Art. 4.
L'assegno di incollocamento istituito con l' articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , e' elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.
Resta fermo quanto disposto dall' articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488 .
L'assegno di incollocamento istituito con l' articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , e' elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.
Resta fermo quanto disposto dall' articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488 .