Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3972/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3972/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Manuela Parte_1 C.F._1
Mannisi
RICORRENTE contro
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Zizzi
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 03/06/2025)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22/05/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 18/11/2024, - premettendo di avere Parte_1 contratto civile matrimonio con a Priolo Gargallo il 25/08/2018 (atto Controparte_1
pagina 1 di 6
12/10/2011), e (in data 19/03/2017) - chiedeva a questo Tribunale la Controparte_2 pronuncia della separazione personale dal marito, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso di sé;
- regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le seguenti modalità:
“il sig. avrà facoltà di incontrare e tenere presso di sé i figli e CP_1 CP_2 Per_1 ogni fine settimana, nella giornata del sabato o della domenica e a settimane alterne dal venerdì mattina sino alla domenica pomeriggio con rientro entro le ore 21.00 con pernottamento a discrezione dei minori. Nei giorni infrasettimanali compatibilmente con gli impegni scolastici e pomeridiani può incontrare i figli e tenerli presso di sé il mercoledì e venerdì con rientro presso l'abitazione della madre entro le h. 21.00.
Durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno con il padre o la madre seguendo il criterio dell'alternanza annuale o i giorni dal 24 dicembre dalle ore 16,00 sino alle ore
18,00 del 26 dicembre o i giorni dal 31 dicembre dalle ore 16,00 sino alle ore 18,00 del 02 gennaio. Durante le vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno, con il padre o la madre, il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo i minori potranno trascorrere con il padre 2 settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente tra le parti entro il mese di maggio evitando che la settimana dell'uno interferisca con quella dell'altro. Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. I figli inoltre, godranno della presenza di entrambi i genitori nel giorno del loro compleanno ovvero, qualora ciò non possa avvenire per qualsiasi ragione, gli stessi in detta occasione potranno, ad anni alterni, pranzare con il padre e cenare con la madre o viceversa. Ciascun genitore, ove sia possibile, avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli che, a sua volta, trascorreranno con la madre il giorno della Festa della Mamma e con il padre il giorno della Festa del Papà.”;
- disporre, in capo al resistente, l'obbligo di versare alla a somma mensile Parte_1 di € 900,00, in tal modo suddivisa: a) € 700,00 a titolo di mantenimento dei figli (€
350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e con corresponsione dell'assegno unico al 100% in favore della ricorrente;
b) € 200,00 a titolo di mantenimento della ricorrente;
- ordinare l'assegnazione dell'autovettura Mini Countryman tg. ER565AV alla ricorrente. pagina 2 di 6 Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 relativa alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi né a quella relativa all'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre.
Invece, contestava le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente. In particolare, chiedeva di:
- Disciplinare il diritto di visita del padre consentendo incontri liberi da concordarsi di comune accordo tra i genitori secondo gli impegni lavorativi del padre, scolastici e ludici dei figli e, in difetto di accordo, chiedeva di regolamentare il diritto di visita paterno secondo le seguenti modalità: “due pomeriggi la settimana dalle 16 alle 21 nonché i week end alternati con la madre sempre dalle 16 del venerdì alle 21, della domenica, nonché la vigilia di Natale dalle 16 alle 11 dell'indomani, il giorno di
Natale e Santo Stefano, tutti e tre ad anni alterni con la madre dalle 10 del mattino alle 20 di sera e la vigilia di Capodanno dalle 16 alle 11 dell'indomani ed il giorno di Capodanno dalle 11 alle 21 ad anni alterni con la madre e così il giorno di Pasqua
o Pasquetta ad anni alterni con la madre dalle 10 del mattino alle 21 di sera. I figli inoltre, godranno della presenza di entrambi i genitori nel giorno del loro compleanno ovvero, qualora ciò non possa avvenire per qualsiasi ragione, gli stessi in detta occasione potranno, ad anni alterni, pranzare con il padre e cenare con la madre o viceversa. Ciascungenitore, ove sia possibile, avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli che, a sua volta, trascorreranno con la madre il giorno della Festa della Mamma e con il padre il giorno della Festa del
Papà. Durante il periodo estivo i minori potranno trascorrere con il padre 2 settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente tra le parti.”;
- porre, a carico del resistente, l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e ferma restando la corresponsione dell'assegno unico al 100% a favore della Parte_1
All'udienza del 22/05/2025, fissata per la comparizione delle parti, i rispettivi procuratori chiedevano la definizione della causa in conformità al seguente accordo:
“1. Assegnare la casa familiare sita in Priolo Gargallo (SR), via De Gasperi n. 7 alla sig.ra
Parte_1
2. Disporre l'affidamento congiunto dei minori e con Persona_1 Controparte_2 collocamento presso la madre;
3. Disciplinare il diritto di visita del padre consentendo incontri liberi da concordarsi di comune accordo tra i genitori secondo gli impegni lavorativi del padre, scolastici e ludici pagina 3 di 6 dei figli. In difetto di accordo, il diritto di visita verrà disciplinato secondo le seguenti modalità: il sig. avrà facoltà di incontrare e tenere presso di sé i figli e CP_1 CP_2 due pomeriggi la settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.00, nonché a settimane Per_1 alterne dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica. Durante le vacanze
Natalizie, notte di San Silvestro e primo dell'anno: i figli trascorreranno con il padre o con la madre seguendo il criterio dell'alternanza annuale o la vigilia di Natale dalle ore 16.00 alle ore 11.00 dell'indomani o il giorno di Natale dalle ore 16.00 alle ore 11.00 dell'indomani lo stesso per il giorno di Santo Stefano ed i giorni o del 31 dicembre dalle ore 16,00 sino alle ore 11,00 dell'indomani o il giorno 1 dalle ore 16.00 alle ore 11.00 dell'indomani. Durante le vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno, con il padre o la madre, il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì dell'Angelo con pernottamento a discrezione dei figli.
5. I figli inoltre, godranno della presenza di entrambi i genitori nel giorno del loro compleanno ovvero, qualora ciò non possa avvenire per qualsiasi ragione, gli stessi in detta occasione potranno, ad anni alterni, pranzare con il padre e cenare con la madre o viceversa. Ciascun genitore, ove sia possibile, avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con i figli che, a sua volta, trascorreranno con la madre il giorno della
Festa della Mamma e con il padre il giorno della Festa del Papà.
6. Durante il periodo estivo i minori potranno trascorrere con il padre 2 settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente tra le parti, da stabilirsi concordemente tra le parti entro il mese di maggio evitando che la settimana dell'uno interferisca con quella dell'altro; CP_
7. Disporre l'obbligo del al mantenimento dei figli nella misura di € 150,00 CP_1 mensili per ciascun figlio da versare in favore della madre entro il 05 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT come per legge ed oltre l'assegno unico che sarà percepito dalla madre nella misura del 100%;
8. Disporre l'obbligo del sig. di corrispondere il 50% delle spese straordinarie CP_1 così come individuate in seno alle linee guida del Tribunale di Siracusa.
9. Disporre che l'automobile Mini Countryman tg. ER565AV intestata al sig. CP_1
ed acquistata in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni, verrà
[...] venduta dalle parti. La vendita potrà essere affidata a soggetti a ciò autorizzati, già a far data dalla presente ed il ricavato sarà diviso tra i coniugi nella misura di 50% per ciascuno.
10. Le spese per il presente procedimento sono compensate tra le parti.”
pagina 4 di 6 Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei figli minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3972/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio civile a Priolo Gargallo il 25/08/2018
[...]
(Atto n. 6, parte II, serie A, anno 2018); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Priolo Gargallo per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del pagina 5 di 6 Tribunale, il 16.6.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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