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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3974/2023 depositato il 12/08/2023
proposto da
Ag. Dogane E Ricorrente_2 3 - Ricorrente_3 Siracusa - Riva Darsena 8 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF Difensore
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 314/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 99100-594-2019 TASSA EMISSIONI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 314 del 2023 pronunciata alla Sezione II della locale Corte di giustizia tributaria di I grado con la quale è stato accolto il ricorso della Resistente_1
srl (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto che il primo Giudice ha erroneamente dichiarato la “contumacia” dell'Agenzia delle Dogane “ … non avendo mai ricevuto avviso di trattazione della causa (e neppure veniva trasmesso avviso di deposito della motivazione della sentenza successivamente al 30.01.2023) …”.
Ha concluso per il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa, in diversa composizione, per la celebrazione del processo in contraddittorio tra le parti ex art. 59 d.lvo 546 del 1992 (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Resistente_1 srl la quale ha contro dedotto ed ha proposto appello incidentale.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La giurisprudenza di legittimità, con sentenza del 27 luglio 2021, n. 21414, ha confermato il proprio consolidato orientamento secondo il quale l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, a cura della segreteria della Commissione Tributaria Regionale, costituisce causa di nullità della sentenza emessa in grado di appello, a cui consegue la rimessione della causa al giudice di merito.
Con altra più recente pronuncia – n. 25433 del 2024 – è stato ribadito che la trattazione del giudizio in appello senza preventivo avviso alla parte determina la nullità della pronuncia di primo grado.
In ragione di quanto precede va disposta la rimessione del presente giudizio al primo grado ex art. 59 d.lvo
546 del 1992.
In ragione della peculiarità delle questioni esaminate va disposta la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Dispone la rimessione del presente giudizio al primo grado ex art. 59 d.lvo 546 del 1992.
Spese compensate.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3974/2023 depositato il 12/08/2023
proposto da
Ag. Dogane E Ricorrente_2 3 - Ricorrente_3 Siracusa - Riva Darsena 8 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF Difensore
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 314/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 30/01/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 99100-594-2019 TASSA EMISSIONI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 314 del 2023 pronunciata alla Sezione II della locale Corte di giustizia tributaria di I grado con la quale è stato accolto il ricorso della Resistente_1
srl (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto che il primo Giudice ha erroneamente dichiarato la “contumacia” dell'Agenzia delle Dogane “ … non avendo mai ricevuto avviso di trattazione della causa (e neppure veniva trasmesso avviso di deposito della motivazione della sentenza successivamente al 30.01.2023) …”.
Ha concluso per il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa, in diversa composizione, per la celebrazione del processo in contraddittorio tra le parti ex art. 59 d.lvo 546 del 1992 (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Resistente_1 srl la quale ha contro dedotto ed ha proposto appello incidentale.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La giurisprudenza di legittimità, con sentenza del 27 luglio 2021, n. 21414, ha confermato il proprio consolidato orientamento secondo il quale l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, a cura della segreteria della Commissione Tributaria Regionale, costituisce causa di nullità della sentenza emessa in grado di appello, a cui consegue la rimessione della causa al giudice di merito.
Con altra più recente pronuncia – n. 25433 del 2024 – è stato ribadito che la trattazione del giudizio in appello senza preventivo avviso alla parte determina la nullità della pronuncia di primo grado.
In ragione di quanto precede va disposta la rimessione del presente giudizio al primo grado ex art. 59 d.lvo
546 del 1992.
In ragione della peculiarità delle questioni esaminate va disposta la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Dispone la rimessione del presente giudizio al primo grado ex art. 59 d.lvo 546 del 1992.
Spese compensate.
Palermo, 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR