TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 23/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 150/2011, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1195/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. SUSANNA RIZZIERI Parte_1
(domicilio telematico)
PARTE RICORRENTE - OPPONENTE contro
AVV. ALDO VALENTINI ex art. 86 CPC (domicilio telematico)
PARTE RESISTENTE – OPPOSTA
e
rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA GIRARDI (domicilio telematico) CP_1
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 29 aprile – 2 maggio 2025.
In fatto ed in diritto
L'Avv. Aldo Valentini ha chiesto (ricorso del 15/5/2024) ed ottenuto decreto ingiuntivo (Tribunale di Pesaro n. 334/2024) nei confronti di al pagamento della somma di Parte_1
€15.939,49 oltre interessi e spese a titolo di compensi per la prestazione d'opera di avvocato.
Ha allegato di aver prestato la propria attività professionale, nell'interesse della ingiunta, nell'ambito dei procedimenti civili presso il Tribunale di Rimini rubricati al n. 5209/2012 R.G. (instaurato da
) e al n. 98/2020 R.G. avanti la Corte di Appello di Bologna avverso la sentenza Controparte_2
n. 950/2019 emessa nel proc. di I grado avanti il Tribunale di Rimini (R.G. 5209/2012) concluso con sentenza di estinzione del 2/3/2021.
Ha proposto opposizione la quale ha eccepito il comportamento Parte_1 imperito dell'opposto per avere il medesimo, dapprima, mutato la domanda -a seguito di riassunzione del giudizio di primo grado (interrotto per fallimento di una delle parti)- e aver legittimato, in questo modo, la sentenza che aveva dichiarato la inammissibilità della domanda della opponente e, inoltre, pagina 1 di 4 aver improvvidamente proposto appello alla sentenza ed avere successivamente rinunziato agli atti ed alla azione (con richiesta di compensazione delle spese tra le parti) in sede di giudizio di appello.
La opponente ha formulato, dunque, domanda di risarcimento del danno subito in ragione degli inadempimenti di cui sopra nonchè del danno subito a seguito del deposito in tutti i giudizi patrocinati dall'Avv. Aldo Valentini, in nome e per conto di di atti di Parte_1 rinunzia che avevano determinato provvedimenti di condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese dei relativi giudizi.
Si è ritualmente costituito l'Avv. Aldo Valentini il quale ha insistito per l'accoglimento della domanda formulata in via monitoria ed ha chiesto la autorizzazione alla chiamata in causa della assicuratrice della responsabilità civile.
A seguito della autorizzazione alla chiamata in causa e della costituzione di all'esito della CP_1 udienza ex art. 281 decies cpc, è stata ammessa la prova per testi e, a seguito della loro escussione, è stata fissata udienza di discussione e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Premesso quanto sopra, non ricorre, innanzitutto, la ipotesi di abuso del processo (regolata da Cass.
Sez. UU. 7299, del 19/03/2025) in considerazione del fatto che l'attività svolta dall'Avv. Aldo Valentini, in nome e per conto di aveva trovato, quali fatti Parte_1 costitutivi, singoli e autonomi mandati professionali.
Sempre nel merito, con riguardo alla eccezione di inadempimento formulata dalla opponente, si osserva che se vi era interesse, da parte di ad una pronuncia sulla Parte_1 domanda di accertamento positivo dell'inadempimento dello studio di progettazione (i.e. Parte_2
- inadempimento volto ad ottenere il risarcimento del danno) e, nel contempo, ad una pronuncia sulla domanda di accertamento negativo del diritto dello studio di progettazione a percepire i compensi per la attività svolta, tali istanze dovevano essere coltivate nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado che le aveva dichiarate inammissibili.
Con riguardo all'ulteriore inadempimento eccepito dalla opponente, (all'epoca) Controparte_3
l.r. di aveva sottoscritto un atto di rinunzia agli atti ed alla azione Parte_1 con la quale aveva dichiarato di voler rinunziare agli atti ed alla azione in epigrafe ad oggetto appello avverso sentenza Tribunale di Rimini 950/2019 del 25/11/2019 e aveva chiesto che ciò fosse acclarato con spese di lite integralmente compensate tra le parti.
***
Con riguardo agli effetti della rinunzia all'appello, è pacifico che la rinunzia agli atti e la rinunzia alla azione in sede di appello avrebbero determinato, indifferentemente, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La condanna alla rifusione delle spese ne è una conseguenza.
Infatti, nel giudizio di appello, la rinunzia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinunzia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinunzia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunziante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
***
La questione è che, a detta rinunzia, sarebbe seguito un effetto che il rinunziante non avrebbe previsto pagina 2 di 4 ovvero la condanna alla rifusione delle spese del giudizio a favore delle altre parti costituite.
***
La teste ha confermato l'incontro tra e l'Avv. Aldo Valentini Testimone_1 Controparte_3 nel corso del quale era stata discussa la scelta della rinunzia ai giudizi in cui era parte l'opponente nonché l'invio della bozza della dichiarazione di rinunzia, tramite mail, che il avrebbe Parte_1 dovuto sottoscrivere.
L'invio della bozza era avvenuto qualche mese dopo (e l'Avv. Valentini si era scusato per il ritardo).
La ragione della rinunzia, ha dichiarato la teste, era la necessità che la società non avesse più procedimenti pendenti.
L'invio della bozza era avvenuto, in particolare, su sollecitazione del liquidatore della opponente,
, il quale aveva manifestato la volontà di interrompere qualsiasi azione nei confronti Controparte_4 dello ) ed altri (doc. 21 – parte opposta). Parte_3
-sentito nelle vesti di testimone- ha confermato che era volontà della Società Controparte_3 quello di chiudere le cause poiché la azienda doveva essere trasferita.
Ha precisato, altresì, che era stato dichiarato dall'Avv. Valentini che per tali attività non doveva essere pagato più niente.
***
Se, dunque, la opportunità di ottenere la estinzione di tutti i giudizi era stata oggetto di attenta valutazione, con riguardo a tale ultima affermazione ed alla conoscenza delle conseguenze sfavorevoli che sarebbero seguite alla rinunzia, si osserva quanto segue.
La questione delle spese processuali relative alla attività svolta dalle altre parti del giudizio di appello era stata contemplata nello stesso atto di rinunzia ove era stata formulata una richiesta di compensazione delle stesse.
L'atto di rinunzia aveva contenuto, appunto, una istanza volta alla compensazione delle spese di lite la quale, per raggiungere il relativo effetto, avrebbe richiesto una pronuncia, in tal senso, da parte del
Giudice di appello.
Deve ritenersi, pertanto, che la condanna alla rifusione delle spese era stata considerata nella predisposizione e nel deposito dell'atto di rinunzia.
Del resto, la rinunzia all'atto di appello aveva determinato la acquiescenza alla pronuncia di primo grado il cui esito era stato già stato sfavorevole all'opponente proprio in applicazione dello stesso criterio (dichiarazione di rinunzia) che aveva determinato la condanna alla rifusione delle spese a favore delle parti appellate che viene imputata, nel presente giudizio, alla opera professionale svolta dall'opposto.
Ne consegue che la parte opponente aveva ritenuto prevalente l'interesse alla conclusione dei giudizi pendenti, ove era parte, rispetto alle conseguenze economiche che ne sarebbero derivate.
La domanda deve essere, pertanto, accolta come in dispositivo.
Gli interessi applicati debbono ritenersi calcolati ai sensi del D. lgs. 231/2002 (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024).
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della difesa personale dell'opposto per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto che dichiara esecutivo.
Spese interamente compensate tra le parti.
Pesaro, 23 maggio 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 150/2011, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1195/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. SUSANNA RIZZIERI Parte_1
(domicilio telematico)
PARTE RICORRENTE - OPPONENTE contro
AVV. ALDO VALENTINI ex art. 86 CPC (domicilio telematico)
PARTE RESISTENTE – OPPOSTA
e
rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA GIRARDI (domicilio telematico) CP_1
PARTE TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 29 aprile – 2 maggio 2025.
In fatto ed in diritto
L'Avv. Aldo Valentini ha chiesto (ricorso del 15/5/2024) ed ottenuto decreto ingiuntivo (Tribunale di Pesaro n. 334/2024) nei confronti di al pagamento della somma di Parte_1
€15.939,49 oltre interessi e spese a titolo di compensi per la prestazione d'opera di avvocato.
Ha allegato di aver prestato la propria attività professionale, nell'interesse della ingiunta, nell'ambito dei procedimenti civili presso il Tribunale di Rimini rubricati al n. 5209/2012 R.G. (instaurato da
) e al n. 98/2020 R.G. avanti la Corte di Appello di Bologna avverso la sentenza Controparte_2
n. 950/2019 emessa nel proc. di I grado avanti il Tribunale di Rimini (R.G. 5209/2012) concluso con sentenza di estinzione del 2/3/2021.
Ha proposto opposizione la quale ha eccepito il comportamento Parte_1 imperito dell'opposto per avere il medesimo, dapprima, mutato la domanda -a seguito di riassunzione del giudizio di primo grado (interrotto per fallimento di una delle parti)- e aver legittimato, in questo modo, la sentenza che aveva dichiarato la inammissibilità della domanda della opponente e, inoltre, pagina 1 di 4 aver improvvidamente proposto appello alla sentenza ed avere successivamente rinunziato agli atti ed alla azione (con richiesta di compensazione delle spese tra le parti) in sede di giudizio di appello.
La opponente ha formulato, dunque, domanda di risarcimento del danno subito in ragione degli inadempimenti di cui sopra nonchè del danno subito a seguito del deposito in tutti i giudizi patrocinati dall'Avv. Aldo Valentini, in nome e per conto di di atti di Parte_1 rinunzia che avevano determinato provvedimenti di condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese dei relativi giudizi.
Si è ritualmente costituito l'Avv. Aldo Valentini il quale ha insistito per l'accoglimento della domanda formulata in via monitoria ed ha chiesto la autorizzazione alla chiamata in causa della assicuratrice della responsabilità civile.
A seguito della autorizzazione alla chiamata in causa e della costituzione di all'esito della CP_1 udienza ex art. 281 decies cpc, è stata ammessa la prova per testi e, a seguito della loro escussione, è stata fissata udienza di discussione e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Premesso quanto sopra, non ricorre, innanzitutto, la ipotesi di abuso del processo (regolata da Cass.
Sez. UU. 7299, del 19/03/2025) in considerazione del fatto che l'attività svolta dall'Avv. Aldo Valentini, in nome e per conto di aveva trovato, quali fatti Parte_1 costitutivi, singoli e autonomi mandati professionali.
Sempre nel merito, con riguardo alla eccezione di inadempimento formulata dalla opponente, si osserva che se vi era interesse, da parte di ad una pronuncia sulla Parte_1 domanda di accertamento positivo dell'inadempimento dello studio di progettazione (i.e. Parte_2
- inadempimento volto ad ottenere il risarcimento del danno) e, nel contempo, ad una pronuncia sulla domanda di accertamento negativo del diritto dello studio di progettazione a percepire i compensi per la attività svolta, tali istanze dovevano essere coltivate nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado che le aveva dichiarate inammissibili.
Con riguardo all'ulteriore inadempimento eccepito dalla opponente, (all'epoca) Controparte_3
l.r. di aveva sottoscritto un atto di rinunzia agli atti ed alla azione Parte_1 con la quale aveva dichiarato di voler rinunziare agli atti ed alla azione in epigrafe ad oggetto appello avverso sentenza Tribunale di Rimini 950/2019 del 25/11/2019 e aveva chiesto che ciò fosse acclarato con spese di lite integralmente compensate tra le parti.
***
Con riguardo agli effetti della rinunzia all'appello, è pacifico che la rinunzia agli atti e la rinunzia alla azione in sede di appello avrebbero determinato, indifferentemente, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
La condanna alla rifusione delle spese ne è una conseguenza.
Infatti, nel giudizio di appello, la rinunzia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinunzia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinunzia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunziante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
***
La questione è che, a detta rinunzia, sarebbe seguito un effetto che il rinunziante non avrebbe previsto pagina 2 di 4 ovvero la condanna alla rifusione delle spese del giudizio a favore delle altre parti costituite.
***
La teste ha confermato l'incontro tra e l'Avv. Aldo Valentini Testimone_1 Controparte_3 nel corso del quale era stata discussa la scelta della rinunzia ai giudizi in cui era parte l'opponente nonché l'invio della bozza della dichiarazione di rinunzia, tramite mail, che il avrebbe Parte_1 dovuto sottoscrivere.
L'invio della bozza era avvenuto qualche mese dopo (e l'Avv. Valentini si era scusato per il ritardo).
La ragione della rinunzia, ha dichiarato la teste, era la necessità che la società non avesse più procedimenti pendenti.
L'invio della bozza era avvenuto, in particolare, su sollecitazione del liquidatore della opponente,
, il quale aveva manifestato la volontà di interrompere qualsiasi azione nei confronti Controparte_4 dello ) ed altri (doc. 21 – parte opposta). Parte_3
-sentito nelle vesti di testimone- ha confermato che era volontà della Società Controparte_3 quello di chiudere le cause poiché la azienda doveva essere trasferita.
Ha precisato, altresì, che era stato dichiarato dall'Avv. Valentini che per tali attività non doveva essere pagato più niente.
***
Se, dunque, la opportunità di ottenere la estinzione di tutti i giudizi era stata oggetto di attenta valutazione, con riguardo a tale ultima affermazione ed alla conoscenza delle conseguenze sfavorevoli che sarebbero seguite alla rinunzia, si osserva quanto segue.
La questione delle spese processuali relative alla attività svolta dalle altre parti del giudizio di appello era stata contemplata nello stesso atto di rinunzia ove era stata formulata una richiesta di compensazione delle stesse.
L'atto di rinunzia aveva contenuto, appunto, una istanza volta alla compensazione delle spese di lite la quale, per raggiungere il relativo effetto, avrebbe richiesto una pronuncia, in tal senso, da parte del
Giudice di appello.
Deve ritenersi, pertanto, che la condanna alla rifusione delle spese era stata considerata nella predisposizione e nel deposito dell'atto di rinunzia.
Del resto, la rinunzia all'atto di appello aveva determinato la acquiescenza alla pronuncia di primo grado il cui esito era stato già stato sfavorevole all'opponente proprio in applicazione dello stesso criterio (dichiarazione di rinunzia) che aveva determinato la condanna alla rifusione delle spese a favore delle parti appellate che viene imputata, nel presente giudizio, alla opera professionale svolta dall'opposto.
Ne consegue che la parte opponente aveva ritenuto prevalente l'interesse alla conclusione dei giudizi pendenti, ove era parte, rispetto alle conseguenze economiche che ne sarebbero derivate.
La domanda deve essere, pertanto, accolta come in dispositivo.
Gli interessi applicati debbono ritenersi calcolati ai sensi del D. lgs. 231/2002 (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024).
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della difesa personale dell'opposto per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto che dichiara esecutivo.
Spese interamente compensate tra le parti.
Pesaro, 23 maggio 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 4 di 4