Articolo 53 della Legge 3 febbraio 1963, n. 528
Articolo 52Articolo 54
Versione
11 maggio 1963
Art. 53.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1948-49 (articolo 49).................. L. 20.974.817,47 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 51).......... " 18.059.712,71
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Residui passivi al 30 giugno 1949... L. 89.034.830,18
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Entrata in vigore il 11 maggio 1963