio tardivamente, con memoria depositata in data CP_1
12.9.2024 a fronte della prima udienza di discussione fissata per il 21.11.2023, eccependo la prescrizione quinquennale delle pretese avanzate da parte ricorrente ex art. 2948 c.c. e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Istruita la causa documentalmente, l'udienza del 10.12.2024 veniva sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc e parte ricorrente insisteva nei propri scritti difensivi con le note depositate nel termine assegnato;
ritenuta matura per la decisione, la causa veniva decisa con la presente sentenza. ____________________
In via preliminare, quanto alla eccezione di prescrizione sollevata da parte del CP_1 resistente, deve evidenziarsi che la Suprema Corte di recente ha statuito quanto segue: “In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per CP_1
taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). …20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.” – Cass. Civ. n. 29961/2023.
Ciò posto, nel caso di specie, in disparte il fatto che tale eccezione deve ritenersi inammissibile stante la costituzione tardiva di parte resistente, deve rilevarsi in ogni caso che non è maturata alcuna prescrizione neanche in relazione all'anno scolastico più risalente rispetto al quale parte ricorrente ha chiesto la carta docenti, ovvero l'anno scolastico 2018/2019, atteso che il ricorso è stato depositato in data 4.4.2023 e notificato in data 12.4.2023, e dunque entro il termine quinquennale di prescrizione. Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto alla erogazione della Carta Elettronica ex art.1, comma 121, L.107/2015.
L'erogazione della Carta in questione, finalizzata al sostenimento della formazione continua dei docenti e della valorizzazione delle relative competenze professionali, è stata riconosciuta ex art. 2 del D.P.C.M. n.32313 del 23 settembre 2015 “solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Ciò posto, sulle questioni oggetto di giudizio è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, la Corte di Giustizia UE con la sentenza n. 450 del 18.05.2022 e, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, i cui principi, condivisi dalla scrivente, si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. essendo perfettamente applicabili al caso di specie.
In particolare, la Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto del sistema di formazione degli insegnanti, in cui va inserita la Carta Docente, ha chiarito che l'art. 1, comma 121,
L.107/2015 che disciplina l'istituto oggetto di giudizio “evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad "iniziative coerenti" con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R.
n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
"annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”.
Individuato, quindi, lo stretto collegamento tra la Carta Docenti e la didattica “annua”, la Corte di Cassazione ha rilevato che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si
è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' "anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. (…) Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. (…) Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo
«qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis,
Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n.
71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
(…) In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
La Corte di Cassazione, in applicazione di quanto precede, ha dunque formulato il seguente principio di diritto: “1)La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1
il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce dei principi sopra esposti, parte ricorrente ha diritto alla erogazione della Carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015, per il servizio svolto in ciascuno degli anni scolastici dedotti in ricorso (aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023).
Ed infatti, sulla base dei contratti allegati, parte ricorrente ha lavorato nell'a.s. 2018/2019 dal
24.10.2018 al 30.6.2019 per 2 ore settimanali, nell'a.s. 2019/2020 dal 20.9.2019 al 30.6.2020 per 6 ore settimanali, nell'a.s. 2020/2021 dal 2.10.2020 al 30.6.2021 per 18 ore settimanali, nell'a.s.
2021/2022 dal 6.9.2021 al 30.6.2022 per 9 ore settimanali e nell'a.s. 2022/2023 dal 5.9.2022 al
30.6.2023 per 18 ore settimanali;
sussistono, pertanto, i presupposti per riconoscere il beneficio richiesto avendo svolto attività didattica “annuale”, pienamente comparabile con quella prestata dai docenti di ruolo.
Pare opportuno precisare che nessun rilievo può avere il fatto che parte ricorrente ha lavorato part-time nell'a.s. 2018/2019 per 2 ore settimanali, nell'a.s. 2019/2020 per 6 ore settimanali e nell'a.s.
2021/2022 per 9 ore settimanali, in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione “Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica "annua" su cui si sta argomentando” (Cassazione civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961).
Con particolare riferimento all'a.s. 2022/2023, in relazione al quale parte ricorrente ha documentato di avere lavorato dal 5.9.2022 al 30.6.2023 svolgendo pertanto un incarico annuale, va evidenziato che l'attribuzione della Carta del Docente va riconosciuta anche in base al D.L.13 giugno
2023, n. 69, conv. in legge n. 103/2023, il quale all'art.15, contenente “Disposizioni in materia di
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente -”, statuisce quanto segue:
La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile>>.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze va però escluso, in via generale, che parte ricorrente possa ottenere dal resistente la liquidazione di una somma equivalente al valore che lo CP_1
stesso avrebbe dovuto accreditare nella carta elettronica per ciascun anno scolastico CP_1
coinvolto.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sottolineato che “Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali” (Cassazione civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961).
Ne deriva che è possibile unicamente la condanna a un adempimento in forma specifica del
, il quale dovrà consentire l'accesso alla piattaforma informatica della Carta Docente al fine CP_1
di provvedere al pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di specie, parte ricorrente, docente precario, ancora inserito nel sistema scolastico come attestato con le note depositate da parte ricorrete in data 18.11.2024, ha diritto ad ottenere l'adempimento in forma specifica da parte del resistente secondo i principi affermati dalla CP_1
Suprema Corte, sussistendo sia la “possibilità di adempimento” (cfr. punto 15. della sentenza
Cassazione civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) sia “la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione di scopo” (cfr. punto 16 della sentenza Cassazione civile sez. lav. - 27/10/2023, n.
29961).
In ordine al quantum debeatur, deve farsi riferimento all'importo correttamente individuato in seno al ricorso, pari ad euro € 2.500,00, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il resistente negli anni scolastici sopra indicati. CP_1
Il convenuto deve essere, pertanto, condannato a costituire in favore di parte CP_1
ricorrente la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati per complessivi € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo applicando quanto previsto dal d.m. n.
55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del resistente. CP_1
Si precisa che non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite in ragione della novità della questione trattata, atteso che la decisione della CGUE è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 4.4.2023, e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, c.p.c. come da ultimo modificato dall'art. 13, co. 1, d.l. 132/2014 conv. mod. legge 162/2014 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione "è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza" (C.
Cost. 77/2018) mentre nel caso in esame all'epoca del deposito del ricorso e ancora più della decisione, era già intervenuta la CGUE (maggio 2022), la pronuncia del Consiglio di Stato del
16.3.2022 e la sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023, senza che il abbia inteso CP_1
modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 469/2023 R.G., ogni altra, domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di alla costituzione in suo favore della Parte_1
per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche Controparte_3
di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015, per un valore complessivo pari a € 2.500,00, in ragione dell'assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio, svolto nel caso di specie negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori come specificato in motivazione;
- per l'effetto, condanna il resistente ad adottare ogni atto necessario per consentirne il CP_1
godimento;
- condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 1.339,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge e del contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Caltagirone, 10.12.2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Cinzia Cicero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cinzia Cicero, viste le note depositate da parte ricorrente a seguito della sostituzione dell'udienza del 10.12.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 469/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Mario Fallica e Filippo Nula;
-RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del , rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2 ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal funzionario delegato dott. Alessio Mario Riccobene,
- RESISTENTE -
Oggetto: diritto alla erogazione della Carta Elettronica ex art.1, comma 121, L.107/2015.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2023, esponeva che era un docente precario Parte_1
che nel corso degli anni, in particolare negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, era stato destinatario di incarichi annuali con termine al 30 giugno e che in relazione a tale servizio non gli era stato riconosciuto il diritto alla erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art.1, comma 121, L.107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 per ogni anno scolastico.
Rilevava, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022, la violazione degli artt.
3, 35 e 97 Cost., sia sotto il profilo della discriminazione dei docenti non di ruolo, sia sotto il profilo della lesione del principio di buon andamento della P.A. Richiamava, inoltre, la pronuncia della Corte di Giustizia resa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21, la quale mette in risalto il contrasto con il principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, evidenziando come, in virtù del soprarichiamato principio eurounitario, non potesse essere previsto alcun trattamento differenziato in ragione della durata del contratto di lavoro.
Tanto premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto disapplicare l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge 107/2015, l'art. 2 del
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, l'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500,00 € annui tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; ordinare all'Amministrazione resistente in persona del Ministro pro tempore di attuare tutti gli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla ricorrente, la carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di 2.500,00
€ oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; in subordine, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti per mancato riconoscimento del diritto a usufruire della Carta Elettronica del Docente, nella misura di 2.500,00 € e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente in persona del Ministro pro tempore al relativo pagamento in favore della ricorrente, ovvero in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
riconoscere il favore di spese e compensi del presente giudizio giacché trattasi di questione sulla quale si è consolidato ormai da tempo un quadro giurisprudenziale chiaro e in relazione al quale l'Amministrazione resistente ha inteso non uniformarsi nonostante la diffida del ricorrente”.
Il resistente si costituiva in giudizio tardivamente, con memoria depositata in data CP_1
12.9.2024 a fronte della prima udienza di discussione fissata per il 21.11.2023, eccependo la prescrizione quinquennale delle pretese avanzate da parte ricorrente ex art. 2948 c.c. e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Istruita la causa documentalmente, l'udienza del 10.12.2024 veniva sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc e parte ricorrente insisteva nei propri scritti difensivi con le note depositate nel termine assegnato;
ritenuta matura per la decisione, la causa veniva decisa con la presente sentenza. ____________________
In via preliminare, quanto alla eccezione di prescrizione sollevata da parte del CP_1 resistente, deve evidenziarsi che la Suprema Corte di recente ha statuito quanto segue: “In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per CP_1
taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). …20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.” – Cass. Civ. n. 29961/2023.
Ciò posto, nel caso di specie, in disparte il fatto che tale eccezione deve ritenersi inammissibile stante la costituzione tardiva di parte resistente, deve rilevarsi in ogni caso che non è maturata alcuna prescrizione neanche in relazione all'anno scolastico più risalente rispetto al quale parte ricorrente ha chiesto la carta docenti, ovvero l'anno scolastico 2018/2019, atteso che il ricorso è stato depositato in data 4.4.2023 e notificato in data 12.4.2023, e dunque entro il termine quinquennale di prescrizione. Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Oggetto della controversia è l'accertamento del diritto alla erogazione della Carta Elettronica ex art.1, comma 121, L.107/2015.
L'erogazione della Carta in questione, finalizzata al sostenimento della formazione continua dei docenti e della valorizzazione delle relative competenze professionali, è stata riconosciuta ex art. 2 del D.P.C.M. n.32313 del 23 settembre 2015 “solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Ciò posto, sulle questioni oggetto di giudizio è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16.03.2022, la Corte di Giustizia UE con la sentenza n. 450 del 18.05.2022 e, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, i cui principi, condivisi dalla scrivente, si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. essendo perfettamente applicabili al caso di specie.
In particolare, la Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto del sistema di formazione degli insegnanti, in cui va inserita la Carta Docente, ha chiarito che l'art. 1, comma 121,
L.107/2015 che disciplina l'istituto oggetto di giudizio “evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura "annua" e per "anno scolastico" evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso "per l'anno 2023" ai "docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a "sostenere la formazione continua dei docenti", ma vi si affianca l'aggiunta del fine di "valorizzarne le competenze professionali", il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad "iniziative coerenti" con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (L. 107 del 2015, art. 1, comma 14; D.P.R. n. 275 del 1999, art. 3; D.P.R. n. 80 del 2013, art. 2, comma 3) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (d. lgs. 297-194, art. 128; D.P.R.
n. 275 del 1999, art. 16), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
"annualmente" (d. lgs. 297 del 1994, art. 7, comma 9 e 10), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica "annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”.
Individuato, quindi, lo stretto collegamento tra la Carta Docenti e la didattica “annua”, la Corte di Cassazione ha rilevato che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si
è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' "anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. (…) Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. (…) Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo
«qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis,
Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n.
71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
(…) In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
La Corte di Cassazione, in applicazione di quanto precede, ha dunque formulato il seguente principio di diritto: “1)La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1
il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla luce dei principi sopra esposti, parte ricorrente ha diritto alla erogazione della Carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015, per il servizio svolto in ciascuno degli anni scolastici dedotti in ricorso (aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023).
Ed infatti, sulla base dei contratti allegati, parte ricorrente ha lavorato nell'a.s. 2018/2019 dal
24.10.2018 al 30.6.2019 per 2 ore settimanali, nell'a.s. 2019/2020 dal 20.9.2019 al 30.6.2020 per 6 ore settimanali, nell'a.s. 2020/2021 dal 2.10.2020 al 30.6.2021 per 18 ore settimanali, nell'a.s.
2021/2022 dal 6.9.2021 al 30.6.2022 per 9 ore settimanali e nell'a.s. 2022/2023 dal 5.9.2022 al
30.6.2023 per 18 ore settimanali;
sussistono, pertanto, i presupposti per riconoscere il beneficio richiesto avendo svolto attività didattica “annuale”, pienamente comparabile con quella prestata dai docenti di ruolo.
Pare opportuno precisare che nessun rilievo può avere il fatto che parte ricorrente ha lavorato part-time nell'a.s. 2018/2019 per 2 ore settimanali, nell'a.s. 2019/2020 per 6 ore settimanali e nell'a.s.
2021/2022 per 9 ore settimanali, in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione “Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica "annua" su cui si sta argomentando” (Cassazione civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961).
Con particolare riferimento all'a.s. 2022/2023, in relazione al quale parte ricorrente ha documentato di avere lavorato dal 5.9.2022 al 30.6.2023 svolgendo pertanto un incarico annuale, va evidenziato che l'attribuzione della Carta del Docente va riconosciuta anche in base al D.L.13 giugno
2023, n. 69, conv. in legge n. 103/2023, il quale all'art.15, contenente “Disposizioni in materia di
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente -”, statuisce quanto segue:
La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile>>.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze va però escluso, in via generale, che parte ricorrente possa ottenere dal resistente la liquidazione di una somma equivalente al valore che lo CP_1
stesso avrebbe dovuto accreditare nella carta elettronica per ciascun anno scolastico CP_1
coinvolto.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
La Corte di Cassazione, infatti, ha sottolineato che “Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali” (Cassazione civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961).
Ne deriva che è possibile unicamente la condanna a un adempimento in forma specifica del
, il quale dovrà consentire l'accesso alla piattaforma informatica della Carta Docente al fine CP_1
di provvedere al pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di specie, parte ricorrente, docente precario, ancora inserito nel sistema scolastico come attestato con le note depositate da parte ricorrete in data 18.11.2024, ha diritto ad ottenere l'adempimento in forma specifica da parte del resistente secondo i principi affermati dalla CP_1
Suprema Corte, sussistendo sia la “possibilità di adempimento” (cfr. punto 15. della sentenza
Cassazione civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) sia “la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione di scopo” (cfr. punto 16 della sentenza Cassazione civile sez. lav. - 27/10/2023, n.
29961).
In ordine al quantum debeatur, deve farsi riferimento all'importo correttamente individuato in seno al ricorso, pari ad euro € 2.500,00, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il resistente negli anni scolastici sopra indicati. CP_1
Il convenuto deve essere, pertanto, condannato a costituire in favore di parte CP_1
ricorrente la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati per complessivi € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo applicando quanto previsto dal d.m. n.
55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del resistente. CP_1
Si precisa che non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite in ragione della novità della questione trattata, atteso che la decisione della CGUE è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 4.4.2023, e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, c.p.c. come da ultimo modificato dall'art. 13, co. 1, d.l. 132/2014 conv. mod. legge 162/2014 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione "è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza" (C.
Cost. 77/2018) mentre nel caso in esame all'epoca del deposito del ricorso e ancora più della decisione, era già intervenuta la CGUE (maggio 2022), la pronuncia del Consiglio di Stato del
16.3.2022 e la sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023, senza che il abbia inteso CP_1
modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 469/2023 R.G., ogni altra, domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di alla costituzione in suo favore della Parte_1
per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche Controparte_3
di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015, per un valore complessivo pari a € 2.500,00, in ragione dell'assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio, svolto nel caso di specie negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori come specificato in motivazione;
- per l'effetto, condanna il resistente ad adottare ogni atto necessario per consentirne il CP_1
godimento;
- condanna il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 1.339,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge e del contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Caltagirone, 10.12.2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Cinzia Cicero