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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Consiglia Invitto - Presidente est.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Dott. Pietro Merlo - Consigliere Aus.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 900 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, giusta mandato in C.F._2 calce all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliati in Lecce alla P.zza Mazzini n. 72
appellanti
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Franco Orlando, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nardò alla Via G. Verdi n. 26
nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Controparte_2 CodiceFiscale_3
Orlando, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nardò alla Via G.
Verdi n. 26
1 appellate
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 03.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 2746/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 12 ottobre 2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulla opposizione proposta dai coniugi e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 3161/17, emesso il 13/14.11.2017, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Invero, la società Cooperativa San Fedele aveva adito il Tribunale di Lecce con ricorso per decreto ingiuntivo del 14.09.2017 perché ingiungesse a e il pagamento della Parte_1 Parte_2 somma di € 5.804,05, quale credito vantato per la fornitura dell'addobbo floreale per il matrimonio dei coniugi, come risultante dalle fatture n. 218 e 2019 del 26.05.2017, allegate al ricorso.
Con citazione notificata il 25.01.2018 gli ingiunti proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Lecce, eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della in Controparte_1 quanto per gli addobbi floreali del proprio matrimonio, celebrato il 19 maggio 2017, si erano rivolti alla
“ ” , con sede in Taviano alla via Padula Chianca, 20. In Controparte_3 Controparte_4 particolare, assumevano i coniugi di aver concluso un rapporto contrattuale di fornitura floreale con
, la quale si era sempre presentata quale titolare della ditta ”, Controparte_2 Controparte_3 senza mai spendere il nome della o di altra persona fisica o giuridica, tant'è Controparte_1 che anche il preventivo ricevuto menzionava unicamente il nome della ditta. Deducevano di aver concordato con la non solo gli addobbi da realizzare nella chiesa prescelta, ma di aver anche
CP pattuito che il costo complessivo non sarebbe stato superiore ad € 2.500,00. Aggiungevano che il progetto di addobbo della chiesa prevedeva la predisposizione di una cascata di fiori dall'alto agganciati al controsoffitto e che la , dopo aver effettuato due sopraluoghi al fine di verificare la fattibilità
CP dell'opera, aveva garantito la solidità della struttura in relazione al peso dei fiori che avrebbe dovuto montare. Riferivano di aver corrisposto, prima di dar corso ai lavori, su richiesta della , dapprima
CP la somma di € 400,00, in data 14.01.2017, e successivamente, il 04.05.2017, quella di € 600,00, a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute, come da ricevute rilasciate e sottoscritte dalla , cui non
CP seguivano le dovute fatture. Asserivano che in data 18.05.2017, mezz'ora dopo il completamento dei
2 lavori, tutti eseguiti sotto la direzione della , mentre in chiesa si trovavano otto persone, ossia CP
, , e , intente a pulire Persona_1 Parte_3 Per_2 Persona_3 Persona_4 in vista della cerimonia prevista per il giorno seguente, si verificava l'improvviso cedimento del controsoffitto della chiesa cui erano state agganciate le spugne imbevute di acqua e alle stesse i fiori, che travolgeva tutti i presenti e distruggeva interamente il controsoffitto e le lampade che illuminavano la chiesa. Il crollo, determinato dall'erronea valutazione effettuata dalla e dall'incauta installazione su CP un soffitto non idoneo, aveva determinato la inutilizzabilità degli addobbi, nonché della chiesa per il matrimonio, poi celebrato nel ristorante. Benché la si fosse inizialmente assunta la responsabilità CP dell'occorso, impegnandosi a ripristinare la situazione nel minor tempo possibile, gli sposi si sobbarcavano le spese necessarie per il ripristino del luogo di culto, con un danno pari a € 5.319,20, di cui € 4.587,20 per il rifacimento del controsoffitto e 732,00 per le necessarie riparazioni all'impianto elettrico, stante il successivo rifiuto della a farvi fronte. Sul presupposto che non vi fosse alcuna CP prova sia in relazione all'an che al quantum della domanda monitoria, proposta solo sulla base di due fatture unilateralmente formate dalla sconosciuta mai consegnate o spedite Controparte_1 agli opponenti, i coniugi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ove si fosse ritenuto che il contratto fosse intercorso con eccepivano il grave CP_1 Controparte_1 inadempimento di quest'ultima con riguardo alle obbligazioni assunte;
in via riconvenzionale, chiedevano la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e la condanna della alla Controparte_1 restituzione delle somme versate, pari a € 1.000,00, oltre al risarcimento del danno per € 5.319,20, corrispondenti alle somme necessarie alle riparazioni della chiesa, nonché la somma di € 10.000,00 per danno patrimoniale e non patrimoniale relativo sia alle lesioni subite dalla sia al danno non Parte_2 patrimoniale conseguente alla impossibilità di celebrare il matrimonio nelle modalità prestabilite.
Chiedevano comunque di essere autorizzati a chiamare in causa , in proprio o quale Controparte_2 titolare della ditta , con funzione di garanzia. Controparte_3
Ritualmente costituita, la contestava le avverse censure, declinando ogni Controparte_1 addebito in punto di responsabilità. Deduceva che la gestiva l'attività di fornitura e CP_1 allestimento floreale per matrimoni e cerimonie utilizzando il marchio “ ”, dotato Controparte_3 della medesima partita IVA e della medesima sede legale dell'opposta. Di tanto erano stati resi edotti gli opponenti, tanto che la richiesta di risarcimento danni avanzata dal procuratore dei coniugi era stata riscontrata dall'Avv. Orlando, quale legale della proprietaria del marchio. Controparte_1
Aggiungeva di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione, limitandosi alla fornitura e all'allestimento dell'addobbo floreale, così come richiesto dai committenti, senza occuparsi della struttura, cielo appeso, ove gli stessi avevano richiesto che avvenisse l'allocazione dell'addobbo stesso e di aver emesso regolarmente le dovute fatture. Escludeva qualsiasi tipo di responsabilità, tenuto conto che l'intero progetto di addobbo della chiesa era stato interamente pensato e deciso dagli sposi, tanto che gli
3 stessi avevano provveduto non soltanto all'acquisto del materiale necessario alla realizzazione del progetto stesso, come la rete metallica da inserire nel controsoffitto, le fascette da elettricista necessarie per agganciare la suddetta rete ai listelli di legno come sostegno per le spugne in cui inserire i fiori, ma anche alla preparazione del controsoffitto. Chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiunto opposto, nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche , eccependo il difetto della Controparte_2 propria legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Il Tribunale, con ordinanza del 17 gennaio 2019, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dell'attività istruttoria, espletata mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e produzione documentale, il giudice di prime cure disattendeva, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata dagli opponenti, ritenendo la società Controparte_1 opposta legittimata all'intimazione di pagamento, in quanto la “ ” non poteva Controparte_3 considerarsi un soggetto giuridico autonomo e indipendente rispetto alla società opposta, trattandosi del marchio attraverso il quale la svolgeva l'attività di fornitura ed allestimento floreale per CP_1 matrimoni e cerimonie, tanto che era priva di una propria Partita IVA, che coincideva infatti con quella della così come unica era anche la sede legale dell'azienda. Di tale sovrapposizione erano CP_1 ben consapevoli i coniugi, giacché la richiesta di risarcimento del danno del 28.06.2017, inviata dall'Avv.
Spennato, loro procuratore, alla “Service Fiori Del Salento”, era stata riscontrata dall'Avv. Orlando, in nome e per conto della . Conseguentemente, ritenuta la Controparte_1 Controparte_1 legittimata alla instaurazione del procedimento monitorio, il Tribunale accoglieva, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , sollevata dalla terza chiamata in causa. Controparte_2
Nel merito, il primo giudice rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, avendo la dimostrato con le fatture e la documentazione in atti la fondatezza della propria pretesa, CP_1 perché la tesi degli opponenti non trovava riscontro nel compendio probatorio agli atti, laddove invece la domanda risarcitoria degli opponenti era disattesa perché non provata, reputando il Tribunale reputava inattendibili tutti i testi escussi per parte opponente ( , Testimone_1 Testimone_2 Parte_3
e perché tutti potenzialmente portatori di un interesse al risarcimento, Persona_1 Parte_4 trattandosi di soggetti che, in occasione del sinistro, avevano subito delle lesioni. Quanto sostenuto dalla teste madre della sposa, secondo la quale la si era occupata anche dell'acquisto di Tes_1 CP tutto il necessario per l'alloggiamento della cascata di fiori, era sconfessato dalle fatture prodotte in giudizio, che non menzionavano le relative voci di spesa, sicchè all'acquisto di tale materiale avevano provveduto gli sposi o soggetto da essi incaricati. Sul punto, il Tribunale precisava che l'incarico conferito all'opposta società prevedeva solo l'allestimento della chiesa, così come emergeva dagli 11 punti previsti nel capitoletto denominato “Allestimento della Chiesa”, comprensivo anche delle bocche di leone e della
4 nebbiolina a cascata dall'alto per il corridoio centrale, senza alcun riferimento alla realizzazione e messa in opera di tale allestimento da parte della stessa. A fronte di tanto, il primo giudice riteneva CP_1 la società opposta esente da qualsiasi responsabilità e rigettava la spiegata la domanda riconvenzionale.
Le spese tra gli opponenti e la società opposta erano definite secondo la soccombenza, mentre quelle tra gli opponenti e la terza chiamata in causa venivano compensate.
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Con atto di citazione notificato il 25.10.23 e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza suindicata, formulando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e censurandola nel merito, sulla base dei seguenti motivi di gravame:
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ritenendo il tribunale sussistere la Controparte_1 prova della sovrapposizione dei due soggetti giuridici nell'attività espletata nel settore florovivaistico dalla Cooperativa mediante il marchio “ ”, posta in essere Controparte_3 con la medesima partita IVA e la medesima sede legale, soluzione cui perviene sostenendo che
“dagli atti” si evincerebbe chiaramente la coincidenza delle due entità, senza tuttavia indicare la documentazione di riferimento. Ad ogni buon conto, sottolineano gli appellanti che, a differenza di quanto argomentato dal primo giudice, la sede legale della Cooperativa non sarebbe la medesima di quella indicata nel sito internet da “ ”, in quanto la prima Controparte_3 ha sede in Taviano alla Via Padula Bianca n. 10, mentre la seconda sempre in Taviano alla Via
Padula Bianca, ma al civico n. 20, oltre al fatto che la in quanto CP_1 Controparte_1 cooperativa agricola, non potrebbe effettuare attività commerciale. Lamentano altresì che il primo giudice abbia desunto la prova della consapevolezza dei coniugi di instaurare un rapporto contrattuale con la da una circostanza successiva alla conclusione del Controparte_1 contratto e dello stesso fatto storico dedotto in giudizio, ossia la richiesta di risarcimento danni riscontrata dal legale della La coincidenza di identità inoltre non poteva essere CP_1 desunta né dal preventivo rilasciato dalla nè da quanto risultante dal sito internet e dalle CP indicazioni sulla specifica attività ivi espresse, né dalle ricevute degli acconti percepiti, tutta documentazione trascurata dal primo giudice, dalla quale emergerebbe invece l'assenza di qualsivoglia collegamento tra la e la . Il Tribunale Controparte_3 Controparte_1 non si sarebbe avveduto che la , pur essendone onerata, non aveva fornito Controparte_1 la prova che effettivamente tra la stessa e i fosse intercorso un contratto, sicchè Persona_5 la società opposta (odierna appellata), in assenza della spendita del nome altrui, non aveva alcuna titolarità per attivare il procedimento monitorio. E ciò perché la Cooperativa non sarebbe mai stata parte dell'accordo de quo, concluso invece solo con la , la quale avrebbe posto in essere CP un'attività commerciale senza alcuna licenza, tant'è che a seguito dell'instaurazione del presente
5 giudizio sarebbe sorta la “Fiori nel Salento” s.r.l.s., avente sede proprio in Taviano alla Via Padula
Bianca n. 20.
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene inattendibili tutti i testi perché potenzialmente portatori di un interesse al risarcimento, avendo subito delle lesioni in seguito all'occorso, senza considerare che solo ha riportato lesioni, ma trattasi di CP_5 persona comunque mai escussa come teste né indicata come tale, mentre , Persona_1 [...]
e non hanno subito alcun pregiudizio e non hanno richiesto alcun Pt_4 Parte_3 risarcimento. I deducenti censurano la sentenza anche nella parte in cui ha affermato che la si è occupata solo dell'allestimento del corridoio con bocche di leone e Controparte_1 nebbiolina a cascata dall'alto, fondando il proprio convincimento sulla mancata indicazione di tali voci di spesa nelle fatture prodotte in giudizio e ponendo, per tale motivo, tali spese a carico dei coniugi. Così opinando, il primo giudice avrebbe attribuito un erroneo valore probatorio ai predetti documenti, trascurando che trattasi di atti unilateralmente prodotti, mai consegnati ai coniugi, non opponibili al destinatario perché dagli stessi espressamente disconosciuti sia in relazione al contenuto che al soggetto emittente, oltre al fatto che non si può desumere che alcune forniture o prestazioni sarebbero state a carico degli opponenti perché non menzionate nelle fatture, peraltro formate ed emesse (da soggetto sconosciuto) solo dopo la richiesta risarcitoria formulata dai coniugi. Lamentano altresì che il primo giudice, travisando quanto indicato nella proposta di fornitura al paragrafo “allestimento della chiesa” abbia ritenuto la CP_1 incaricata solo dell'allestimento del corridoio della chiesa, non anche della relativa realizzazione e messa in opera di tale allestimento e tanto in contrasto anche con le affermazioni della , la CP quale ha confermato di aver provveduto alla installazione delle “bocche di leone con le correlative spugne”.
3. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice conferma il decreto ingiuntivo opposto pur in mancanza dei presupposti per l'emissione del titolo esecutivo, posto che la pur essendone onerata in qualità di attrice in senso sostanziale, Parte_5 aveva omesso di fornire la prova del titolo giustificativo della richiesta e della quantificazione della somma ingiunta. In particolare, gli istanti sottolineano l'estraneità della al CP_1 rapporto contrattuale per la fornitura floreale, intercorso esclusivamente con la , con la CP quale era stato anche pattuito un costo massimo di € 2,500,00, laddove, invece, l'importo ingiunto
è pari ad € 5.804,05. Tale somma sarebbe stata immotivatamente ritenuta congrua dal primo giudice e tanto in contrasto con gli esiti dell'inchiesta orale, da cui emergerebbe l'esatto ammontare del corrispettivo pattuito, ossia € 2.500,00.
4. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non si è pronunciato in ordine alla domanda di manleva proposta nei confronti della e, in subordine, in via CP
6 riconvenzionale nei confronti della . A parere dei deducenti, dagli esiti CP_1 dell'istruttoria sarebbe evidente la responsabilità di per i danni arrecati, ragion Controparte_2 per cui, inquadrato il contratto di fornitura nell'alveo del contratto di prestazione d'opera ex art. 2223 c.c., la responsabilità della esecuzione a regola d'arte ricadrebbe in capo alla , in qualità CP di prestatore d'opera. Quest'ultima invero, pur avendo ispezionato per ben due volte i luoghi, garantito la fattibilità dell'opera e supervisionato i lavori, non avrebbe eseguito quanto richiesto, cagionando pregiudizi ingenti, così come provati dai testi escussi, i quali avrebbe confermato anche i costi necessari al ripristino del controsoffitto della chiesa e dell'illuminazione, spese non contestate e di cui vi è riscontro anche nelle fatture prodotte in giudizio.
Ritualmente costituita, l'appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., nonché l'improcedibilità dello stesso, avendo gli appellanti formulato domanda di manleva nei confronti di senza impugnare la sentenza nella parte in cui la terza chiamata in causa Controparte_2 veniva estromessa dal giudizio, con la conseguenza che il relativo capo di sentenza è ormai coperto dal giudicato. Nel merito, resiste alle avverse censure, specificando che è socia e Controparte_2 vicepresidente della , società che peraltro può commercializzare i propri prodotti Controparte_1
e distribuire tra i soci il ricavato delle vendite degli stessi, così come previsto da oggetto sociale previsto nel suo atto costitutivo. A parere dell'appellata, gli appellanti sono sempre stati ben consapevoli che l'interlocutrice fosse incaricata dalla , così come si evince da due fatture relative Controparte_1 agli anni 2016 e 2017, introdotte in tale fase di giudizio, intestate a Rimarcata Controparte_1
l'inattendibilità dei testi, l'appellata rileva l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno formulata sia nei confronti della , stante la mancata impugnazione dello specifico capo della CP sentenza di primo grado in cui è stata accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
, sia nei confronti della perché il primo giudice non ha statuito alcunché CP Controparte_1 in merito alla domanda riconvenzionale spiegata, con la conseguenza che gli appellanti avrebbero dovuto contestare, con apposito motivo d'appello, l'omessa pronuncia.
Si è costituita in giudizio anche , aderendo alle difese della Cooperativa. Controparte_2
La Corte, con ordinanza del 21.12.2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 15.02.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 3.12.2024 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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7 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc dell'appello. La appellata deduce, invero, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L'eccezione non merita infatti accoglimento. Dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
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Ciò posto l'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Sono invero efficaci ai fini di una riforma della sentenza appellata il primo ed il terzo motivo di gravame, che meritano trattazione congiunta laddove evidenziano la erroneità della sentenza che ha rigettato la eccezione di legittimazione della ad agire per l'adempimento di un Controparte_6 rapporto contrattuale, che ha ritenuto sussistere ancorchè effettivamente non sia provato l'essere mai sorto un contratto tra detta cooperativa e gli appellanti.
Rileva la Corte che la cooperativa creditrice ha omesso di fornire la prova del titolo giustificativo della sua pretesa, sia nell' an che nel quantum. Giova ricordare che in materia contrattuale il creditore deve fornire la prova del contratto e dedurre l'inadempimento del suo debitore. Il giudice di primo grado ha ritenuto provato il rapporto negoziale, sulla cui base il creditore aveva agito in sede monitoria, in ragione di elementi che, però, non paiono né decisivi né univoci, valorizzando circostanze in realtà non idonee a provare tanto dell'an che del quantum il rapporto sottostante alla pretesa creditoria per cui è causa. Il procedimento logico-presuntivo utilizzato dal tribunale per pervenire alla definizione della lite è stato dunque condotto in modo errato, perché gli elementi utilizzati alla base del percorso motivazionale svolto nella sentenza appellata non rispondono ad un criterio logico corretto, che, cioè, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, si attesti entro il confine della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la
8 presunzione si fonda, se non devono essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, occorre in ogni caso che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit. Il giudizio probatorio presuntivo non deve essere fondato su mere congetture, ma su ipotesi o deduzioni dotate di una certa plausibilità (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6387 del 15/03/2018, Rv. 648463; nonchè Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021, Rv. 661551), sicché gli indizi non devono necessariamente essere plurimi, essendo possibile che il convincimento si fondi anche su un solo indizio, purché esso sia grave e preciso, e - come tale - idoneo ad integrare il requisito della "concordanza" richiesto dalla legge (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 23153 del 26/09/2018, Rv. 650931 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021, Rv. 661227), considerato che il ragionamento logico deduttivo va condotta in termini rigorosi. Quello condotto dal tribunale è invece errato, perché non è conforme ai criteri indicati.
Il tribunale ha, infatti, ritenuto provato il rapporto negoziale sulla base delle seguenti circostanze poste a base del ragionamento logico deduttivo: a) la identità e sovrapponibilità delle due società ( CP_6
e Service Fiori del Salento) per il fatto di avere la medesima partita IVA e la medesima sede
[...] legale, tale che la agiva mediante il marchio “ ”; b) le due fatture CP_1 Controparte_3 riportate nei propri registri;
c) il fatto che con nota del 28.6.2017 la avesse risposto a mezzo CP_1 del suo difensore ad una nota diretta invece a “ ”, condotta ritenuta sintomatica Controparte_3 del fatto che le due società fossero in realtà una soltanto.
Tali elementi però a parere della Corte non provano affatto, all'esito di un ragionamento logico deduttivo correttamente condotto che fra la ed i sigg.- e Controparte_6 Parte_1 Parte_2 sia sorto un rapporto contrattuale rimasto inadempiuto.
Da un lato, va considerato che il primo elemento, di per sé non è né decisivo, né univoco, posto che la documentazione agli atti evidenzia invece una diversa sede legale, in quanto, pur avendo sede entrambe le ditte in Taviano alla via Padula Cianca, la sede della è al civico n. 10, mentre la sede della CP_1
Service Fiori del Salento è al civico n. 20, come attestato dalle visure della Camera di Commercio prodotte, dalle quali si evince anche che la compagine societaria e la rappresentanza legale siano differenti, sicché l'una non è il marchio dell'altra, ma sono entità distinte ed autonome.
Neppure significativo è l'altro elemento valorizzato dal Tribunale, perché la nota del 28.6.2017 è atto proveniente dalla parte creditrice e successivo alla conclusione del contratto, e come atto sorto post factum non può essere idoneo in sé a sostenere un ragionamento deduttivo, tale da dimostrare la esistenza di un rapporto negoziale ex ante intercorso fra i sigg. e la Il fatto che con la Persona_5 CP_1 ricezione di detta nota gli stessi abbiano appreso dell'interesse dalla Cooperativa nella vicenda non prova che fra dette parti fosse in precedenza sorto un contratto.
9 Infine, anche il richiamo alle fatture, se pure inserite nella contabilità della società, non costituisce prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, sulla cui base il documento fiscale è stato emesso;
la natura e la funzione della fattura commerciale impedisce di considerare tale documento come prova del contratto, potendo, al massimo, assurgere a mero indizio della stipula e dell'esecuzione della prestazione ivi indicata.
Invero, un documento unilateralmente formato, proveniente da una parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né può determinare un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte, contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Da ciò deriva che se la fattura è senz'altro prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in sede di opposizione essa non può costituire un valido elemento di prova (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 299 del 12/01/2016, Rv. 638451; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28/06/2010,
Rv. 613803 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9593 del 20/05/2004, Rv. 572967). La Corte di Cassazione da ultimo anche nella ordinanza n. 128/2022 rileva, invero, che non possa attribuirsi alcun valore probatorio alle fatture emesse, in quanto documenti di formazione unilaterale, non idonee a costituire prova a favore del creditore, il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è tenuto a dimostrare sia l'an che il quantum della sua pretesa ( anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011, Rv. 617411;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009, Rv. 606941). Infatti "... nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi”. Occorrono dunque fatti obiettivi di consistenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003, Rv.
568223). Il creditore, opposto, dunque, avrebbe dovuto fornire la prova del contratto concluso, che non poteva esser tratta dalla natura analitica delle fatture. Non è possibile valorizzare le fatture neppure ai fini della prova del prezzo della fornitura, nell'ottica di fornire una prova del contratto, considerato anche il fatto che il presunto debitore ha contestato specificamente, in sede di opposizione in prime cure, non solo il rapporto negoziale nella sua esistenza, ma anche il prezzo della fornitura stessa ( che è indicato in
€ 2500 dagli appellanti e non è stato provato dal creditore essere stipulato in misura maggiore); la mancanza di prova di un diverso prezzo convenuto fra le parti è utile per corroborare la tesi della mancanza di un accordo negoziale intercorso fra le parti.
Di conseguenza, le circostanze valorizzate dal primo giudice non costituiscono elementi utili ai fini della prova dell'esistenza del rapporto negoziale, sulla cui base la pretesa di pagamento è stata ab origine formulata dalla Deve concludersi che la prova del contratto non può ricavarsi secondo un CP_1 ragionamento meramente deduttivo, sulla base delle fatture e della nota del giugno 2017.
Di contro si pone invece il materiale probatorio prodotto dagli opponenti- oggi appellanti – ed acquisito al processo, che esclude con una maggior evidenza probatoria, secondo il criterio del più probabile che non,
10 la esistenza di rapporto contrattuale, sorto fra la Cooperativa e i sigg. e , e l'entità del Pt_1 Parte_2 credito azionato in via monitoria.
Va evidenziato infatti che gli appellanti già in primo grado hanno prodotto copia di una preventivo - proposta di contratto di fornitura di fiori, non firmata da nessuno, ma contenente prezzi analitici dei vari servizi e redatta su carta intestata della azienda “Service Fiori del Salento”, ivi indicata con azienda, senza alcun riferimento alla gli appellanti hanno prodotto anche due ricevute in acconto del CP_1 prezzo, ripetitivamente per 400€ e 600 € sottoscritte da , che ha agito, sia trattando con Controparte_2
i clienti nella fase iniziale, che poi curando l'allestimento e ricevendosi parte del corrispettivo, senza mai indicare che agiva non in proprio, ma in nome e per conto di un'altra società. Tali elementi probatori , unitamente alle indicazioni ricavate dal sito internet della “Service Fiori del Salento” e dalle visure camerali, pure prodotte dagli appellanti, evidenziano con maggiore pregnanza probatoria che il rapporto contrattuale oggetto di lite sia sorto unicamente con la la quale ha trattato con i coniugi, ha CP realizzato gli addobbi personalmente ed ha firmato le ricevute di pagamento dei due acconti, senza mai indicare che tale attività fosse svolta in nome e per conto di altri.
Ne viene che da un lato, manca la prova di un contratto concluso da e Parte_1 Parte_2 con la società cooperativa e dall'altro emerge invece provata l'esistenza di un rapporto negoziale avente la medesima prestazione, ma intercorso unicamente con la : se un rapporto contrattuale è sorto CP questo va riferito unicamente alla che ha agito in piena autonomia nei confronti dei clienti, senza CP mai palesare di essere solo in rappresentanza di un “marchio” facente capo alla . CP_1 CP_6
Peraltro, dalle visure camerali emerge anche che l'attività della sulla base del codice CP_1
ATECO, era unicamente quella di coltivazione di prodotti agricoli, non già anche di commercializzazione degli stessi.
Manca quindi la prova del contratto, fra gli appellanti e la ma vi è invece prova di un CP_1 rapporto negoziale insorto fra gli appellanti e la . Ed invero, in relazione alle vicende che qui CP interessano la stessa ha agito senza nulla specificare su una sua posizione di dipendente della CP_1 dando così causa ad una situazione di apparenza, cui il terzo ha, senza colpa, comunque confidato. Il comportamento della è stato tale da ingenerare la ragionevole convinzione che il contratto fosse CP concluso con la Fiori del Salento di cui la era titolare in forza di poteri di gestione esercitati CP_3 CP in autonomia, tale da rispondere delle obbligazioni assunte.
Le censure in scrutinio sono dunque fondate: il corredo probatorio non fornisce alcuna prova del contratto, da cui scaturisce il credito azionato in sede monitoria, che giustifica l'obbligo della parte opponente oggi appellante di provvedere al relativo pagamento in favore della , Controparte_6 apparendo invece provato che il contratto è sorto con altro soggetto ), unico legittimato a CP pretendere il pagamento.
Il motivo in scrutinio va accolto, con conseguente accoglimento dell'appello.
11 La sentenza di primo grado, alla luce di tanto, va quindi riformata, con conseguente accoglimento della opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto. Assorbite restano tutte le altre censure, così come la domanda di malleva formulata nei confronti della in primo grado e reiterata in appello, perché CP in difetto di condanna al pagamento alcuna malleva si giustifica.
La accertata inesistenza di un negozio di fornitura e posa in opera intercorso con la infine CP_1 esclude, correlativamente, anche ogni connessa e derivata responsabilità risarcitoria di natura contrattuale o extra contrattuale della in relazione ai danni arrecati a seguito di una non CP_1 corretta fornitura ed esecuzione dell'allestimento dei fiori, come commissionato, cui la è CP_1 soggetto rimostro del tutto estraneo.
La domanda risarcitoria andava semmai rivolta nei confronti della , ma tanto non è stato fatto in CP primo grado;
la domanda di condanna della al risarcimento del danno, di cui sub 6) delle CP conclusioni dell'atto di appello, è invece inammissibile, ex art. 345 cpc in quanto costituisce domanda nuova proposta per la prima volta in gravame, posto che, in prime cure, invece la medesima domanda risarcitoria, di cui sub 5) delle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione, era stata formulata e proposta unicamente nei confronti della opposta, essendo stata invece Parte_6 la evocata in lite, quale terzo chiamato, solo in funzione di una eventuale malleva, garanzia e rivalsa CP di ogni esborso che gli opponenti avessero dovuto effettuare in favore della ove fosse stata CP_1 provata la esistenza di un contratto con quest'ultima.
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Dall'accoglimento del gravame discende una modifica anche della statuizione sulle spese del doppio primo grado perché , “ Il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. , la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese.” ( Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727 fra le altre)-
Le spese del doppio grado sostenute dagli appellanti quindi vanno poste a carico della sulla CP_1 base della sua soccombenza, valutata alla luce dell'esito complessivo della lite, e sono liquidate in dispositivo.
Ferma la compensazione delle spese di lite di primo grado, in quanto nessuna censura ha riguardato in appello il suo dichiarato difetto di legittimazione passiva, le spese sostenute in appello da Controparte_2 possono essere parimenti essere compensate, avuto riguardo alla sua parziale soccombenza in questo grado, considerato da un lato l'inammissibilità della domanda risarcitoria qui formulata e dall'altro le evidenze probatorie inerenti la condotta tenuta nella vicenda.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato il 25.10.23 nei confronti della e di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2746/2023 del 12 ottobre 2023 così Controparte_2 provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta da e e pertanto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
3161/2017 emesso dal tribunale di Lecce il 14.11.2017;
2) Conferma nel resto la sentenza appellata;
3) Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata nei confronti di;
Controparte_2
4) Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado Controparte_1 sostenute da e , che liquida in € 3000,00 per il primo grado ed in Parte_1 Parte_2
€ 3000,00 per l' appello, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
5) Compensa interamente le spese di lite del presente grado sostenute da . Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Consiglia Invitto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Consiglia Invitto - Presidente est.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Dott. Pietro Merlo - Consigliere Aus.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 900 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, giusta mandato in C.F._2 calce all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliati in Lecce alla P.zza Mazzini n. 72
appellanti
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Franco Orlando, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nardò alla Via G. Verdi n. 26
nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Controparte_2 CodiceFiscale_3
Orlando, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nardò alla Via G.
Verdi n. 26
1 appellate
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 03.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 2746/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 12 ottobre 2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulla opposizione proposta dai coniugi e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 3161/17, emesso il 13/14.11.2017, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Invero, la società Cooperativa San Fedele aveva adito il Tribunale di Lecce con ricorso per decreto ingiuntivo del 14.09.2017 perché ingiungesse a e il pagamento della Parte_1 Parte_2 somma di € 5.804,05, quale credito vantato per la fornitura dell'addobbo floreale per il matrimonio dei coniugi, come risultante dalle fatture n. 218 e 2019 del 26.05.2017, allegate al ricorso.
Con citazione notificata il 25.01.2018 gli ingiunti proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Lecce, eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della in Controparte_1 quanto per gli addobbi floreali del proprio matrimonio, celebrato il 19 maggio 2017, si erano rivolti alla
“ ” , con sede in Taviano alla via Padula Chianca, 20. In Controparte_3 Controparte_4 particolare, assumevano i coniugi di aver concluso un rapporto contrattuale di fornitura floreale con
, la quale si era sempre presentata quale titolare della ditta ”, Controparte_2 Controparte_3 senza mai spendere il nome della o di altra persona fisica o giuridica, tant'è Controparte_1 che anche il preventivo ricevuto menzionava unicamente il nome della ditta. Deducevano di aver concordato con la non solo gli addobbi da realizzare nella chiesa prescelta, ma di aver anche
CP pattuito che il costo complessivo non sarebbe stato superiore ad € 2.500,00. Aggiungevano che il progetto di addobbo della chiesa prevedeva la predisposizione di una cascata di fiori dall'alto agganciati al controsoffitto e che la , dopo aver effettuato due sopraluoghi al fine di verificare la fattibilità
CP dell'opera, aveva garantito la solidità della struttura in relazione al peso dei fiori che avrebbe dovuto montare. Riferivano di aver corrisposto, prima di dar corso ai lavori, su richiesta della , dapprima
CP la somma di € 400,00, in data 14.01.2017, e successivamente, il 04.05.2017, quella di € 600,00, a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute, come da ricevute rilasciate e sottoscritte dalla , cui non
CP seguivano le dovute fatture. Asserivano che in data 18.05.2017, mezz'ora dopo il completamento dei
2 lavori, tutti eseguiti sotto la direzione della , mentre in chiesa si trovavano otto persone, ossia CP
, , e , intente a pulire Persona_1 Parte_3 Per_2 Persona_3 Persona_4 in vista della cerimonia prevista per il giorno seguente, si verificava l'improvviso cedimento del controsoffitto della chiesa cui erano state agganciate le spugne imbevute di acqua e alle stesse i fiori, che travolgeva tutti i presenti e distruggeva interamente il controsoffitto e le lampade che illuminavano la chiesa. Il crollo, determinato dall'erronea valutazione effettuata dalla e dall'incauta installazione su CP un soffitto non idoneo, aveva determinato la inutilizzabilità degli addobbi, nonché della chiesa per il matrimonio, poi celebrato nel ristorante. Benché la si fosse inizialmente assunta la responsabilità CP dell'occorso, impegnandosi a ripristinare la situazione nel minor tempo possibile, gli sposi si sobbarcavano le spese necessarie per il ripristino del luogo di culto, con un danno pari a € 5.319,20, di cui € 4.587,20 per il rifacimento del controsoffitto e 732,00 per le necessarie riparazioni all'impianto elettrico, stante il successivo rifiuto della a farvi fronte. Sul presupposto che non vi fosse alcuna CP prova sia in relazione all'an che al quantum della domanda monitoria, proposta solo sulla base di due fatture unilateralmente formate dalla sconosciuta mai consegnate o spedite Controparte_1 agli opponenti, i coniugi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ove si fosse ritenuto che il contratto fosse intercorso con eccepivano il grave CP_1 Controparte_1 inadempimento di quest'ultima con riguardo alle obbligazioni assunte;
in via riconvenzionale, chiedevano la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e la condanna della alla Controparte_1 restituzione delle somme versate, pari a € 1.000,00, oltre al risarcimento del danno per € 5.319,20, corrispondenti alle somme necessarie alle riparazioni della chiesa, nonché la somma di € 10.000,00 per danno patrimoniale e non patrimoniale relativo sia alle lesioni subite dalla sia al danno non Parte_2 patrimoniale conseguente alla impossibilità di celebrare il matrimonio nelle modalità prestabilite.
Chiedevano comunque di essere autorizzati a chiamare in causa , in proprio o quale Controparte_2 titolare della ditta , con funzione di garanzia. Controparte_3
Ritualmente costituita, la contestava le avverse censure, declinando ogni Controparte_1 addebito in punto di responsabilità. Deduceva che la gestiva l'attività di fornitura e CP_1 allestimento floreale per matrimoni e cerimonie utilizzando il marchio “ ”, dotato Controparte_3 della medesima partita IVA e della medesima sede legale dell'opposta. Di tanto erano stati resi edotti gli opponenti, tanto che la richiesta di risarcimento danni avanzata dal procuratore dei coniugi era stata riscontrata dall'Avv. Orlando, quale legale della proprietaria del marchio. Controparte_1
Aggiungeva di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione, limitandosi alla fornitura e all'allestimento dell'addobbo floreale, così come richiesto dai committenti, senza occuparsi della struttura, cielo appeso, ove gli stessi avevano richiesto che avvenisse l'allocazione dell'addobbo stesso e di aver emesso regolarmente le dovute fatture. Escludeva qualsiasi tipo di responsabilità, tenuto conto che l'intero progetto di addobbo della chiesa era stato interamente pensato e deciso dagli sposi, tanto che gli
3 stessi avevano provveduto non soltanto all'acquisto del materiale necessario alla realizzazione del progetto stesso, come la rete metallica da inserire nel controsoffitto, le fascette da elettricista necessarie per agganciare la suddetta rete ai listelli di legno come sostegno per le spugne in cui inserire i fiori, ma anche alla preparazione del controsoffitto. Chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiunto opposto, nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche , eccependo il difetto della Controparte_2 propria legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Il Tribunale, con ordinanza del 17 gennaio 2019, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dell'attività istruttoria, espletata mediante interrogatorio formale, prova testimoniale e produzione documentale, il giudice di prime cure disattendeva, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata dagli opponenti, ritenendo la società Controparte_1 opposta legittimata all'intimazione di pagamento, in quanto la “ ” non poteva Controparte_3 considerarsi un soggetto giuridico autonomo e indipendente rispetto alla società opposta, trattandosi del marchio attraverso il quale la svolgeva l'attività di fornitura ed allestimento floreale per CP_1 matrimoni e cerimonie, tanto che era priva di una propria Partita IVA, che coincideva infatti con quella della così come unica era anche la sede legale dell'azienda. Di tale sovrapposizione erano CP_1 ben consapevoli i coniugi, giacché la richiesta di risarcimento del danno del 28.06.2017, inviata dall'Avv.
Spennato, loro procuratore, alla “Service Fiori Del Salento”, era stata riscontrata dall'Avv. Orlando, in nome e per conto della . Conseguentemente, ritenuta la Controparte_1 Controparte_1 legittimata alla instaurazione del procedimento monitorio, il Tribunale accoglieva, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , sollevata dalla terza chiamata in causa. Controparte_2
Nel merito, il primo giudice rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, avendo la dimostrato con le fatture e la documentazione in atti la fondatezza della propria pretesa, CP_1 perché la tesi degli opponenti non trovava riscontro nel compendio probatorio agli atti, laddove invece la domanda risarcitoria degli opponenti era disattesa perché non provata, reputando il Tribunale reputava inattendibili tutti i testi escussi per parte opponente ( , Testimone_1 Testimone_2 Parte_3
e perché tutti potenzialmente portatori di un interesse al risarcimento, Persona_1 Parte_4 trattandosi di soggetti che, in occasione del sinistro, avevano subito delle lesioni. Quanto sostenuto dalla teste madre della sposa, secondo la quale la si era occupata anche dell'acquisto di Tes_1 CP tutto il necessario per l'alloggiamento della cascata di fiori, era sconfessato dalle fatture prodotte in giudizio, che non menzionavano le relative voci di spesa, sicchè all'acquisto di tale materiale avevano provveduto gli sposi o soggetto da essi incaricati. Sul punto, il Tribunale precisava che l'incarico conferito all'opposta società prevedeva solo l'allestimento della chiesa, così come emergeva dagli 11 punti previsti nel capitoletto denominato “Allestimento della Chiesa”, comprensivo anche delle bocche di leone e della
4 nebbiolina a cascata dall'alto per il corridoio centrale, senza alcun riferimento alla realizzazione e messa in opera di tale allestimento da parte della stessa. A fronte di tanto, il primo giudice riteneva CP_1 la società opposta esente da qualsiasi responsabilità e rigettava la spiegata la domanda riconvenzionale.
Le spese tra gli opponenti e la società opposta erano definite secondo la soccombenza, mentre quelle tra gli opponenti e la terza chiamata in causa venivano compensate.
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Con atto di citazione notificato il 25.10.23 e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza suindicata, formulando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e censurandola nel merito, sulla base dei seguenti motivi di gravame:
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ritenendo il tribunale sussistere la Controparte_1 prova della sovrapposizione dei due soggetti giuridici nell'attività espletata nel settore florovivaistico dalla Cooperativa mediante il marchio “ ”, posta in essere Controparte_3 con la medesima partita IVA e la medesima sede legale, soluzione cui perviene sostenendo che
“dagli atti” si evincerebbe chiaramente la coincidenza delle due entità, senza tuttavia indicare la documentazione di riferimento. Ad ogni buon conto, sottolineano gli appellanti che, a differenza di quanto argomentato dal primo giudice, la sede legale della Cooperativa non sarebbe la medesima di quella indicata nel sito internet da “ ”, in quanto la prima Controparte_3 ha sede in Taviano alla Via Padula Bianca n. 10, mentre la seconda sempre in Taviano alla Via
Padula Bianca, ma al civico n. 20, oltre al fatto che la in quanto CP_1 Controparte_1 cooperativa agricola, non potrebbe effettuare attività commerciale. Lamentano altresì che il primo giudice abbia desunto la prova della consapevolezza dei coniugi di instaurare un rapporto contrattuale con la da una circostanza successiva alla conclusione del Controparte_1 contratto e dello stesso fatto storico dedotto in giudizio, ossia la richiesta di risarcimento danni riscontrata dal legale della La coincidenza di identità inoltre non poteva essere CP_1 desunta né dal preventivo rilasciato dalla nè da quanto risultante dal sito internet e dalle CP indicazioni sulla specifica attività ivi espresse, né dalle ricevute degli acconti percepiti, tutta documentazione trascurata dal primo giudice, dalla quale emergerebbe invece l'assenza di qualsivoglia collegamento tra la e la . Il Tribunale Controparte_3 Controparte_1 non si sarebbe avveduto che la , pur essendone onerata, non aveva fornito Controparte_1 la prova che effettivamente tra la stessa e i fosse intercorso un contratto, sicchè Persona_5 la società opposta (odierna appellata), in assenza della spendita del nome altrui, non aveva alcuna titolarità per attivare il procedimento monitorio. E ciò perché la Cooperativa non sarebbe mai stata parte dell'accordo de quo, concluso invece solo con la , la quale avrebbe posto in essere CP un'attività commerciale senza alcuna licenza, tant'è che a seguito dell'instaurazione del presente
5 giudizio sarebbe sorta la “Fiori nel Salento” s.r.l.s., avente sede proprio in Taviano alla Via Padula
Bianca n. 20.
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene inattendibili tutti i testi perché potenzialmente portatori di un interesse al risarcimento, avendo subito delle lesioni in seguito all'occorso, senza considerare che solo ha riportato lesioni, ma trattasi di CP_5 persona comunque mai escussa come teste né indicata come tale, mentre , Persona_1 [...]
e non hanno subito alcun pregiudizio e non hanno richiesto alcun Pt_4 Parte_3 risarcimento. I deducenti censurano la sentenza anche nella parte in cui ha affermato che la si è occupata solo dell'allestimento del corridoio con bocche di leone e Controparte_1 nebbiolina a cascata dall'alto, fondando il proprio convincimento sulla mancata indicazione di tali voci di spesa nelle fatture prodotte in giudizio e ponendo, per tale motivo, tali spese a carico dei coniugi. Così opinando, il primo giudice avrebbe attribuito un erroneo valore probatorio ai predetti documenti, trascurando che trattasi di atti unilateralmente prodotti, mai consegnati ai coniugi, non opponibili al destinatario perché dagli stessi espressamente disconosciuti sia in relazione al contenuto che al soggetto emittente, oltre al fatto che non si può desumere che alcune forniture o prestazioni sarebbero state a carico degli opponenti perché non menzionate nelle fatture, peraltro formate ed emesse (da soggetto sconosciuto) solo dopo la richiesta risarcitoria formulata dai coniugi. Lamentano altresì che il primo giudice, travisando quanto indicato nella proposta di fornitura al paragrafo “allestimento della chiesa” abbia ritenuto la CP_1 incaricata solo dell'allestimento del corridoio della chiesa, non anche della relativa realizzazione e messa in opera di tale allestimento e tanto in contrasto anche con le affermazioni della , la CP quale ha confermato di aver provveduto alla installazione delle “bocche di leone con le correlative spugne”.
3. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice conferma il decreto ingiuntivo opposto pur in mancanza dei presupposti per l'emissione del titolo esecutivo, posto che la pur essendone onerata in qualità di attrice in senso sostanziale, Parte_5 aveva omesso di fornire la prova del titolo giustificativo della richiesta e della quantificazione della somma ingiunta. In particolare, gli istanti sottolineano l'estraneità della al CP_1 rapporto contrattuale per la fornitura floreale, intercorso esclusivamente con la , con la CP quale era stato anche pattuito un costo massimo di € 2,500,00, laddove, invece, l'importo ingiunto
è pari ad € 5.804,05. Tale somma sarebbe stata immotivatamente ritenuta congrua dal primo giudice e tanto in contrasto con gli esiti dell'inchiesta orale, da cui emergerebbe l'esatto ammontare del corrispettivo pattuito, ossia € 2.500,00.
4. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non si è pronunciato in ordine alla domanda di manleva proposta nei confronti della e, in subordine, in via CP
6 riconvenzionale nei confronti della . A parere dei deducenti, dagli esiti CP_1 dell'istruttoria sarebbe evidente la responsabilità di per i danni arrecati, ragion Controparte_2 per cui, inquadrato il contratto di fornitura nell'alveo del contratto di prestazione d'opera ex art. 2223 c.c., la responsabilità della esecuzione a regola d'arte ricadrebbe in capo alla , in qualità CP di prestatore d'opera. Quest'ultima invero, pur avendo ispezionato per ben due volte i luoghi, garantito la fattibilità dell'opera e supervisionato i lavori, non avrebbe eseguito quanto richiesto, cagionando pregiudizi ingenti, così come provati dai testi escussi, i quali avrebbe confermato anche i costi necessari al ripristino del controsoffitto della chiesa e dell'illuminazione, spese non contestate e di cui vi è riscontro anche nelle fatture prodotte in giudizio.
Ritualmente costituita, l'appellata eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., nonché l'improcedibilità dello stesso, avendo gli appellanti formulato domanda di manleva nei confronti di senza impugnare la sentenza nella parte in cui la terza chiamata in causa Controparte_2 veniva estromessa dal giudizio, con la conseguenza che il relativo capo di sentenza è ormai coperto dal giudicato. Nel merito, resiste alle avverse censure, specificando che è socia e Controparte_2 vicepresidente della , società che peraltro può commercializzare i propri prodotti Controparte_1
e distribuire tra i soci il ricavato delle vendite degli stessi, così come previsto da oggetto sociale previsto nel suo atto costitutivo. A parere dell'appellata, gli appellanti sono sempre stati ben consapevoli che l'interlocutrice fosse incaricata dalla , così come si evince da due fatture relative Controparte_1 agli anni 2016 e 2017, introdotte in tale fase di giudizio, intestate a Rimarcata Controparte_1
l'inattendibilità dei testi, l'appellata rileva l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno formulata sia nei confronti della , stante la mancata impugnazione dello specifico capo della CP sentenza di primo grado in cui è stata accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
, sia nei confronti della perché il primo giudice non ha statuito alcunché CP Controparte_1 in merito alla domanda riconvenzionale spiegata, con la conseguenza che gli appellanti avrebbero dovuto contestare, con apposito motivo d'appello, l'omessa pronuncia.
Si è costituita in giudizio anche , aderendo alle difese della Cooperativa. Controparte_2
La Corte, con ordinanza del 21.12.2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Alla udienza del 15.02.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 3.12.2024 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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7 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc dell'appello. La appellata deduce, invero, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
L'eccezione non merita infatti accoglimento. Dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
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Ciò posto l'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Sono invero efficaci ai fini di una riforma della sentenza appellata il primo ed il terzo motivo di gravame, che meritano trattazione congiunta laddove evidenziano la erroneità della sentenza che ha rigettato la eccezione di legittimazione della ad agire per l'adempimento di un Controparte_6 rapporto contrattuale, che ha ritenuto sussistere ancorchè effettivamente non sia provato l'essere mai sorto un contratto tra detta cooperativa e gli appellanti.
Rileva la Corte che la cooperativa creditrice ha omesso di fornire la prova del titolo giustificativo della sua pretesa, sia nell' an che nel quantum. Giova ricordare che in materia contrattuale il creditore deve fornire la prova del contratto e dedurre l'inadempimento del suo debitore. Il giudice di primo grado ha ritenuto provato il rapporto negoziale, sulla cui base il creditore aveva agito in sede monitoria, in ragione di elementi che, però, non paiono né decisivi né univoci, valorizzando circostanze in realtà non idonee a provare tanto dell'an che del quantum il rapporto sottostante alla pretesa creditoria per cui è causa. Il procedimento logico-presuntivo utilizzato dal tribunale per pervenire alla definizione della lite è stato dunque condotto in modo errato, perché gli elementi utilizzati alla base del percorso motivazionale svolto nella sentenza appellata non rispondono ad un criterio logico corretto, che, cioè, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, si attesti entro il confine della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la
8 presunzione si fonda, se non devono essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, occorre in ogni caso che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit. Il giudizio probatorio presuntivo non deve essere fondato su mere congetture, ma su ipotesi o deduzioni dotate di una certa plausibilità (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6387 del 15/03/2018, Rv. 648463; nonchè Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021, Rv. 661551), sicché gli indizi non devono necessariamente essere plurimi, essendo possibile che il convincimento si fondi anche su un solo indizio, purché esso sia grave e preciso, e - come tale - idoneo ad integrare il requisito della "concordanza" richiesto dalla legge (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 23153 del 26/09/2018, Rv. 650931 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021, Rv. 661227), considerato che il ragionamento logico deduttivo va condotta in termini rigorosi. Quello condotto dal tribunale è invece errato, perché non è conforme ai criteri indicati.
Il tribunale ha, infatti, ritenuto provato il rapporto negoziale sulla base delle seguenti circostanze poste a base del ragionamento logico deduttivo: a) la identità e sovrapponibilità delle due società ( CP_6
e Service Fiori del Salento) per il fatto di avere la medesima partita IVA e la medesima sede
[...] legale, tale che la agiva mediante il marchio “ ”; b) le due fatture CP_1 Controparte_3 riportate nei propri registri;
c) il fatto che con nota del 28.6.2017 la avesse risposto a mezzo CP_1 del suo difensore ad una nota diretta invece a “ ”, condotta ritenuta sintomatica Controparte_3 del fatto che le due società fossero in realtà una soltanto.
Tali elementi però a parere della Corte non provano affatto, all'esito di un ragionamento logico deduttivo correttamente condotto che fra la ed i sigg.- e Controparte_6 Parte_1 Parte_2 sia sorto un rapporto contrattuale rimasto inadempiuto.
Da un lato, va considerato che il primo elemento, di per sé non è né decisivo, né univoco, posto che la documentazione agli atti evidenzia invece una diversa sede legale, in quanto, pur avendo sede entrambe le ditte in Taviano alla via Padula Cianca, la sede della è al civico n. 10, mentre la sede della CP_1
Service Fiori del Salento è al civico n. 20, come attestato dalle visure della Camera di Commercio prodotte, dalle quali si evince anche che la compagine societaria e la rappresentanza legale siano differenti, sicché l'una non è il marchio dell'altra, ma sono entità distinte ed autonome.
Neppure significativo è l'altro elemento valorizzato dal Tribunale, perché la nota del 28.6.2017 è atto proveniente dalla parte creditrice e successivo alla conclusione del contratto, e come atto sorto post factum non può essere idoneo in sé a sostenere un ragionamento deduttivo, tale da dimostrare la esistenza di un rapporto negoziale ex ante intercorso fra i sigg. e la Il fatto che con la Persona_5 CP_1 ricezione di detta nota gli stessi abbiano appreso dell'interesse dalla Cooperativa nella vicenda non prova che fra dette parti fosse in precedenza sorto un contratto.
9 Infine, anche il richiamo alle fatture, se pure inserite nella contabilità della società, non costituisce prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, sulla cui base il documento fiscale è stato emesso;
la natura e la funzione della fattura commerciale impedisce di considerare tale documento come prova del contratto, potendo, al massimo, assurgere a mero indizio della stipula e dell'esecuzione della prestazione ivi indicata.
Invero, un documento unilateralmente formato, proveniente da una parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né può determinare un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte, contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Da ciò deriva che se la fattura è senz'altro prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in sede di opposizione essa non può costituire un valido elemento di prova (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 299 del 12/01/2016, Rv. 638451; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28/06/2010,
Rv. 613803 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9593 del 20/05/2004, Rv. 572967). La Corte di Cassazione da ultimo anche nella ordinanza n. 128/2022 rileva, invero, che non possa attribuirsi alcun valore probatorio alle fatture emesse, in quanto documenti di formazione unilaterale, non idonee a costituire prova a favore del creditore, il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è tenuto a dimostrare sia l'an che il quantum della sua pretesa ( anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011, Rv. 617411;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009, Rv. 606941). Infatti "... nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi”. Occorrono dunque fatti obiettivi di consistenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003, Rv.
568223). Il creditore, opposto, dunque, avrebbe dovuto fornire la prova del contratto concluso, che non poteva esser tratta dalla natura analitica delle fatture. Non è possibile valorizzare le fatture neppure ai fini della prova del prezzo della fornitura, nell'ottica di fornire una prova del contratto, considerato anche il fatto che il presunto debitore ha contestato specificamente, in sede di opposizione in prime cure, non solo il rapporto negoziale nella sua esistenza, ma anche il prezzo della fornitura stessa ( che è indicato in
€ 2500 dagli appellanti e non è stato provato dal creditore essere stipulato in misura maggiore); la mancanza di prova di un diverso prezzo convenuto fra le parti è utile per corroborare la tesi della mancanza di un accordo negoziale intercorso fra le parti.
Di conseguenza, le circostanze valorizzate dal primo giudice non costituiscono elementi utili ai fini della prova dell'esistenza del rapporto negoziale, sulla cui base la pretesa di pagamento è stata ab origine formulata dalla Deve concludersi che la prova del contratto non può ricavarsi secondo un CP_1 ragionamento meramente deduttivo, sulla base delle fatture e della nota del giugno 2017.
Di contro si pone invece il materiale probatorio prodotto dagli opponenti- oggi appellanti – ed acquisito al processo, che esclude con una maggior evidenza probatoria, secondo il criterio del più probabile che non,
10 la esistenza di rapporto contrattuale, sorto fra la Cooperativa e i sigg. e , e l'entità del Pt_1 Parte_2 credito azionato in via monitoria.
Va evidenziato infatti che gli appellanti già in primo grado hanno prodotto copia di una preventivo - proposta di contratto di fornitura di fiori, non firmata da nessuno, ma contenente prezzi analitici dei vari servizi e redatta su carta intestata della azienda “Service Fiori del Salento”, ivi indicata con azienda, senza alcun riferimento alla gli appellanti hanno prodotto anche due ricevute in acconto del CP_1 prezzo, ripetitivamente per 400€ e 600 € sottoscritte da , che ha agito, sia trattando con Controparte_2
i clienti nella fase iniziale, che poi curando l'allestimento e ricevendosi parte del corrispettivo, senza mai indicare che agiva non in proprio, ma in nome e per conto di un'altra società. Tali elementi probatori , unitamente alle indicazioni ricavate dal sito internet della “Service Fiori del Salento” e dalle visure camerali, pure prodotte dagli appellanti, evidenziano con maggiore pregnanza probatoria che il rapporto contrattuale oggetto di lite sia sorto unicamente con la la quale ha trattato con i coniugi, ha CP realizzato gli addobbi personalmente ed ha firmato le ricevute di pagamento dei due acconti, senza mai indicare che tale attività fosse svolta in nome e per conto di altri.
Ne viene che da un lato, manca la prova di un contratto concluso da e Parte_1 Parte_2 con la società cooperativa e dall'altro emerge invece provata l'esistenza di un rapporto negoziale avente la medesima prestazione, ma intercorso unicamente con la : se un rapporto contrattuale è sorto CP questo va riferito unicamente alla che ha agito in piena autonomia nei confronti dei clienti, senza CP mai palesare di essere solo in rappresentanza di un “marchio” facente capo alla . CP_1 CP_6
Peraltro, dalle visure camerali emerge anche che l'attività della sulla base del codice CP_1
ATECO, era unicamente quella di coltivazione di prodotti agricoli, non già anche di commercializzazione degli stessi.
Manca quindi la prova del contratto, fra gli appellanti e la ma vi è invece prova di un CP_1 rapporto negoziale insorto fra gli appellanti e la . Ed invero, in relazione alle vicende che qui CP interessano la stessa ha agito senza nulla specificare su una sua posizione di dipendente della CP_1 dando così causa ad una situazione di apparenza, cui il terzo ha, senza colpa, comunque confidato. Il comportamento della è stato tale da ingenerare la ragionevole convinzione che il contratto fosse CP concluso con la Fiori del Salento di cui la era titolare in forza di poteri di gestione esercitati CP_3 CP in autonomia, tale da rispondere delle obbligazioni assunte.
Le censure in scrutinio sono dunque fondate: il corredo probatorio non fornisce alcuna prova del contratto, da cui scaturisce il credito azionato in sede monitoria, che giustifica l'obbligo della parte opponente oggi appellante di provvedere al relativo pagamento in favore della , Controparte_6 apparendo invece provato che il contratto è sorto con altro soggetto ), unico legittimato a CP pretendere il pagamento.
Il motivo in scrutinio va accolto, con conseguente accoglimento dell'appello.
11 La sentenza di primo grado, alla luce di tanto, va quindi riformata, con conseguente accoglimento della opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto. Assorbite restano tutte le altre censure, così come la domanda di malleva formulata nei confronti della in primo grado e reiterata in appello, perché CP in difetto di condanna al pagamento alcuna malleva si giustifica.
La accertata inesistenza di un negozio di fornitura e posa in opera intercorso con la infine CP_1 esclude, correlativamente, anche ogni connessa e derivata responsabilità risarcitoria di natura contrattuale o extra contrattuale della in relazione ai danni arrecati a seguito di una non CP_1 corretta fornitura ed esecuzione dell'allestimento dei fiori, come commissionato, cui la è CP_1 soggetto rimostro del tutto estraneo.
La domanda risarcitoria andava semmai rivolta nei confronti della , ma tanto non è stato fatto in CP primo grado;
la domanda di condanna della al risarcimento del danno, di cui sub 6) delle CP conclusioni dell'atto di appello, è invece inammissibile, ex art. 345 cpc in quanto costituisce domanda nuova proposta per la prima volta in gravame, posto che, in prime cure, invece la medesima domanda risarcitoria, di cui sub 5) delle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione, era stata formulata e proposta unicamente nei confronti della opposta, essendo stata invece Parte_6 la evocata in lite, quale terzo chiamato, solo in funzione di una eventuale malleva, garanzia e rivalsa CP di ogni esborso che gli opponenti avessero dovuto effettuare in favore della ove fosse stata CP_1 provata la esistenza di un contratto con quest'ultima.
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Dall'accoglimento del gravame discende una modifica anche della statuizione sulle spese del doppio primo grado perché , “ Il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. , la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese.” ( Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727 fra le altre)-
Le spese del doppio grado sostenute dagli appellanti quindi vanno poste a carico della sulla CP_1 base della sua soccombenza, valutata alla luce dell'esito complessivo della lite, e sono liquidate in dispositivo.
Ferma la compensazione delle spese di lite di primo grado, in quanto nessuna censura ha riguardato in appello il suo dichiarato difetto di legittimazione passiva, le spese sostenute in appello da Controparte_2 possono essere parimenti essere compensate, avuto riguardo alla sua parziale soccombenza in questo grado, considerato da un lato l'inammissibilità della domanda risarcitoria qui formulata e dall'altro le evidenze probatorie inerenti la condotta tenuta nella vicenda.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato il 25.10.23 nei confronti della e di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2746/2023 del 12 ottobre 2023 così Controparte_2 provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta da e e pertanto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
3161/2017 emesso dal tribunale di Lecce il 14.11.2017;
2) Conferma nel resto la sentenza appellata;
3) Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata nei confronti di;
Controparte_2
4) Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado Controparte_1 sostenute da e , che liquida in € 3000,00 per il primo grado ed in Parte_1 Parte_2
€ 3000,00 per l' appello, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
5) Compensa interamente le spese di lite del presente grado sostenute da . Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Consiglia Invitto
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