TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 414/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di LL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 414/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.STRATICO' MARIA FRANCESCA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MAZZOTTA RAFFAELLA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 26/2/2025 e esponevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio in data 12/9/1993, che dalla unione erano nati i figli Per_1
(maggiorenne ed autosufficiente) e e rappresentavano di voler separarsi alle Per_2
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte: Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] [...] alle condizioni riportate in parte motiva che Controparte_1
qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
LL , 16 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di LL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 414/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.STRATICO' MARIA FRANCESCA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MAZZOTTA RAFFAELLA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 26/2/2025 e esponevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio in data 12/9/1993, che dalla unione erano nati i figli Per_1
(maggiorenne ed autosufficiente) e e rappresentavano di voler separarsi alle Per_2
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte: Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] [...] alle condizioni riportate in parte motiva che Controparte_1
qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
LL , 16 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento