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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4632/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 20/11/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 19.11.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
- rilevato, quanto all'istanza con cui l'opponente ha chiesto “udienza per la precisazione delle conclusioni, con il deposito di memorie conclusive”, che, in disparte l'assoggettamento del presente giudizio al rito del lavoro, le note conclusive sono già state depositate dalle parti per due volte (per ciò che concerne il ricorrente, in data
24.10.2024 e 12.9.2025);
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 4632/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4632 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
DD (C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Palomba n. C.F._2
22, presso lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via CP_3 C.F._3
Cesare TT n. 6, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note conclusive depositate il 12.9.2025 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 10.11.2025):
“In via pregiudiziale: vista la richiesta della parte opposta di applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, l'opponente, ritenendo incostituzionale l'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione dell'art. 3, comma 1 e 2, dell'art.5 e 117. 1^ co. della Costituzione, chiede che l'adito Tribunale voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale, ordinare la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. In via preliminare: 1) Dichiarare il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiunti vo opposto e per la costituzione nel giudizio di opposizione perché rilasciata dal Direttore generale per omessa produzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 L.R . 8 agosto 2006 n. 12 L'art. 18, 6°co. lettera d), della legge regionale n.12 dell'8 agosto 2006,prevede che ”il Direttore generale, su mandato del Consiglio di Amministrazione dell' promuove e CP_2 resiste nelle liti,…..” L' ha allegato al decreto ingiuntivo la determina dell'Amministratore Unico ad CP_2 avviare ogni possibile azione legale…..ma non allegato neppure nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la delibera n.299/4 del 18.12.2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di avviare l'azione legale e di costituirsi in giudizio. Nel merito : Revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo inammissibile per difetto di valido titolo ( contratto di locazione non registrato): Rigettare ogni avversa domanda della parte opposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, per i titoli e per le causali richiamate nel decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta, e comunque revocarlo;
Dichiarare comunque prescritti i canoni di locazione precedenti il giugno 2006 IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 il sig. fa istanza affinché il Giudice voglia ordinare all'A R E A la CP_1 produzione dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal Demanio dello Stato alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R 19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013. Tale documento è necessario al fine di accertare se l'immobile occupato dal sia Persona_1 presente nell'elenco e nel protocollo d'intesa. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note conclusive depositate il 5.11.2024 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 19.11.2025):
“In via preliminare:
- dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tempestivamente notificato;
Nel merito:
- dichiarare l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza della prova scritta;
- rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 50/2017 impugnato dall'opponente, e condannare il signor al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 CP_2
37.926,96, a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di ottobre 2006 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di CP_1 causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 13.12.2016, la
[...]
ha chiesto che questo Controparte_4
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di
51.727,36 euro – oltre agli “interessi di mora nella misura pattuita nel contratto di
locazione e sino al soddisfo, nonché spese, oltre ai compensi professionali del presente
procedimento monitorio liquidati ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali nella
misura del 15% e IVA, oltre alle successive spese tutte occorrende, compresa la tassa per
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 la registrazione del decreto ingiuntivo” – a carico di – esponendo CP_1
quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 5.6.1995 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta in virtù della L.R. n. 12/2006 – aveva concesso in locazione al appartenente alle Forze Armate, l'immobile CP_1
sito a Cagliari, Piazza Pigafetta n. 10, piano terzo, interno 5, della superficie di 95
mq.;
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (ai sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al 30.6.2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 50/2017, emesso il 10.1.2017 nel procedimento n. R.G. 12156/2016,
dell'importo di 51.727,36 euro, gli interessi come da domanda e le spese del procedimento, liquidate in “€ 1779,50 , in € 1500,00 per onorari, in € 279,50 per esborsi,
oltre il 15,0 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
3. Con atto di citazione notificato l'8.5.2017 e depositato in cancelleria il 17.5.2017,
[...]
ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo quanto CP_1
segue:
a. il decreto ingiuntivo:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 i. era inefficace, siccome emesso in data 30.12.2017 e notificato il 7.4.2017,
ossia oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.;
ii. era stato emesso nonostante l'assenza di idonea prova scritta, siccome fondato su un “elenco per bollette del rapporto”, dal contenuto non verificabile e contenente conteggi effettuati dalla parte asseritamente creditrice;
b. la misura del canone oggetto del contratto stipulato il 10.8.1998 era regolata dall'art. 22 della Legge n. 513/1977 e avrebbe potuto essere disposta in seguito all'emissione del decreto interministeriale menzionato dalla Legge n. 52/1976,
non già in virtù delle L.R. Sardegna n. 13/1989 e n. 7/2003 – relative al canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare – con conseguente insussistenza del credito vantato dalla convenuta nel ricorso monitorio;
c. come previsto dalla L. 560/1993 e riconosciutogli formalmente dal Ministero
delle Finanze nel 1995, esso attore era peraltro titolare del diritto di acquistare la proprietà dell'alloggio inizialmente concessogli in locazione, acquisto in ordine al quale aveva proposto domanda con lettera raccomandata del 25.7.2015, ricevuta il
28.7.2015;
d. il credito eventualmente maturato si era comunque estinto per intervenuta prescrizione quinquennale in relazione al periodo compreso tra il 2003 e il
30.9.2006;
e. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“SOSPENDERE l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo gravi motivi, ed essendo comunque il decreto ingiuntivo opposto divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
In via preliminare: dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, perché tardivamente notificato, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
Nel merito, senza inversione dell'onere della prova: dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. CP_1 all' , per i titoli richiamati nel decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo;
in via subordinata, salvo gravame, dichiarare la prescrizione di ogni credito preteso da verso il Sig. relativamente agli anni dal 2003 al 30.09.2006 e, CP_2 CP_1 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi della presente opposizione”.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 25.9.2017, l' si è così difesa: CP_2
a. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inefficacia sollevata dall'opponente,
sul rilievo che il provvedimento monitorio era stato consegnato all'Ufficiale
Giudiziario il 10.3.2017, ossia entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
b. ha sostenuto che, a corredo del ricorso monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione necessaria per giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo,
ossia il contratto di locazione e l'estratto conto con attestazione del Dirigente del
Servizio Territoriale;
c. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sostenendo come nel caso in esame
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 trovasse applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della Legge n.
52/1976, disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989, corrispettivo peraltro rideterminato in misura proporzionata (400,00 euro mensili per un alloggio di 95 mq.) rispetto all'irrisoria somma iniziale di 160,00 euro mensili;
d. non ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
La convenuta ha quindi concluso domandando il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'attore al pagamento dell'importo di 37.926,96
euro (oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria), nonché delle differenze dei canoni maturate in seguito al giugno 2016, o la differente somma accertata in corso di causa.
5. All'esito dell'udienza del 29.9.2017 il giudice ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
6. In seguito all'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. (udienza del
9.5.2018), ed a vari rinvii, nell'udienza del 13.10.2021 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento in favore di CP_5
nella misura dalla stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di
[...]
agosto 2013 compreso, con spese del giudizio compensate”.
7. Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 30.4.2024, il giudice ha disposto il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 mutamento del rito da ordinario a locatizio ex art. 426 c.p.c. e ha rinviato all'udienza del
15.11.2024 per la discussione (in seguito rinviata al 24.9.2025, con assegnazione di un termine a ritroso per il deposito di note conclusive).
8. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
9. Attesa la sostituzione dell'udienza odierna del 19.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
10. L'eccezione con cui nelle sue note depositate il 7.9.2023 l'opponente ha contestato la validità della procura alle liti per l'emissione del decreto ingiuntivo – siccome “rilasciata
dal Direttore generale dell' su mandato dell'Amministratore unico e non dal CP_2
Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n.12” è
inammissibile, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “la rilevabilità del
difetto di legittimazione processuale, pur rientrando tra le questioni rilevabili anche
d'ufficio dal giudice, dev'essere coordinata con il sistema processuale vigente e con le
preclusioni da esso introdotte, per cui esso va rilevato in primo grado non oltre l'udienza
di trattazione” (tra le più recenti, Cass. n. 11077/2025).
11. L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, formulata dall'opponente non è fondata,
poiché:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 a. ai sensi dell'art. 644 c.p.c. “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la
notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se
deve avvenire nel territorio della Repubblica”;
b. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la notificazione del decreto
ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento
della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata
generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato
l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua
disponibilità” (Cass. n. 10184/2022, n. 25716/2018);
c. il decreto ingiuntivo opposto è stato consegnato dall'odierna convenuta all'ufficiale giudiziario il 10.3.2017 (doc. 1 comparsa di risposta, pag. 11), ossia cinquantanove giorni dopo il 10.1.2017, data di pubblicazione del medesimo provvedimento e di comunicazione di quest'ultimo all'odierna convenuta e momento rilevante per il decorso del termine di sessanta giorni, considerato che il
30.12.2016 costituisce unicamente la data indicata dal giudice della fase monitoria, non coincidente con quella di deposito risultante nel fascicolo telematico.
12. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
12.1 Riguardo alla lamentata assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
a corredo del ricorso monitorio la parte ricorrente ha versato il contratto di locazione e l'estratto conto del 20.5.2016, con attestazione del Direttore del Servizio Territoriale
Gestione Utenze di Cagliari (doc. 3 ricorso monitorio), allegando l'inadempimento del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 conduttore nel pagamento delle maggiorazioni del canone determinate ai sensi delle
L.R. n. 13/1989 e 7/2003, elementi idonei a giustificare l'accoglimento della domanda in detta fase sommaria.
In relazione alla mancata prova della registrazione del contratto (o, comunque, dei successivi rinnovi), è sufficiente richiamare il consolidato insegnamento secondo cui
“la comminatoria di nullità dei contratti di locazione non registrati, introdotta dall'art.
1, comma 346, della l. n. 311 del 2004 “si applica solo ai contratti stipulati dopo
l'entrata in vigore delle citate norme, giusta il principio tempus regit actum, non
derogato da alcune speciale disposizione transitoria” (Sez. 3, Ordinanza n. 4265 del
16/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 28143 del 6/10/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 11902 del
5.5.2023; Sez. 3, Sentenza n. 26398 del 7/9/2022; Cass. Sez. 3, 21/07/2022, n. 22828;
Cass. Sez. 3, 28/12/2016, n. 27169; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6408 del 6.3.2020; Sez. 3,
Ordinanza n. 2866 del 6/2/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1279 del 21/1/2020; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 23192 del 17/9/2019; Sez. 3, Sentenza n. 23181 del 27/9/2018; Sez. 3,
Sentenza n. 4920 del 2/3/2018 e soprattutto Cass. Sez. U. n. 18213 del 2015)” (Cass. n.
15891/2025) e, pertanto, non trova applicazione al contratto in esame, stipulato il
5.6.1995.
12.2 Quanto alla contestazione principale sollevata dall'opponente, occorre anzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, per le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_6
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
949 del 1997).
Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di
Cagliari n. 189/1999).
Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta,
erano stati considerati, agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione
(Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale, anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n.
13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU.
n. 19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
- Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la Regione Sardegna, con l'art. 4 della Legge Regionale n.
7 del 2003, è stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti
e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati
da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di
locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono
determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e
successive modifiche ed integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della Legge Regionale n.
13/1989, in virtù del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7 del 2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
n. 52 del 1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339 del 2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, questo
Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato,
ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Regione del 23 maggio 2013, di Controparte_7
qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà
statale.
Non v'è motivo, quindi, di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le disposizioni relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice.
Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è
che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall' Controparte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 per l'Edilizia Abitativa, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18 del 2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
12.3 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato il 5.6.1995 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione ad (ai sensi CP_1
della Legge n. 52 del 1976), quale appartenente alla Polizia di Stato, l'immobile sito a
Cagliari, Piazza Pigafetta n. 10, piano terzo, interno 5, della superficie di 95 mq.– per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle “vigenti leggi in
materia di E.R.P.”, sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e
regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”.
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
12.4 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
a. si appalesa anzitutto ininfluente, ai fini della presente decisione, la questione attinente alla procedura di alienazione dell'alloggio, siccome mai perfezionatasi,
con conseguente irrilevanza dell'ordine di esibizione chiesto dal ricorrente;
b. nell'atto di citazione in opposizione, si è limitato a lamentare CP_1
l'illegittima applicazione della normativa regionale sopra menzionata, non sollevando tempestivamente alcuna contestazione sulla corretta applicazione da parte dell'opposta dei criteri di rideterminazione del canone in virtù della disciplina
de qua – doglianza mossa per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., ossia quando il termine di maturazione delle preclusioni assertive
(prima memoria istruttoria) era già spirato;
in proposito, si appalesano tardivamente prodotti i ricalcoli del canone relativi agli anni 2014-2015 (corrispettivo, peraltro, di importo più elevato rispetto a quello preteso con la domanda monitoria), versati in atti dall'opposta solo con le note di replica depositate il 15.9.2023;
c. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente in via subordinata, è fondata,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
ii. sebbene con la domanda monitoria la convenuta abbia preteso, a titolo di maggiorazione del canone di locazione, sono riferite al periodo compreso tra il mese di ottobre 2004 e il 30.6.2016, con la comparsa di risposta della presente fase di opposizione è stato indicato il minor credito di euro “37.926,96, a titolo
di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di
ottobre 2006 a giugno 2016”, con riconoscimento della fondatezza dell'eccezione di prescrizione de qua, il cui corso è stato infatti interrotto con le diffide datate 28.11.2011 e 13.4.2016, ricevute dal conduttore,
rispettivamente, il 5.12.2011 e il 18.4.2016 (documenti 5 e 4 ricorso monitorio), nonché, infine, la notifica del decreto ingiuntivo opposto,
perfezionatasi per l'opponente il 10.3.2017;
iii. poiché gravava sul conduttore l'obbligo di versare le rate mensili in via anticipata (art. 3 del contratto), la prescrizione è effettivamente maturata riguardo al periodo precedente il mese di novembre 2006;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 iv. non sono documentati pagamenti del conduttore successivi alla radicazione della fase monitoria e nelle more della presente fase di opposizione;
v. alla luce di tali criteri – in base all'estratto conto versato a corredo del ricorso monitorio – si ottiene il credito di 38.188,01 euro;
vi. il riconoscimento di tale somma non integra l'ipotesi di ultrapetizione,
laddove, come detto, nella sua comparsa di risposta la convenuta ha chiesto il pagamento di 37.926,96, a titolo di differenze maturate sul canone di
locazione per il periodo dal mese di ottobre 2006 a giugno 2016, oltre
interessi maggiorati e rivalutazione (…) o, in difetto, condannare il signor
a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta CP_1
in corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati
e rivalutazione”, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “la
formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte
al pagamento di un importo indicato in una determinata somma,
accompagnata da formule di salvaguardia che riservino la condanna per una
maggiore misura, non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. -
come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto
meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte
sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di
consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere
vincolato all'ammontare della somma richiesta nelle conclusioni specifiche
(cfr. Cass. n. 1324 del 2006; Cass. n. 22330 del 2017; Cass. n. 19455 del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22 2018; Cass. n. 35302 del 2022); pertanto, quando l'attore, con l'atto
introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una
somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente
maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di
ultra petizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una
somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione
inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante
in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (Cass. n. 20707 del
2018)” (Cass. n. 33735/2023);
vii. la pretesa riguardante le maggiorazioni dovute per i canoni maturati successivamente alla proposizione della domanda monitoria è inammissibile,
siccome tardivamente formulata.
14.1 Sull'importo di 38.188,01 euro, avente natura di debito di valuta, competono all'opposta gli interessi convenzionali di mora (pari al tasso ufficiale di sconto), con decorrenza dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra giugno
2006 e giugno 2016) e fino al saldo.
Non spettano invece la rivalutazione monetaria (non trattandosi di debito di valore),
né il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. derivante dalla mancata disponibilità
della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi (Cass. n. 14158/2020), maggior pregiudizio che nel caso in esame non è
stato allegato né tantomeno provato dall'opposta.
13. In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 23 essere revocato.
14. In ragione dell'esito complessivo della causa – la sussistenza di buona parte del credito azionato con la domanda monitoria e l'inammissibilità della pretesa relativa ai canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio (la quale non ha tuttavia comportato alcun aggravamento processuale) – sia le spese della fase monitoria
(richiamato l'insegnamento secondo cui “la revoca del decreto ingiuntivo in esito al
giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal
creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito
complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con
il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”, Cass. n. 24482/2022), sia le spese di lite della fase di opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dell'opponente per la quota di metà e compensarle per la metà residua.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 38.188,01 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del predetto D.M.), in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 24 b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'opposta ha prodotto (tempestivamente) due soli documenti e non ha formulato istanze istruttorie;
c. senza riduzioni o aumenti per la fase decisionale, considerato che le parti hanno più volte depositato note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto: CP_1
i. revoca il decreto ingiuntivo n. 50/2017, emesso da questo Tribunale il
10.1.2017 nel procedimento n. R.G. 12156/2016;
ii. condanna a pagare all' 38.188,01 euro, oltre agli CP_1 CP_2
interessi convenzionali di mora, con decorrenza dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra ottobre 2006 e giugno 2016) e fino al saldo;
b. condanna a rimborsare all' a metà delle spese di lite del CP_1 CP_2
procedimento monitorio n. R.G. 12156/2016, con compensazione della metà
residua, così liquidate:
€ 1.305,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 1.591,00 totali;
€ 795,50 (con compensazione della metà) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna a rimborsare ad la metà delle spese di lite CP_1 CP_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 25 della presente fase di opposizione, con compensazione della metà residua, così
liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 6.713,00 totali;
€ 3.356,50 (con compensazione della metà) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 20.11.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 26
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 20/11/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 19.11.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
- rilevato, quanto all'istanza con cui l'opponente ha chiesto “udienza per la precisazione delle conclusioni, con il deposito di memorie conclusive”, che, in disparte l'assoggettamento del presente giudizio al rito del lavoro, le note conclusive sono già state depositate dalle parti per due volte (per ciò che concerne il ricorrente, in data
24.10.2024 e 12.9.2025);
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 4632/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4632 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
DD (C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Palomba n. C.F._2
22, presso lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via CP_3 C.F._3
Cesare TT n. 6, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note conclusive depositate il 12.9.2025 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 10.11.2025):
“In via pregiudiziale: vista la richiesta della parte opposta di applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, l'opponente, ritenendo incostituzionale l'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione dell'art. 3, comma 1 e 2, dell'art.5 e 117. 1^ co. della Costituzione, chiede che l'adito Tribunale voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale, ordinare la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. In via preliminare: 1) Dichiarare il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiunti vo opposto e per la costituzione nel giudizio di opposizione perché rilasciata dal Direttore generale per omessa produzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 L.R . 8 agosto 2006 n. 12 L'art. 18, 6°co. lettera d), della legge regionale n.12 dell'8 agosto 2006,prevede che ”il Direttore generale, su mandato del Consiglio di Amministrazione dell' promuove e CP_2 resiste nelle liti,…..” L' ha allegato al decreto ingiuntivo la determina dell'Amministratore Unico ad CP_2 avviare ogni possibile azione legale…..ma non allegato neppure nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la delibera n.299/4 del 18.12.2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di avviare l'azione legale e di costituirsi in giudizio. Nel merito : Revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo inammissibile per difetto di valido titolo ( contratto di locazione non registrato): Rigettare ogni avversa domanda della parte opposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, per i titoli e per le causali richiamate nel decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta, e comunque revocarlo;
Dichiarare comunque prescritti i canoni di locazione precedenti il giugno 2006 IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 il sig. fa istanza affinché il Giudice voglia ordinare all'A R E A la CP_1 produzione dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal Demanio dello Stato alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R 19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013. Tale documento è necessario al fine di accertare se l'immobile occupato dal sia Persona_1 presente nell'elenco e nel protocollo d'intesa. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note conclusive depositate il 5.11.2024 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 19.11.2025):
“In via preliminare:
- dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tempestivamente notificato;
Nel merito:
- dichiarare l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza della prova scritta;
- rigettare l'opposizione, confermare il D.I. 50/2017 impugnato dall'opponente, e condannare il signor al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 CP_2
37.926,96, a titolo di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di ottobre 2006 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di CP_1 causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 13.12.2016, la
[...]
ha chiesto che questo Controparte_4
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di
51.727,36 euro – oltre agli “interessi di mora nella misura pattuita nel contratto di
locazione e sino al soddisfo, nonché spese, oltre ai compensi professionali del presente
procedimento monitorio liquidati ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali nella
misura del 15% e IVA, oltre alle successive spese tutte occorrende, compresa la tassa per
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 la registrazione del decreto ingiuntivo” – a carico di – esponendo CP_1
quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 5.6.1995 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta in virtù della L.R. n. 12/2006 – aveva concesso in locazione al appartenente alle Forze Armate, l'immobile CP_1
sito a Cagliari, Piazza Pigafetta n. 10, piano terzo, interno 5, della superficie di 95
mq.;
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (ai sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al 30.6.2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 50/2017, emesso il 10.1.2017 nel procedimento n. R.G. 12156/2016,
dell'importo di 51.727,36 euro, gli interessi come da domanda e le spese del procedimento, liquidate in “€ 1779,50 , in € 1500,00 per onorari, in € 279,50 per esborsi,
oltre il 15,0 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
3. Con atto di citazione notificato l'8.5.2017 e depositato in cancelleria il 17.5.2017,
[...]
ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo quanto CP_1
segue:
a. il decreto ingiuntivo:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 i. era inefficace, siccome emesso in data 30.12.2017 e notificato il 7.4.2017,
ossia oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.;
ii. era stato emesso nonostante l'assenza di idonea prova scritta, siccome fondato su un “elenco per bollette del rapporto”, dal contenuto non verificabile e contenente conteggi effettuati dalla parte asseritamente creditrice;
b. la misura del canone oggetto del contratto stipulato il 10.8.1998 era regolata dall'art. 22 della Legge n. 513/1977 e avrebbe potuto essere disposta in seguito all'emissione del decreto interministeriale menzionato dalla Legge n. 52/1976,
non già in virtù delle L.R. Sardegna n. 13/1989 e n. 7/2003 – relative al canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare – con conseguente insussistenza del credito vantato dalla convenuta nel ricorso monitorio;
c. come previsto dalla L. 560/1993 e riconosciutogli formalmente dal Ministero
delle Finanze nel 1995, esso attore era peraltro titolare del diritto di acquistare la proprietà dell'alloggio inizialmente concessogli in locazione, acquisto in ordine al quale aveva proposto domanda con lettera raccomandata del 25.7.2015, ricevuta il
28.7.2015;
d. il credito eventualmente maturato si era comunque estinto per intervenuta prescrizione quinquennale in relazione al periodo compreso tra il 2003 e il
30.9.2006;
e. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“SOSPENDERE l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo gravi motivi, ed essendo comunque il decreto ingiuntivo opposto divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
In via preliminare: dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, perché tardivamente notificato, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
Nel merito, senza inversione dell'onere della prova: dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. CP_1 all' , per i titoli richiamati nel decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo;
in via subordinata, salvo gravame, dichiarare la prescrizione di ogni credito preteso da verso il Sig. relativamente agli anni dal 2003 al 30.09.2006 e, CP_2 CP_1 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e compensi della presente opposizione”.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 25.9.2017, l' si è così difesa: CP_2
a. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inefficacia sollevata dall'opponente,
sul rilievo che il provvedimento monitorio era stato consegnato all'Ufficiale
Giudiziario il 10.3.2017, ossia entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
b. ha sostenuto che, a corredo del ricorso monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione necessaria per giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo,
ossia il contratto di locazione e l'estratto conto con attestazione del Dirigente del
Servizio Territoriale;
c. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sostenendo come nel caso in esame
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 trovasse applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della Legge n.
52/1976, disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989, corrispettivo peraltro rideterminato in misura proporzionata (400,00 euro mensili per un alloggio di 95 mq.) rispetto all'irrisoria somma iniziale di 160,00 euro mensili;
d. non ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
La convenuta ha quindi concluso domandando il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'attore al pagamento dell'importo di 37.926,96
euro (oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria), nonché delle differenze dei canoni maturate in seguito al giugno 2016, o la differente somma accertata in corso di causa.
5. All'esito dell'udienza del 29.9.2017 il giudice ha sospeso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
6. In seguito all'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. (udienza del
9.5.2018), ed a vari rinvii, nell'udienza del 13.10.2021 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento in favore di CP_5
nella misura dalla stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di
[...]
agosto 2013 compreso, con spese del giudizio compensate”.
7. Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 30.4.2024, il giudice ha disposto il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 mutamento del rito da ordinario a locatizio ex art. 426 c.p.c. e ha rinviato all'udienza del
15.11.2024 per la discussione (in seguito rinviata al 24.9.2025, con assegnazione di un termine a ritroso per il deposito di note conclusive).
8. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
9. Attesa la sostituzione dell'udienza odierna del 19.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
10. L'eccezione con cui nelle sue note depositate il 7.9.2023 l'opponente ha contestato la validità della procura alle liti per l'emissione del decreto ingiuntivo – siccome “rilasciata
dal Direttore generale dell' su mandato dell'Amministratore unico e non dal CP_2
Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n.12” è
inammissibile, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “la rilevabilità del
difetto di legittimazione processuale, pur rientrando tra le questioni rilevabili anche
d'ufficio dal giudice, dev'essere coordinata con il sistema processuale vigente e con le
preclusioni da esso introdotte, per cui esso va rilevato in primo grado non oltre l'udienza
di trattazione” (tra le più recenti, Cass. n. 11077/2025).
11. L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, formulata dall'opponente non è fondata,
poiché:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 a. ai sensi dell'art. 644 c.p.c. “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la
notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se
deve avvenire nel territorio della Repubblica”;
b. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la notificazione del decreto
ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento
della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata
generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato
l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua
disponibilità” (Cass. n. 10184/2022, n. 25716/2018);
c. il decreto ingiuntivo opposto è stato consegnato dall'odierna convenuta all'ufficiale giudiziario il 10.3.2017 (doc. 1 comparsa di risposta, pag. 11), ossia cinquantanove giorni dopo il 10.1.2017, data di pubblicazione del medesimo provvedimento e di comunicazione di quest'ultimo all'odierna convenuta e momento rilevante per il decorso del termine di sessanta giorni, considerato che il
30.12.2016 costituisce unicamente la data indicata dal giudice della fase monitoria, non coincidente con quella di deposito risultante nel fascicolo telematico.
12. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
12.1 Riguardo alla lamentata assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
a corredo del ricorso monitorio la parte ricorrente ha versato il contratto di locazione e l'estratto conto del 20.5.2016, con attestazione del Direttore del Servizio Territoriale
Gestione Utenze di Cagliari (doc. 3 ricorso monitorio), allegando l'inadempimento del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 conduttore nel pagamento delle maggiorazioni del canone determinate ai sensi delle
L.R. n. 13/1989 e 7/2003, elementi idonei a giustificare l'accoglimento della domanda in detta fase sommaria.
In relazione alla mancata prova della registrazione del contratto (o, comunque, dei successivi rinnovi), è sufficiente richiamare il consolidato insegnamento secondo cui
“la comminatoria di nullità dei contratti di locazione non registrati, introdotta dall'art.
1, comma 346, della l. n. 311 del 2004 “si applica solo ai contratti stipulati dopo
l'entrata in vigore delle citate norme, giusta il principio tempus regit actum, non
derogato da alcune speciale disposizione transitoria” (Sez. 3, Ordinanza n. 4265 del
16/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 28143 del 6/10/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 11902 del
5.5.2023; Sez. 3, Sentenza n. 26398 del 7/9/2022; Cass. Sez. 3, 21/07/2022, n. 22828;
Cass. Sez. 3, 28/12/2016, n. 27169; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6408 del 6.3.2020; Sez. 3,
Ordinanza n. 2866 del 6/2/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1279 del 21/1/2020; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 23192 del 17/9/2019; Sez. 3, Sentenza n. 23181 del 27/9/2018; Sez. 3,
Sentenza n. 4920 del 2/3/2018 e soprattutto Cass. Sez. U. n. 18213 del 2015)” (Cass. n.
15891/2025) e, pertanto, non trova applicazione al contratto in esame, stipulato il
5.6.1995.
12.2 Quanto alla contestazione principale sollevata dall'opponente, occorre anzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, per le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_6
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
949 del 1997).
Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di
Cagliari n. 189/1999).
Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta,
erano stati considerati, agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione
(Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale, anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n.
13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU.
n. 19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
- Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la Regione Sardegna, con l'art. 4 della Legge Regionale n.
7 del 2003, è stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti
e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati
da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di
locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono
determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e
successive modifiche ed integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della Legge Regionale n.
13/1989, in virtù del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7 del 2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
n. 52 del 1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339 del 2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, questo
Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato,
ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Regione del 23 maggio 2013, di Controparte_7
qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà
statale.
Non v'è motivo, quindi, di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le disposizioni relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice.
Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è
che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall' Controparte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 per l'Edilizia Abitativa, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18 del 2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
12.3 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato il 5.6.1995 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione ad (ai sensi CP_1
della Legge n. 52 del 1976), quale appartenente alla Polizia di Stato, l'immobile sito a
Cagliari, Piazza Pigafetta n. 10, piano terzo, interno 5, della superficie di 95 mq.– per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle “vigenti leggi in
materia di E.R.P.”, sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e
regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”.
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
12.4 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
a. si appalesa anzitutto ininfluente, ai fini della presente decisione, la questione attinente alla procedura di alienazione dell'alloggio, siccome mai perfezionatasi,
con conseguente irrilevanza dell'ordine di esibizione chiesto dal ricorrente;
b. nell'atto di citazione in opposizione, si è limitato a lamentare CP_1
l'illegittima applicazione della normativa regionale sopra menzionata, non sollevando tempestivamente alcuna contestazione sulla corretta applicazione da parte dell'opposta dei criteri di rideterminazione del canone in virtù della disciplina
de qua – doglianza mossa per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., ossia quando il termine di maturazione delle preclusioni assertive
(prima memoria istruttoria) era già spirato;
in proposito, si appalesano tardivamente prodotti i ricalcoli del canone relativi agli anni 2014-2015 (corrispettivo, peraltro, di importo più elevato rispetto a quello preteso con la domanda monitoria), versati in atti dall'opposta solo con le note di replica depositate il 15.9.2023;
c. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente in via subordinata, è fondata,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
ii. sebbene con la domanda monitoria la convenuta abbia preteso, a titolo di maggiorazione del canone di locazione, sono riferite al periodo compreso tra il mese di ottobre 2004 e il 30.6.2016, con la comparsa di risposta della presente fase di opposizione è stato indicato il minor credito di euro “37.926,96, a titolo
di differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di
ottobre 2006 a giugno 2016”, con riconoscimento della fondatezza dell'eccezione di prescrizione de qua, il cui corso è stato infatti interrotto con le diffide datate 28.11.2011 e 13.4.2016, ricevute dal conduttore,
rispettivamente, il 5.12.2011 e il 18.4.2016 (documenti 5 e 4 ricorso monitorio), nonché, infine, la notifica del decreto ingiuntivo opposto,
perfezionatasi per l'opponente il 10.3.2017;
iii. poiché gravava sul conduttore l'obbligo di versare le rate mensili in via anticipata (art. 3 del contratto), la prescrizione è effettivamente maturata riguardo al periodo precedente il mese di novembre 2006;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 iv. non sono documentati pagamenti del conduttore successivi alla radicazione della fase monitoria e nelle more della presente fase di opposizione;
v. alla luce di tali criteri – in base all'estratto conto versato a corredo del ricorso monitorio – si ottiene il credito di 38.188,01 euro;
vi. il riconoscimento di tale somma non integra l'ipotesi di ultrapetizione,
laddove, come detto, nella sua comparsa di risposta la convenuta ha chiesto il pagamento di 37.926,96, a titolo di differenze maturate sul canone di
locazione per il periodo dal mese di ottobre 2006 a giugno 2016, oltre
interessi maggiorati e rivalutazione (…) o, in difetto, condannare il signor
a pagare quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta CP_1
in corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati
e rivalutazione”, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “la
formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte
al pagamento di un importo indicato in una determinata somma,
accompagnata da formule di salvaguardia che riservino la condanna per una
maggiore misura, non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. -
come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto
meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte
sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di
consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere
vincolato all'ammontare della somma richiesta nelle conclusioni specifiche
(cfr. Cass. n. 1324 del 2006; Cass. n. 22330 del 2017; Cass. n. 19455 del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22 2018; Cass. n. 35302 del 2022); pertanto, quando l'attore, con l'atto
introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una
somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente
maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di
ultra petizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una
somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione
inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante
in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (Cass. n. 20707 del
2018)” (Cass. n. 33735/2023);
vii. la pretesa riguardante le maggiorazioni dovute per i canoni maturati successivamente alla proposizione della domanda monitoria è inammissibile,
siccome tardivamente formulata.
14.1 Sull'importo di 38.188,01 euro, avente natura di debito di valuta, competono all'opposta gli interessi convenzionali di mora (pari al tasso ufficiale di sconto), con decorrenza dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra giugno
2006 e giugno 2016) e fino al saldo.
Non spettano invece la rivalutazione monetaria (non trattandosi di debito di valore),
né il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. derivante dalla mancata disponibilità
della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi (Cass. n. 14158/2020), maggior pregiudizio che nel caso in esame non è
stato allegato né tantomeno provato dall'opposta.
13. In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 23 essere revocato.
14. In ragione dell'esito complessivo della causa – la sussistenza di buona parte del credito azionato con la domanda monitoria e l'inammissibilità della pretesa relativa ai canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio (la quale non ha tuttavia comportato alcun aggravamento processuale) – sia le spese della fase monitoria
(richiamato l'insegnamento secondo cui “la revoca del decreto ingiuntivo in esito al
giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal
creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito
complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con
il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”, Cass. n. 24482/2022), sia le spese di lite della fase di opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dell'opponente per la quota di metà e compensarle per la metà residua.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 38.188,01 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del predetto D.M.), in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 24 b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'opposta ha prodotto (tempestivamente) due soli documenti e non ha formulato istanze istruttorie;
c. senza riduzioni o aumenti per la fase decisionale, considerato che le parti hanno più volte depositato note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto: CP_1
i. revoca il decreto ingiuntivo n. 50/2017, emesso da questo Tribunale il
10.1.2017 nel procedimento n. R.G. 12156/2016;
ii. condanna a pagare all' 38.188,01 euro, oltre agli CP_1 CP_2
interessi convenzionali di mora, con decorrenza dalle singole scadenze (il giorno 5 di ciascun mese compreso tra ottobre 2006 e giugno 2016) e fino al saldo;
b. condanna a rimborsare all' a metà delle spese di lite del CP_1 CP_2
procedimento monitorio n. R.G. 12156/2016, con compensazione della metà
residua, così liquidate:
€ 1.305,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 1.591,00 totali;
€ 795,50 (con compensazione della metà) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna a rimborsare ad la metà delle spese di lite CP_1 CP_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 25 della presente fase di opposizione, con compensazione della metà residua, così
liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 6.713,00 totali;
€ 3.356,50 (con compensazione della metà) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 20.11.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 4632/2017 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 26