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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1346 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo”, e vertenteTRA
, (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Salerno (SA) alla via Moscati n. 34 presso lo studio dell'avv. Valentino Lavanga ed avv. Elisa Santaniello, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., (c.f. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla via Mergellina n. 50, presso lo studio dell' Avv. Francesco Lauri, dal quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 03.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.08.2018, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…
“- In via principale accertare e dichiarare che tra il sig. e la ditta Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. corrente in sede via Galdo n. 140 Campagna (Sa), intercorre un rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto, decorrenza 29.05.2018 a 25.06.2018 svolgimento di mansioni di impiegato di livello 3 del CCNL;
- dichiarare nullo, illegittimo e inefficace il licenziamento impugnato e condannare la resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
- in subordine, ove la reintegrazione non fosse possibile, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p-t, al pagamento delle indennità a titolo di un minimo di due fino al massimo di sei mensilità previste dalla legge di riforma in materia di licenziamento;
-condannare, comunque, la resistente al pagamento del salario non corrisposto e maturato a titolo di retribuzione mensile, oltre alla tredicesima mensilità; in uno alle ferie non godute, per un totale complessivo di euro 2.419,68 e da conteggi allegati oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione al difensore antistatario.…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta Controparte_1 in persona del leg. Rapp. p.t., che nel contestare la domanda, concludeva per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va accolta parzialmente nei limiti della motivazione che segue. Per quanto riguarda il licenziamento comunicato per la società rientra nella fattispecie di giustificato motivo oggettivo. Ebbene, secondo l'art. 3 della L. 604/1966 il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quel tipo di licenziamento motivato da ragioni inerenti “all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Si tratta del licenziamento per
“motivi economici” che per molto tempo la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto legittimo solo nel caso in cui l'azienda dimostrasse la necessità di procedere alla riorganizzazione e alla conseguente soppressione della posizione lavorativa al fine di far fronte a situazioni sfavorevoli, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva e non altrimenti risolvibili dall'imprenditore. Tale orientamento è stato sovvertito da una storica sentenza della Cassazione del 2016 la quale, recuperando un orientamento minoritario, ha detto a chiare lettere che ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è necessaria la crisi aziendale ovvero l'andamento economico negativo dell'azienda. Il licenziamento per motivo oggettivo, dunque, doveva essere determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui era addetto il singolo lavoratore, soppressione che non poteva essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma doveva essere diretta a fronteggiare effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo connesse a una situazione di crisi non transeunte e non altrimenti rimediabile (si vedano in tale senso: Cass. 13116/2015; Cass. 5173/2015). Per di più, è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche se il datore poi proceda alla riorganizzazione delle risorse interne, per periodi limitati, all'impiego di nuove risorse mediante contratti di somministrazione o contratti a
Pag. 2 di 4 termine stagionali. Tale condotta non è, infatti, equiparabile all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale e, pertanto, non comporta violazione dell'obbligo di repêchage (Cass.19731/2018). Occorre precisare che, parte ricorrente – contrariamente alla resistente - nulla ha dedotto ovvero contestato in merito al licenziamento comminato e specificatamente in merito alla riorganizzazione attuata dalla resistente, quindi, codesto Tribunale lo ritiene legittimo. In merito alle differenze retributive dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze della convenuta limitatamente al periodo risultate dagli atti. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria CP_ attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente . Quindi, Parte_1 ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile rese nella relazione peritale, ritualmente depositata e rimasta incontestata, le differenze retributive dovute al ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 2.205,76.
Pag. 3 di 4 La resistente ditta, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.205,76, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, sono integralmente compensate fra le parti. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 22.08.2018 da nei confronti della ditta Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che tra il ricorrente Parte_1
e la ditta in persona del legale rapp.te p.t., è intercorso
[...] Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e CP_ orario indicato in ricorso, e per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.205,76 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento;
- pone definitivamente al 50%, a carico di entrambe le parti le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. Così deciso in Vallo della Lucania 03 aprile 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1346 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo”, e vertenteTRA
, (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Salerno (SA) alla via Moscati n. 34 presso lo studio dell'avv. Valentino Lavanga ed avv. Elisa Santaniello, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., (c.f. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla via Mergellina n. 50, presso lo studio dell' Avv. Francesco Lauri, dal quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 03.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.08.2018, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…
“- In via principale accertare e dichiarare che tra il sig. e la ditta Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. corrente in sede via Galdo n. 140 Campagna (Sa), intercorre un rapporto di lavoro subordinato, continuativo e ininterrotto, decorrenza 29.05.2018 a 25.06.2018 svolgimento di mansioni di impiegato di livello 3 del CCNL;
- dichiarare nullo, illegittimo e inefficace il licenziamento impugnato e condannare la resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
- in subordine, ove la reintegrazione non fosse possibile, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p-t, al pagamento delle indennità a titolo di un minimo di due fino al massimo di sei mensilità previste dalla legge di riforma in materia di licenziamento;
-condannare, comunque, la resistente al pagamento del salario non corrisposto e maturato a titolo di retribuzione mensile, oltre alla tredicesima mensilità; in uno alle ferie non godute, per un totale complessivo di euro 2.419,68 e da conteggi allegati oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, con attribuzione al difensore antistatario.…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ditta Controparte_1 in persona del leg. Rapp. p.t., che nel contestare la domanda, concludeva per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va accolta parzialmente nei limiti della motivazione che segue. Per quanto riguarda il licenziamento comunicato per la società rientra nella fattispecie di giustificato motivo oggettivo. Ebbene, secondo l'art. 3 della L. 604/1966 il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quel tipo di licenziamento motivato da ragioni inerenti “all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Si tratta del licenziamento per
“motivi economici” che per molto tempo la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto legittimo solo nel caso in cui l'azienda dimostrasse la necessità di procedere alla riorganizzazione e alla conseguente soppressione della posizione lavorativa al fine di far fronte a situazioni sfavorevoli, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva e non altrimenti risolvibili dall'imprenditore. Tale orientamento è stato sovvertito da una storica sentenza della Cassazione del 2016 la quale, recuperando un orientamento minoritario, ha detto a chiare lettere che ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è necessaria la crisi aziendale ovvero l'andamento economico negativo dell'azienda. Il licenziamento per motivo oggettivo, dunque, doveva essere determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui era addetto il singolo lavoratore, soppressione che non poteva essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma doveva essere diretta a fronteggiare effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo connesse a una situazione di crisi non transeunte e non altrimenti rimediabile (si vedano in tale senso: Cass. 13116/2015; Cass. 5173/2015). Per di più, è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche se il datore poi proceda alla riorganizzazione delle risorse interne, per periodi limitati, all'impiego di nuove risorse mediante contratti di somministrazione o contratti a
Pag. 2 di 4 termine stagionali. Tale condotta non è, infatti, equiparabile all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale e, pertanto, non comporta violazione dell'obbligo di repêchage (Cass.19731/2018). Occorre precisare che, parte ricorrente – contrariamente alla resistente - nulla ha dedotto ovvero contestato in merito al licenziamento comminato e specificatamente in merito alla riorganizzazione attuata dalla resistente, quindi, codesto Tribunale lo ritiene legittimo. In merito alle differenze retributive dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze della convenuta limitatamente al periodo risultate dagli atti. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria CP_ attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente . Quindi, Parte_1 ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile rese nella relazione peritale, ritualmente depositata e rimasta incontestata, le differenze retributive dovute al ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 2.205,76.
Pag. 3 di 4 La resistente ditta, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.205,76, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, sono integralmente compensate fra le parti. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 22.08.2018 da nei confronti della ditta Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, Controparte_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che tra il ricorrente Parte_1
e la ditta in persona del legale rapp.te p.t., è intercorso
[...] Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e CP_ orario indicato in ricorso, e per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.205,76 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento;
- pone definitivamente al 50%, a carico di entrambe le parti le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. Così deciso in Vallo della Lucania 03 aprile 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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