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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4094/2023 R.G. promossa;
[...]
, nata a [...] il [...] (c.f. AR
), e nato ad [...] il C.F._1 Parte_2
13.6.1981 (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. Fabio Gaetano Cavallaro;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 16/03/2023 presentato congiuntamente dalle parti con il patrocinio dello stesso difensore, e AR
hanno esposto che: -hanno contratto matrimonio il Parte_2
20.12.2012 in Trecastagni;
-sono i genitori del minore Persona_1
1 nato a [...] il [...]; -“vivono di fatto separati Persona_2 da anni” in quanto è residente a [...]; - “pur non Parte_2
essendo legalmente separati” vivono lontani per esigenze lavorative del sig. , che solo di rado ha la possibilità di rientrare in Italia Pt_2
e comunque per poco tempo.
Tanto premesso, hanno chiesto congiuntamente di disporre che eserciti la responsabilità genitoriale in via AR esclusiva.
Alla prima udienza celebrata il 30/05/2023 è comparsa solo la sig.ra dichiarando quanto segue: “io sono divorziata da Pt_1 tempo da , ho acquisito lo stato libero, e RS
successivamente mi sono risposata in Italia al comune, e ora sono divorziata.”.
All'esito della prima udienza, celebrata il 30/05/2023, il Giudice delegato ha invitato i ricorrenti ad interloquire sull'ammissibilità del ricorso.
Con note del 13/11/2023 le parti hanno depositato documento in lingua inglese qualificato dai ricorrenti quale “certificato di divorzio del 3.1.2013 rilasciato dalla “Bow Country Court” inglese, n.
. NumeroD_1
La causa è stata rinviata per assenza del titolare, trasferito ad altro Ufficio ed in seguito è stato designato un nuovo giudice delegato, dinanzi al quale è stata fissata udienza per la decisione.
All'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto la decisione della causa con accoglimento della domanda.
____________
In via preliminare va osservato che il ricorso va riqualificato come procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c..
2 Invero, erroneamente i ricorrenti hanno intestato l'atto introduttivo della lite come ricorso proposto ai sensi degli “articoli
281 decies e ss. c.p.c. (rito sommario di cognizione)”.
Com'è noto, infatti, il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d.
"Riforma Cartabia") ha dedicato specifiche disposizioni dirette - tra l'altro - all'introduzione di un rito uniforme per il procedimento in materia di “persone, minorenni e famiglia”.
Per quanto d'interesse nella fattispecie in esame, inoltre, all'art. 473 bis.51 c.p.c., è stato disciplinato il procedimento su domanda congiunta ovverosia introdotto con ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
In ogni caso, il rito uniforme per i procedimenti in materia di
“persone, minorenni e famiglia” contenuto negli articoli 473 bis e seguenti c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia, è obbligatorio per tutti i procedimenti riguardanti persone, minorenni e famiglia, per come specificato nel D. Lgs. 149/2022.
Per quanto esposto, il presente ricorso - depositato in data
16/03/2023 - è obbligatoriamente sottoposto ratione temporis al rito uniforme per i procedimenti in materia di “persone, minorenni e famiglia” e, poiché è stato presentato congiuntamente dalle parti con l'assistenza dello stesso procuratore, va qualificato come procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51
c.p.c..
Ciò precisato, il ricorso è inammissibile.
Al riguardo si deve evidenziare, innanzitutto, che le parti - già a livello di prospettazione dei fatti posti a fondamento della domanda
- nel corso del giudizio hanno fornito allegazioni del tutto incongruenti rispetto a quelle dedotte in ricorso.
E invero.
In ricorso, premesso di avere contratto matrimonio in
Trecastagni il 20.12.2012 e di essere genitori del minore ON
3 , hanno chiaramente ed espressamente dedotto di vivere “di Per_2 fatto separati da anni”, in quanto è residente a Parte_2
Londra, “pur non essendo legalmente separati”.
All'udienza di prima comparizione, celebrata in data 30/05/2023
e dunque appena due mesi dopo il deposito del ricorso,
[...] ha invece dichiarato: “io sono divorziata da tempo da AR
, ho acquisito lo stato libero, e RS successivamente mi sono risposata in Italia al comune, e ora sono divorziata.”.
La ricorrente, pertanto, in assoluta antitesi con quanto affermato nell'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato al Giudice delegato non solo di essere “divorziata da tempo” da ma, Parte_2 altresì, di avere contratto un altro matrimonio e di essere nuovamente
“divorziata”.
A fronte di tale deduzione il procuratore dei ricorrenti, espressamente invitato dal Giudice ad interloquire sull'ammissibilità della domanda, con note del 13/11/2023 nulla ha dedotto in ordine all'ammissibilità, bensì si è limitato a produrre - invero, senza autorizzazione del Tribunale, che non aveva assegnato termine per ulteriore deposito documentale - un atto in lingua inglese qualificato dal difensore “certificato di divorzio del 3.1.2013 rilasciato dalla
“Bow Country Court” inglese, n. BO12D00614”.
Orbene - in disparte ogni considerazione in ordine all'ammissibilità e al valore probatorio del documento - è sufficiente osservare che, per stessa deduzione dei ricorrenti, la pronuncia estera di scioglimento del matrimonio risalirebbe a ben dieci anni prima rispetto all'instaurazione della presente causa.
È pertanto evidente l'incongruenza, da un lato, tra le deduzioni formulate in ricorso - in cui le parti hanno espressamente affermato di non essere legalmente separati e, sulla base di tale deduzioni, hanno chiesto l'esercizio in capo alla madre della responsabilità
4 genitoriale in via esclusiva - e, dall'altro, le dichiarazioni rese dalla sig.ra all'udienza del 30/05/2023 - laddove ella ha affermato Pt_1
di essere “divorziata da tempo” dal sig. , di avere acquisito lo Pt_2
“stato libero” e di avere contratto in Italia un successivo matrimonio anch'esso sciolto - dichiarazioni seguite dalle note del 13/11/2023 alla luce delle quali quantomeno dieci anni prima dell'instaurazione del presente giudizio sarebbe intervenuta una pronuncia di scioglimento del matrimonio da parte del Tribunale inglese (a seguito di cui, appunto, la ricorrente avrebbe assunto lo “stato libero” e contratto in Italia un successivo matrimonio, secondo quanto dichiarato in udienza).
Tali deduzioni, peraltro, oltre ad essere incongruenti con quelle articolate in ricorso, sono prive di riscontro probatorio.
È carente, invero, la produzione documentale delle parti, le quali non hanno depositato neppure l'estratto dell'atto di matrimonio contratto in Italia, non hanno prodotto la sentenza del tribunale estero e non hanno comprovato l'annotazione della medesima nei registri dello stato civile, non hanno neanche dedotto quando sarebbe intervenuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio né quando e se sia divenuta definitiva né quali statuizioni avrebbe dettato in ordine ai rapporti dei genitori col minore.
Le evidenti incongruenze in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda e le insanabili carenze in punto di allegazioni nonché di produzione documentale rende inammissibile il ricorso, il quale chiaramente assume diversa connotazione, diversa causa petendi e diversi presupposti laddove sia intervenuto un pregresso provvedimento coinvolgente la prole, dovendosi in tal caso, semmai, instaurare - in presenza dei relativi presupposti - un procedimento di modifica.
Per quanto esposto la domanda, per come formulata, va dichiarata inammissibile.
5 Nessuna statuizione va emessa sulle spese non sussistendo una situazione di soccombenza tra le parti, che hanno agito congiuntamente formulando le stesse conclusioni con il patrocinio dello stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n.
4094/2023 RG;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/04/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4094/2023 R.G. promossa;
[...]
, nata a [...] il [...] (c.f. AR
), e nato ad [...] il C.F._1 Parte_2
13.6.1981 (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. Fabio Gaetano Cavallaro;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: Ricorso congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 16/03/2023 presentato congiuntamente dalle parti con il patrocinio dello stesso difensore, e AR
hanno esposto che: -hanno contratto matrimonio il Parte_2
20.12.2012 in Trecastagni;
-sono i genitori del minore Persona_1
1 nato a [...] il [...]; -“vivono di fatto separati Persona_2 da anni” in quanto è residente a [...]; - “pur non Parte_2
essendo legalmente separati” vivono lontani per esigenze lavorative del sig. , che solo di rado ha la possibilità di rientrare in Italia Pt_2
e comunque per poco tempo.
Tanto premesso, hanno chiesto congiuntamente di disporre che eserciti la responsabilità genitoriale in via AR esclusiva.
Alla prima udienza celebrata il 30/05/2023 è comparsa solo la sig.ra dichiarando quanto segue: “io sono divorziata da Pt_1 tempo da , ho acquisito lo stato libero, e RS
successivamente mi sono risposata in Italia al comune, e ora sono divorziata.”.
All'esito della prima udienza, celebrata il 30/05/2023, il Giudice delegato ha invitato i ricorrenti ad interloquire sull'ammissibilità del ricorso.
Con note del 13/11/2023 le parti hanno depositato documento in lingua inglese qualificato dai ricorrenti quale “certificato di divorzio del 3.1.2013 rilasciato dalla “Bow Country Court” inglese, n.
. NumeroD_1
La causa è stata rinviata per assenza del titolare, trasferito ad altro Ufficio ed in seguito è stato designato un nuovo giudice delegato, dinanzi al quale è stata fissata udienza per la decisione.
All'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto la decisione della causa con accoglimento della domanda.
____________
In via preliminare va osservato che il ricorso va riqualificato come procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c..
2 Invero, erroneamente i ricorrenti hanno intestato l'atto introduttivo della lite come ricorso proposto ai sensi degli “articoli
281 decies e ss. c.p.c. (rito sommario di cognizione)”.
Com'è noto, infatti, il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d.
"Riforma Cartabia") ha dedicato specifiche disposizioni dirette - tra l'altro - all'introduzione di un rito uniforme per il procedimento in materia di “persone, minorenni e famiglia”.
Per quanto d'interesse nella fattispecie in esame, inoltre, all'art. 473 bis.51 c.p.c., è stato disciplinato il procedimento su domanda congiunta ovverosia introdotto con ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
In ogni caso, il rito uniforme per i procedimenti in materia di
“persone, minorenni e famiglia” contenuto negli articoli 473 bis e seguenti c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia, è obbligatorio per tutti i procedimenti riguardanti persone, minorenni e famiglia, per come specificato nel D. Lgs. 149/2022.
Per quanto esposto, il presente ricorso - depositato in data
16/03/2023 - è obbligatoriamente sottoposto ratione temporis al rito uniforme per i procedimenti in materia di “persone, minorenni e famiglia” e, poiché è stato presentato congiuntamente dalle parti con l'assistenza dello stesso procuratore, va qualificato come procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51
c.p.c..
Ciò precisato, il ricorso è inammissibile.
Al riguardo si deve evidenziare, innanzitutto, che le parti - già a livello di prospettazione dei fatti posti a fondamento della domanda
- nel corso del giudizio hanno fornito allegazioni del tutto incongruenti rispetto a quelle dedotte in ricorso.
E invero.
In ricorso, premesso di avere contratto matrimonio in
Trecastagni il 20.12.2012 e di essere genitori del minore ON
3 , hanno chiaramente ed espressamente dedotto di vivere “di Per_2 fatto separati da anni”, in quanto è residente a Parte_2
Londra, “pur non essendo legalmente separati”.
All'udienza di prima comparizione, celebrata in data 30/05/2023
e dunque appena due mesi dopo il deposito del ricorso,
[...] ha invece dichiarato: “io sono divorziata da tempo da AR
, ho acquisito lo stato libero, e RS successivamente mi sono risposata in Italia al comune, e ora sono divorziata.”.
La ricorrente, pertanto, in assoluta antitesi con quanto affermato nell'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato al Giudice delegato non solo di essere “divorziata da tempo” da ma, Parte_2 altresì, di avere contratto un altro matrimonio e di essere nuovamente
“divorziata”.
A fronte di tale deduzione il procuratore dei ricorrenti, espressamente invitato dal Giudice ad interloquire sull'ammissibilità della domanda, con note del 13/11/2023 nulla ha dedotto in ordine all'ammissibilità, bensì si è limitato a produrre - invero, senza autorizzazione del Tribunale, che non aveva assegnato termine per ulteriore deposito documentale - un atto in lingua inglese qualificato dal difensore “certificato di divorzio del 3.1.2013 rilasciato dalla
“Bow Country Court” inglese, n. BO12D00614”.
Orbene - in disparte ogni considerazione in ordine all'ammissibilità e al valore probatorio del documento - è sufficiente osservare che, per stessa deduzione dei ricorrenti, la pronuncia estera di scioglimento del matrimonio risalirebbe a ben dieci anni prima rispetto all'instaurazione della presente causa.
È pertanto evidente l'incongruenza, da un lato, tra le deduzioni formulate in ricorso - in cui le parti hanno espressamente affermato di non essere legalmente separati e, sulla base di tale deduzioni, hanno chiesto l'esercizio in capo alla madre della responsabilità
4 genitoriale in via esclusiva - e, dall'altro, le dichiarazioni rese dalla sig.ra all'udienza del 30/05/2023 - laddove ella ha affermato Pt_1
di essere “divorziata da tempo” dal sig. , di avere acquisito lo Pt_2
“stato libero” e di avere contratto in Italia un successivo matrimonio anch'esso sciolto - dichiarazioni seguite dalle note del 13/11/2023 alla luce delle quali quantomeno dieci anni prima dell'instaurazione del presente giudizio sarebbe intervenuta una pronuncia di scioglimento del matrimonio da parte del Tribunale inglese (a seguito di cui, appunto, la ricorrente avrebbe assunto lo “stato libero” e contratto in Italia un successivo matrimonio, secondo quanto dichiarato in udienza).
Tali deduzioni, peraltro, oltre ad essere incongruenti con quelle articolate in ricorso, sono prive di riscontro probatorio.
È carente, invero, la produzione documentale delle parti, le quali non hanno depositato neppure l'estratto dell'atto di matrimonio contratto in Italia, non hanno prodotto la sentenza del tribunale estero e non hanno comprovato l'annotazione della medesima nei registri dello stato civile, non hanno neanche dedotto quando sarebbe intervenuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio né quando e se sia divenuta definitiva né quali statuizioni avrebbe dettato in ordine ai rapporti dei genitori col minore.
Le evidenti incongruenze in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda e le insanabili carenze in punto di allegazioni nonché di produzione documentale rende inammissibile il ricorso, il quale chiaramente assume diversa connotazione, diversa causa petendi e diversi presupposti laddove sia intervenuto un pregresso provvedimento coinvolgente la prole, dovendosi in tal caso, semmai, instaurare - in presenza dei relativi presupposti - un procedimento di modifica.
Per quanto esposto la domanda, per come formulata, va dichiarata inammissibile.
5 Nessuna statuizione va emessa sulle spese non sussistendo una situazione di soccombenza tra le parti, che hanno agito congiuntamente formulando le stesse conclusioni con il patrocinio dello stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n.
4094/2023 RG;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/04/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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