Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
45/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 45/2025 R.G. promossa da
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sandra Passadore ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro ( ), rappresenta e difesa dall'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Pia Bergamasco ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1) Pronunciarsi la cessazione degli affetti civili del matrimonio contratto a LL il 20 ottobre1990, con ogni conseguente provvedimento;
2) la casa coniugale sita in Adria Via Spolverin n. 6 è assegnata alla sig.ra
[...]
che in essa vivrà con la figlia;
CP_1 Per_1
3) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il Pt_1 Controparte_1 giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Per_1 somma di 360,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) mensa universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) viaggi e vacanze.
4) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di assegno divorzile, la somma di 200,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
5) spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato l'11-1-2025, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero Parte_1 dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 20-10-1990 a LL LE (RO) con (trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1 di quel Comune al n. 5, Parte II, Serie A, anno 1990) ed esponeva che:
- dall'unione coniugale erano nate le figlie e , rispettivamente il 13- Per_2 Per_1
2-1995 e il 9-5-2003;
- con sentenza non definitiva n. 1018/2022 depositata il 22-12-2022, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e con la successiva sentenza n. 46/2024 il procedimento era stato definito;
- non essendo mai ripresa la convivenza, sussistevano i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970;
- le condizioni economiche dei coniugi erano, a suo dire, mutate dopo la pronuncia di separazione, rendendosi dunque necessario un mutamento dell'assegno ex art. 156 c.c.
Il ricorrente chiedeva pertanto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché l'assegnazione della casa coniugale alla (convivente CP_1 con la figlia ), la statuizione dell'obbligo del di contribuire al Per_1 Pt_1 mantenimento di quest'ultima mediante la corresponsione di una somma mensile pari a 300,00 euro e la riduzione a 150,00 euro mensili dell'assegno di mantenimento da lui dovuto in favore della resistente.
2. Con decreto depositato il 13-1-2025 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 15-4-2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava al ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
2 3. Con comparsa depositata il 14-3-2025 si costituiva in giudizio Controparte_1 che, pur aderendo alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente, contestava la ricostruzione fattuale prospettata dallo stesso. Esponeva infatti che la propria situazione patrimoniale era rimasta “cristallizzata” al tempo della separazione, mentre il aveva visto incrementare il proprio patrimonio liquido ed Pt_1 immobiliare grazie all'attività lavorativa svolta e in ragione dell'assenza di oneri locativi sullo stesso incombenti, dal momento che viveva con la compagna in un immobile di proprietà di quest'ultima.
La resistente concludeva dunque chiedendo che l'assegno divorzile dovuto dal in suo favore fosse stabilito in 350,00 euro mensili, e che il contributo al Pt_1 mantenimento della figlia fosse determinato in 350,00 euro mensili, oltre alla Per_1 quota di metà delle spese straordinarie.
4. All'udienza del 15-4-2025 il giudice relatore formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dalle parti, le quali concludevano congiuntamente e rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., sicché, dato atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
5. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dal ricorrente e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza dell'8-4-2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con la sentenza n. 1018/2022 e i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 24-5-2022 (cfr. doc. 3 e 4), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
6. Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti economici siano conformi alla legge.
7. Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 45/2025 R.G. promossa da Parte_1
, nei confronti di con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 20-10-2990 a LL LE (RO), trascritto nei
[...] Controparte_1 registri dello stato civile di quel Comune al n. 5, Parte II, Serie A, anno 1990;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
3 - prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 17 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4