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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11.8.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
EN d'DA (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Fermi,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Fidenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcellina Dall'Asta, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Giorgio
TI (PC) in data 22.8.2015 in regime di separazione dei beni,
matrimonio dal quale, il 10.10.2019, era nato un figlio,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 11.8.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione personale.
Con decreto in data 18.8.2025 la Presidente di sezione, designata quale sé
stessa giudice relatore, su richiesta delle parti, assegnava termine sino al
23 ottobre 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza fissata nella stessa data.
La Difesa di con note depositate in data 15.10.2025 chiedeva che Pt_1
“il ricorso per separazione consensuale depositato in atti venga dichiarato improcedibile”, mentre la Difesa di con note depositate in data CP_1
20.10.2025 confermava la volontà di separarsi alle condizioni concordate
2 nel ricorso introduttivo e chiedeva disporsi la comparizione personale delle parti.
Con successivo provvedimento in data 29.10.2025, la Presidente delegata fissava l'udienza del 18.11.2025 per la comparizione personale delle parti.
A quella udienza comparivano personalmente le parti assistite dai rispettivi Difensori, ed esperito il tentativo di conciliazione, venivano sentite liberamente le parti che si riportavano al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare.
A questo punto, la Presidente delegata rimetteva la causa in decisione,
riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M., alle seguenti
CONDIZIONI
A. “Affidamento di ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza della madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale in ordine alla ordinaria amministrazione, nel periodo di competenza, in capo a ciascun genitore. I sig.ri CP_1
e dovranno condividere, altresì, tutte le decisioni di maggior interesse che Pt_1 riguardano il figlio, come quelle in campo scolastico, sanitario e religioso, e comunque rilevanti per la crescita ed educazione del minore, tenendo conto delle sue inclinazioni.
B. I genitori nei periodi di spettanza si faranno integralmente carico delle esigenze di Per_1 partecipando attivamente alla sua quotidianità e soddisfacendo le necessità dello stesso in termini sia affettivi, di accudimento ed attenzioni che materiali.
C. Il padre potrà tenere con sé per espletare il suo diritto/dovere di visita, secondo le Per_1 regole standard dell'affido condiviso, in particolare stante la giovane età del minore, nonché le peculiarità del lavoro paterno, un giorno infrasettimanale ovvero il mercoledì, quando trascorrerà con lui il weekend, con ritiro di direttamente dall'asilo/scuola Per_1
e sino alla sera alle 21, quando dopo cena verrà riaccompagnato nella residenza materna;
mentre due giorni infrasettimanali quando non starà col figlio il finesettimana, che vengono individuati nel lunedì dal ritiro dalla scuola con accompagno all'allenamento di
Rugby, se previsto, e rientro nella residenza materna intorno alle 21.00 dopo cena e nel
3 giovedì dal ritiro dalla scuola sino alla sera alle 21, dopo cena. Si precisa che gli allenamenti di rugby sono terminati con la fine della scuola e comunque nel mese di giugno. Anche in seguito il padre potrà comunque, il lunedì, dopo aver ritirato Per_1 dalla scuola materna o dal centro estivo, tenerlo con sé sino alle 21, dopo cena.
D. Inoltre, il padre potrà stare con il figlio due weekend alternati al mese, a partire dal venerdì al termine della scuola sino alla domenica sera dopo cena, quando verrà Per_1 riaccompagnato presso la residenza materna.
E. Il figlio minore trascorrerà in maniera paritaria il periodo delle vacanze natalizie, Per_1 dal 23 al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con la previsione che all'interno della settimana di spettanza, le feste quali, Vigilia di Natale,
Natale, S. Stefano, Capodanno ed Epifania, siano alternate tra i genitori e scambiate negli anni, al fine di mantenere inalterate le abitudini e le tradizioni familiari del figlio. Detti periodi saranno da concordarsi preventivamente tra i sig.ri e entro il 30 CP_1 Pt_1 novembre di ogni anno e, in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre in quelli dispari.
F. Le vacanze Pasquali saranno da alternarsi negli anni e da suddividersi dal termine della scuola sino alla giornata della Santa Pasqua con l'uno, e dal Lunedì dell'Angelo sino al termine del periodo di vacanza con l'altro genitore. Detti periodi andranno concordati tra i sig.ri e almeno 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze, e in caso di CP_1 Pt_1 disaccordo tra gli stessi, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre in quelli dispari
G. Ciascuno dei genitori potrà trascorrere due/tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, con il figlio da concordarsi tra gli stessi entro il 30 aprile di ogni Per_1 anno. In caso di disaccordo sulla determinazione anche di questi periodi di vacanza, la madre deciderà negli anni pari ed il padre in quelli dispari. Con ovvia sospensione dell'alternanza delle visite settimanali durante i periodi di vacanza.
H. I giorni festivi durante l'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.) saranno da considerarsi giorni ordinari, per cui starà con il genitore di Per_1 spettanza per quel giorno, salvo diverso accordo tra gli stessi. Il compleanno sarebbe auspicabile che lo trascorresse con entrambi i genitori. Per_1
I. Questi ultimi avranno l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente le eventuali località di villeggiatura prescelte per le vacanze lontano dall'abituale domicilio, anche se di breve durata, onerandoli in tali evenienze a lasciare all'altro un idoneo recapito telefonico,
l'indirizzo della struttura ed a garantire la reperibilità telefonica favorendo i contatti telefonici con l'altro genitore.
4 J. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggiore interesse per il figlio Per_1 relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni personali dello stesso.
K. I genitori si terranno reciprocamente informati circa tutte le questioni attinenti al minore.
Entrambi avranno diritto di esercitare su la responsabilità genitoriale separata per Per_1 ciò che concernono le problematiche di ordinaria amministrazione, per i rispettivi periodi di permanenza presso l'una o l'altra abitazione.
L. I genitori dovranno favorire al massimo la possibilità per il figlio di frequentare Per_1 tanto la nonna materna che paterna, nonché collaborare proficuamente per la sua gestione e per far fronte alle numerose esigenze dello stesso, soprattutto connesse all'ambito familiare/scolastico/ricreativo. Nello specifico, quando i genitori avranno presso Per_1 di sé, dovranno ad esempio accompagnarlo a feste di compleanno, eventi sportivi ed in generale a qualsivoglia impegno scolastico ed extrascolastico che lo riguardi.
M. Il genitore che non avrà il minore presso di sé, ha il diritto di sentirlo telefonicamente almeno una volta al giorno, per poter mantenere con lo stesso un rapporto affettivo costante, stante anche la tenera età.
N. I sig.ri e forniscono il proprio assenso affinché entrambi possano CP_1 Pt_1 usufruire, in primis, dell'ausilio della nonna materna, poi, di una persona e/o babysitter di fiducia, ove strettamente necessario, per l'assistenza nella gestione del figlio, nei periodi di relativa spettanza, il cui onorario sarà a carico del genitore che ne dovesse usufruire.
O. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, sul c/c personale CP_1 Pt_1 alla medesima intestato, la somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio (abiti, generi Per_1 alimentari, farmaci da banco, materiale scolastico, escluso libri di testo), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo all'udienza, fintanto che non raggiungerà l'indipendenza economica, dopodiché l'erogazione cesserà Per_1 automaticamente.
P. L'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i genitori, che dovranno collaborare per la sottoscrizione della relativa modulistica, e predisposizione dell'idonea istanza.
Q. I genitori concordemente stabiliscono che gli sgravi fiscali relativi alle spese sostenute per il figlio minore siano usufruibili dagli stessi nella stessa quota proporzionale Per_1 della spesa sostenuta. 5 R. I sig.ri e contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese CP_1 Pt_1 di carattere straordinario relative al figlio minore con le seguenti modalità: Per_1
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- tickets sanitari,
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra e dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00:
- le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
6 - spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- centro ricreativo estivo;
- gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.,), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private a in libera professione non erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzion visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in essenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
7 - alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- corsi di musica e strumenti musicali;
- un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
- viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- spese di manutenzione, bollo assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
- acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
Qualora un genitore decida di effettuare una spesa straordinaria di rilevante impegno finanziario, e/o comunque eccedente gli € 150,00 senza aver ottenuto il consenso preventivo dell'altro genitore, agendo, pertanto, di propria iniziativa, dovrà affrontare per intero la spesa, senza poter ottenere il rimborso pro quota dall'altro. Il rifiuto a compartecipare alla spesa, in ogni caso, dovrà essere adeguatamente giustificato ed avvenire con comunicazione scritta entro 5 giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Si specifica in particolare che, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o evento relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o messaggio Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dalla effettiva spesa ed il rimborso dovrà avvenire entro i 7 giorni successivi alla richiesta;
i documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta
8 dovranno, ove possibile, essere intestati al figlio e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito.
S. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di poter garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e Per_1 paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza del figlio e di terzi.
T. I ricorrenti, sin dalla sottoscrizione del presente atto, forniscono il proprio assenso affinché il figlio minore possa in futuro entrare in contatto e di fatto frequentare eventuali nuovi compagni dei genitori, purché la relazione sia di fatto stabile da almeno sei mesi, nel reciproco rispetto, e con l'impegno di evitare che il minore possa confondere le figure genitoriali con quelle dei compagni;
pertanto, sin da ora i sig.ri e si CP_1 Pt_1 impegnano a scegliere una strategia di comune accordo per l'introduzione nella vita del figlio minore di eventuali nuovi partners, con gradualità e nel rispetto dei tempi e della serenità di Per_1
U. Entrambi i genitori si dichiarano sin da ora disposti a scegliere di comune accordo un coordinatore genitoriale, con cui intraprendere un percorso al fine di poter gestire al meglio le questioni quotidiane di legate al post separazione. Per_1
V. Entrambi i genitori esprimono fin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione alla richiesta ed al il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore, dando, altresì, il proprio benestare per il futuro rinnovo, potendo, pertanto Per_1 recarsi all'estero in compagnia di uno dei genitori.
W. I coniugi dichiarano, altresì, che gli accordi patrimoniali oggetto del presente ricorso hanno quale loro finalità quella di procedere alla negoziazione globale di tutte le questioni patrimoniali pendenti tra loro e che rappresentano condizione necessaria per la risoluzione bonaria della controversia coniugale in corso. Ad ogni determinazione economica contenuta nel presenta accordo è, pertanto, da attribuirsi specifica efficacia solutoria – compensativa.
X. Per le medesima finalità del punto che precede, le quote del 50% della casa familiare sita in SanGiorgio P.no,(PC) via Francesco Giarelli 12/ b , Fraz. Viustino, in comproprietà tra i coniugi, verranno cedute a titolo gratuito dal marito alla moglie, entro e non oltre 30
9 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. La sig.ra a seguito della predetta Pt_1 cessione, provvederà nell'immediatezza alla surroga totale del contratto di mutuo, di cui in narrativa, sollevando da qualsivoglia onere e responsabilità connessa il marito. della casa familiare alla sig.ra Controparte_2 Pt_1
Z. Il mobilio, le suppellettili e gli elettrodomestici presenti nell'appartamento de quo, resteranno a corredo della ex casa familiare e fruibili dalla sig.ra e dal figlio Pt_1
ad eccezione dei beni e degli effetti personali del sig. già prelevati dallo Per_1 CP_1 stesso e portati nell'immobile di Via Cervi 1 a Fidenza (PR), in cui si è da poco trasferito.
AA. I costi relativi all'immobile ex casa familiare, come le utenze, spese ordinarie e straordinarie ed ancora quelle condominiali saranno poste integralmente a carico della sig.ra a far data dal trasferimento del sig. ovvero il 12.04.25 Pt_1 CP_1
BB. La sig.ra come anticipato in premessa, è esclusiva proprietaria di una casa sita in Pt_1
SS (PC) San LE in via Rigolli, 4;per la quale il marito ha investito denaro personale per la ristrutturazione e l'arredamento. La moglie, dunque, a tacitazione di qualsivoglia pretesa economica anche futura dello stesso, verserà al sig. la CP_1 somma complessiva di € 5.000,00, da versarsi in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, tramite assegno.
CC. I sig.ri e dichiarano, allo stato attuale, di essere economicamente CP_1 Pt_1 indipendenti e pertanto reciprocamente nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento.
DD. .Le presenti condizioni avranno efficacia dall'avvenuto deposito del ricorso (iscrizione a ruolo).
EE. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
FF. I sig.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate CP_1 Pt_1 condizioni che accettano senza riserva alcuna e che sottoscrivono.“
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
10 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
11 - Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di San Giorgio TI (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 5 ,anno 2015, parte 2, serie A).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11.8.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
EN d'DA (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Fermi,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Fidenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcellina Dall'Asta, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Giorgio
TI (PC) in data 22.8.2015 in regime di separazione dei beni,
matrimonio dal quale, il 10.10.2019, era nato un figlio,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 11.8.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione personale.
Con decreto in data 18.8.2025 la Presidente di sezione, designata quale sé
stessa giudice relatore, su richiesta delle parti, assegnava termine sino al
23 ottobre 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza fissata nella stessa data.
La Difesa di con note depositate in data 15.10.2025 chiedeva che Pt_1
“il ricorso per separazione consensuale depositato in atti venga dichiarato improcedibile”, mentre la Difesa di con note depositate in data CP_1
20.10.2025 confermava la volontà di separarsi alle condizioni concordate
2 nel ricorso introduttivo e chiedeva disporsi la comparizione personale delle parti.
Con successivo provvedimento in data 29.10.2025, la Presidente delegata fissava l'udienza del 18.11.2025 per la comparizione personale delle parti.
A quella udienza comparivano personalmente le parti assistite dai rispettivi Difensori, ed esperito il tentativo di conciliazione, venivano sentite liberamente le parti che si riportavano al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare.
A questo punto, la Presidente delegata rimetteva la causa in decisione,
riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M., alle seguenti
CONDIZIONI
A. “Affidamento di ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza della madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale in ordine alla ordinaria amministrazione, nel periodo di competenza, in capo a ciascun genitore. I sig.ri CP_1
e dovranno condividere, altresì, tutte le decisioni di maggior interesse che Pt_1 riguardano il figlio, come quelle in campo scolastico, sanitario e religioso, e comunque rilevanti per la crescita ed educazione del minore, tenendo conto delle sue inclinazioni.
B. I genitori nei periodi di spettanza si faranno integralmente carico delle esigenze di Per_1 partecipando attivamente alla sua quotidianità e soddisfacendo le necessità dello stesso in termini sia affettivi, di accudimento ed attenzioni che materiali.
C. Il padre potrà tenere con sé per espletare il suo diritto/dovere di visita, secondo le Per_1 regole standard dell'affido condiviso, in particolare stante la giovane età del minore, nonché le peculiarità del lavoro paterno, un giorno infrasettimanale ovvero il mercoledì, quando trascorrerà con lui il weekend, con ritiro di direttamente dall'asilo/scuola Per_1
e sino alla sera alle 21, quando dopo cena verrà riaccompagnato nella residenza materna;
mentre due giorni infrasettimanali quando non starà col figlio il finesettimana, che vengono individuati nel lunedì dal ritiro dalla scuola con accompagno all'allenamento di
Rugby, se previsto, e rientro nella residenza materna intorno alle 21.00 dopo cena e nel
3 giovedì dal ritiro dalla scuola sino alla sera alle 21, dopo cena. Si precisa che gli allenamenti di rugby sono terminati con la fine della scuola e comunque nel mese di giugno. Anche in seguito il padre potrà comunque, il lunedì, dopo aver ritirato Per_1 dalla scuola materna o dal centro estivo, tenerlo con sé sino alle 21, dopo cena.
D. Inoltre, il padre potrà stare con il figlio due weekend alternati al mese, a partire dal venerdì al termine della scuola sino alla domenica sera dopo cena, quando verrà Per_1 riaccompagnato presso la residenza materna.
E. Il figlio minore trascorrerà in maniera paritaria il periodo delle vacanze natalizie, Per_1 dal 23 al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con la previsione che all'interno della settimana di spettanza, le feste quali, Vigilia di Natale,
Natale, S. Stefano, Capodanno ed Epifania, siano alternate tra i genitori e scambiate negli anni, al fine di mantenere inalterate le abitudini e le tradizioni familiari del figlio. Detti periodi saranno da concordarsi preventivamente tra i sig.ri e entro il 30 CP_1 Pt_1 novembre di ogni anno e, in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre in quelli dispari.
F. Le vacanze Pasquali saranno da alternarsi negli anni e da suddividersi dal termine della scuola sino alla giornata della Santa Pasqua con l'uno, e dal Lunedì dell'Angelo sino al termine del periodo di vacanza con l'altro genitore. Detti periodi andranno concordati tra i sig.ri e almeno 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze, e in caso di CP_1 Pt_1 disaccordo tra gli stessi, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre in quelli dispari
G. Ciascuno dei genitori potrà trascorrere due/tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, con il figlio da concordarsi tra gli stessi entro il 30 aprile di ogni Per_1 anno. In caso di disaccordo sulla determinazione anche di questi periodi di vacanza, la madre deciderà negli anni pari ed il padre in quelli dispari. Con ovvia sospensione dell'alternanza delle visite settimanali durante i periodi di vacanza.
H. I giorni festivi durante l'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.) saranno da considerarsi giorni ordinari, per cui starà con il genitore di Per_1 spettanza per quel giorno, salvo diverso accordo tra gli stessi. Il compleanno sarebbe auspicabile che lo trascorresse con entrambi i genitori. Per_1
I. Questi ultimi avranno l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente le eventuali località di villeggiatura prescelte per le vacanze lontano dall'abituale domicilio, anche se di breve durata, onerandoli in tali evenienze a lasciare all'altro un idoneo recapito telefonico,
l'indirizzo della struttura ed a garantire la reperibilità telefonica favorendo i contatti telefonici con l'altro genitore.
4 J. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggiore interesse per il figlio Per_1 relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni personali dello stesso.
K. I genitori si terranno reciprocamente informati circa tutte le questioni attinenti al minore.
Entrambi avranno diritto di esercitare su la responsabilità genitoriale separata per Per_1 ciò che concernono le problematiche di ordinaria amministrazione, per i rispettivi periodi di permanenza presso l'una o l'altra abitazione.
L. I genitori dovranno favorire al massimo la possibilità per il figlio di frequentare Per_1 tanto la nonna materna che paterna, nonché collaborare proficuamente per la sua gestione e per far fronte alle numerose esigenze dello stesso, soprattutto connesse all'ambito familiare/scolastico/ricreativo. Nello specifico, quando i genitori avranno presso Per_1 di sé, dovranno ad esempio accompagnarlo a feste di compleanno, eventi sportivi ed in generale a qualsivoglia impegno scolastico ed extrascolastico che lo riguardi.
M. Il genitore che non avrà il minore presso di sé, ha il diritto di sentirlo telefonicamente almeno una volta al giorno, per poter mantenere con lo stesso un rapporto affettivo costante, stante anche la tenera età.
N. I sig.ri e forniscono il proprio assenso affinché entrambi possano CP_1 Pt_1 usufruire, in primis, dell'ausilio della nonna materna, poi, di una persona e/o babysitter di fiducia, ove strettamente necessario, per l'assistenza nella gestione del figlio, nei periodi di relativa spettanza, il cui onorario sarà a carico del genitore che ne dovesse usufruire.
O. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, sul c/c personale CP_1 Pt_1 alla medesima intestato, la somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio (abiti, generi Per_1 alimentari, farmaci da banco, materiale scolastico, escluso libri di testo), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo all'udienza, fintanto che non raggiungerà l'indipendenza economica, dopodiché l'erogazione cesserà Per_1 automaticamente.
P. L'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i genitori, che dovranno collaborare per la sottoscrizione della relativa modulistica, e predisposizione dell'idonea istanza.
Q. I genitori concordemente stabiliscono che gli sgravi fiscali relativi alle spese sostenute per il figlio minore siano usufruibili dagli stessi nella stessa quota proporzionale Per_1 della spesa sostenuta. 5 R. I sig.ri e contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese CP_1 Pt_1 di carattere straordinario relative al figlio minore con le seguenti modalità: Per_1
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
- Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
- tickets sanitari,
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
- interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra e dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
- dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00:
- le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
6 - spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
- baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
- centro ricreativo estivo;
- gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.,), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private a in libera professione non erogati dal SSN;
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzion visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
- Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in essenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
- corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
7 - alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
- corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
- corsi di musica e strumenti musicali;
- un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
- viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
- spese di manutenzione, bollo assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
- acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
Qualora un genitore decida di effettuare una spesa straordinaria di rilevante impegno finanziario, e/o comunque eccedente gli € 150,00 senza aver ottenuto il consenso preventivo dell'altro genitore, agendo, pertanto, di propria iniziativa, dovrà affrontare per intero la spesa, senza poter ottenere il rimborso pro quota dall'altro. Il rifiuto a compartecipare alla spesa, in ogni caso, dovrà essere adeguatamente giustificato ed avvenire con comunicazione scritta entro 5 giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Si specifica in particolare che, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o evento relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o messaggio Whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dalla effettiva spesa ed il rimborso dovrà avvenire entro i 7 giorni successivi alla richiesta;
i documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta
8 dovranno, ove possibile, essere intestati al figlio e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito.
S. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di poter garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e Per_1 paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza del figlio e di terzi.
T. I ricorrenti, sin dalla sottoscrizione del presente atto, forniscono il proprio assenso affinché il figlio minore possa in futuro entrare in contatto e di fatto frequentare eventuali nuovi compagni dei genitori, purché la relazione sia di fatto stabile da almeno sei mesi, nel reciproco rispetto, e con l'impegno di evitare che il minore possa confondere le figure genitoriali con quelle dei compagni;
pertanto, sin da ora i sig.ri e si CP_1 Pt_1 impegnano a scegliere una strategia di comune accordo per l'introduzione nella vita del figlio minore di eventuali nuovi partners, con gradualità e nel rispetto dei tempi e della serenità di Per_1
U. Entrambi i genitori si dichiarano sin da ora disposti a scegliere di comune accordo un coordinatore genitoriale, con cui intraprendere un percorso al fine di poter gestire al meglio le questioni quotidiane di legate al post separazione. Per_1
V. Entrambi i genitori esprimono fin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione alla richiesta ed al il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore, dando, altresì, il proprio benestare per il futuro rinnovo, potendo, pertanto Per_1 recarsi all'estero in compagnia di uno dei genitori.
W. I coniugi dichiarano, altresì, che gli accordi patrimoniali oggetto del presente ricorso hanno quale loro finalità quella di procedere alla negoziazione globale di tutte le questioni patrimoniali pendenti tra loro e che rappresentano condizione necessaria per la risoluzione bonaria della controversia coniugale in corso. Ad ogni determinazione economica contenuta nel presenta accordo è, pertanto, da attribuirsi specifica efficacia solutoria – compensativa.
X. Per le medesima finalità del punto che precede, le quote del 50% della casa familiare sita in SanGiorgio P.no,(PC) via Francesco Giarelli 12/ b , Fraz. Viustino, in comproprietà tra i coniugi, verranno cedute a titolo gratuito dal marito alla moglie, entro e non oltre 30
9 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. La sig.ra a seguito della predetta Pt_1 cessione, provvederà nell'immediatezza alla surroga totale del contratto di mutuo, di cui in narrativa, sollevando da qualsivoglia onere e responsabilità connessa il marito. della casa familiare alla sig.ra Controparte_2 Pt_1
Z. Il mobilio, le suppellettili e gli elettrodomestici presenti nell'appartamento de quo, resteranno a corredo della ex casa familiare e fruibili dalla sig.ra e dal figlio Pt_1
ad eccezione dei beni e degli effetti personali del sig. già prelevati dallo Per_1 CP_1 stesso e portati nell'immobile di Via Cervi 1 a Fidenza (PR), in cui si è da poco trasferito.
AA. I costi relativi all'immobile ex casa familiare, come le utenze, spese ordinarie e straordinarie ed ancora quelle condominiali saranno poste integralmente a carico della sig.ra a far data dal trasferimento del sig. ovvero il 12.04.25 Pt_1 CP_1
BB. La sig.ra come anticipato in premessa, è esclusiva proprietaria di una casa sita in Pt_1
SS (PC) San LE in via Rigolli, 4;per la quale il marito ha investito denaro personale per la ristrutturazione e l'arredamento. La moglie, dunque, a tacitazione di qualsivoglia pretesa economica anche futura dello stesso, verserà al sig. la CP_1 somma complessiva di € 5.000,00, da versarsi in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, tramite assegno.
CC. I sig.ri e dichiarano, allo stato attuale, di essere economicamente CP_1 Pt_1 indipendenti e pertanto reciprocamente nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento.
DD. .Le presenti condizioni avranno efficacia dall'avvenuto deposito del ricorso (iscrizione a ruolo).
EE. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
FF. I sig.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle già menzionate CP_1 Pt_1 condizioni che accettano senza riserva alcuna e che sottoscrivono.“
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
10 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
11 - Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di San Giorgio TI (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 5 ,anno 2015, parte 2, serie A).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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