Sentenza 2 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 02/02/2023, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2023
N. 00164/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Sturla e Andrea Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Sturla in Chiavari, corso Gianelli 11/2;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota della Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la seconda istanza di revoca del provvedimento di divieto detenzione armi munizioni e materiali esplodenti emesso a carico del ricorrente il -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e/o conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023, il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato e depositato il 14 luglio 2021, il sig. -OMISSIS- impugna il provvedimento di cui alla nota della Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la seconda istanza dallo stesso avanzata per ottenere la revoca del provvedimento di divieto detenzione armi munizioni e materiali esplodenti emesso a suo carico il -OMISSIS-.
Deduce i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 39 del R.D. n. 773/1931. Violazione degli articoli 3 e 21 quinquies della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto d’istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia grave e manifesta. Illogicità. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti.
La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe “tanto assertiva, quanto contraddittoria, lacunosa ed illogica” . Sarebbe evidentemente errata e superficiale l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui i fatti dai quali ha avuto origine il divieto di detenzione armi del 2012 rimarrebbero indice di relazioni sociali caratterizzate da conflittualità. Non sarebbe, poi, minimamente spiegato sulla base di quali criteri prognostici e, soprattutto, sulla base di quali elementi, si ritenga che il sig. -OMISSIS- potrebbe assumere comportamenti analoghi in futuro e con altre persone. Sarebbe mancata “la necessaria analisi complessiva sulla personalità dell’odierno ricorrente, senza affatto considerare la condotta successiva ai fatti contestati, dallo stesso assunta, totalmente esente da emende” . Il giudizio prognostico, relativo alla condotta di chi chiede l’autorizzazione di polizia, “non potrebbe essere ancorato ad una sola vicenda, risalente nel tempo, che sembra aver perso di attualità, poiché in tal modo finisce per poggiare sul niente e per sfociare nel mero arbitrio” .
II) Difetto d’istruttoria e di motivazione.
L’amministrazione non si sarebbe avvalsa, nell’istruttoria, di una relazione aggiornata del Comando Provinciale Carabinieri di Genova, come era avvenuto in occasione dell’adozione del provvedimento di divieto detenzione armi e di rigetto della prima istanza di revoca.
Il ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame.
Per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con successive memorie le parti hanno ribadito ed ampliato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 27 gennaio 2023.
Il ricorso è fondato.
La controversia riguarda il diniego opposto dalla Prefettura di Genova alla (seconda) istanza di revoca del divieto di detenzione armi adottato nei confronti del sig. -OMISSIS- nel 2012. Detto provvedimento ha tratto, a suo tempo, motivazione dal rapporto conflittuale intercorrente tra il predetto ricorrente e una signora con cui aveva una relazione sentimentale, la quale lo ha querelato in data 1 luglio 2012 per atti persecutori, in data 20 luglio 2012 per violenza privata ed in data 23 agosto 2012 per violenza privata e minacce. La prima istanza di revoca avanzata dal ricorrente è stata rigettata dalla Prefettura di Genova, con nota prot. -OMISSIS-, in considerazione sia del brevissimo lasso di tempo trascorso dall’adozione del divieto in questione, sia della pendenza del procedimento penale instauratosi a seguito della presentazione delle querele di cui sopra.
La nuova istanza di revoca è stata presentata in data 15 luglio 2020, in quanto - dopo una condanna di primo grado a venti giorni di reclusione - il procedimento penale a carico del ricorrente è stato definito con sentenza della Corte d’Appello di Genova in data 18 maggio 2020 di non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 612 c.p., in quanto estinto per intervenuta rimessione di querela, ed in ordine al reato di cui all’art. 660 c.p., in quanto estinto per intervenuta prescrizione.
Il provvedimento di diniego oggetto dell’odierna impugnativa è motivato come segue:
“1'esito del procedimento penale non è equiparabile, ai fini che qui rilevano, ad una sentenza di piena assoluzione, in quanto certamente non elimina il carattere sintomatico dei fatti contenuti nella querela in questione, che è e rimane, quantomeno, indice di relazioni sociali caratterizzate da conflittualità. La condotta tenuta implica di per sé l'impossibilità di escludere, sulla base di un giudizio prognostico - che è quello affidato al Prefetto in questo contesto – che la S.V. possa, in futuro, porre in essere analoghi comportamenti nei confronti di altre persone, con potenziale pericolo di abuso delle armi, qualora venissero restituite … Tanto premesso, poiché l'istanza di cui trattasi è priva di elementi atti, a tenore dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, eventualmente a modificare il giudizio di inaffidabilità riguardo al possesso di armi a suo tempo formulato da questo Ufficio, l'istanza di revoca del sopra citato decreto deve intendersi respinta” .
Al riguardo il collegio ritiene che vadano condivise le censure di difetto di motivazione e di istruttoria avanzate dal ricorrente, in quanto il provvedimento impugnato non ha preso in considerazione le seguenti circostanze, che configurano elementi sopravvenuti da valutare ai fini di un’eventuale revoca:
- la conclusione del procedimento penale ha sicuramente ridimensionato la gravità dei comportamenti inizialmente attribuiti al ricorrente, sulla base della quale era stato adottato il provvedimento di divieto detenzione armi;
- la signora “vittima” di tali comportamenti, oltre ad aver rimesso la querela, ha confermato che gli stessi non si sono ripetuti ed ha fatto presente di essere ora (e ormai da anni) in buoni rapporti con il ricorrente, con il quale condivide la sede di lavoro, sicché l’unico episodio rilevatore di conflittualità nelle relazioni sociali emerso a carico del ricorrente (in passato titolare di porto d’armi per quasi vent’anni) parrebbe del tutto superato;
- dall’informativa resa dai Carabinieri (v. nota della Legione “LI” -OMISSIS-, depositata in giudizio dall’amministrazione) – peraltro nemmeno citata nel provvedimento impugnato – risulta che, dopo il provvedimento di divieto detenzione armi del 2012, il sig. -OMISSIS- “non risulta essersi evidenziato per altri episodi che possano dar luogo a valutazioni negative sulla sua condotta”.
In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa fondato e va pertanto accolto, con conseguenti annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza di revoca de qua , previa valutazione complessiva della posizione del ricorrente, che tenga in specifica considerazione anche le circostanze sopra indicate.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Liliana Felleti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.