TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7629/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7629/2021, promossa da
), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Salvatore Castro;
-ricorrente- contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentati pro tempore, Controparte_1
( ) e ( ), rappresentati e C.F._2 Controparte_1 C.F._3
difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Cardillo;
- resistenti-
e
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Valentina Schilirò;
-litisconsorte necessario-
Oggetto: retribuzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 13.12.2021 , premesso di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della dal 11.01.2002 al 13.12.2019, con Controparte_1
mansioni di frigorista 3° livello, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare la Controparte_1
(p.iva ) con sede legale in Misterbianco via Vincenzo Florio n.6, in persona
[...] P.IVA_1
del suo legale rappresentante, ed i suoi soci accomandatari sig.ri , nato a [...]
Catania il 18/12/1961 ( ) residente in [...]
n.37, e , nato a [...] il [...] ( ) residente in [...]C.F._3
Catania viale Mario Rapisardi n.425, in solido al pagamento in favore dell'istante Parte_1
della somma di € 31.407,78 (euro trentunomilaquattrocentosette/78), di cui €
[...]
26.947,84 a titolo di differenze retributive per il periodo 11/1/2002 al 31/12/2012, € 2.668,81 per differenze TFR 2002-2012 ed € 1.791,13 per retribuzione dicembre 2019 comprensiva di
13°mensilità 2019, ovvero al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in esito alle risultanze istruttorie, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo di credito al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali;
- spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti i secondi”.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della resistente dall'11.01.2002 e fino al 13.12.2019 con contratto a tempo pieno fino al 31.10.2012, prestando la propria attività lavorativa per cinque giorni alla settimana per otto ore giornaliere, dalle 9,00 alle 18,00, con un'ora di pausa pranzo;
che in data 1.11.2012 il rapporto era stato trasformato a tempo parziale per quattro ore giornaliere, con attività lavorativa svolta dalle 9,00 alle 13,00; di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto dovuto per il periodo di lavoro a tempo pieno, ossia fino all'31.10.2012, il che aveva inciso anche sulla quantificazione della tredicesima e del TFR;
di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione e della tredicesima mensilità nel mese di dicembre 2019, oltre a quanto dovuto a titolo di ferie residue e festività non godute.
In data 28.03.2022 si è costituito in giudizio l' , cui il ricorso è stato notificato da CP_2
parte ricorrente in ragione della proposizione della domanda di regolarizzazione contributiva, dichiarando di essere disposto a ricevere, in caso di fondatezza delle pretese attoree il pagamento dei contributi omessi dalla ditta resistente, nei limiti dei periodi eventualmente già coperti da prescrizione.
2 Con memoria depositata in data 12.04.2022 si è tempestivamente costituita in giudizio la società convenuta unitamente ai soci accomandatari, convenuti anche in proprio, i quali hanno eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di condanna per difetto di domanda sull'an debeatur;
la nullità del ricorso per genericità dei conteggi;
la nullità per omessa produzione del CCNL applicabile al rapporto. Nel merito hanno contestato la fondatezza delle pretese di cui al ricorso, non essendo stata prestata alcuna attività lavorativa in misura eccedente a quanto regolarmente indicato nei prospetti paga, peraltro sottoscritti dal lavoratore;
hanno poi contestato la correttezza dei conteggi effettuati da controparte, eccependo altresì l'intervenuto pagamento delle spettanze di dicembre 2019 e la prescrizione di ogni altro credito residuo, chiedendo in conclusione “1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare 1.a)
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di condanna priva della domanda di accertamento;
1.b) la nullità del ricorso per indeterminatezza e carenza dei requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c., nn. 3, 4 e 5; 2) Nel merito, rigettare le domande tutte di cui al ricorso introduttivo e, per l'effetto, dichiarare, per le ragioni tutte di cui in premessa, che nulla è dovuto CP_ al ricorrente, ovvero all' per inesistenza dei crediti rivendicati ovvero, in subordine per intervenuta prescrizione;
in subordine, ridurre nei limiti dell'equo e del provato le richieste economiche formulate in atto introduttivo”.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale, assunto in data 17.10.2022 (cfr. relativo verbale di udienza) ed è stata assegnata alla scrivente a seguito dell'immissione in servizio presso l'Ufficio avvenuta in data 30.11.2022.
Disposta con ordinanza del 2.2.2023 consulenza tecnica contabile, le operazioni sono state rinnovate come da successiva ordinanza del 29.6.2023 in ragione della nullità delle operazioni compiute dal consulente. Stante il mancato deposito della relazione di consulenza, nonostante le proroghe concesse e i solleciti effettuati, con ordinanza del 26.2.2024 è stato revocato l'incarico conferito ed è stato nominato un nuovo consulente, con incarico di espletare il mandato di cui all'ordinanza del 29.6.2023.
Il procedimento è stato rinviato quindi per discussione all'udienza del 28.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Oggetto del ricorso è l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione dovuta secondo l'orario di lavoro contrattualizzato per il periodo dal 11.1.2002 al
31.10.2012, stante l'asserito inesatto adempimento dell'obbligazione retributiva da parte della
3 società resistente, oltre alle differenze maturate sul TFR in considerazione della corretta retribuzione spettante;
parte ricorrente ha inoltre lamentato l'inadempimento relativo all'intero ammontare della retribuzione dovuta per il mese di dicembre 2019 e alla tredicesima mensilità del medesimo anno, all'indennità sostitutiva per il residuo festività e ferie non godute.
In merito alla corretta delimitazione dell'oggetto della domanda, va rilevato che Parte_1 con note del 3.6.2022 ha precisato che “le differenze retributive richieste con il ricorso introduttivo riguardano ore di lavoro ordinario, non già ore di lavoro straordinario”, con la conseguenza che nessun rilievo deve attribuirsi alla deduzione contenuta in ricorso afferente allo svolgimento di lavoro straordinario mai retribuito (cfr. pag. 1 dell'atto introduttivo).
3. Tanto chiarito, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive che, secondo la prospettazione dei resistenti, avrebbe dovuto essere preceduta da una domanda di accertamento dell'an della pretesa creditoria.
A riguardo vale osservare che non si ravvisano profili di inammissibilità della domanda né il vizio di ultrapetizione in cui incorrerebbe il giudicante, come paventato dai resistenti, considerato che, come precisato dalla Suprema corte “... Il vizio di ultrapetizione si verifica, invero, solo se il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto o un bene maggiore di quello richiesto, è non è perciò ipotizzabile se il giudice accoglie una domanda la quale può ritenersi comunque implicitamente e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio,
e cioé quando, con particolare riguardo al petitum e alla causa petendi, la domanda accolta si trovi in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della pretesa che l'attore ha voluto tutelare mediante la formulazione della domanda. ..." (cfr. Cass n. 24189/2021). Nel caso di specie è di tutta evidenza che la domanda di condanna formulata da parte ricorrente presuppone l'accertamento della spettanza delle differenze retributive, le quali, peraltro, discendono direttamente dal titolo contrattuale, ossia dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti e tra le stesse contrattualizzato, non essendo nemmeno stato richiesto un accertamento ulteriore sul diverso concreto svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quanto formalizzato.
3.1. Va parimenti rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso per l'assunta genericità dei conteggi elaborati e la mancata produzione delle fonti collettive invocate.
Secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento
4 attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso - volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato - per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione)” (Cass. n. 19009/2018; conf., tra le tante, Cass.
n. 3126/2011; Cass. n. 25753/2008).
Nel caso di specie il resistente, costituendosi in giudizio, a fronte del tenore della prospettazione in fatto e in diritto del ricorrente, ha compiutamente spiegato le proprie argomentazioni difensive, mostrando così di aver ben compreso tanto sul piano assertivo quanto su quello probatorio le pretese formulate nei suoi confronti;
a ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto lamentato, parte ricorrente ha allegato in atti il CCNL applicato al rapporto (cfr. doc. 16), mentre per quanto riguarda i conteggi questi ultimi sono stati dettagliatamente contestati, e dunque compresi, da controparte, posto che ad ogni modo la loro genericità non inficerebbe la validità del ricorso.
4. Passando all'esame del merito, il ricorso esso risulta infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. In ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Nel caso di specie è incontestato tra le parti e comprovato documentalmente il rapporto di lavoro subordinato intercorso dall'11.1.2002 fino al 13.12.2019, inizialmente con impiego a tempo pieno e, a seguito della trasformazione avvenuta a decorrere dall'1.11.2012, a tempo parziale, per lo svolgimento di mansioni di frigorista, 3° livello del CCNL imprese artigiane metalmeccaniche (cfr. certificato unilav e buste paga - doc. 17, 20, 21 fascicolo parte ricorrente).
5 Risulta dunque comprovato il titolo sul quale il ricorrente ha fondato la propria pretesa creditoria, la quale si sostanzia nella richiesta di corretto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione dovuta in ragione del normale orario di lavoro prestato. Più nel dettaglio, parte ricorrente ha dedotto che, a fronte dell'orario di lavoro a tempo pieno osservato nel periodo dal 2002 fino al 2012, con prestazione dell'attività lavorativa dalle
9 alle 18, con un'ora di pausa pranzo, per cinque giorni alla settimana, la società avrebbe in realtà corrisposto una retribuzione inferiore a quella in effetti dovuta, in quanto nelle buste paga sarebbero state indicate ore di lavoro ordinario non corrispondenti a quelle effettivamente prestate (pari a 40 ore settimanali). Ha poi lamentato l'inadempimento totale di parte datoriale in relazione al pagamento degli emolumenti maturati nell'ultimo mese di lavoro (dicembre
2019) e della tredicesima mensilità del medesimo anno.
4.2. Con riguardo alle somme relative all'anno 2019, deve darsi atto che la società resistente ha provveduto al pagamento degli importi risultanti dalla busta paga del mese di dicembre 2019, comprensivi di tredicesima mensilità maturata e di spettanze di fine rapporto
(ferie residue, festività non godute, permessi residui), dando prova del versamento degli importi in favore del ricorrente per un importo pari a € 1.116,45 e depositando in atti anche il modello
F24 relativo al pagamento della contribuzione (cfr. doc. 7 allegato alla memoria).
Su tale pagamento nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente, che ha dato atto di aver ricevuto le suddette somme (cfr. da ultimo note del 25.11.2024).
Ne consegue che, sul punto, appare cessata la materia del contendere.
4.3. Quanto agli ulteriori importi pretesi per il periodo dal 2002 al 2012, la domanda non può essere accolta, dal momento che gli assunti di cui al ricorso si pongono in contraddizione con quanto dal ricorrente dichiarato attraverso la sottoscrizione delle buste paga, alla quale va riconosciuta valenza confessoria.
Deve infatti osservarsi che la datrice di lavoro, costituendosi in giudizio ha rappresentato che l'orario di lavoro effettivamente prestato dal ricorrente era stato esclusivamente quello risultante dai cedolini paga, i quali, in quanto riportati la sottoscrizione del lavoratore, assumono
“significato ricognitivo e natura confessoria in ordine alla imputazione alle poste retributive indicate” (cfr. punto 4.b della memoria).
Dall'esame della documentazione prodotta in atti risulta che la totalità delle buste paga relative al periodo 2002 – 2012 riporta la sottoscrizione (mai disconosciuta) di Parte_1
in corrispondenza della seguente dichiarazione “Quietanza Mensile” “Ritiro copia
[...] del presente prospetto unitamente all'importo del netto pagato dopo avere riscontrato esatti le
6 voci e i tempi di retribuzione indicati. Dichiaro, quindi, di non avere null'altro a pretendere per alcun titolo diritto o causale relativo al mese di competenza”.
Alla suddetta dichiarazione va attribuito valore di confessione stragiudiziale resa alla controparte, non solo con riguardo alla dichiarazione di quietanza di pagamento, quale attestazione del fatto di avere ricevuto le somme nette indicate in busta paga, ma anche in relazione agli ulteriori fatti oggetto di dichiarazione da parte del lavoratore, ossia all'esattezza delle voci (vale a dire all'esattezza dell'imputazione dei pagamenti come risultante dal prospetto) e all'esattezza dei tempi di retribuzione indicati. Ritiene infatti il Tribunale che, con l'apposizione della propria firma in corrispondenza della dicitura di cui sopra, il lavoratore abbia dato atto sia di aver ricevuto la retribuzione netta indicata in busta paga, sia della correttezza delle ore di lavoro ordinario come indicate per ciascun mese, confermandone contestualmente la veridicità, con gli effetti di cui agli artt. 2735 e 2733 c.c.
Va a tal proposito richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche della L.
n. 4 del 1953, artt. 1 e 3) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato
l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015;
7310/2001; 1150/1994, citt.)” (cfr. Cass. n. 27749/2020 in motivazione;
in senso conforme
Cass. 13150/2016; Cass. 1150/1994).
L'orientamento sopra riportato è stato più volte espresso dalla Corte di Cassazione con specifico riguardo alla fattispecie di apposizione della firma del lavoratore “per quietanza”, la quale assume valore confessorio del pagamento e della relativa imputazione, ribaltando in capo al lavoratore l'onere di dimostrare di avere eventualmente svolto un numero di ore di lavoro maggiore per le quali non ha ricevuto la retribuzione a titolo di straordinario. La sola sottoscrizione per quietanza, dunque, non osta di regola alla possibilità per il lavoratore di
7 dimostrare, con onere a suo carico, le difformità tra quanto risultante in busta paga e il maggiore lavoro in concreto svolto.
Il caso di specie differisce tuttavia dall'ipotesi della semplice sottoscrizione per quietanza apposta alla busta paga, per avere invece reso una dichiarazione aggiuntiva, Parte_1 di esattezza delle voci e dei tempi di retribuzione, attestando quindi per un verso l'avvenuto pagamento delle somme e, per altro verso, l'imputazione di tali somme a retribuzione ordinaria e la veridicità delle ore di lavoro (anch'esse ordinarie) come indicate in ciascuna busta paga per ciascuna mensilità. Tale dichiarazione è stata resa in condizioni di piena consapevolezza, essendo intellegibile il numero di ore lavorate indicate per ciascun mese e trovandosi quindi nelle condizioni di ammettere l'esistenza di un fatto a sé sfavorevole, per come Parte_1
espressamente indicato nel prospetto di pagamento.
Alla suddetta confessione stragiudiziale deve riconoscersi valore di piena prova contro colui che l'ha fatta, sì come previsto dall'art. 2733 c.c., potendo ammettersi la revoca della confessione solo ove sia dimostrato che essa è stata determinata da errore di fatto o da violenza, mentre nulla a riguardo è stato dedotto da Ne consegue l'irrilevanza dei capitoli di Parte_1
prova articolati in ricorso e diretti a dimostrare di aver prestato attività lavorativa per quaranta ore settimanali con l'orario ivi indicato, ostando a tale prova il pieno valore probatorio della confessione stragiudiziale resa e il vincolo che da esso deriva per il giudice.
Ne consegue che il ricorso va rigettato in quanto infondato, rimanendo assorbita ogni altra questione e le ulteriori domande.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra il ricorrente e le parti resistenti, tenuto conto della peculiarità della fattispecie per cui è causa e della ritenuta sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni identificabili nelle concrete difficoltà probatorie e nelle conseguenti incertezze in ordine alla ricostruzione dei rapporti di fatto intercorsi tra le parti, che costituiscono elemento valutabile ex art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Cost. 77/2018, § 18, ultimo periodo), la cui esistenza nel caso di specie è dimostrata dalla circostanza che le copie dei prospetti paga in possesso di parte ricorrente erano prive di sottoscrizione (cfr. doc. 20 e 21).
Le spese di lite possono altresì essere compensate tra parte ricorrente e , stante la CP_2 sostanziale estraneità di quest'ultimo alla vicenda oggetto di causa.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, assorbita ogni altra questione e domanda, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7629/2021 R.G. così statuisce: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, nei termini di cui in parte motiva;
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte ricorrente.
Catania, 26/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7629/2021, promossa da
), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Salvatore Castro;
-ricorrente- contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentati pro tempore, Controparte_1
( ) e ( ), rappresentati e C.F._2 Controparte_1 C.F._3
difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Cardillo;
- resistenti-
e
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Valentina Schilirò;
-litisconsorte necessario-
Oggetto: retribuzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 13.12.2021 , premesso di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della dal 11.01.2002 al 13.12.2019, con Controparte_1
mansioni di frigorista 3° livello, ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare la Controparte_1
(p.iva ) con sede legale in Misterbianco via Vincenzo Florio n.6, in persona
[...] P.IVA_1
del suo legale rappresentante, ed i suoi soci accomandatari sig.ri , nato a [...]
Catania il 18/12/1961 ( ) residente in [...]
n.37, e , nato a [...] il [...] ( ) residente in [...]C.F._3
Catania viale Mario Rapisardi n.425, in solido al pagamento in favore dell'istante Parte_1
della somma di € 31.407,78 (euro trentunomilaquattrocentosette/78), di cui €
[...]
26.947,84 a titolo di differenze retributive per il periodo 11/1/2002 al 31/12/2012, € 2.668,81 per differenze TFR 2002-2012 ed € 1.791,13 per retribuzione dicembre 2019 comprensiva di
13°mensilità 2019, ovvero al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in esito alle risultanze istruttorie, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo di credito al soddisfo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali;
- spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti i secondi”.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della resistente dall'11.01.2002 e fino al 13.12.2019 con contratto a tempo pieno fino al 31.10.2012, prestando la propria attività lavorativa per cinque giorni alla settimana per otto ore giornaliere, dalle 9,00 alle 18,00, con un'ora di pausa pranzo;
che in data 1.11.2012 il rapporto era stato trasformato a tempo parziale per quattro ore giornaliere, con attività lavorativa svolta dalle 9,00 alle 13,00; di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto dovuto per il periodo di lavoro a tempo pieno, ossia fino all'31.10.2012, il che aveva inciso anche sulla quantificazione della tredicesima e del TFR;
di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione e della tredicesima mensilità nel mese di dicembre 2019, oltre a quanto dovuto a titolo di ferie residue e festività non godute.
In data 28.03.2022 si è costituito in giudizio l' , cui il ricorso è stato notificato da CP_2
parte ricorrente in ragione della proposizione della domanda di regolarizzazione contributiva, dichiarando di essere disposto a ricevere, in caso di fondatezza delle pretese attoree il pagamento dei contributi omessi dalla ditta resistente, nei limiti dei periodi eventualmente già coperti da prescrizione.
2 Con memoria depositata in data 12.04.2022 si è tempestivamente costituita in giudizio la società convenuta unitamente ai soci accomandatari, convenuti anche in proprio, i quali hanno eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di condanna per difetto di domanda sull'an debeatur;
la nullità del ricorso per genericità dei conteggi;
la nullità per omessa produzione del CCNL applicabile al rapporto. Nel merito hanno contestato la fondatezza delle pretese di cui al ricorso, non essendo stata prestata alcuna attività lavorativa in misura eccedente a quanto regolarmente indicato nei prospetti paga, peraltro sottoscritti dal lavoratore;
hanno poi contestato la correttezza dei conteggi effettuati da controparte, eccependo altresì l'intervenuto pagamento delle spettanze di dicembre 2019 e la prescrizione di ogni altro credito residuo, chiedendo in conclusione “1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare 1.a)
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di condanna priva della domanda di accertamento;
1.b) la nullità del ricorso per indeterminatezza e carenza dei requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c., nn. 3, 4 e 5; 2) Nel merito, rigettare le domande tutte di cui al ricorso introduttivo e, per l'effetto, dichiarare, per le ragioni tutte di cui in premessa, che nulla è dovuto CP_ al ricorrente, ovvero all' per inesistenza dei crediti rivendicati ovvero, in subordine per intervenuta prescrizione;
in subordine, ridurre nei limiti dell'equo e del provato le richieste economiche formulate in atto introduttivo”.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale, assunto in data 17.10.2022 (cfr. relativo verbale di udienza) ed è stata assegnata alla scrivente a seguito dell'immissione in servizio presso l'Ufficio avvenuta in data 30.11.2022.
Disposta con ordinanza del 2.2.2023 consulenza tecnica contabile, le operazioni sono state rinnovate come da successiva ordinanza del 29.6.2023 in ragione della nullità delle operazioni compiute dal consulente. Stante il mancato deposito della relazione di consulenza, nonostante le proroghe concesse e i solleciti effettuati, con ordinanza del 26.2.2024 è stato revocato l'incarico conferito ed è stato nominato un nuovo consulente, con incarico di espletare il mandato di cui all'ordinanza del 29.6.2023.
Il procedimento è stato rinviato quindi per discussione all'udienza del 28.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Oggetto del ricorso è l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione dovuta secondo l'orario di lavoro contrattualizzato per il periodo dal 11.1.2002 al
31.10.2012, stante l'asserito inesatto adempimento dell'obbligazione retributiva da parte della
3 società resistente, oltre alle differenze maturate sul TFR in considerazione della corretta retribuzione spettante;
parte ricorrente ha inoltre lamentato l'inadempimento relativo all'intero ammontare della retribuzione dovuta per il mese di dicembre 2019 e alla tredicesima mensilità del medesimo anno, all'indennità sostitutiva per il residuo festività e ferie non godute.
In merito alla corretta delimitazione dell'oggetto della domanda, va rilevato che Parte_1 con note del 3.6.2022 ha precisato che “le differenze retributive richieste con il ricorso introduttivo riguardano ore di lavoro ordinario, non già ore di lavoro straordinario”, con la conseguenza che nessun rilievo deve attribuirsi alla deduzione contenuta in ricorso afferente allo svolgimento di lavoro straordinario mai retribuito (cfr. pag. 1 dell'atto introduttivo).
3. Tanto chiarito, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive che, secondo la prospettazione dei resistenti, avrebbe dovuto essere preceduta da una domanda di accertamento dell'an della pretesa creditoria.
A riguardo vale osservare che non si ravvisano profili di inammissibilità della domanda né il vizio di ultrapetizione in cui incorrerebbe il giudicante, come paventato dai resistenti, considerato che, come precisato dalla Suprema corte “... Il vizio di ultrapetizione si verifica, invero, solo se il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto o un bene maggiore di quello richiesto, è non è perciò ipotizzabile se il giudice accoglie una domanda la quale può ritenersi comunque implicitamente e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio,
e cioé quando, con particolare riguardo al petitum e alla causa petendi, la domanda accolta si trovi in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della pretesa che l'attore ha voluto tutelare mediante la formulazione della domanda. ..." (cfr. Cass n. 24189/2021). Nel caso di specie è di tutta evidenza che la domanda di condanna formulata da parte ricorrente presuppone l'accertamento della spettanza delle differenze retributive, le quali, peraltro, discendono direttamente dal titolo contrattuale, ossia dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti e tra le stesse contrattualizzato, non essendo nemmeno stato richiesto un accertamento ulteriore sul diverso concreto svolgimento dell'attività lavorativa rispetto a quanto formalizzato.
3.1. Va parimenti rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso per l'assunta genericità dei conteggi elaborati e la mancata produzione delle fonti collettive invocate.
Secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, “nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento
4 attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso - volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato - per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione)” (Cass. n. 19009/2018; conf., tra le tante, Cass.
n. 3126/2011; Cass. n. 25753/2008).
Nel caso di specie il resistente, costituendosi in giudizio, a fronte del tenore della prospettazione in fatto e in diritto del ricorrente, ha compiutamente spiegato le proprie argomentazioni difensive, mostrando così di aver ben compreso tanto sul piano assertivo quanto su quello probatorio le pretese formulate nei suoi confronti;
a ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto lamentato, parte ricorrente ha allegato in atti il CCNL applicato al rapporto (cfr. doc. 16), mentre per quanto riguarda i conteggi questi ultimi sono stati dettagliatamente contestati, e dunque compresi, da controparte, posto che ad ogni modo la loro genericità non inficerebbe la validità del ricorso.
4. Passando all'esame del merito, il ricorso esso risulta infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. In ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Nel caso di specie è incontestato tra le parti e comprovato documentalmente il rapporto di lavoro subordinato intercorso dall'11.1.2002 fino al 13.12.2019, inizialmente con impiego a tempo pieno e, a seguito della trasformazione avvenuta a decorrere dall'1.11.2012, a tempo parziale, per lo svolgimento di mansioni di frigorista, 3° livello del CCNL imprese artigiane metalmeccaniche (cfr. certificato unilav e buste paga - doc. 17, 20, 21 fascicolo parte ricorrente).
5 Risulta dunque comprovato il titolo sul quale il ricorrente ha fondato la propria pretesa creditoria, la quale si sostanzia nella richiesta di corretto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione dovuta in ragione del normale orario di lavoro prestato. Più nel dettaglio, parte ricorrente ha dedotto che, a fronte dell'orario di lavoro a tempo pieno osservato nel periodo dal 2002 fino al 2012, con prestazione dell'attività lavorativa dalle
9 alle 18, con un'ora di pausa pranzo, per cinque giorni alla settimana, la società avrebbe in realtà corrisposto una retribuzione inferiore a quella in effetti dovuta, in quanto nelle buste paga sarebbero state indicate ore di lavoro ordinario non corrispondenti a quelle effettivamente prestate (pari a 40 ore settimanali). Ha poi lamentato l'inadempimento totale di parte datoriale in relazione al pagamento degli emolumenti maturati nell'ultimo mese di lavoro (dicembre
2019) e della tredicesima mensilità del medesimo anno.
4.2. Con riguardo alle somme relative all'anno 2019, deve darsi atto che la società resistente ha provveduto al pagamento degli importi risultanti dalla busta paga del mese di dicembre 2019, comprensivi di tredicesima mensilità maturata e di spettanze di fine rapporto
(ferie residue, festività non godute, permessi residui), dando prova del versamento degli importi in favore del ricorrente per un importo pari a € 1.116,45 e depositando in atti anche il modello
F24 relativo al pagamento della contribuzione (cfr. doc. 7 allegato alla memoria).
Su tale pagamento nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente, che ha dato atto di aver ricevuto le suddette somme (cfr. da ultimo note del 25.11.2024).
Ne consegue che, sul punto, appare cessata la materia del contendere.
4.3. Quanto agli ulteriori importi pretesi per il periodo dal 2002 al 2012, la domanda non può essere accolta, dal momento che gli assunti di cui al ricorso si pongono in contraddizione con quanto dal ricorrente dichiarato attraverso la sottoscrizione delle buste paga, alla quale va riconosciuta valenza confessoria.
Deve infatti osservarsi che la datrice di lavoro, costituendosi in giudizio ha rappresentato che l'orario di lavoro effettivamente prestato dal ricorrente era stato esclusivamente quello risultante dai cedolini paga, i quali, in quanto riportati la sottoscrizione del lavoratore, assumono
“significato ricognitivo e natura confessoria in ordine alla imputazione alle poste retributive indicate” (cfr. punto 4.b della memoria).
Dall'esame della documentazione prodotta in atti risulta che la totalità delle buste paga relative al periodo 2002 – 2012 riporta la sottoscrizione (mai disconosciuta) di Parte_1
in corrispondenza della seguente dichiarazione “Quietanza Mensile” “Ritiro copia
[...] del presente prospetto unitamente all'importo del netto pagato dopo avere riscontrato esatti le
6 voci e i tempi di retribuzione indicati. Dichiaro, quindi, di non avere null'altro a pretendere per alcun titolo diritto o causale relativo al mese di competenza”.
Alla suddetta dichiarazione va attribuito valore di confessione stragiudiziale resa alla controparte, non solo con riguardo alla dichiarazione di quietanza di pagamento, quale attestazione del fatto di avere ricevuto le somme nette indicate in busta paga, ma anche in relazione agli ulteriori fatti oggetto di dichiarazione da parte del lavoratore, ossia all'esattezza delle voci (vale a dire all'esattezza dell'imputazione dei pagamenti come risultante dal prospetto) e all'esattezza dei tempi di retribuzione indicati. Ritiene infatti il Tribunale che, con l'apposizione della propria firma in corrispondenza della dicitura di cui sopra, il lavoratore abbia dato atto sia di aver ricevuto la retribuzione netta indicata in busta paga, sia della correttezza delle ore di lavoro ordinario come indicate per ciascun mese, confermandone contestualmente la veridicità, con gli effetti di cui agli artt. 2735 e 2733 c.c.
Va a tal proposito richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche della L.
n. 4 del 1953, artt. 1 e 3) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato
l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015;
7310/2001; 1150/1994, citt.)” (cfr. Cass. n. 27749/2020 in motivazione;
in senso conforme
Cass. 13150/2016; Cass. 1150/1994).
L'orientamento sopra riportato è stato più volte espresso dalla Corte di Cassazione con specifico riguardo alla fattispecie di apposizione della firma del lavoratore “per quietanza”, la quale assume valore confessorio del pagamento e della relativa imputazione, ribaltando in capo al lavoratore l'onere di dimostrare di avere eventualmente svolto un numero di ore di lavoro maggiore per le quali non ha ricevuto la retribuzione a titolo di straordinario. La sola sottoscrizione per quietanza, dunque, non osta di regola alla possibilità per il lavoratore di
7 dimostrare, con onere a suo carico, le difformità tra quanto risultante in busta paga e il maggiore lavoro in concreto svolto.
Il caso di specie differisce tuttavia dall'ipotesi della semplice sottoscrizione per quietanza apposta alla busta paga, per avere invece reso una dichiarazione aggiuntiva, Parte_1 di esattezza delle voci e dei tempi di retribuzione, attestando quindi per un verso l'avvenuto pagamento delle somme e, per altro verso, l'imputazione di tali somme a retribuzione ordinaria e la veridicità delle ore di lavoro (anch'esse ordinarie) come indicate in ciascuna busta paga per ciascuna mensilità. Tale dichiarazione è stata resa in condizioni di piena consapevolezza, essendo intellegibile il numero di ore lavorate indicate per ciascun mese e trovandosi quindi nelle condizioni di ammettere l'esistenza di un fatto a sé sfavorevole, per come Parte_1
espressamente indicato nel prospetto di pagamento.
Alla suddetta confessione stragiudiziale deve riconoscersi valore di piena prova contro colui che l'ha fatta, sì come previsto dall'art. 2733 c.c., potendo ammettersi la revoca della confessione solo ove sia dimostrato che essa è stata determinata da errore di fatto o da violenza, mentre nulla a riguardo è stato dedotto da Ne consegue l'irrilevanza dei capitoli di Parte_1
prova articolati in ricorso e diretti a dimostrare di aver prestato attività lavorativa per quaranta ore settimanali con l'orario ivi indicato, ostando a tale prova il pieno valore probatorio della confessione stragiudiziale resa e il vincolo che da esso deriva per il giudice.
Ne consegue che il ricorso va rigettato in quanto infondato, rimanendo assorbita ogni altra questione e le ulteriori domande.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra il ricorrente e le parti resistenti, tenuto conto della peculiarità della fattispecie per cui è causa e della ritenuta sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni identificabili nelle concrete difficoltà probatorie e nelle conseguenti incertezze in ordine alla ricostruzione dei rapporti di fatto intercorsi tra le parti, che costituiscono elemento valutabile ex art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Cost. 77/2018, § 18, ultimo periodo), la cui esistenza nel caso di specie è dimostrata dalla circostanza che le copie dei prospetti paga in possesso di parte ricorrente erano prive di sottoscrizione (cfr. doc. 20 e 21).
Le spese di lite possono altresì essere compensate tra parte ricorrente e , stante la CP_2 sostanziale estraneità di quest'ultimo alla vicenda oggetto di causa.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, assorbita ogni altra questione e domanda, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7629/2021 R.G. così statuisce: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, nei termini di cui in parte motiva;
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte ricorrente.
Catania, 26/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
9