Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01123/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01349/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2017, proposto da
Neesh S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Giusi Margiotta, con domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del p.d.c. del 31.7.2017, di cui alla “pratica” edilizia n. 11/2017;
- dell'autorizzazione paesaggistica n. 4-bis/2017 del 30.6.2017;
- della nota della Soprintendenza BAP/PSAE prot. n. 7495 dell'11.4.2017;
- di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo (ivi compresi: l'autorizzazione paesaggistica n. 4/2017; il verbale della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Gallipoli dell'8.2.2017; la determinazione n. 1036 del 9.6.2017 del Dirigente del Settore 4 del Comune di Gallipoli; la nota della Provincia di Lecce – Settore ambiente e sviluppo strategico del territorio – Servizio tutela e valorizzazione ambiente prot. n. 41540 del 10.7.2017; la nota del Comune di Gallipoli – Area delle politiche territoriali – Unità Operativa n. 10 – Sportello Unico per l'edilizia e le Attività produttive del 31.7.2017; la d.d. n. 1024 del 9.6.2017, recante parere di compatibilità al P.A.I.; il parere della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale – Sezione coordinamento servizi territoriali AOO_180/PROT 20.7.2017 – 0040586 e il connesso verbale prot. AOO_1800039651 del 18.7.2017 del responsabile del procedimento; la nota di trasmissione prot. n. 7387 del Comune di Gallipoli –Area delle Politiche territoriali e infrastrutturali – Unità operativa n. 10 – Paesaggio; la relazione tecnica del R.U.P. dell'8.2.2017).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli e di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- in data 18.11.2016 Neesh s.r.l. ha acquisito la proprietà della struttura turistico-ricettiva denominata (prima “Neesh”, poi) “Ten”, sita in Gallipoli in località “Li Foggi”;
- con istanze del 21.1.2017 Neesh s.r.l. ha chiesto al Comune di Gallipoli il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire per la realizzazione di un « progetto per la posa di una piscina fuori terra e di facile rimozione a servizio dell’attività »;
- con autorizzazione paesaggistica n. 4/2017, il Comune di Gallipoli ha autorizzato la realizzazione del progetto in questione « per il solo periodo estivo inteso dal 01 giugno al 30 settembre »;
- l’Amministrazione comunale ha rilasciato a Neesh il p.d.c. in data 31.7.2017, apponendovi la « condizione che “tutte le strutture dovranno intendersi stagionali e pertanto essere rimosse al termine della stagione estiva” […] e alle condizioni e prescrizioni previste nei pareri e/o autorizzazioni nelle premesse citati »:
Premesso altresì che la ricorrente ha denunciato l’illegittimità del p. di c. del 31.7.2017 relativo alla pratica edilizia n. 11/2017, nella parte in cui reca la suddetta « condizione che “tutte le strutture dovranno intendersi stagionali e pertanto essere rimosse al termine della stagione estiva” […] e alle condizioni e prescrizioni previste nei pareri e/o autorizzazioni nelle premesse citati », nonché degli altri atti impugnati – sempre nei limiti dell’interesse – sotto i seguenti profili:
- non vengono indicati “gli elementi ostativi alla permanenza dell’intervento in questione nella stagione invernale”, né “le ragioni di contrasto dell’intervento medesimo con la normativa applicabile alla fattispecie o con i valori da essa tutelati”;
- l’intervento in questione interessa “un’area di proprietà interamente privata: ciò rende ancor più arduo immaginare l’esistenza di ragioni giustificative della decisione assunta dalle suddette pp.AA.”;
- l’intervento “va a completare una struttura il cui mantenimento per l’intero anno è stato già assentito dalle pp.AA. intimate in forza della sentenza di codesto Tar n. 560/2016”;
- “non è stata neppure effettuata la ponderazione degli interessi in gioco”;
- “l’approvazione del P.P.T.R. e la puntualità delle disposizioni ivi contenute hanno delimitato i margini di discrezionalità di cui dispone la Soprintendenza”, il cui esercizio “non può certamente risolversi – come invece è avvenuto nel caso nostro – nell’imposizione di prescrizioni addirittura contrastanti con il piano medesimo”, che non prevede “il potere della p.A. di limitare temporalmente la validità dei titoli abilitativi”;
- “i provvedimenti gravati non sono stati preceduti da alcun atto che preavvisasse la ricorrente della volontà della p.A. di non accogliere integralmente le sue istanze”;
Rilevato che si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso l’Autorità ministeriale e l’Amministrazione comunale;
Considerato che:
- nei provvedimenti impugnati non vi è alcuna motivazione che valga a giustificare l'obbligo di provvedere allo smontaggio stagionale delle strutture, o che comunque tenga conto dei relativi oneri e dell'impatto sul territorio delle operazioni di rimozione dei manufatti;
- in particolare, non si comprende quale sia il vulnus apportato agli interessi oggetto di tutela dal mantenimento della piscina fuori terra nel corso della stagione invernale, tenuto conto peraltro che, come osservato da parte ricorrente, l’intervento va a completare una struttura il cui mantenimento per l’intero anno è stato già assentito dall’Amministrazione;
- né soccorre il riferimento, pure contenuto nelle premesse dei provvedimenti impugnati, ai pareri espressi dalla Soprintendenza e dalla Commissione Locale per il Paesaggio, atteso che (anche) i pareri in questione sono assolutamente carenti sul piano motivazionale quanto alla giustificazione della clausola di stagionalità;
Considerato altresì che la giurisprudenza di questo TAR ha affermato che " una cosa è la amovibilità/precarietà delle strutture, che implica un'apposita istruttoria sul punto, onde appurarne i presupposti, e altra e diversa cosa è la necessaria stagionalità dell'intervento, che implica il ciclico smontaggio dei manufatti e risponde a peculiari esigenze di tutela del paesaggio che trascendono l'aspetto della amovibilità, sicché imporre lo smontaggio stagionale al fine di assicurare in concreto la possibilità di rimuovere le strutture appare misura sproporzionata, sviata e irragionevole ... (omissis) ... si coglie un pregiudizio aprioristico nei confronti del mantenimento annuale delle strutture, che si risolve nella teorizzazione di una sorta di stagionalità necessaria, quale unica soluzione astrattamente idonea a contemperare gli interessi in gioco nel caso di strutture realizzate in prossimità del litorale. Così evidentemente non è, dal momento che, come questo TAR ha già osservato con la sentenza n. 902 del 7.8.2020, la limitazione all'attività di impresa si giustifica tutte le volte in cui, a seguito dell'attento e documentato esame dei luoghi e delle risultanze progettuali, si evinca l'effettiva e concreta compromissione dei valori paesaggistici di riferimento. Per contro, in mancanza di apposite indagini in tal senso, il diniego al mantenimento si risolve in un inutile pregiudizio per gli interessi privati, avulso da effettive prospettive di tutela degli interessi paesaggistici di riferimento: "Dal momento che qualsiasi nuova opera è suscettibile di generare un impatto visivo sul paesaggio circostante, ovvero una sua "alterazione", il diniego dell'autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l'esame delle sue caratteristiche concrete e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare" (T.A.R. Veneto, Sez. II, 15/01/2020 n. 42)" (TAR Puglia Lecce, Sez. I, 18.01.2021 n. 84) ” (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 30/05/2022 n. 868);
Ritenuto che l'assoluta carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati in parte qua determina l'accoglimento del ricorso per quanto di interesse e quindi nei limiti della detta clausola di stagionalità;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla il p.d.c. del 31.7.2017, di cui alla “pratica” edilizia n. 11/2017, e l'autorizzazione paesaggistica n. 4-bis/2017 del 30.6.2017 nella parte in cui impongono l'obbligo di smontaggio stagionale dell’intervento assentito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO