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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/10/2025, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3190/2016
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. IO ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., nella causa iscritta al n. 3190/2016 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Eboli n.
591/2015 depositata in data 28/09/2015, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. SESSA EDOARDO, con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
VIA PAESANO 53 EBOLI
APPELLANTE
in persona del Sindaco p.t. (c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 giusta mandato in atti, dall'avv. IORIO ERNESTA e dall'Avv. BUCCELLA NELSO, con questi elettivamente domiciliato presso la sede comunale in VIA M. RIPA EBOLI
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 27/05/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
591/2015, resa dal Giudice di Pace di Eboli in data 28/09/2015 a definizione del giudizio R.G. n.
606/2014.
1 Premetteva che, in data 09/08/2013 alle ore 7:30 in Eboli, mentre stava percorrendo a piedi Via
Amendola e svoltando nella traversa di Via D'Arco, era inciampata in mattonelle risultate rotte e traballanti al calpestio, cadendo rovinosamente a terra. Esponeva che, dunque, con atto di citazione notificato in data 05/02/2014, aveva convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace il CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza del sinistro.
[...]
Riferiva che il primo giudice, con sentenza n. 591/2015, aveva respinto la suddetta domanda con compensazione delle spese di lite, ad eccezione delle spese di registrazione della sentenza, poste a carico dell'attrice medesima.
Con i due motivi di gravame, lamentava un'errata valutazione del quadro probatorio da parte del giudice di primo grado, sia perché non aveva tenuto conto del referto e della cartella clinica depositati in atti e degli esiti della CTU, sia perché aveva ritenuto la dichiarazione della teste Tes_1
ed altri elementi fattuali emersi dall'istruttoria sintomatici della non veridicità della
[...] prospettazione della danneggiata.
Pertanto, concludeva per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con l'accertamento della responsabilità del ex artt. 2043 e 2051 c.c. e la condanna del medesimo al pagamento Controparte_1 in suo favore di € 3.015,32 a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e della CTU, da attribuirsi al difensore antistatario, e condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1 resisteva al gravame e concludeva per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Espletata l'istruttoria mediante acquisizione del fascicolo di primo grado, le parti precisavano le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta il malgoverno della prova documentale da parte del Giudice di Pace. Nella specie, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inaffidabili sia la lettera del dirigente dell' ad un collega Parte_2 non individuato in data 17/08/2013, sia i n. 3 certificati medici (in data 23/08/2013, 02/09/2013 e
04/09/2013) prodotti dalla perché relativi a fatti oggetto di annotazione nel referto del Parte_1
Pronto Soccorso e dalla cartella clinica, indicati come non presenti in atti. L'odierna appellante, invero, evidenzia che questi ultimi due documenti in realtà erano stati prodotti già nel giudizio di primo grado, più precisamente in occasione dell'udienza in data 12/05/2014, e che il primo giudice ha omesso di tenerne conto ai fini della decisione.
1.1 Il motivo è fondato.
2 Il problema dell'attendibilità della lettera e dei certificati medici in sé, infatti, è superato alla luce della presenza nel fascicolo di parte di sia della scheda di dimissione ospedaliera, Parte_1 sia della scheda clinica dell' che la riguarda. Nella specie, questi due documenti non Parte_2 rivestono carattere di novità, poiché l'appellante li aveva tempestivamente prodotti in primo grado.
Ciò è dimostrato dal verbale di udienza del 12/05/2014 (v. fascicolo d'ufficio), nel quale si legge: “è presente per la sig.ra l'avv. Edoardo Sessa, il quale deposita referto pronto Parte_1 soccorso e cartella clinica”. In assenza di una querela di falso proposta avverso di esso, invero, il suddetto verbale è un atto dotato di fede privilegiata (Cass. n. 36727/2021) e fa piena prova della sua provenienza dal pubblico ufficiale e degli altri fatti che questi attesta come avvenuti in sua presenza
(art. 2700 c.c.), incluso il deposito dei documenti. Il foliario dattiloscritto della produzione della in atti, poi, riporta la seguente aggiunta scritta a mano: “copia cartella clinica – Eboli, Parte_1
12/5/14”, compatibile con l'avvenuto deposito del documento in un momento successivo alla redazione del foliario e in corso di causa.
Passando alla rilevanza probatoria dei documenti menzionati, la scheda di dimissione ospedaliera attesta l'avvenuto ricovero dell'appellante presso il presidio ” dal 09/08/2013 Persona_1 al 17/08/2013. Queste date coincidono con quelle riportate nella scheda clinica, che descrive anche gli interventi a cui è stata sottoposta la paziente e la lesione accertata in occasione del suddetto ricovero: “ferita lacero contusa della punta del naso a tutto spessore e della mucosa della fossa nasale dx - epistassi - frattura X costa dx”. Entrambi gli atti fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale, dei fatti da lui compiuti e di quelli attestati come avvenuti in sua presenza, fatta eccezione per le valutazioni mediche e le diagnosi, non coperte da fede privilegiata Parte (Cass. n. 27288/2022; Cass. n. 27471/2017). Valutati unitamente ad essi, la lettera del dirigente e i certificati medici acquistano una rilevanza diversa. Pur non essendo indispensabile in presenza degli atti del Pronto Soccorso, infatti, la documentazione in esame conferma la diagnosi ivi riportata, rafforzando così la prova documentale fornita dalla . Parte_1
2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inadempiuto l'onere probatorio a carico della danneggiata . Lamenta, Parte_1 in particolare, l'errata valutazione della prova testimoniale e degli elementi di fatto complessivamente emersi dall'istruttoria, quali la mancata richiesta da parte della danneggiata dell'intervento dell'ambulanza e dei vigili e la tardività della comunicazione del fatto al considerati dal CP_1 primo giudice come indici della non veridicità della prospettazione della danneggiata.
2.1 Pure questo motivo è fondato.
La teste ha confermato integralmente sia la dinamica del sinistro come descritta Testimone_1 dall'odierna appellante, sia l'assenza di visibilità e di segnalazioni che avrebbero permesso alla
3 di evitare l'insidia stradale. In particolare, ha riferito: “Preciso che in data 9 agosto 2013
Parte_1 alle ore 7:30 circa in Eboli la sig.ra , mentre camminava a piedi in Via Amendola,
Parte_1 nello svoltare nella traversa di Via d'Arco, inciampava su mattonelle, che al loro calpestio risultavano rotte e traballanti. La sig.ra , a causa di queste mattonelle rotte e traballati,
Parte_1 cadeva rovinosamente a terra. Preciso che le suddette mattonelle apparentemente sembravano regolari e non rotte, ma appena sono state calpestate dalla sig.ra sono crollate, e si sono
Parte_1 rivelate rotte e traballanti. Preciso che tale insidia non era visibile, né prevedibile, né transennata, né segnalata, nonché incustodita. In seguito alla caduta, la sig.ra perdeva molto sangue
Parte_1 dal naso ed era molto dolorante sul fianco destro del busto. Preciso che immediatamente ho soccorso la sig.ra e ho insistito per far intervenire l'ambulanza ma la sig.ra mi ha
Parte_1 Parte_1 chiesto di contattare la figlia. Preciso di aver preso il numero di cellulare della figlia dal telefono della sig.ra e ho telefonato la figlia, la quale dopo 5-10 minuti circa è arrivata e ha
Parte_1 accompagnato la madre in ospedale. Preciso che la sig.ra perdeva molto sangue dal
Parte_1 naso e ho dovuto tamponare il suddetto sangue con fazzoletti ed un asciugamano piccolo. Preciso che io sono a conoscenza dei fatti di causa perché mi trovavo al momento della caduta della sig.ra
in Via d'Arco a pochissimi metri dalla sig.ra e quindi ho assistito
Parte_1 Parte_1 personalmente alla caduta. Preciso che la sig.ra è caduta con la faccia per terra sul
Parte_1 bordo del marciapiede;
la sig.ra aveva anche escoriazioni sulle mani e sulle braccia. Nel pomeriggio ho telefonato alla figlia per chiedere notizie della madre e la stessa mi ha riferito che era stata ricoverata all'ospedale di Eboli e così nel pomeriggio mi sono recata in ospedale per verificare le condizioni della sig.ra . (…) Riconosco le n. 3 foto dell'allegato 4 della produzione di
Parte_1 parte attrice (…) Riconosco le n. 6 foto dell'allegato 3 della produzione di parte attrice (…) e preciso però che le suddette mattonelle si trovavano così solo in seguito alla caduta della sig.ra .
Parte_1
Ribadisco che le mattonelle erano apparentemente regolari e solo dopo il calpestio da parte della sig.ra sono crollate e si sono rotte come si evince dalle n. 6 foto dell'allegato 3 della Parte_1 produzione di parte attrice. Non sono intervenute le autorità, né i carabinieri né i vigili.” (v. verbale ud. 04/12/2014).
Dalla suddetta dichiarazione, emerge che la teste ha assistito personalmente alla caduta, prestando anche soccorso alla , e ne ha verificato le condizioni durante il ricovero al Pronto Parte_1
Soccorso. Ha esposto con precisione i fatti avvenuti, la dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi anteriore e successivo alla caduta della . Le sue affermazioni, inoltre, trovano riscontro Parte_1 sia nella documentazione prodotta dalla parte danneggiata, sia nella CTU in atti. Le lesioni subite dalla e descritte dalla teste, ossia perdita di sangue dal naso e dolore al fianco destro del Parte_1 busto, sono infatti compatibili con la diagnosi riportata nel referto e nella scheda clinica e
4 successivamente accertata mediante CTU, che si ritiene condivisibile perché immune da evidenti vizi logici: “ferita lacero contusa della punta del naso a tutto spessore e della mucosa della fossa nasale dx - epistassi - frattura X costa dx”. Il C.t.u., inoltre, ha accertato la compatibilità delle lesioni in esame con la dinamica della caduta come descritta dalla danneggiata e confermata dalla teste. Nella relazione in atti, invero, si legge: “La sig.ra , a seguito del sinistro di cui è causa, Parte_1 riportava un trauma al naso con ferita lacero-contusa della punta del naso e lesione della mucosa della fossa nasale esterna e un trauma toracico con frattura della 10° costa di destra. Tali lesioni traumatiche sono da ritenersi in rapporto causale diretto ed esclusivo con il sinistro denunciato per cui è causa, risultando congrue con la dinamica riferita in anamnesi e presente in atti, essendosi realizzata, nel caso in oggetto, la classica caduta al suolo con dinamica da impatto di parte del volto
e del torace contro una superficie solida”. La teste ha altresì riconosciuto la fotografia in atti che ritrae la danneggiata durante il ricovero, con segni di una ferita sul naso. Non v'è dunque motivo per dubitare dell'attendibilità della sua deposizione. Né è condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui la sicurezza della teste nel riconoscere le foto in atti, raffiguranti le mattonelle rotte del marciapiede, costituisce un indice di inaffidabilità solo perché non sono ritratti in fotografia altri elementi distintivi del luogo del sinistro. Anzi, l'asserita assenza di incertezze della , Tes_1 desumibile indirettamente dall'assenza di affermazioni vaghe, generiche e contraddittorie nella sua dichiarazione, costituisce un ulteriore indice di credibilità. Solo le escoriazioni menzionate dalla teste,
a cui peraltro non ha fatto riferimento nemmeno la negli atti di causa, non trovano altri Parte_1 riscontri. Questa singola circostanza, tuttavia, non compromette la complessiva attendibilità della testimonianza. Parimenti, non è condivisibile l'assunto del giudice di primo grado, secondo cui la circostanza che la danneggiata non abbia chiesto l'intervento dell'ambulanza e dei vigili e abbia comunicato l'accaduto al in data 17/09/2013, a distanza di oltre un mese dal fatto, Controparte_1 rende poco verosimile l'effettivo verificarsi del sinistro. Dalla dichiarazione della teste, invero, si evince che la nell'immediatezza del sinistro ha comunque richiesto l'aiuto della figlia, Parte_1 secondo una scelta non inverosimile né irragionevole, in considerazione dell'età della signora
(settantanove anni all'epoca del sinistro) e di un plausibile desiderio di farsi assistere da un familiare in una situazione di difficoltà ma non consistente in un pericolo di vita. La data di comunicazione del fatto al poi, non incide sul quadro probatorio così delineato e comunque è avvenuta a CP_1 distanza di un arco di tempo non eccessivamente lungo, tenuto conto che il sinistro si è verificato nel mese di agosto.
3. Dall'esame complessivo degli esiti dell'istruttoria svolta in primo grado, dunque, emerge che l'odierna appellante ha adeguatamente provato il fatto, l'insidia stradale e il danno e il C.t.u. ha accertato definitivamente le menomazioni subite e la loro compatibilità con la dinamica del sinistro
5 in oggetto. “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art.
2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo” (Cass. n.
23919/2013). Nel caso di specie, nonostante il fatto sia avvenuto in pieno giorno e nei pressi dell'abitazione della , le risultanze istruttorie non consentono di ritenere sussistente un Parte_1 concorso di colpa della danneggiata idoneo ad interrompere il nesso causale o a contribuire alla causazione del danno. La teste, invero, ha ribadito espressamente che le mattonelle del marciapiede apparivano regolari e si sono rotte come nelle foto da lei riconosciute solo con il calpestio della
. Ciò indica che la danneggiata, pur in perfette condizioni di visibilità, non avrebbe potuto Parte_1 avvedersi dell'insidia con l'ordinaria diligenza. Di conseguenza, sussiste la responsabilità del ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dal sinistro in oggetto. Controparte_1
Occorre perciò procedere alla quantificazione del danno biologico secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, come da ultimo aggiornate nel 2024. Sviluppando i calcoli, avremo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età della danneggiata alla data del sinistro 79 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico € 1.480,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Invalidità temporanea totale € 920,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.788,75
In mancanza dei presupposti per la personalizzazione del danno per difetto di allegazione e prova, si ritiene dunque congruo l'importo di € 2.788,75, già liquidato all'attualità.
4. Alla luce di quanto esposto, l'appello è fondato e va accolto.
Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, va accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni subiti da in conseguenza del sinistro occorso in Controparte_1 Parte_1 data 09/08/2013 alle ore 7:30 in Eboli.
6 Il va altresì condannato al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 2.788,75 liquidata all'attualità. Su tale somma dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati sull'importo devalutato in base agli indici ISTAT alla data del 09/08/2013 (data del sinistro) e rivalutato anno per anno, a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno poi essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
5. La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellante, invece, va respinta, in considerazione del difetto di qualsiasi allegazione e prova addotta a sostegno della stessa. Si richiama sul punto l'orientamento della S.C.: “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (Cass. n. 27383/2005).
6. “Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.
92 c.p.c.” (Cass. n. 18036/2022). Le spese, dunque, seguono la regola della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e sono poste a carico del sia per quanto riguarda il primo grado, sia per quanto Controparte_1 riguarda il presente grado di giudizio. Esse vanno determinate per il primo grado di giudizio ex D.M.
55/2014, e per il secondo grado di giudizio ex D.M. 147/2022, ritenuti congrui i valori minimi in assenza di questioni di particolare complessità e applicata la fascia di valore da € 1.101 a € 5.200, con attribuzione al difensore antistatario. Le spese della CTU espletata nel corso del giudizio di primo sono poste a carico dell'amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. IO ON, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3190/2016 R.G. così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 591/2015 depositata in data 28/09/2015:
1.1 accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni subiti da Controparte_1 Parte_1 in conseguenza del sinistro occorso in data 09/08/2013 alle ore 7:30 in Eboli;
[...]
1.2 condanna il al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
2.788,75, già liquidata all'attualità, e degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma
7 devalutata alla data del 09/08/2013 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, nonché dei successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testè indicato dalla sentenza sino al saldo;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1
3. condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida per il primo grado in € Controparte_1
95,83 per esborsi e € 671 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il presente grado di giudizio in € 147 per esborsi e € 1.278 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario avv.
Edoardo Sessa. Pone le spese della CTU a carico dell'amministrazione soccombente.
Così deciso in Salerno, in data 30/09/2025.
Il Giudice
IO ON
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio
8
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. IO ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., nella causa iscritta al n. 3190/2016 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Eboli n.
591/2015 depositata in data 28/09/2015, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. SESSA EDOARDO, con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
VIA PAESANO 53 EBOLI
APPELLANTE
in persona del Sindaco p.t. (c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 giusta mandato in atti, dall'avv. IORIO ERNESTA e dall'Avv. BUCCELLA NELSO, con questi elettivamente domiciliato presso la sede comunale in VIA M. RIPA EBOLI
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 27/05/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
591/2015, resa dal Giudice di Pace di Eboli in data 28/09/2015 a definizione del giudizio R.G. n.
606/2014.
1 Premetteva che, in data 09/08/2013 alle ore 7:30 in Eboli, mentre stava percorrendo a piedi Via
Amendola e svoltando nella traversa di Via D'Arco, era inciampata in mattonelle risultate rotte e traballanti al calpestio, cadendo rovinosamente a terra. Esponeva che, dunque, con atto di citazione notificato in data 05/02/2014, aveva convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace il CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza del sinistro.
[...]
Riferiva che il primo giudice, con sentenza n. 591/2015, aveva respinto la suddetta domanda con compensazione delle spese di lite, ad eccezione delle spese di registrazione della sentenza, poste a carico dell'attrice medesima.
Con i due motivi di gravame, lamentava un'errata valutazione del quadro probatorio da parte del giudice di primo grado, sia perché non aveva tenuto conto del referto e della cartella clinica depositati in atti e degli esiti della CTU, sia perché aveva ritenuto la dichiarazione della teste Tes_1
ed altri elementi fattuali emersi dall'istruttoria sintomatici della non veridicità della
[...] prospettazione della danneggiata.
Pertanto, concludeva per l'integrale riforma della sentenza impugnata, con l'accertamento della responsabilità del ex artt. 2043 e 2051 c.c. e la condanna del medesimo al pagamento Controparte_1 in suo favore di € 3.015,32 a titolo di risarcimento del danno, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e della CTU, da attribuirsi al difensore antistatario, e condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1 resisteva al gravame e concludeva per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Espletata l'istruttoria mediante acquisizione del fascicolo di primo grado, le parti precisavano le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta il malgoverno della prova documentale da parte del Giudice di Pace. Nella specie, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inaffidabili sia la lettera del dirigente dell' ad un collega Parte_2 non individuato in data 17/08/2013, sia i n. 3 certificati medici (in data 23/08/2013, 02/09/2013 e
04/09/2013) prodotti dalla perché relativi a fatti oggetto di annotazione nel referto del Parte_1
Pronto Soccorso e dalla cartella clinica, indicati come non presenti in atti. L'odierna appellante, invero, evidenzia che questi ultimi due documenti in realtà erano stati prodotti già nel giudizio di primo grado, più precisamente in occasione dell'udienza in data 12/05/2014, e che il primo giudice ha omesso di tenerne conto ai fini della decisione.
1.1 Il motivo è fondato.
2 Il problema dell'attendibilità della lettera e dei certificati medici in sé, infatti, è superato alla luce della presenza nel fascicolo di parte di sia della scheda di dimissione ospedaliera, Parte_1 sia della scheda clinica dell' che la riguarda. Nella specie, questi due documenti non Parte_2 rivestono carattere di novità, poiché l'appellante li aveva tempestivamente prodotti in primo grado.
Ciò è dimostrato dal verbale di udienza del 12/05/2014 (v. fascicolo d'ufficio), nel quale si legge: “è presente per la sig.ra l'avv. Edoardo Sessa, il quale deposita referto pronto Parte_1 soccorso e cartella clinica”. In assenza di una querela di falso proposta avverso di esso, invero, il suddetto verbale è un atto dotato di fede privilegiata (Cass. n. 36727/2021) e fa piena prova della sua provenienza dal pubblico ufficiale e degli altri fatti che questi attesta come avvenuti in sua presenza
(art. 2700 c.c.), incluso il deposito dei documenti. Il foliario dattiloscritto della produzione della in atti, poi, riporta la seguente aggiunta scritta a mano: “copia cartella clinica – Eboli, Parte_1
12/5/14”, compatibile con l'avvenuto deposito del documento in un momento successivo alla redazione del foliario e in corso di causa.
Passando alla rilevanza probatoria dei documenti menzionati, la scheda di dimissione ospedaliera attesta l'avvenuto ricovero dell'appellante presso il presidio ” dal 09/08/2013 Persona_1 al 17/08/2013. Queste date coincidono con quelle riportate nella scheda clinica, che descrive anche gli interventi a cui è stata sottoposta la paziente e la lesione accertata in occasione del suddetto ricovero: “ferita lacero contusa della punta del naso a tutto spessore e della mucosa della fossa nasale dx - epistassi - frattura X costa dx”. Entrambi gli atti fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale, dei fatti da lui compiuti e di quelli attestati come avvenuti in sua presenza, fatta eccezione per le valutazioni mediche e le diagnosi, non coperte da fede privilegiata Parte (Cass. n. 27288/2022; Cass. n. 27471/2017). Valutati unitamente ad essi, la lettera del dirigente e i certificati medici acquistano una rilevanza diversa. Pur non essendo indispensabile in presenza degli atti del Pronto Soccorso, infatti, la documentazione in esame conferma la diagnosi ivi riportata, rafforzando così la prova documentale fornita dalla . Parte_1
2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inadempiuto l'onere probatorio a carico della danneggiata . Lamenta, Parte_1 in particolare, l'errata valutazione della prova testimoniale e degli elementi di fatto complessivamente emersi dall'istruttoria, quali la mancata richiesta da parte della danneggiata dell'intervento dell'ambulanza e dei vigili e la tardività della comunicazione del fatto al considerati dal CP_1 primo giudice come indici della non veridicità della prospettazione della danneggiata.
2.1 Pure questo motivo è fondato.
La teste ha confermato integralmente sia la dinamica del sinistro come descritta Testimone_1 dall'odierna appellante, sia l'assenza di visibilità e di segnalazioni che avrebbero permesso alla
3 di evitare l'insidia stradale. In particolare, ha riferito: “Preciso che in data 9 agosto 2013
Parte_1 alle ore 7:30 circa in Eboli la sig.ra , mentre camminava a piedi in Via Amendola,
Parte_1 nello svoltare nella traversa di Via d'Arco, inciampava su mattonelle, che al loro calpestio risultavano rotte e traballanti. La sig.ra , a causa di queste mattonelle rotte e traballati,
Parte_1 cadeva rovinosamente a terra. Preciso che le suddette mattonelle apparentemente sembravano regolari e non rotte, ma appena sono state calpestate dalla sig.ra sono crollate, e si sono
Parte_1 rivelate rotte e traballanti. Preciso che tale insidia non era visibile, né prevedibile, né transennata, né segnalata, nonché incustodita. In seguito alla caduta, la sig.ra perdeva molto sangue
Parte_1 dal naso ed era molto dolorante sul fianco destro del busto. Preciso che immediatamente ho soccorso la sig.ra e ho insistito per far intervenire l'ambulanza ma la sig.ra mi ha
Parte_1 Parte_1 chiesto di contattare la figlia. Preciso di aver preso il numero di cellulare della figlia dal telefono della sig.ra e ho telefonato la figlia, la quale dopo 5-10 minuti circa è arrivata e ha
Parte_1 accompagnato la madre in ospedale. Preciso che la sig.ra perdeva molto sangue dal
Parte_1 naso e ho dovuto tamponare il suddetto sangue con fazzoletti ed un asciugamano piccolo. Preciso che io sono a conoscenza dei fatti di causa perché mi trovavo al momento della caduta della sig.ra
in Via d'Arco a pochissimi metri dalla sig.ra e quindi ho assistito
Parte_1 Parte_1 personalmente alla caduta. Preciso che la sig.ra è caduta con la faccia per terra sul
Parte_1 bordo del marciapiede;
la sig.ra aveva anche escoriazioni sulle mani e sulle braccia. Nel pomeriggio ho telefonato alla figlia per chiedere notizie della madre e la stessa mi ha riferito che era stata ricoverata all'ospedale di Eboli e così nel pomeriggio mi sono recata in ospedale per verificare le condizioni della sig.ra . (…) Riconosco le n. 3 foto dell'allegato 4 della produzione di
Parte_1 parte attrice (…) Riconosco le n. 6 foto dell'allegato 3 della produzione di parte attrice (…) e preciso però che le suddette mattonelle si trovavano così solo in seguito alla caduta della sig.ra .
Parte_1
Ribadisco che le mattonelle erano apparentemente regolari e solo dopo il calpestio da parte della sig.ra sono crollate e si sono rotte come si evince dalle n. 6 foto dell'allegato 3 della Parte_1 produzione di parte attrice. Non sono intervenute le autorità, né i carabinieri né i vigili.” (v. verbale ud. 04/12/2014).
Dalla suddetta dichiarazione, emerge che la teste ha assistito personalmente alla caduta, prestando anche soccorso alla , e ne ha verificato le condizioni durante il ricovero al Pronto Parte_1
Soccorso. Ha esposto con precisione i fatti avvenuti, la dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi anteriore e successivo alla caduta della . Le sue affermazioni, inoltre, trovano riscontro Parte_1 sia nella documentazione prodotta dalla parte danneggiata, sia nella CTU in atti. Le lesioni subite dalla e descritte dalla teste, ossia perdita di sangue dal naso e dolore al fianco destro del Parte_1 busto, sono infatti compatibili con la diagnosi riportata nel referto e nella scheda clinica e
4 successivamente accertata mediante CTU, che si ritiene condivisibile perché immune da evidenti vizi logici: “ferita lacero contusa della punta del naso a tutto spessore e della mucosa della fossa nasale dx - epistassi - frattura X costa dx”. Il C.t.u., inoltre, ha accertato la compatibilità delle lesioni in esame con la dinamica della caduta come descritta dalla danneggiata e confermata dalla teste. Nella relazione in atti, invero, si legge: “La sig.ra , a seguito del sinistro di cui è causa, Parte_1 riportava un trauma al naso con ferita lacero-contusa della punta del naso e lesione della mucosa della fossa nasale esterna e un trauma toracico con frattura della 10° costa di destra. Tali lesioni traumatiche sono da ritenersi in rapporto causale diretto ed esclusivo con il sinistro denunciato per cui è causa, risultando congrue con la dinamica riferita in anamnesi e presente in atti, essendosi realizzata, nel caso in oggetto, la classica caduta al suolo con dinamica da impatto di parte del volto
e del torace contro una superficie solida”. La teste ha altresì riconosciuto la fotografia in atti che ritrae la danneggiata durante il ricovero, con segni di una ferita sul naso. Non v'è dunque motivo per dubitare dell'attendibilità della sua deposizione. Né è condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui la sicurezza della teste nel riconoscere le foto in atti, raffiguranti le mattonelle rotte del marciapiede, costituisce un indice di inaffidabilità solo perché non sono ritratti in fotografia altri elementi distintivi del luogo del sinistro. Anzi, l'asserita assenza di incertezze della , Tes_1 desumibile indirettamente dall'assenza di affermazioni vaghe, generiche e contraddittorie nella sua dichiarazione, costituisce un ulteriore indice di credibilità. Solo le escoriazioni menzionate dalla teste,
a cui peraltro non ha fatto riferimento nemmeno la negli atti di causa, non trovano altri Parte_1 riscontri. Questa singola circostanza, tuttavia, non compromette la complessiva attendibilità della testimonianza. Parimenti, non è condivisibile l'assunto del giudice di primo grado, secondo cui la circostanza che la danneggiata non abbia chiesto l'intervento dell'ambulanza e dei vigili e abbia comunicato l'accaduto al in data 17/09/2013, a distanza di oltre un mese dal fatto, Controparte_1 rende poco verosimile l'effettivo verificarsi del sinistro. Dalla dichiarazione della teste, invero, si evince che la nell'immediatezza del sinistro ha comunque richiesto l'aiuto della figlia, Parte_1 secondo una scelta non inverosimile né irragionevole, in considerazione dell'età della signora
(settantanove anni all'epoca del sinistro) e di un plausibile desiderio di farsi assistere da un familiare in una situazione di difficoltà ma non consistente in un pericolo di vita. La data di comunicazione del fatto al poi, non incide sul quadro probatorio così delineato e comunque è avvenuta a CP_1 distanza di un arco di tempo non eccessivamente lungo, tenuto conto che il sinistro si è verificato nel mese di agosto.
3. Dall'esame complessivo degli esiti dell'istruttoria svolta in primo grado, dunque, emerge che l'odierna appellante ha adeguatamente provato il fatto, l'insidia stradale e il danno e il C.t.u. ha accertato definitivamente le menomazioni subite e la loro compatibilità con la dinamica del sinistro
5 in oggetto. “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art.
2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo” (Cass. n.
23919/2013). Nel caso di specie, nonostante il fatto sia avvenuto in pieno giorno e nei pressi dell'abitazione della , le risultanze istruttorie non consentono di ritenere sussistente un Parte_1 concorso di colpa della danneggiata idoneo ad interrompere il nesso causale o a contribuire alla causazione del danno. La teste, invero, ha ribadito espressamente che le mattonelle del marciapiede apparivano regolari e si sono rotte come nelle foto da lei riconosciute solo con il calpestio della
. Ciò indica che la danneggiata, pur in perfette condizioni di visibilità, non avrebbe potuto Parte_1 avvedersi dell'insidia con l'ordinaria diligenza. Di conseguenza, sussiste la responsabilità del ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dal sinistro in oggetto. Controparte_1
Occorre perciò procedere alla quantificazione del danno biologico secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, come da ultimo aggiornate nel 2024. Sviluppando i calcoli, avremo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età della danneggiata alla data del sinistro 79 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico € 1.480,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Invalidità temporanea totale € 920,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.788,75
In mancanza dei presupposti per la personalizzazione del danno per difetto di allegazione e prova, si ritiene dunque congruo l'importo di € 2.788,75, già liquidato all'attualità.
4. Alla luce di quanto esposto, l'appello è fondato e va accolto.
Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, va accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni subiti da in conseguenza del sinistro occorso in Controparte_1 Parte_1 data 09/08/2013 alle ore 7:30 in Eboli.
6 Il va altresì condannato al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 2.788,75 liquidata all'attualità. Su tale somma dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati sull'importo devalutato in base agli indici ISTAT alla data del 09/08/2013 (data del sinistro) e rivalutato anno per anno, a partire dalla data del sinistro e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno poi essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
5. La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellante, invece, va respinta, in considerazione del difetto di qualsiasi allegazione e prova addotta a sostegno della stessa. Si richiama sul punto l'orientamento della S.C.: “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (Cass. n. 27383/2005).
6. “Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.
92 c.p.c.” (Cass. n. 18036/2022). Le spese, dunque, seguono la regola della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e sono poste a carico del sia per quanto riguarda il primo grado, sia per quanto Controparte_1 riguarda il presente grado di giudizio. Esse vanno determinate per il primo grado di giudizio ex D.M.
55/2014, e per il secondo grado di giudizio ex D.M. 147/2022, ritenuti congrui i valori minimi in assenza di questioni di particolare complessità e applicata la fascia di valore da € 1.101 a € 5.200, con attribuzione al difensore antistatario. Le spese della CTU espletata nel corso del giudizio di primo sono poste a carico dell'amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. IO ON, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3190/2016 R.G. così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 591/2015 depositata in data 28/09/2015:
1.1 accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni subiti da Controparte_1 Parte_1 in conseguenza del sinistro occorso in data 09/08/2013 alle ore 7:30 in Eboli;
[...]
1.2 condanna il al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
2.788,75, già liquidata all'attualità, e degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma
7 devalutata alla data del 09/08/2013 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, nonché dei successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testè indicato dalla sentenza sino al saldo;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1
3. condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida per il primo grado in € Controparte_1
95,83 per esborsi e € 671 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il presente grado di giudizio in € 147 per esborsi e € 1.278 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario avv.
Edoardo Sessa. Pone le spese della CTU a carico dell'amministrazione soccombente.
Così deciso in Salerno, in data 30/09/2025.
Il Giudice
IO ON
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio
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