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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1894/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 1894/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (NA) alla via P.M. Vergara n°140 presso lo studio dell'avv. Gennaro
Tecame che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione
(domicilio digitale indicato in atti);
- OPPONENTE –
E
(C.F. indicato: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, società con socio unico, e per essa quale mandataria,
giusta procura speciale a rogito del notaio di Venezia – Mestre, rep. n. Persona_1
42351, racc. n. 15678, del 09/12/2020, la (già Controparte_2 CP_3
- cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020,
[...]
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rep. n. 84145, racc. n. 17165), codice fiscale , società con socio unico, in P.IVA_2
persona della procuratrice p.t., giusta procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito del notaio di Mestre, rep. n. 44416, racc. n. 16819, Persona_1
rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio Ghia (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
Enrica Maria Ghia (C.F. , giusta procura alle liti allegata alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta, con domicilio digitale indicato in atti;
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione iscritto il 14.02.2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
5248/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 22.12.2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 19.362,97, oltre interessi e spese.
In particolare ha lamentato: a) il difetto di titolarità del presunto credito azionato con il procedimento monitorio;
b) l'inesistenza del credito;
c) gli evidenti errori di contabilizzazione.
Si è costituita a mezzo della procuratrice Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
Con ordinanza dell'8.02.2024 il precedente giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, è
stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
3. L'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo all'opposta, formulata dall'opponente sin dall'atto introduttivo, è fondata.
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Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore
che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Ciò anche con riferimento alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva,
vantata in giudizio, che è “un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della
decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento
di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. n. 2951/2016;
Cass. Sez. 6 n. 22525/2018), tanto è vero che le contestazioni, da parte del convenuto/opponente, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore sostanziale hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità
del diritto non rilevabili dagli atti.
Conseguentemente la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso
“è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr. sentenza cit.).
Nel caso di specie l'opponente, sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha contestato la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta, la quale ha preso specifica posizione sulla questione nel corso del processo.
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Sul punto è il caso di rammentare che in caso di plurime cessioni del credito intervenute nel tempo, l'onere probatorio del creditore non può limitarsi soltanto alla prova della cessione con cui questi ha acquistato il credito, ma deve necessariamente estendersi alle cessioni precedentemente occorse risalendo sino a quella stipulata dall'originario finanziatore risultante dal contratto (cfr., ex multis, Cass. 17944/2023).
Orbene, nel caso di specie, dal ricorso per decreto ingiuntivo risultano esservi state due operazioni di cessione di crediti in blocco: la prima tra Parte_2
e Rubicon SPV srl;
la seconda tra Rubicon SPV srl ed
[...] Controparte_1
[...]
Dal contratto di finanziamento risulta, però, che il signor non ha Parte_1
stipulato il finanziamento con , bensì con Parte_2 [...]
CP_4
Nella comunicazione di cessione inviata da per conto di Controparte_2 [...]
e ricevuta dal signor il 25.11.2022 si afferma, peraltro, Controparte_1 _1
che il credito acquistato ”era stato precedentemente ceduto a RUBICON SPV S.R.L. da
”. CP_4
Nella comunicazione di cessione il contratto da cui deriva il credito viene identificato con il n. CA 432199, lo stesso che si rinviene nell'estratto conto allegato al ricorso monitorio di cui, però, non è data conoscere la provenienza, mancando qualsiasi intestazione.
Dal momento che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del
creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale
disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova
documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. 05/11/2020, n. 24798), sebbene
CP
abbia allegato il contratto di cessione intervenuto con Rubicon SPV srl e la notifica della cessione al debitore, non vi è però prova dell'inclusione del credito nella cessione.
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Inoltre non è neppure provata la legittimazione e la titolarità del credito della cedente.
In ordine alla cessione intervenuta tra Rubicon SPV srl, da un lato, e
[...]
e , dall'altro, vi è infatti solo Parte_2 Controparte_5
l'avviso pubblicato in G.U. da Rubicon e l'avviso non contiene elementi sufficienti a documentare l'inclusione del credito nella cessione.
4. Per le esposte ragioni deve affermarsi la carenza di titolarità del credito in capo a parte opposta in relazione al rapporto per cui è causa, con conseguente accoglimento dell'opposizione e assorbimento di ogni altra questione pur proposta o eccepita dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, con attribuzione in favore dell'Avv. Gennaro Tecame, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. n.
5248/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 22.12.2022;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di _1
, liquidate in complessivi € 3.542,50, di cui € 145,50 per esborsi ed €
[...]
3.397,00 per compensi, con attribuzione in favore dell'Avv. Gennaro Tecame,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 26/05/2025.
il Giudice
dott. Antonio Cirma
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