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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/10/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL RA Presidente
Dott.ssa IM Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 102/2024
PROMOSSA DA
già denominata (Delibera Parte_1 Parte_2
296/2015/R/COM AEEG - Verbale Assemblea del 06.09.2016 per atto del Notaio di Persona_1
Roma Rep. N. 52783 Racc. N. 26322), con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale € 10.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, P.IVA e numero d'iscrizione al
Registro delle imprese di Roma n. , REA n. 1177794, succeduta ad P.IVA_1 Controparte_1
(oggi , con atto di scissione parziale del 11.12.07, rep. n. 27173, racc.
[...] Controparte_1
n. 11078, per Notaio di Roma, in tutte le attività del ramo d'azienda dedicato alla Persona_1 vendita di energia elettrica ai clienti finali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. 18.06.2007 n. 73
(pubblicato su G.U. del 18.06.07), convertito nella Legge 03.08.2007 n. 125, in persona del suo procuratore speciale Avvocato in virtù dei poteri alla stessa conferiti con Parte_3 procura per atto Notaio di Roma del 14.12.2020, Rep. n. 62416, Racc. n. 32246, Persona_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Di Mauro, C.F. , come da mandato C.F._1 in atti.
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...],A C.F. CP_2
, elettivamente domiciliata in Vittoria in Via P.pe Umberto n°203 presso lo C.F._2 studio legale dell'avv. Valentina Giombarresi (C.F. ) che la rappresenta e C.F._3 difende come da mandato in atti.
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Su istanza della società il Tribunale di Ragusa in data Parte_1
06/12/2019 emetteva il decreto ingiuntivo n. 2088/2019, procedimento RG n. 4616/2019, con il quale ingiungeva alla SI.ra , di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso, CP_2 la somma di Euro 64.833,69, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 2.135,00.
Con atto di citazione del 30.01.2020, parte ingiunta proponeva opposizione, contestando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio, l' infondatezza della pretesa creditoria e più in generale il difetto di prova del credito ingiunto.
si costituiva in giudizio tardivamente, ossia in data 23.09.2022, Parte_1 chiedendo che venisse acclarata l'infondatezza dell'opposizione avversa e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Precisava infatti che i ricalcoli e la relativa fatturazione scaturivano da una verifica tecnica del contatore (n. DR3Q 079162) non contestata dalla controparte, relativa al punto di prelievo contraddistinto con il POD IT001E969441012, ubicato in Vittoria (RG), Strada Forcone nr
45 eseguita in data 06/02/2014 dai tecnici/verificatori di (società Controparte_1 concessionaria del servizio pubblico) con conseguente ricostruzione dei consumi relativa al periodo febbraio 2009 - giugno 2014. Deduceva altresì che la verifica aveva messo in evidenza un prelievo di energia elettrica frutto di una manomissione. Evidenziava infatti che i Tecnici di Controparte_1 avevano accertato una anomalia del gruppo di misura ovvero una situazione irregolare che
[...] aveva determinato dei prelievi non autorizzati inerenti al punto di consegna indicato. Il primo giudice accoglieva l'opposizione proposta, revocando il decreto ingiuntivo n. 2088/2019,
RG. n. 4616/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa e condannando parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese e gli onorari del giudizio di primo grado. Riteneva infatti il primo decidente che la parte opposta, attore in senso sostanziale, non avesse fornito la prova del contratto concluso con l'opponente, avendo prodotto, a sostegno delle sue ragioni, fatture, estratto autentico notarile ed estratto conto, ossia atti di provenienza unilaterale, e avendo inoltre tardivamente allegato il verbale di verifica, successivamente allo spirare del termine per il deposito delle memorie istruttorie, incorrendo in decadenza.
Avverso tale pronuncia, proponeva l'odierno appello dolendosi del fatto Parte_2 che il decidente di prime cure avesse ritenuto che la società appellante non aveva fornito la prova del contratto e della entità del credito, nonostante la documentazione regolarmente prodotta in corso di causa (verifica tecnica, fatture, scritture contabili, tabelle di ricostruzione dei consumi) non lasciasse dubbi sulla correttezza dei criteri adottati.
Evidenziava infatti che la fattispecie traeva origine da una verifica tecnica mai contestata a seguito della quale il contatore era risultato manomesso di talchè non potevano esservi dubbi sull'irregolarità della misurazione dei consumi.
Si doleva quindi del fatto che il primo giudice non aveva considerato: 1) la fattura, comprensiva della dettagliata ricostruzione dei consumi che era assistita da una presunzione di veridicità 2) la verifica tecnica che aveva valore di fede privilegiata, 3) la normativa di riferimento da applicare al caso di specie.
Metteva altresì in evidenza che la controparte si era limitata solo a contestare genericamente l'an ed il quantum debeatur, senza fornire alcuna prova in fatto e/o parametro tecnico che potessero consentire un approfondimento su tali punti.
Insisteva per l'accoglimento dell'appello.
In data 08.11.2023 si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_2 della sentenza oggetto di impugnativa, con conferma altresì della revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e compensi di giudizio. Evidenziava che la tardività della costituzione dell' n sede di prime cure travolgeva ogni produzione documentale successiva, compresa quella CP_1 afferente la fase monitoria.
A seguito dell'udienza collegiale del 03.06.2024, la Corte d'Appello rinviava la causa per la discussione orale all'udienza del 20.10.2025, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito delle presenti note conclusive, udienza poi tenutasi in modalità cartolare su istanza delle parti. Indi la Corte, preso atto delle note conclusive in atti, poneva la causa in decisione.
Tanto espresso in punto di fatto deve dirsi che l'appello merita accoglimento, dovendosi trattare congiuntamente tutti i motivi di gravame espressi da in quanto strettamente connessi. CP_1
Innanzi tutto va detto che – nonostante la costituzione tardiva dell' nel primo giudizio - devono CP_1 comunque considerarsi acquisiti al fascicolo di prime cure e di seconde cure i documenti originariamente allegati al fascicolo della fase monitoria.
Infatti in base all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo - avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che si instaura a seguito dell'opposizione - i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art. 638, terzo comma, cod. proc.civ. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e devono quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.” (cfr: ord. 29.10.2024
n. 27865).
Inoltre vero è – come osservato dal primo giudice – che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta mentre incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile ovvero altri fatti idonei ad estinguere o modificare il diritto avversario (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Tuttavia vero è anche che l'esistenza di un contratto di fornitura non era stata affatto contestata dalla parte opponente in sede di prime cure in modo concreto e specifico, atteso che – convenuta Per_2 in senso sostanziale - si era limitata con il proprio atto di opposizione:
- a richiamare il noto principio in base al quale la fattura posta alla base del decreto non forniva piena prova del credito né della sua liquidità, certezza, esigibilità;
- a negare di avere usufruito dell'erogazione di energia elettrica così come indicato da parte opposta e a dolersi del fatto che non era stato accertato dagli operatori l'effettivo CP_1 utilizzatore della stessa (ossia il terzo responsabile del prelievo irregolare). Quindi l'opposta non aveva dedotto la inesistenza di un contratto di fornitura, ossia di non averlo mai stipulato ovvero di fruire di energia a mezzo di altro fornitore (e ciò in contrasto con il disposto dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., che prevede che il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda).
La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova da parte dell' CP_1 poiché la opponente (convenuta in senso sostanziale), come detto, si è limitata a una contestazione generica senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la diversa contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione (cfr: si veda tra le tante Cassazione, ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021).
Pertanto il fatto che abbia dedotto in prime cure che la fattura non costituiva prova del Per_2 credito non equivaleva ritenere che ella avesse anche dedotto la inesistenza del titolo da cui il credito scaturiva.
In carenza – quindi – di una contestazione specifica da parte della opposta sulla esistenza del contratto di fornitura, il primo giudice avrebbe dovuto ritenerne provata la sussistenza ex art 115 c.p.c.
Peraltro, in primo grado non ha nemmeno formulato contestazioni specifiche in ordine Per_2 al consumo contestatole, limitandosi a dedurre che l'ingiungente non aveva indicato un altro utilizzatore e si era semplicemente limitato – durante la fase di verifica - a confrontare i consumi complessivi con quelli riportati nelle tabelle.
In particolare è a dirsi che la stessa aveva sì prospettato di meglio articolare i reali consumi da lei fruiti con una perizia di parte che avrebbe prodotto in corso di causa, però poi non aveva mai effettuato tale produzione, limitandosi nelle note scritte del 18 ottobre 2021 a chiedere un rinvio per la precisazione delle conclusioni (cfr: fascicolo primo grado).
Deduceva infatti l'opposta in primo grado in seno al proprio atto di opposizione “Il verbale riporta
i consumi complessivi presuntivamente registrati dal vecchio contatore che confrontati con quelli complessivi misurati della tabella del periodo febbraio 2009 a febbraio 2014 non risultano coincidenti tra di loro. Tali dati hanno fatto riscontrare delle incongruenze tra i dati reali dei consumi registrati dal nuovo contatore antifrode relativi agli anni 2015/2016/2017 e seguenti ( consumi certi ed inconfutabili) ed i consumi ricostruiti ed ipotizzati da come meglio specificati nella perizia CP_1 che si riserva di produrre, nella quale si ricostruiscono i consumi determinando l'importo congruo, dovuto moltiplicando il periodo di ricostruzione attribuito dall' senza però, come detto, far CP_1 seguire a tale sua dichiarazione di intenti alcuna produzione. Vi è poi da sottolineare che anche le prospettazioni della opponente in merito alla causa dei consumi sono del tutto errate, in quanto la stessa in prime cure si doleva della ricostruzione di essi attribuendola ad “un guasto” (cfr. atto di opposizione “(..) non essendo determinabile con certezza il momento in cui si è verificato il guasto, può richiedere il pagamento e procedere alla CP_1 ricostruzione dei consumi per un periodo non superiore ad un anno e non come ha fatto nel caso di specie retrocedendo per ben 5 anni”), trascurando però che il verbale di accertamento (da lei stessa citato in seno alla narrativa dell'atto di opposizione e da ritenere quindi fatto pacifico tra le parti, a prescindere dalla produzione effettuata dall' ardivamente) metteva in evidenza non già un guasto CP_1 ma un prelievo irregolare, e quindi una manomissione.
Pertanto vero è che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, Ord. 24 giugno 2021, n. 18195,
Rv. 661676-01, Cass. Sez. 3, Ord. 19 luglio 2018, n. 19154) ma vero è anche che tale regola non è applicabile nel caso in esame che trae origine dalla diversa fattispecie dell'accertamento di prelievi abusivi.
Infatti, con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi la giurisprudenza di legittimità ha, in più battute, affermato che, quando il misuratore risulta manomesso, l'utente che intenda far accertare che l'alterazione dell'apparecchio è avvenuta a sua insaputa ovvero ad opera di terzi, contestando pertanto l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, dovendo altresì provare l'attività illecita del terzo (cfr: Cass., Ord., 17 maggio 2022, n. 15771 ) tutte prove né allegate, né prospettate, né fornite dalla odierna appellata.
Peraltro giova anche sottolineare che le doglianze che ha manifestato in primo grado in Per_2 ordine al periodo di ricostruzione dei consumi citando – quale presupposto per la loro individuazione
- l'art. art. 10 della delibera dell'Autority per l'energia (delibera del 28.12.1999 n. 200) sono assolutamente inconducenti, oltre che generiche, atteso che gli obblighi previsti dalla menzionata
Delibera n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (ora ) ineriscono alle CP_3 verifiche che il somministrante deve svolgere in costanza di rapporto in caso di guasto e non nel caso che qui incontestatamente ricorre di “prelievo irregolare”, ossia di manomissione.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve necessariamente essere riformata dovendosi ritenere:
1. che l' non era gravata dell'onere di dimostrare la esistenza del contratto poiché CP_1 quest'ultimo non era stato messo in discussione dalla controparte se non genericamente e facendo riferimento solo al valore probatorio delle fatture;
2. che il caso trae spunto non da una scorretta quantificazione dell'utilizzo di energia derivante da un guasto, bensì da un prelievo irregolare, ossia da una manomissione, elemento non considerato da parte del primo giudice nonostante la parte opponente non avesse contestato il verbale di verifica (avendolo anzi menzionato esplicitamente nella narrativa del suo atto di opposizione);
3. che, conseguentemente, non è invocabile la Delibera n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (ora ) applicabile nei casi di guasto e non di manomissione;
CP_3
4. che – inoltre - l'odierna appellata avrebbe dovuto dimostrare in modo specifico la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché l'attività illecita del terzo, elementi di prova non forniti nella specie considerato altresì che che aveva prospettato in sede di prime cure il deposito di una perizia di parte Per_2 per meglio specificare le proprie contestazioni, nulla aveva poi prodotto.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello con condanna dell'appellata al pagamento nei confronti di della somma portata dal decreto opposto. CP_1
Alla soccombenza come sopra delineata segue altresì la condanna di al pagamento Per_2 delle spese di lite dei due gradi di giudizio da liquidare applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) tenendo conto del valore della causa (E. 64.833,69) e delle fasi del giudizio (introduttiva, studio, istruttoria, decisionale, valore medio, precisando che solo per il grado di appello la fase di trattazione va liquidata secondo i parametri minimi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 02/2024 RG:
Accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento nei confronti di Per_2 [...] della somma di E. 64.833,69 oltre interessi dalla domanda;
Parte_2 condanna altresì al rimborso, in favore del delle Per_2 Parte_1 spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in E. 7.616,00 (di cui E.
1.701 per fase di studio, E. 1204,00 per fase introduttiva, E. 1806,00 per fase istruttoria, E. 2905,00 per fase decisionale) per compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge e per il secondo giudizio in E. 8.469,00 ( di cui E. 2058,00 per fase di studio, E. 1418,00 per fase introduttiva, E. 1523,00 per fase di trattazione, E. 3470,00 per fase decisionale )per compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 23 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa IM Lo Iacono Dott. OL RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OL RA Presidente
Dott.ssa IM Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 102/2024
PROMOSSA DA
già denominata (Delibera Parte_1 Parte_2
296/2015/R/COM AEEG - Verbale Assemblea del 06.09.2016 per atto del Notaio di Persona_1
Roma Rep. N. 52783 Racc. N. 26322), con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale € 10.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, P.IVA e numero d'iscrizione al
Registro delle imprese di Roma n. , REA n. 1177794, succeduta ad P.IVA_1 Controparte_1
(oggi , con atto di scissione parziale del 11.12.07, rep. n. 27173, racc.
[...] Controparte_1
n. 11078, per Notaio di Roma, in tutte le attività del ramo d'azienda dedicato alla Persona_1 vendita di energia elettrica ai clienti finali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. 18.06.2007 n. 73
(pubblicato su G.U. del 18.06.07), convertito nella Legge 03.08.2007 n. 125, in persona del suo procuratore speciale Avvocato in virtù dei poteri alla stessa conferiti con Parte_3 procura per atto Notaio di Roma del 14.12.2020, Rep. n. 62416, Racc. n. 32246, Persona_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Di Mauro, C.F. , come da mandato C.F._1 in atti.
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...],A C.F. CP_2
, elettivamente domiciliata in Vittoria in Via P.pe Umberto n°203 presso lo C.F._2 studio legale dell'avv. Valentina Giombarresi (C.F. ) che la rappresenta e C.F._3 difende come da mandato in atti.
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Su istanza della società il Tribunale di Ragusa in data Parte_1
06/12/2019 emetteva il decreto ingiuntivo n. 2088/2019, procedimento RG n. 4616/2019, con il quale ingiungeva alla SI.ra , di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica dello stesso, CP_2 la somma di Euro 64.833,69, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 2.135,00.
Con atto di citazione del 30.01.2020, parte ingiunta proponeva opposizione, contestando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo del ricorso monitorio, l' infondatezza della pretesa creditoria e più in generale il difetto di prova del credito ingiunto.
si costituiva in giudizio tardivamente, ossia in data 23.09.2022, Parte_1 chiedendo che venisse acclarata l'infondatezza dell'opposizione avversa e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Precisava infatti che i ricalcoli e la relativa fatturazione scaturivano da una verifica tecnica del contatore (n. DR3Q 079162) non contestata dalla controparte, relativa al punto di prelievo contraddistinto con il POD IT001E969441012, ubicato in Vittoria (RG), Strada Forcone nr
45 eseguita in data 06/02/2014 dai tecnici/verificatori di (società Controparte_1 concessionaria del servizio pubblico) con conseguente ricostruzione dei consumi relativa al periodo febbraio 2009 - giugno 2014. Deduceva altresì che la verifica aveva messo in evidenza un prelievo di energia elettrica frutto di una manomissione. Evidenziava infatti che i Tecnici di Controparte_1 avevano accertato una anomalia del gruppo di misura ovvero una situazione irregolare che
[...] aveva determinato dei prelievi non autorizzati inerenti al punto di consegna indicato. Il primo giudice accoglieva l'opposizione proposta, revocando il decreto ingiuntivo n. 2088/2019,
RG. n. 4616/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa e condannando parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese e gli onorari del giudizio di primo grado. Riteneva infatti il primo decidente che la parte opposta, attore in senso sostanziale, non avesse fornito la prova del contratto concluso con l'opponente, avendo prodotto, a sostegno delle sue ragioni, fatture, estratto autentico notarile ed estratto conto, ossia atti di provenienza unilaterale, e avendo inoltre tardivamente allegato il verbale di verifica, successivamente allo spirare del termine per il deposito delle memorie istruttorie, incorrendo in decadenza.
Avverso tale pronuncia, proponeva l'odierno appello dolendosi del fatto Parte_2 che il decidente di prime cure avesse ritenuto che la società appellante non aveva fornito la prova del contratto e della entità del credito, nonostante la documentazione regolarmente prodotta in corso di causa (verifica tecnica, fatture, scritture contabili, tabelle di ricostruzione dei consumi) non lasciasse dubbi sulla correttezza dei criteri adottati.
Evidenziava infatti che la fattispecie traeva origine da una verifica tecnica mai contestata a seguito della quale il contatore era risultato manomesso di talchè non potevano esservi dubbi sull'irregolarità della misurazione dei consumi.
Si doleva quindi del fatto che il primo giudice non aveva considerato: 1) la fattura, comprensiva della dettagliata ricostruzione dei consumi che era assistita da una presunzione di veridicità 2) la verifica tecnica che aveva valore di fede privilegiata, 3) la normativa di riferimento da applicare al caso di specie.
Metteva altresì in evidenza che la controparte si era limitata solo a contestare genericamente l'an ed il quantum debeatur, senza fornire alcuna prova in fatto e/o parametro tecnico che potessero consentire un approfondimento su tali punti.
Insisteva per l'accoglimento dell'appello.
In data 08.11.2023 si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_2 della sentenza oggetto di impugnativa, con conferma altresì della revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e compensi di giudizio. Evidenziava che la tardività della costituzione dell' n sede di prime cure travolgeva ogni produzione documentale successiva, compresa quella CP_1 afferente la fase monitoria.
A seguito dell'udienza collegiale del 03.06.2024, la Corte d'Appello rinviava la causa per la discussione orale all'udienza del 20.10.2025, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito delle presenti note conclusive, udienza poi tenutasi in modalità cartolare su istanza delle parti. Indi la Corte, preso atto delle note conclusive in atti, poneva la causa in decisione.
Tanto espresso in punto di fatto deve dirsi che l'appello merita accoglimento, dovendosi trattare congiuntamente tutti i motivi di gravame espressi da in quanto strettamente connessi. CP_1
Innanzi tutto va detto che – nonostante la costituzione tardiva dell' nel primo giudizio - devono CP_1 comunque considerarsi acquisiti al fascicolo di prime cure e di seconde cure i documenti originariamente allegati al fascicolo della fase monitoria.
Infatti in base all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo - avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che si instaura a seguito dell'opposizione - i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art. 638, terzo comma, cod. proc.civ. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e devono quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.” (cfr: ord. 29.10.2024
n. 27865).
Inoltre vero è – come osservato dal primo giudice – che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta mentre incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile ovvero altri fatti idonei ad estinguere o modificare il diritto avversario (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Tuttavia vero è anche che l'esistenza di un contratto di fornitura non era stata affatto contestata dalla parte opponente in sede di prime cure in modo concreto e specifico, atteso che – convenuta Per_2 in senso sostanziale - si era limitata con il proprio atto di opposizione:
- a richiamare il noto principio in base al quale la fattura posta alla base del decreto non forniva piena prova del credito né della sua liquidità, certezza, esigibilità;
- a negare di avere usufruito dell'erogazione di energia elettrica così come indicato da parte opposta e a dolersi del fatto che non era stato accertato dagli operatori l'effettivo CP_1 utilizzatore della stessa (ossia il terzo responsabile del prelievo irregolare). Quindi l'opposta non aveva dedotto la inesistenza di un contratto di fornitura, ossia di non averlo mai stipulato ovvero di fruire di energia a mezzo di altro fornitore (e ciò in contrasto con il disposto dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., che prevede che il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda).
La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova da parte dell' CP_1 poiché la opponente (convenuta in senso sostanziale), come detto, si è limitata a una contestazione generica senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la diversa contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione (cfr: si veda tra le tante Cassazione, ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021).
Pertanto il fatto che abbia dedotto in prime cure che la fattura non costituiva prova del Per_2 credito non equivaleva ritenere che ella avesse anche dedotto la inesistenza del titolo da cui il credito scaturiva.
In carenza – quindi – di una contestazione specifica da parte della opposta sulla esistenza del contratto di fornitura, il primo giudice avrebbe dovuto ritenerne provata la sussistenza ex art 115 c.p.c.
Peraltro, in primo grado non ha nemmeno formulato contestazioni specifiche in ordine Per_2 al consumo contestatole, limitandosi a dedurre che l'ingiungente non aveva indicato un altro utilizzatore e si era semplicemente limitato – durante la fase di verifica - a confrontare i consumi complessivi con quelli riportati nelle tabelle.
In particolare è a dirsi che la stessa aveva sì prospettato di meglio articolare i reali consumi da lei fruiti con una perizia di parte che avrebbe prodotto in corso di causa, però poi non aveva mai effettuato tale produzione, limitandosi nelle note scritte del 18 ottobre 2021 a chiedere un rinvio per la precisazione delle conclusioni (cfr: fascicolo primo grado).
Deduceva infatti l'opposta in primo grado in seno al proprio atto di opposizione “Il verbale riporta
i consumi complessivi presuntivamente registrati dal vecchio contatore che confrontati con quelli complessivi misurati della tabella del periodo febbraio 2009 a febbraio 2014 non risultano coincidenti tra di loro. Tali dati hanno fatto riscontrare delle incongruenze tra i dati reali dei consumi registrati dal nuovo contatore antifrode relativi agli anni 2015/2016/2017 e seguenti ( consumi certi ed inconfutabili) ed i consumi ricostruiti ed ipotizzati da come meglio specificati nella perizia CP_1 che si riserva di produrre, nella quale si ricostruiscono i consumi determinando l'importo congruo, dovuto moltiplicando il periodo di ricostruzione attribuito dall' senza però, come detto, far CP_1 seguire a tale sua dichiarazione di intenti alcuna produzione. Vi è poi da sottolineare che anche le prospettazioni della opponente in merito alla causa dei consumi sono del tutto errate, in quanto la stessa in prime cure si doleva della ricostruzione di essi attribuendola ad “un guasto” (cfr. atto di opposizione “(..) non essendo determinabile con certezza il momento in cui si è verificato il guasto, può richiedere il pagamento e procedere alla CP_1 ricostruzione dei consumi per un periodo non superiore ad un anno e non come ha fatto nel caso di specie retrocedendo per ben 5 anni”), trascurando però che il verbale di accertamento (da lei stessa citato in seno alla narrativa dell'atto di opposizione e da ritenere quindi fatto pacifico tra le parti, a prescindere dalla produzione effettuata dall' ardivamente) metteva in evidenza non già un guasto CP_1 ma un prelievo irregolare, e quindi una manomissione.
Pertanto vero è che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, Ord. 24 giugno 2021, n. 18195,
Rv. 661676-01, Cass. Sez. 3, Ord. 19 luglio 2018, n. 19154) ma vero è anche che tale regola non è applicabile nel caso in esame che trae origine dalla diversa fattispecie dell'accertamento di prelievi abusivi.
Infatti, con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi la giurisprudenza di legittimità ha, in più battute, affermato che, quando il misuratore risulta manomesso, l'utente che intenda far accertare che l'alterazione dell'apparecchio è avvenuta a sua insaputa ovvero ad opera di terzi, contestando pertanto l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, dovendo altresì provare l'attività illecita del terzo (cfr: Cass., Ord., 17 maggio 2022, n. 15771 ) tutte prove né allegate, né prospettate, né fornite dalla odierna appellata.
Peraltro giova anche sottolineare che le doglianze che ha manifestato in primo grado in Per_2 ordine al periodo di ricostruzione dei consumi citando – quale presupposto per la loro individuazione
- l'art. art. 10 della delibera dell'Autority per l'energia (delibera del 28.12.1999 n. 200) sono assolutamente inconducenti, oltre che generiche, atteso che gli obblighi previsti dalla menzionata
Delibera n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (ora ) ineriscono alle CP_3 verifiche che il somministrante deve svolgere in costanza di rapporto in caso di guasto e non nel caso che qui incontestatamente ricorre di “prelievo irregolare”, ossia di manomissione.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve necessariamente essere riformata dovendosi ritenere:
1. che l' non era gravata dell'onere di dimostrare la esistenza del contratto poiché CP_1 quest'ultimo non era stato messo in discussione dalla controparte se non genericamente e facendo riferimento solo al valore probatorio delle fatture;
2. che il caso trae spunto non da una scorretta quantificazione dell'utilizzo di energia derivante da un guasto, bensì da un prelievo irregolare, ossia da una manomissione, elemento non considerato da parte del primo giudice nonostante la parte opponente non avesse contestato il verbale di verifica (avendolo anzi menzionato esplicitamente nella narrativa del suo atto di opposizione);
3. che, conseguentemente, non è invocabile la Delibera n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (ora ) applicabile nei casi di guasto e non di manomissione;
CP_3
4. che – inoltre - l'odierna appellata avrebbe dovuto dimostrare in modo specifico la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché l'attività illecita del terzo, elementi di prova non forniti nella specie considerato altresì che che aveva prospettato in sede di prime cure il deposito di una perizia di parte Per_2 per meglio specificare le proprie contestazioni, nulla aveva poi prodotto.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello con condanna dell'appellata al pagamento nei confronti di della somma portata dal decreto opposto. CP_1
Alla soccombenza come sopra delineata segue altresì la condanna di al pagamento Per_2 delle spese di lite dei due gradi di giudizio da liquidare applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) tenendo conto del valore della causa (E. 64.833,69) e delle fasi del giudizio (introduttiva, studio, istruttoria, decisionale, valore medio, precisando che solo per il grado di appello la fase di trattazione va liquidata secondo i parametri minimi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 02/2024 RG:
Accoglie l'appello e per l'effetto condanna al pagamento nei confronti di Per_2 [...] della somma di E. 64.833,69 oltre interessi dalla domanda;
Parte_2 condanna altresì al rimborso, in favore del delle Per_2 Parte_1 spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in E. 7.616,00 (di cui E.
1.701 per fase di studio, E. 1204,00 per fase introduttiva, E. 1806,00 per fase istruttoria, E. 2905,00 per fase decisionale) per compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge e per il secondo giudizio in E. 8.469,00 ( di cui E. 2058,00 per fase di studio, E. 1418,00 per fase introduttiva, E. 1523,00 per fase di trattazione, E. 3470,00 per fase decisionale )per compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della seconda sezione civile in data 23 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa IM Lo Iacono Dott. OL RA