Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 695 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa
DA
QUALE MANDATARIA DEL RTI COSTITUTO TRA “ Parte_1 Parte_1
“ E “ ”
[...] Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANALLI GIOVANNI ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo Studio dello stesso in Via Federico Fratini, n. 55 (fax Pt_1
0744.243644; pec: ; Email_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CALZONI LIETTA, elettivamente domiciliato in VIA BONAZZI N. 9 06100 PERUGIA presso il difensore avv. CALZONI LIETTA
UR (EX ATI N.4) (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIANI MARCO e P.IVA_3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LA MARMORA 53 FIRENZE presso il difensore avv. MARIANI MARCO
UR - – contumace Controparte_3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratti pubblici.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8/10/2024 le parti hanno concluso come risulta dall'ordinanza del
10/10/2024 ex art. 127-ter c.p.c. qui richiamata e trascritta.
- 1 -
Con atto di citazione ritualmente notificato la quale mandataria del Parte_1 raggruppamento temporaneo di Imprese costituito ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 tra “ società con unico socio ed il “ Parte_1 [...]
” citava in giudizio il Parte_2 Controparte_2
, l' e l'UR (ex ATI N. 4) rassegnando – per i motivi ivi
[...] Controparte_4 indicati, qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata tutte le eccezioni e domande contenute nella comparsa di costituzione avversaria e, per quanto possa occorrere, previa eventuale disapplicazione della Delibera UR n. 7/2019 e Delibera del Consiglio Direttivo UR n.
16/2019:
I. accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, il diritto del raggruppamento temporaneo di Imprese costituito tra “ ed il “ Parte_1 [...]
” ad ottenere la premialità prevista Parte_2 dall'art. 52 del Disciplinare tecnico P14 (doc. 2) per il superamento degli obiettivi di raccolta differenziata eseguita presso il Comune di così come descritti nella Controparte_2 parte in fatto e diritto (motivi sub 1 e sub 2) dell'atto di citazione e precisato nella presente memoria per le annualità 2016 e 2017, ovvero nella misura maggiore o minore che dovesse emergere nel corso della causa anche mediante eventuale Ctu;
II. per effetto dell'accoglimento della domanda sub I) condannare, per le causali esposte in narrativa, il , in solido con l'UR e , al Controparte_2 Controparte_4 pagamento della somma complessiva di Euro 15.301,70, (di cui euro 10.695,38 per l'anno
2016 ed euro 4.606,33 per l'anno 2017), ovvero della somma maggiore o minore che dovesse emergere nel corso della causa, anche mediante eventuale Ctu, ovvero determinata anche in via equitativa;
oltre interessi moratori, rivalutazione dal momento del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
III. in via subordinata, qualora l'Ecc.mo Tribunale di Terni ritenesse applicabili i valori di raccolta differenziata certificati dalla Regione IA, accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, il diritto del raggruppamento temporaneo di Imprese costituito tra
“ ed il “ Parte_1 Parte_2
” ad ottenere la premialità prevista dall'art. 52 del Disciplinare tecnico P14
[...]
(doc. 2) per il superamento degli obiettivi di raccolta differenziata eseguita presso il Comune
- 2 - di così come descritti nella parte in fatto e diritto dell'atto di citazione e Controparte_2 precisato nella presente memoria per le annualità 2016 e 2017, e, per l'effetto, condannare , il , in solido con l'UR e Controparte_2 [...]
, al pagamento della somma complessiva di Euro 13.563,21, (di cui euro CP_4
9.711,16 per l'anno 2016 ed euro 3.852,05 per l'anno 2017), ovvero della somma maggiore minore che dovesse emergere nel corso della causa, anche mediante eventuale Ctu, ovvero determinata anche in via equitativa;
oltre interessi moratori, rivalutazione dal momento del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
IV. condannare i convenuti al pagamento delle spese legali.” (cfr. domande precisate con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il
[...]
rassegnando – per i motivi ivi dedotti – le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito in composizione monocratica, disattesa e respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore della giurisdizione del G.A.;
- nel merito:
-in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della clausola prevista dall'art. 52 del Disciplinare Tecnico allegato al contratto di servizio e per l'effetto rigettare le domande di parte attrice;
- in via principale, rigettare tutte le domande, di accertamento e condanna, formulate da parte attrice nei confronti del convenuto perché inammissibili e comunque CP_2 infondate, in fatto ed in diritto, e non provate;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie ridurne l'esorbitante ammontare, ponendo la relativa condanna a carico esclusivo dell'UR (ex ATI n. 4), in persona del legale rappresentante p.t;
- in via di ulteriore gradato subordine: porre l'eventuale condanna in solido con la condebitrice UR (ex ATI n. 4), in persona del legale rappresentante p.t.;
- 3 - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”. (cfr. conclusioni così precisate con note scritte depositate in data 3/10/2024 per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/10/2024).
Con ordinanza del 4/3/2022, il Tribunale avanzava la seguente proposta conciliativa:
“Propone di conciliare la lite con la corresponsione da parte della convenuta in favore della parte attrice di una somma pari al settanta per cento delle premialità calcolate in base ai dati risultanti dalla certificazione regionale e dalla tariffa di smaltimento risultante dai documenti nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 fasc. convenuta) e, quindi, pari ad euro 6.301,40 (70% di euro 9.002,00, somma calcolata applicando la tariffa di smaltimento di euro 112 euro per l'anno 2016 e 112,5 e per il 2017), oltre un contributo di € 1.000,00 oltre accessori di legge per spese legali. Tale proposta viene effettuata allo stato degli atti esclusivamente a scopo conciliativo tenuto conto della complessità della controversia e dei conseguenti margini di opinabilità delle questioni giuridiche”.
All'udienza del 7/4/2022, la società attrice non accettava la proposta conciliativa mentre il convenuto accettava la suddetta proposta;
venivano quindi concessi i CP_2 termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva poi rinviato all'udienza del
30/1/2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata per ragioni d'ufficio all'8/10/2024.
Con note scritte depositate in data 9/10/2023, la società attrice, pur insistendo nelle proprie richieste istruttorie e conclusioni, manifestava la volontà di accettare la proposta conciliativa formulata dal Tribunale (volontà reiterata con le note scritte depositate in data
7/10/2024 per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/10/2024.
Con comparsa di risposta depositata in data 17/7/2024 si costituiva in giudizio l' rassegnando – per i motivi ivi Controparte_5 dedotti, qui richiamati e trascritti – le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni, contrariis reiectis,
a) in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'UR (ex ATI n. 4) e dell'UR- Sub Ambito n. 4;
b) in via subordinata, rigettare le domande di Parte attrice in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
- 4 - c) per l'effetto condannare Parte attrice al pagamento di tutte le spese del presente giudizio.”.
All'esito dell'udienza dell'8/10/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale della stessa, con ordinanza del 10/10/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.1. In primis, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal CP_2 convenuto con la propria comparsa di risposta e mai abbandonata nel corso del giudizio (cfr., da ultima, comparsa conclusionale in atti).
Al riguardo, pare opportuno richiamare, per economia processuale ed in assenza di convincenti argomentazioni addotte nel presente giudizio (come, ad esempio, l'omessa impugnazione da parte del gestore delle delibere UR con le quali non veniva riconosciuto il pagamento delle premialità), quanto già deciso da questo Tribunale con sentenza parziale n.
363/2020 (RG n. 958/2019 Tribunale di Terni) le cui motivazioni possono essere richiamate e trascritte in questa sede.
In particolare, appare opportuno richiamare e ribadire che “…l'UR, in sede di Parte approvazione del per l'anno 2018 (e poi anche per l'anno 2019) non ha riconosciuto il corrispettivo aggiuntivo “premiale” – non solo per gli anni 2018-2019 ma anche per gli anni
2016-2017 - poiché ha ritenuto – in “autotutela” – che la clausola contrattuale che lo prevedeva doveva ritenersi nulla in quanto contraria a norme imperative (DPR 158/1999) che prevedono l'equilibrio economico-finanziario del servizio;
…” e che “…con le delibere sopra riportate, l'UR non ha esercitato un potere autoritativo ma, utilizzando le parole delle S.U. della Corte di Cassazione intervenute sul tema, ha preteso “…di adoperare il proprio potere discrezionale di autotutela per eliminare vizi in realtà afferenti (non già alle determinazioni prodromiche, in sè considerate, ed alle modalità procedimentali ad esse solo proprie, bensì) al contratto ormai stipulato…” (cfr. SU Cass. n. 9861 del 14/05/2015, conf.
SU Cass. n. 14859/2017, CdS n. 5745/2015);…”, per cui “….le delibere dell'UR nn. 16/17 e
16/19 – anche ove possano qualificarsi come provvedimenti amministrativi – nella parte di interesse per la presente controversia (stralcio delle “premialità”), incidono su un diritto soggettivo “perfetto”, come cristallizzato nel contratto stipulato fra le parti, e non su una posizione di interesse legittimo;
…” (cfr. sent. cit.).
L'eccezione deve pertanto essere respinta atteso che “…il petitum sostanziale della controversia - che è quello al quale occorre avere riguardo ai fini del riparto di giurisdizione
- 5 - - sia incentrato sulla fase esecutiva del contratto, avendo la pubblica amministrazione esercitato un'interpretazione di una clausola contrattuale e non un potere ad essa attribuito dalla legge, ravvisando la nullità di una clausola contrattuale da lei stessa predisposta…”
(cfr. sent. cit.).
2.2. Ciò posto, la presente controversia riguarda una concessione-contratto di servizio per l'affidamento del servizio di trasporto e raccolta di rifiuti nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani nei Comuni dell'ATI n. 4 IA (oggi UR).
In particolare, il soggetto gestore-aggiudicatario del servizio ha chiesto – per gli anni
2016 e 2017 - il riconoscimento del corrispettivo aggiuntivo - quale “premio” in relazione al superamento degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata indicati nei documenti di gara e previsto dall'art. 52 del “disciplinare tecnico” allegato al contratto di servizio (pari a complessivi Euro 15.301,70, di cui euro 10.695,38 per l'anno 2016 ed euro 4.606,33 per l'anno
2017, oltre interessi moratori, rivalutazione dal momento del dovuto sino all'effettivo soddisfo).
Nonostante le richieste stragiudiziali di pagamento indirizzate ai Comuni interessati e all'ATI (oggi , c.d. “UR”), forma speciale di cooperazione fra Controparte_5 enti locali, questa rigettava la richiesta, comunicando al gestore che la disposizione di cui all'art. 52 del Disciplinare Tecnico “…era inattuabile per contrasto insanabile con il metodo tariffario vigente e con i PEF approvati…” (cfr. doc. 7, fasc. convenuto). CP_2
Peraltro, in sede di approvazione del PEF (Piano economico finanziario) relativo agli anni 2018-2019, l'UR deliberava di non riconoscere alcuna somma a titolo di premialità non solo in relazione agli anni 2018-2019 ma anche in relazione agli anni 2016 e 2017 (cfr. doc. 3, 4, 5 fasc. convenuto). CP_2
Ciò posto, in via generale, si evidenzia che la tariffa rifiuti viene determinata dall'UR
(oggi ex art. 1, comma 528 della legge n. 205/2017 dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) sulla base dei Piani finanziari redatti dai Comuni ovvero dai gestori a cui può essere affidato il servizio (cfr. riferimenti normativi1).
- 6 - Nel caso di specie, dalla documentazione più rilevante e tempestivamente depositata dalle parti - dovendosi ritenere inammissibile la documentazione depositata da parte della convenuta UR in quanto costituitasi oltre il momento delle preclusioni istruttorie - risulta quanto di seguito:
- con delibera n. 2/2013, l'UR approvava il Piano d'ambito rifiuti urbani, comprensivo del PEF generale e dei relativi piani finanziari per ogni singolo comune;
in giudizio, veniva prodotto il Piano d'ambito dove viene previsto un “fondo premialità” che, tuttavia, sembrerebbe essere destinato ai Comuni che superano i limiti di raccolta differenziata più che al gestore del servizio (cfr. doc. 7, seconda memoria di parte attrice, pag. 368);
- con determinazione dirigenziale n. 18/14, l'UR, all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, aggiudicava il servizio in favore dell'odierno gestore;
- in data 26/06/2014 veniva stipulato il contratto oggetto di causa (cfr. doc. 1, fasc. attrice);
5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.
… 11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.”
Il regolamento di riferimento è ancora il DPR n. 158/1999
“… Art.
3. Determinazione della tariffa.
1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.
…. Art. 8 Piano finanziario.
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria;
nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.”.
- 7 - - l'art. 52 del “disciplinare tecnico” allegato al contratto di servizio – e parte integrante degli atti di gara - prevede il riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo – per cui è causa - quale “premio” in relazione al superamento degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata ivi indicati;
- agli atti è stato prodotto il PEF (datato febbraio 2013) allegato al Piano d'ambito ove viene previsto un “fondo premialità” – peraltro “…da destinare alle utenze dei comuni che superano gli obiettivi annuali di Piano in termini di raccolta differenziata…” – che risulta quantitativamente dimensionato (“pari all'1% del costo complessivo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”);
- l'art. 7 del disciplinare tecnico allegato al contratto prevede che il gestore predispone annualmente, per ogni Comune servito, due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, un Piano annuale delle attività, composto dal piano economico-finanziario (PEF) da cui risulta, fra l'altro, il quadro economico con la definizione dell'ammontare dettagliato del corrispettivo riconosciuto al Gestore per l'effettuazione del servizio (art. 7);
- agli atti non risultano depositati né il Piano annuale delle attività relativi agli anni
2016-2017, né le relative delibere di approvazione dell'UR e del CP_2
- agli atti risulta solo un atto di transazione tra l'UR ed il gestore, sottoscritto in data 5 agosto 2015, con il quale tra l'altro – preso atto di alcuni ritardi dovuti all'avvio del servizio ed alla consegna degli impianti – si confermano i “meccanismi di premialità” relativi agli anni 2016 e 2017; anche in tale atto non vi sono riferimenti al Piano annuale delle attività (cfr. doc. 14, fasc. attrice).
2.2. Ciò posto, la fattispecie in esame deve essere decisa dando continuità ad un recente precedente pronunciato da questo Tribunale in un giudizio avente ad oggetto la medesima controversia oggi in esame, seppur tra soggetti, dal lato passivo, parzialmente differenti (cfr.
Cass. n. 28067/2021 secondo cui “La motivazione per relationem della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni.”).
Si riporta quindi di seguito la parte rilevante del pregevole precedente di questo
Tribunale:
- 8 - “In base all'art. 52 del citato disciplinare (cfr. all. 2 citazione) veniva previsto un sistema premiante a favore del gestore. In particolare, in caso di superamento del livello di raccolta differenziata obiettivo di cui alla tabella ivi indicata (“42,6% medio nel 2013, 56,7% medio nel 2014, 65,0% medio nel 2015”) e “per i soli comuni che presentano percentuali di RD 2012 inferiore ai livelli obiettivo” il gestore avrebbe maturato il diritto ad “un corrispettivo aggiuntivo pari al 50% dell'effettivo risparmio riscontrato in termini di costo di smaltimento dei rifiuti urbani in conseguenza dell'innalzamento suddetto della percentuale di raccolta differenziata secondo lo schema di calcolo” ivi indicato.
Veniva, inoltre, precisato che “il livello percentuale di raccolta differenziata a base di calcolo
è quello stabilito con certificazione annuale dalla Regione IA” (cfr. all. 2 citazione).
Ai fini della presente decisione occorre, quindi, verificare se l'attrice ha dimostrato la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata e, in particolare, se il
Comune di Alviano presentava una percentuale di RD inferiore ai livelli obiettivo nel c.d. anno zero e, in caso affermativo, se aveva superato o meno i livelli di raccolta differenziata fissati per gli anni 2016 e 2017.
A tal fine va rilevato che in data 5.8.2015 ed ATI n. 4 IA stipulavano Parte_1 un accordo transattivo ex art. 239 d.lgs. n. 163/2009 con cui, preso atto che il gestore aveva avviato il servizio di raccolta e trasporto nei diversi comuni solo tra giugno 2014 e marzo
2015, veniva ridefinito il periodo di c.d. start up e differito all'1.7.2015. Venivano, conseguentemente, rideterminati anche gli “elementi temporali cui collegare l'adempimento degli obblighi contrattuali”.
………….
Con precipuo riferimento al meccanismo di premialità, nell'accordo transattivo esso veniva modificato nei seguenti termini: i “riferimenti temporali degli obiettivi di raccolta differenziata (%RD) fissati dal piano d'ambito cioè 42,6% medio nel 1° anno 56,7% medio nel
2° anno 65,0% medio nel 3° anno sono sposati nel 2015 così che il primo anno corrisponde all'anno solare 2015, dal 1 gennaio al 31 dicembre” (art. 11). In aggiunta veniva stabilito che, mentre l'obiettivo del primo anno non sarebbe stato considerato né ai fini della premialità, né ai fini della penalità, l'art. 52 del disciplinare avrebbe trovato applicazione ai fini delle premialità e/o delle penalità per gli obiettivi del 2016 (56,7%) e del 2017 (65%) (art. 12).
- 9 - In altri termini, gli obiettivi di raccolta differenziata originariamente fissati dall'ATI all'art. 52 del disciplinare tecnico per gli anni 2013-2014-2015 venivano posticipati al triennio 2015-
2016-2017.
Se, da un lato, non veniva espressamente modificato il riferimento all'anno 2012 contenuto nel disciplinare tecnico (“per i soli comuni che presentano percentuali di RD 2012 inferiore ai livelli obiettivo”), le seguenti considerazioni dimostrano che un'interpretazione letterale dell'accordo transattivo porterebbe a conseguenze illogiche non compatibili con la presumibile volontà delle parti.
L'art. 52 del disciplinare tecnico pare logicamente interpretabile nel senso che il meccanismo premiale spettava al gestore nel caso in cui, con la propria attività, avesse incrementato la percentuale di raccolta differenziata nei Comuni non virtuosi rispetto a quella ivi registrata prima che il servizio fosse a lui affidato. Per l'effetto, il meccanismo premiale per il triennio
2013-2015 spettava al gestore per l'attività di raccolta svolta in quei Comuni ove la percentuale era, nell'anno precedente all'avvio del servizio (2012), inferiore al livello obiettivo fissato per il primo anno.
Così ricostruita la giustificazione causale sottesa al diritto del gestore a vedersi corrispondere un premio, il successivo accordo transattivo del 2015 non pare logicamente interpretabile solo sulla scorta del dato letterale.
Diversamente, si finirebbe per riconoscere al gestore il diritto ad una premialità a prescindere dal fatto che, con la propria attività, abbia o meno incrementato la percentuale comunale di raccolta differenziata rispetto all'anno precedente all'inizio dell'affidamento…
……
In altri termini, si finirebbe per riconoscere al gestore un premio per gli anni 2016 e 2017 solo sulla base del fatto che nel 2012 il Comune di riferimento non era virtuoso, poiché aveva una percentuale di raccolta differenziata inferiore al primo livello obiettivo fissato dall'ATI ed indipendentemente dal fatto che tra il 2012 ed il 2014 l'ente territoriale ben poteva aver raggiunto tale soglia, senza il contributo (meritevole di una premialità) del RTI.
Conseguentemente, l'accordo transattivo del 5.8.2015 deve essere interpretato nel senso che lo slittamento delle annualità è riferito non soltanto al triennio in cui il gestore ha diritto a maturare una premialità per il raggiungimento dei livelli obiettivo, ma anche all'anno che determina l'inclusione o meno del tra quelli per cui il gestore ha diritto a vedersi CP_2
- 10 - riconosciuto un premio, identificabile, quindi, nell'anno 2014 e non più nell'anno 2012, come originariamente previsto dal solo disciplinare tecnico.
Tale interpretazione non pare possa essere sconfessata dal sol fatto che il gestore aveva partecipato alla gara per l'affidamento della concessione sulla base dei dati di raccolta differenziata registrati per l'anno 2012 nei Comuni presso cui avrebbe dovuto erogare il proprio servizio.
…..
Accertato ciò, va quindi verificato se negli anni 2016 e 2017 il gestore aveva superato gli obiettivi da ultimo fissati con l'accordo transattivo del 5.8.2015.
A tal fine l'attrice valorizzava i dati della raccolta differenziata risultanti dai monitoraggi presenti sul cloud dell'ATI n. 4 IA (cfr. all. 4, 19, 20 e 22 citazione).
Al di là della ridotta valenza probatoria di tali documenti (si noti, tra i vari, che il file sub. 22 risulta esser stato modificato il 22.8.2017 proprio dalla parte che intende avvalersi di tale documento), nel disciplinare tecnico risulta espressamente stabilito che il livello percentuale di raccolta differenziata da porre a base del calcolo si identificava con quello certificato annualmente dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. d), della L.R. n. 11/2009, a mente del quale la Regione IA “certifica la quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti e i valori di raccolta differenziata conseguiti da ciascun ATI e da ciascun comune…”
(cfr. Trib. Terni, sentenza n. 440/2022, RG n. 709/2021).
Nel caso di specie, quindi, chiarito che il parametro di riferimento da adottare ai fini della presente decisione è quello determinato dalla Regione IA, dalla documentazione in atti risulta che l'Amministrazione regionale ha certificato, per il Comune di , CP_2 CP_2 una percentuale di raccolta differenziata pari al 75,90% per il 2016 (cfr. D.R.G. n. 446/2017 - all. 6 citazione) e pari al 72,70% per il 2017 (cfr. D.R.G. n. 667/2018 – all. 5 citazione).
Pertanto, il gestore risulta aver superato i livelli obiettivo sia per l'anno 2016 (56,70%), sia per il 2017 (65,0%).
Ciò evidenziato, occorre comunque integrare la suddetta motivazione tenendo conto del fatto che, nel presente giudizio, l'UR si costituiva, seppur quando erano ormai maturate le preclusioni assertive ed istruttorie, per contestare, fra l'altro, la propria legittimazione passiva, depositando anche alcuni documenti che, come sopra già detto sono inutilizzabili in quanto tardivamente prodotti.
- 11 - In merito ai rilievi di parte convenuta, deve osservarsi che l' Controparte_6
(inteso dalla normativa nazionale e regionale sia come suddivisione del territorio regionale sia come nuovo organismo sovracomunale competente in materia di gestione dei rifiuti) è stato istituito dalla Regione IA con legge regionale n. 23/2007 in attuazione dell'art. 201 del d.lgs. n. 152/2006 al fine di svolgere le funzioni ivi indicate.
Con legge regionale n. 11/2013, tali funzioni sono state poi attribuite all'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico – UR - che è subentrata alle ATI, dando così continuità alle sue attività istituzionali (la legge regionale n. 23/2007 aveva istituito nn. 4 ambiti territoriali integrati poi accorpati in un'unica Autorità in considerazione della nuova delimitazione dell'ambito territoriale ottimale coincidente con l'intero territorio regionale, come previsto dall'art. 2 L.R.
n. 11/2013 cit.; cfr. anche Delib.G.R. 22/12/2008, n. 1875 in attuazione della L.R. n. 23/2007, art. 17, commi 3 e 4).
Trattasi di un ente a struttura associativa, costituita dai Comuni in “cooperazione” tra loro - sia pure sulla base di forme e modi stabiliti dalle Regioni ed in conformità alle linee guida statali – alla quale i Comuni medesimi sono chiamati a farne parte “obbligatoriamente”.
Conseguentemente, il modello organizzativo prescelto dal legislatore regionale ha comportato che, per la gestione integrata dei rifiuti, l'autonomia decisionale dei Comuni viene
“ridotta” perché rimessa alle determinazioni adottate dall'Autorità d'ambito, titolare del potere di disporre degli affidamenti e di stipulare i relativi contratti.
Tuttavia, le modalità organizzative della suddetta Autorità garantiscono la partecipazione dei singoli Comuni che concorrono alla formazione della volontà dell'Autorità ed ai quali, quindi, devono essere imputati gli effetti delle relative decisioni (cfr. art. 21 L. R. n. 23/2007 che attribuisce i poteri decisionali all'Assemblea d'Ambito).
A ciò si aggiunga che il contratto di servizio oggetto di causa risulta sottoscritto anche dal sindaco del ad ulteriore prova dell'imputabilità dei relativi Controparte_2 effetti anche direttamente all'ente locale oggi convenuto.
Infine, deve essere osservato che difetta agli atti ogni documentazione regolatoria dei rapporti tra gli enti locali e l'Autorità d'ambito convenuta per cui, in assenza di contrarie risultanze, deve essere confermata l'imputabilità degli effetti del contratto oggetto di causa sia al che all'Autorità convenuta, anch'essa firmataria del contrato e del successivo atto CP_2 di transazione del 5/8/2015 (cfr. doc. 1 e 14, fasc. attrice).
- 12 - Tali considerazioni portano a ritenere che, in merito alla richiesta di pagamento avanzata dalla parte attrice, deve quindi essere riconosciuta anche la legittimazione passiva dell'Autorità d'ambito (oggi UR), mentre deve essere esclusa la legittimazione passiva dell' in quanto soggetto ormai confluito nell'UR, la cui competenza è Controparte_7 stata estesa all'intero territorio regionale, come risulta dalla citata normativa regionale.
In merito alle ulteriori deduzioni della parte convenuta costituita, deve osservarsi che il corrispettivo aggiuntivo “premiale” oggetto di causa veniva previsto nel disciplinare tecnico allegato al contratto stipulato fra le parti (art. 52) e che, in caso di necessità (i.e. “modifiche normative e degli atti di regolazione”), l'UR poteva – con “determinazione unilaterale” - aumentare o diminuire il corrispettivo in sede contrattuale solo per gli anni successivi all'adeguamento stesso (art. 59) e ciò proprio al fine di tutelare il gestore e permettergli di allocare le proprie risorse, organizzative ed economiche, in modo efficiente e sostenibile e garantire l'esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti, a tutela della collettività.
Né a tal fine può essere condivisa l'eccezione di nullità della citata clausola n. 52 del disciplinare tecnico per contrarietà a norme di carattere imperativo - l'art. 1, comma 654, L.
147/2013 - atteso che il principio di piena copertura dei costi (full recovery cost) riguarda la copertura dei costi c.d. "efficienti" o utili e, nel caso di specie, l'innalzamento della percentuale di raccolta differenziata deve essere pacificamente considerato come un costo “efficiente”.
Infine, in relazione al quantum, devono condividersi nuovamente le motivazioni addotte da questo Tribunale nella citata pronuncia n. 440/2022 (RG n. 709/2021) che di seguito si riportano:
“Ai fini della quantificazione della pretesa creditoria del gestore occorre tenere conto di tre fattori che, in base alla formula algebrica descritta all'art. 52 del disciplinare tecnico, concorrono alla quantificazione della premialità: (i) il differenziale tra la percentuale di raccolta differenziata raggiunta e quella fissata come obiettivo (ΔRD), dato dalla differenza tra i due valori;
(ii) la produzione annuale complessiva di rifiuti urbani del singolo Comune, anch'essa certificata annualmente dalla Regione IA con delibera della Giunta
Regionale; (iii) la tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani.
…..
Con riferimento, infine, alla tariffa di smaltimento dei rifiuti, va evidenziato che, diversamente dalla formula prevista per calcolare le penalità applicabili al gestore (basate sul “costo di trattamento e smaltimento della quantità di rifiuti urbani indifferenziati
- 13 - eccedente”), l'art. 52 del disciplinare tecnico quantificava espressamente il premio in base al risparmio apportato al in termini di mero “costo di smaltimento dei rifiuti urbani” CP_2
(cfr. all. 2 citazione).
La diversa terminologia utilizzata dal concedente nel regolamentare il meccanismo premiante e penalizzante – peraltro all'interno del medesimo articolo – giustifica la valorizzazione dell'elemento letterale. Non appare, infatti, illogico sostenere che il concedente avesse previsto un meccanismo di penalità maggiormente afflittivo per il gestore, in base al quale quest'ultimo avrebbe dovuto sostenere non solo il costo di smaltimento dell'eccedenza di rifiuti indifferenziati, ma anche quello relativo al trattamento.
A ciò si aggiunga che l'interpretazione del disciplinare tecnico, predisposto dall'ATI n. 4
IA – definito come “una forma speciale di cooperazione fra gli enti locali, con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio […] cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali” e a cui la Regione
IA “ha attribuito […] le funzioni di cui al Capo III della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006
s.m.i.” (cfr. all. 1 citazione) – e da qualificare come atto amministrativo, impone al giudice di ricostruire la volontà dell'ente pubblico (e non anche quella del suo destinatario) applicando sì le regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., ma nei limiti di quanto compatibili e tenendo conto del carattere preminente che assume il dato testuale (cfr. Cass. S.U. n. 20181/2019; conf. Cass. n. 11409/1998).
Né può ritenersi che l'interpretazione qui accolta violi l'art. 7 d.lgs. n. 36/2003, non esonerando certo il gestore dal compiere il trattamento dei rifiuti prima di procedere al loro smaltimento.
Chiarito ciò, in base all'art. 40 della L.R. n. 11/2009, la tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti, di trattamento e smaltimento viene approvata dall'ATI e, in base all'art. 34 del disciplinare tecnico P14 (cfr. all. 2 citazione), risulta da questo definita annualmente.
….
Ebbene, in base dell'interpretazione letterale accolta, il terzo fattore di calcolo deve identificarsi nel solo costo di smaltimento annualmente fissato dall'ATI n. 4 e quantificato in
111,61€/t per l'anno 2016 ed in 112,51€/t per l'anno 2017 (cfr. allegati C perizia).” (cfr. Trib.
Terni, sentenza n. 440/2022, RG n. 709/2021).
Nel caso di specie, pertanto utilizzando i dati in atti, sotto questo aspetto, non efficacemente contestati dalla parte convenuta, il differenziale deve essere parametrato in
- 14 - base alla percentuale di raccolta differenziata certificata dalla Regione IA.
Conseguentemente, dalla documentazione in atti (cfr. all. 5 e 6 citazione), per l'anno 2016 risulta un differenziale pari al 19,20% (75,90%-56,70%) e per l'anno 2017 pari al 7,70%
(72,70%- 65%).
Passando al secondo fattore, nelle delibere adottate annualmente dalla Regione IA viene quantificato, sotto la voce “RU”, il totale dei rifiuti urbani di ciascun Comune (espresso in tonnellate).
Sulla base dei dati certificati per il Comune di dalla Regione Controparte_2
IA, la produzione complessiva di rifiuti urbani (RU) ammontava per il 2016 a 605 tonnellate e per il 2017 a 582 tonnellate (doc. 14 e 15, fasc. convenuta).
Alla luce di tutte le considerazioni sinora svolte ed applicando la formula matematica descritta all'art. 52 del disciplinare tecnico, il credito vantato dal gestore ammonta ad €
6.482,00 per l'anno 2016 e ad € 2.520,00 per l'anno 2017.
Conseguentemente, va riconosciuto all'attrice il complessivo importo di € 9.002,00 a titolo di premialità maturato negli anni 2016 e 2017 per il servizio svolto nel Comune di
, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, condannando le Controparte_2 convenute – ed A.U.R.I. - in solido al relativo pagamento. Controparte_2
3. Le spese seguono la soccombenza ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2 c.p.c. e vengono, per la metà, poste a carico di tutte le convenute soccombenti ai sensi dell'art. 97 c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n.
37/2018), tenendo conto del criterio del decisum di cui all'art. 5 del citato decreto (scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00), alla luce dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata. La restante metà delle spese sono compensate fra le parti in considerazione dell'assoluta novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' – (già ); Controparte_4 CP_8
- in parziale accoglimento della domanda, condanna il e CP_2 Controparte_2
l' in solido, al pagamento in favore dell' Controparte_5 [...]
Parte quale mandataria del R.T.I. costituto tra e - Parte_1 Parte_1
- 15 - , della somma di € Parte_2
9.002,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna il e l' Controparte_2 Controparte_5
in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'
[...] Parte_1
quale mandataria del R.T.I. costituto tra e
[...] Parte_1 [...]
, liquidate in € 1.700,00 per compensi, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A.; per la restante metà, le spese sono compensate.
Terni, 4 aprile 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
- 16 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 (T.U.A.):
“….
3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.