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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con provvedimento del 22.7.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 27.12.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1725 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a EL (SA) il 16.4.1956 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., dall' avv.to Rosalba Chiumiento ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 126;
PEC: avv. .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 per Notar di Fiumicino, dall'avv.to Francesco Bove e con Persona_1
questo elett.te dom.to in Salerno al corso Garibaldi 38 presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell' , nonché presso il domicilio digitale CP_2
PEC: t;
Email_3
1 Resistente
OGGETTO: pensione e/o assegno mensile di assistenza ed handicap grave - Opposizione
ad A.T.P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.3.2024, esponeva che, versando nelle Parte_1
condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100%, avendo diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della L. n. 118/71 o, in subordine, in misura pari o superiore al 74%, avendo diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi della L. 118/71, nonché
dello status di portatrice di handicap grave e, dunque, dei benefici di cui all'art. 3, comma
3, L. n. 104/92, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%, confermando la valutazione espressa dall' CP_2
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la stessa proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati, lamentando l'erroneità e l'incompletezza della valutazione effettuata in esito all'accertamento peritale.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l con memoria difensiva depositata telematicamente il CP_2
3.6.2024, il quale concludeva per l'improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa.
Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
2 Nel corso del giudizio la ricorrente depositava ulteriore documentazione medica e veniva disposto il rinnovo della C.T.U. con conferimento dell'incarico a un diverso Consulente per l'effettuazione di una nuova perizia volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 27.12.2024, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio, con richiesta di parte ricorrente di ulteriore rinnovazione della CTU.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio non è fondata e va,
pertanto, disattesa.
Preliminarmente, in rito, va rilevato che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo,
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5,
c.p.c.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, ha precisato che, avendo la ricorrente compiuto 68 anni il 16.4.2023, <in ordine alla originaria domanda di beneficio
3 (pensione di invalidità) non si può tener conto di eventuali peggioramenti insorti dopo il
compimento dei 67 anni, peggioramenti eventualmente valutabili solo in ordine
all'eventuale riconoscimento di I.D.A. peraltro non richiesta (oltre che di handicap art 3 co
3) >>.
Il Consulente, all'esito delle nuove indagini ed alla luce della nuova documentazione acquisita, nel riscontrare una diagnosi di: <-riferita incontinenza urinaria ingravescente da
circa 4 anni con necessità di presidi per incontinenti non forniti dall'ASL; patologia non
computabile non documentata;
-esiti di colpoisterectomia per prolasso uterovaginale luglio
2024, dunque non computabile ai fini dell'invalidità civile e comunque in età non fertile e
quindi in nessun caso computabile;
-sindrome poliartrosica di grado moderato non
deformante non anchilosante in assenza di significative limitazioni funzionali;
stazione
eretta, deambulazione e passaggi posturali cauti, influenzati negativamente da
atteggiamento negativistico/depressivo ma sostanzialmente possibili senza appoggio ne'
assistenza di terzi;
la RX rachide e bacino 14/3/22 (scoliosi lombare dx convessa, ridotta
lordosi lombare, spondiloartrosi osteofitosica dorsale e lombare, discopatie L4L5 e L5S1,
marcati rilievi artrosici delle coxofemorali, osteofitosi marginale, ridotta ampiezza delle
interlinee articolari) non è utile né utilizzabile ai fini valutativi;
la certif. Ortopedica 23/3/22 però restringe il campo solo alla coxartrosi bilaterale ma di
grado piu' che verosimilmente non avanzato, non si parla di terapia alcuna tanto meno di
chirurgia protesica;
idem la certif. Ortopedica privata 21/7/22 (solo coxalgia sx); la TAC
lombosacrale 16/11/22 sgombra però il campo da un canale lombare ristretto e da ernie
discali (solo prevedibili discopatie); la sola certif. 23/2/23 che pone Controparte_3
riferimento a un impegno funzionale globale importante non consente di essere sic et
simpliciter tradotta sul piano valutativo giacche' essa non è da noi confermabile neppure
oggi figuriamoci tanti mesi or sono;
non vi sono visite né indagini dopo il febbraio 2023;
pertanto, orientativamente, per analogia, valuteremo il quadro funzionale su base artrosica
4 in relazione all'epoca pre -67 anni nella misura del 40%; - ipertensione arteriosa in
trattamento non complicata non computabile;
- diabete tipo 2 non insulinotrattato non
complicato non computabile;
-disturbo depressivo reattivo alla perdita di una figlia
avvenuta nel 2021, in trattamento con antidepressivi e benzodiazepina;
ritroviamo una
prima prescrizione farmacologica psichiatrica 27/1/23: Brintellix, Xanax, Sonirem;
CP_3
sospende indi una certif. Psichiatrica 27/2/23: depressione grave di tipo CP_4 CP_3
reattivo secondaria a un grave lutto mai metabolizzato (perdita di una figlia); il quadro
clinico è caratterizzato da astenia, apatia, insonnia con bruschi risvegli notturni,
rallentamento psicomotorio, crisi di pianto improvviso;
al colloquio: difficoltà di attenzione
e concentrazione con disturbi
mnesici e declino cognitivo;
poco collaborante al colloquio, ha comportato tendenza
all'isolamento con sentimenti di bassa autostima e pensieri negativi;
dunque in riferimento
a tutto il periodo dalla domanda al compimento dei 67 anni possiamo computare
unicamente una depressione reattiva di cui, sulla base di quanto oggi rilevabile,
accettiamo il grado grave: voce 2206 31-40% anche accettando il 40% e anche volendo
per iperbole valutare il quadro artrosico al 50% non raggiungiamo il già riconosciuto 75%,
che necessita addirittura di un 60% per la patologia artrosica che certamente non
condividiamo>> ha escluso la sussistenza, dalla data della domanda, fino al compimento dei 67 anni, dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità in misura superiore al già
riconosciuto 75%, nonché, dopo il compimento dei 67 anni, ha ritenuto insussistenti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, peraltro non richiesta, e dello status di portatore di handicap grave, confermando la valutazione espressa prima dall' e poi dal primo C.T.U. in sede di A.T.P. CP_2
Le conclusioni in parola sono fondate su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportate da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
5 Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata.
Quanto alle spese di giudizio, occorre prendere atto del deposito da parte della ricorrente della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.152 disp. att. c.p.c., sicché nulla va disposto in merito alle stesse.
Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese relative all'espletata CP_2
C.T.U., le quali saranno liquidate con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1725 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da contro l in Parte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione avverso l e, per l'effetto, omologa l'esito negativo CP_5
dell'accertamento tecnico preventivo in atti;
2) nulla per spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3) pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con autonomo decreto. CP_2
Salerno, 10.1.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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