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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice
Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al N. 646/2023 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fasano Parte_1
Angela Maria e Fasano Stefania
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1 [...]
Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...]
- resistenti contumaci - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato la ricorrente indicata in epigrafe, deducendo la illegittimità del provvedimento amministrativo di depennamento dalla graduatoria e la illegittimità della risoluzione del contratto a tempo indeterminato e/o comunque la nullità, annullabilità, inefficacia del licenziamento comminatole, adiva questo Tribunale affinché fosse accertato il proprio diritto alla reintegra sul posto di lavoro e, per l'effetto, domandava il pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito dalla data di risoluzione del rapporto sino a quella di effettiva reintegra.
In particolare, la ricorrente esponeva:
- di essere in possesso del diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico
2001/2002, non considerato titolo idoneo per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
- di essere poi stata inserita – con decreto n. 101 del 26/10/2015 – in ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 3900 del Consiglio di Stato del 31.08.2015, nelle graduatorie ad esaurimento “con riserva”; - di essere stata conseguentemente destinataria di una proposta di contratto a tempo indeterminato con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia datato 05 febbraio 2016, in qualità di docente di scuola primaria;
- di essere stata confermata in ruolo, con decreto del Dirigente dell'
[...]
di Milano del 04.07.2017, senza alcuna riserva, a decorrere dal CP_3
01.09.2015;
- di avere riposto legittimo affidamento alla conferma del ruolo e di aver superato l'anno di prova e assolto alla propria prestazione in modo continuativo per oltre cinque anni;
- di avere avuto rigettato, da parte del Tar Lazio con sentenza n. 10699/22 del
27.7.22, il ricorso proposto e di essere stata depennata, da parte dell
[...]
– con decreto Controparte_4
prot. 0002712 del 26 ottobre 2022 – dalle graduatorie provinciali ad esaurimento, precisando che tuttavia detto provvedimento non faceva menzione alcuna degli atti successivi e definitivi emanati, ovvero quelli di conferma in ruolo;
- di sostenere la validità ed efficacia del decreto di conferma in ruolo della docente del 4.7.2017, essedo questo applicato in danno della ricorrente dopo cinque anni decorrenti dall'immissione in ruolo della medesima;
- di essere stata dunque licenziata dall'istituto menzionato e di essere stata destinataria di una offerta di contratto a tempo determinato presso l'Istituto
Comprensivo E. Pertini di Trapani con scadenza al 30 giugno 2023.
Non si costituivano in giudizio i resistenti, ritualmente evocati in giudizio.
La causa veniva dunque istruita in via meramente documentale e discussa a mezzo di scambio di note di trattazione scritta a seguito del quale veniva posta in decisione.
Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto amministrativo della Pubblica
Amministrazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto sostenendo, quindi,
l'illegittimità del licenziamento perché intervenuto in assenza di giusta causa e in violazione della normativa vigente, ovvero la nullità, annullabilità, inefficacia e/o comunque illegittimità della risoluzione del contratto a tempo indeterminato in ragione del fatto che, sebbene il contratto stipulato con l'Istituto “ ” di Milano CP_2
prevedesse una condizione risolutiva, la stessa non recava la doppia sottoscrizione, dovuta in ragione della natura vessatoria, ed inoltre il successivo decreto del dirigente scolastico che disponeva la conferma in ruolo risultava privo di clausole o dizioni che ne condizionassero l'efficacia all'esito del giudizio amministrativo. La ricorrente deduce al riguardo che la conferma in ruolo fosse avvenuta “senza fare alcuna menzione alla riserva” e pertanto superando quanto previsto dal contratto.
La tesi della ricorrente va respinta per le medesime ragioni già espresse dallo scrivente nella sentenza Trib. Trapani n. 336/2021 del 16.07.2021, cui si intende dare continuità.
Deve pertanto osservarsi che, sebbene il decreto di conferma in ruolo del dirigente scolastico dell'istituto non prevedesse alcuna clausola che ne condizionasse l'efficacia all'esito del giudizio amministrativo (al pari di quanto previsto dal contratto a tempo indeterminato del 05.02.2016), è indubbio che la conferma in ruolo fosse strettamente collegata al contratto a tempo indeterminato (comprendente la clausola di riserva) precedentemente stipulato, che a sua volta presupponeva, a monte, l'inclusione con Contr riserva in graduatoria disposta con decreto del Dirigente dell' del 26.10.2015 in ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 3900 del Consiglio di Stato del 31.08.2015.
Al riguardo, deve rilevarsi come il contratto stesso, ancorché validamente concluso, fosse stato stipulato a seguito di un'ordinanza cautelare provvisoria per natura e del conseguente provvedimento amministrativo che prevedeva espressamente l'inclusione con riserva in graduatoria. Il decreto dirigenziale aveva quindi disposto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ammettendo la possibilità per l'Amministrazione di stipulare altresì contratti di lavoro con riserva ma per sua natura non poteva in alcun modo essere considerato definitivo.
Con il decreto prot. 0002712 del 26 ottobre 2022 l
[...]
si era pertanto limitato a prendere atto della Controparte_6
caducazione del provvedimento di immissione nelle GaE, disponendo il conseguente depennamento della ricorrente dalle graduatorie;
del che ne conseguiva la risoluzione ipso iure del contratto di lavoro in ragione del venir meno del necessario presupposto rappresentato dalla presenza del soggetto in graduatoria. Invero, il depennamento dalla graduatoria e la risoluzione del contratto sono atti dovuti per l'Amministrazione, la quale, lungi dal tenere una condotta contraddittoria o dall'operare una valutazione discrezionale, ha dapprima dato esecuzione ad un'ordinanza del Consiglio di Stato, e dopo, nel pieno rispetto del principio di legalità, ha provveduto a disporre il depennamento dei soggetti inseriti in GaE con riserva dell'esito del giudizio di merito
(cfr. sul punto, Corte d'Appello di Palermo, sent. n. 1348/2021).
Infatti, alla sopravvenuta mancanza del titolo idoneo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento consegue l'obbligo da parte dell'amministrazione di recedere dal rapporto affetto da nullità, facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa.
Non assume quindi rilievo il fatto che il decreto di conferma in ruolo del dirigente scolastico non prevedesse alcuna clausola o dicitura che ne condizionasse l'efficacia, ma ciò che rileva nel presente giudizio è proprio la caducazione del contratto a valle in ragione del venir meno del suo necessario presupposto (l'inserimento in graduatoria).
L'amministrazione convenuta aveva provveduto all'inserimento in graduatoria e alla conseguente stipula del contratto in ottemperanza ad una decisione dell'organo giurisdizionale amministrativo di natura interinale e priva di carattere definitivo.
Divenuta quest'ultima inefficace ex lege a seguito dell'intervenuta decisione di merito
(sfavorevole alla parte ricorrente), si è determinata la caducazione di quanto compiuto in ottemperanza ad essa e di quanto inscindibilmente e conseguentemente collegato. Il
convenuto ha quindi preso atto della sopravvenuta mancanza per la ricorrente CP_1 di un titolo idoneo all'inserimento nelle GaE e ha adottato i relativi provvedimenti finalizzati a rimuovere tale permanenza illegittima.
Le restanti censure vanno pure respinte per le medesime e condivisibili argomentazioni espresse da Trib. Marsala n. 45/2023 che qui pure si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, va respinta l'eccezione di illegittimità della procedura di annullamento per incompetenza di una amministrazione periferica, atteso che il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale è competente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 319/2003 non solo a stipulare i contratti di lavoro ma anche ad emettere i relativi atti d'incarico, tra i quali non può che rientrarvi anche il provvedimento di revoca dell'individuazione di un docente quale destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato, così come, a monte, il decreto del 26.10.2015 di inclusione con riserva nelle graduatorie. Non può neppure trovare applicazione l'invocato principio del legittimo affidamento, in quanto la ricorrente era ben consapevole sia di avere proposto un ricorso dinanzi al Tar Lazio, sia che il contratto di assunzione fosse munito di apposita clausola risolutiva e fosse stato stipulato solo a seguito di un'ordinanza del Consiglio di Stato di natura cautelare e provvisoria e di un decreto dell'USR munito di clausola di riserva.
È poi irrilevante, ai fini del decidere, che la ricorrente abbia ottenuto l'idoneità per la conferma in ruolo all'esito del positivo superamento dell'anno di prova atteso che ciò attesta unicamente la sussistenza di una idoneità all'insegnamento, ma non anche che l'amministrazione abbia rinunciato alla riserva apposta al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, le censure mosse con riferimento alla violazione dell'art. 21 nonies della L.
n. 241/1990, dell'art. 1, comma 136 della L. n. 311 del 30/12/2004 e della L. n. 124/2015 esulano, invece, dalla potestas iudicandi del giudice adito. Il Giudice adito, a fronte di un rapporto paritario, quale è quello oggetto di causa, è chiamato a vagliare non tanto la legittimità dell'azione amministrativa secondo i parametri dettati dalla legge amministrativa quanto la sussistenza o meno di un valido ed ancora efficace contratto di lavoro, circostanza, quest'ultima, esclusa per le motivazioni sopra espresse.
Da ultimo ed in conseguenza di quanto esposto, deve altresì ritenersi superflua ogni indagine sulla modalità di annullamento del contratto. Infatti, non è ravvisabile nella fattispecie un vero e proprio licenziamento, trattandosi piuttosto di una risoluzione ipso iure per “caducazione a cascata” automatica del contratto, per il quale non sussisteva per parte convenuta alcun obbligo di rispetto nell'applicazione della normativa vigente in tema di licenziamento né la necessaria presenza di una giusta causa.
Le spese vanno compensate in ragione della complessità del giudizio e dell'esistenza di pronunce difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Trapani, 11/04/2025
IL GIUDICE
Dario Porrovecchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice
Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al N. 646/2023 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fasano Parte_1
Angela Maria e Fasano Stefania
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1 [...]
Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...]
- resistenti contumaci - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato la ricorrente indicata in epigrafe, deducendo la illegittimità del provvedimento amministrativo di depennamento dalla graduatoria e la illegittimità della risoluzione del contratto a tempo indeterminato e/o comunque la nullità, annullabilità, inefficacia del licenziamento comminatole, adiva questo Tribunale affinché fosse accertato il proprio diritto alla reintegra sul posto di lavoro e, per l'effetto, domandava il pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito dalla data di risoluzione del rapporto sino a quella di effettiva reintegra.
In particolare, la ricorrente esponeva:
- di essere in possesso del diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico
2001/2002, non considerato titolo idoneo per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
- di essere poi stata inserita – con decreto n. 101 del 26/10/2015 – in ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 3900 del Consiglio di Stato del 31.08.2015, nelle graduatorie ad esaurimento “con riserva”; - di essere stata conseguentemente destinataria di una proposta di contratto a tempo indeterminato con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia datato 05 febbraio 2016, in qualità di docente di scuola primaria;
- di essere stata confermata in ruolo, con decreto del Dirigente dell'
[...]
di Milano del 04.07.2017, senza alcuna riserva, a decorrere dal CP_3
01.09.2015;
- di avere riposto legittimo affidamento alla conferma del ruolo e di aver superato l'anno di prova e assolto alla propria prestazione in modo continuativo per oltre cinque anni;
- di avere avuto rigettato, da parte del Tar Lazio con sentenza n. 10699/22 del
27.7.22, il ricorso proposto e di essere stata depennata, da parte dell
[...]
– con decreto Controparte_4
prot. 0002712 del 26 ottobre 2022 – dalle graduatorie provinciali ad esaurimento, precisando che tuttavia detto provvedimento non faceva menzione alcuna degli atti successivi e definitivi emanati, ovvero quelli di conferma in ruolo;
- di sostenere la validità ed efficacia del decreto di conferma in ruolo della docente del 4.7.2017, essedo questo applicato in danno della ricorrente dopo cinque anni decorrenti dall'immissione in ruolo della medesima;
- di essere stata dunque licenziata dall'istituto menzionato e di essere stata destinataria di una offerta di contratto a tempo determinato presso l'Istituto
Comprensivo E. Pertini di Trapani con scadenza al 30 giugno 2023.
Non si costituivano in giudizio i resistenti, ritualmente evocati in giudizio.
La causa veniva dunque istruita in via meramente documentale e discussa a mezzo di scambio di note di trattazione scritta a seguito del quale veniva posta in decisione.
Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto amministrativo della Pubblica
Amministrazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto sostenendo, quindi,
l'illegittimità del licenziamento perché intervenuto in assenza di giusta causa e in violazione della normativa vigente, ovvero la nullità, annullabilità, inefficacia e/o comunque illegittimità della risoluzione del contratto a tempo indeterminato in ragione del fatto che, sebbene il contratto stipulato con l'Istituto “ ” di Milano CP_2
prevedesse una condizione risolutiva, la stessa non recava la doppia sottoscrizione, dovuta in ragione della natura vessatoria, ed inoltre il successivo decreto del dirigente scolastico che disponeva la conferma in ruolo risultava privo di clausole o dizioni che ne condizionassero l'efficacia all'esito del giudizio amministrativo. La ricorrente deduce al riguardo che la conferma in ruolo fosse avvenuta “senza fare alcuna menzione alla riserva” e pertanto superando quanto previsto dal contratto.
La tesi della ricorrente va respinta per le medesime ragioni già espresse dallo scrivente nella sentenza Trib. Trapani n. 336/2021 del 16.07.2021, cui si intende dare continuità.
Deve pertanto osservarsi che, sebbene il decreto di conferma in ruolo del dirigente scolastico dell'istituto non prevedesse alcuna clausola che ne condizionasse l'efficacia all'esito del giudizio amministrativo (al pari di quanto previsto dal contratto a tempo indeterminato del 05.02.2016), è indubbio che la conferma in ruolo fosse strettamente collegata al contratto a tempo indeterminato (comprendente la clausola di riserva) precedentemente stipulato, che a sua volta presupponeva, a monte, l'inclusione con Contr riserva in graduatoria disposta con decreto del Dirigente dell' del 26.10.2015 in ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 3900 del Consiglio di Stato del 31.08.2015.
Al riguardo, deve rilevarsi come il contratto stesso, ancorché validamente concluso, fosse stato stipulato a seguito di un'ordinanza cautelare provvisoria per natura e del conseguente provvedimento amministrativo che prevedeva espressamente l'inclusione con riserva in graduatoria. Il decreto dirigenziale aveva quindi disposto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ammettendo la possibilità per l'Amministrazione di stipulare altresì contratti di lavoro con riserva ma per sua natura non poteva in alcun modo essere considerato definitivo.
Con il decreto prot. 0002712 del 26 ottobre 2022 l
[...]
si era pertanto limitato a prendere atto della Controparte_6
caducazione del provvedimento di immissione nelle GaE, disponendo il conseguente depennamento della ricorrente dalle graduatorie;
del che ne conseguiva la risoluzione ipso iure del contratto di lavoro in ragione del venir meno del necessario presupposto rappresentato dalla presenza del soggetto in graduatoria. Invero, il depennamento dalla graduatoria e la risoluzione del contratto sono atti dovuti per l'Amministrazione, la quale, lungi dal tenere una condotta contraddittoria o dall'operare una valutazione discrezionale, ha dapprima dato esecuzione ad un'ordinanza del Consiglio di Stato, e dopo, nel pieno rispetto del principio di legalità, ha provveduto a disporre il depennamento dei soggetti inseriti in GaE con riserva dell'esito del giudizio di merito
(cfr. sul punto, Corte d'Appello di Palermo, sent. n. 1348/2021).
Infatti, alla sopravvenuta mancanza del titolo idoneo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento consegue l'obbligo da parte dell'amministrazione di recedere dal rapporto affetto da nullità, facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa.
Non assume quindi rilievo il fatto che il decreto di conferma in ruolo del dirigente scolastico non prevedesse alcuna clausola o dicitura che ne condizionasse l'efficacia, ma ciò che rileva nel presente giudizio è proprio la caducazione del contratto a valle in ragione del venir meno del suo necessario presupposto (l'inserimento in graduatoria).
L'amministrazione convenuta aveva provveduto all'inserimento in graduatoria e alla conseguente stipula del contratto in ottemperanza ad una decisione dell'organo giurisdizionale amministrativo di natura interinale e priva di carattere definitivo.
Divenuta quest'ultima inefficace ex lege a seguito dell'intervenuta decisione di merito
(sfavorevole alla parte ricorrente), si è determinata la caducazione di quanto compiuto in ottemperanza ad essa e di quanto inscindibilmente e conseguentemente collegato. Il
convenuto ha quindi preso atto della sopravvenuta mancanza per la ricorrente CP_1 di un titolo idoneo all'inserimento nelle GaE e ha adottato i relativi provvedimenti finalizzati a rimuovere tale permanenza illegittima.
Le restanti censure vanno pure respinte per le medesime e condivisibili argomentazioni espresse da Trib. Marsala n. 45/2023 che qui pure si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, va respinta l'eccezione di illegittimità della procedura di annullamento per incompetenza di una amministrazione periferica, atteso che il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale è competente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 319/2003 non solo a stipulare i contratti di lavoro ma anche ad emettere i relativi atti d'incarico, tra i quali non può che rientrarvi anche il provvedimento di revoca dell'individuazione di un docente quale destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato, così come, a monte, il decreto del 26.10.2015 di inclusione con riserva nelle graduatorie. Non può neppure trovare applicazione l'invocato principio del legittimo affidamento, in quanto la ricorrente era ben consapevole sia di avere proposto un ricorso dinanzi al Tar Lazio, sia che il contratto di assunzione fosse munito di apposita clausola risolutiva e fosse stato stipulato solo a seguito di un'ordinanza del Consiglio di Stato di natura cautelare e provvisoria e di un decreto dell'USR munito di clausola di riserva.
È poi irrilevante, ai fini del decidere, che la ricorrente abbia ottenuto l'idoneità per la conferma in ruolo all'esito del positivo superamento dell'anno di prova atteso che ciò attesta unicamente la sussistenza di una idoneità all'insegnamento, ma non anche che l'amministrazione abbia rinunciato alla riserva apposta al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, le censure mosse con riferimento alla violazione dell'art. 21 nonies della L.
n. 241/1990, dell'art. 1, comma 136 della L. n. 311 del 30/12/2004 e della L. n. 124/2015 esulano, invece, dalla potestas iudicandi del giudice adito. Il Giudice adito, a fronte di un rapporto paritario, quale è quello oggetto di causa, è chiamato a vagliare non tanto la legittimità dell'azione amministrativa secondo i parametri dettati dalla legge amministrativa quanto la sussistenza o meno di un valido ed ancora efficace contratto di lavoro, circostanza, quest'ultima, esclusa per le motivazioni sopra espresse.
Da ultimo ed in conseguenza di quanto esposto, deve altresì ritenersi superflua ogni indagine sulla modalità di annullamento del contratto. Infatti, non è ravvisabile nella fattispecie un vero e proprio licenziamento, trattandosi piuttosto di una risoluzione ipso iure per “caducazione a cascata” automatica del contratto, per il quale non sussisteva per parte convenuta alcun obbligo di rispetto nell'applicazione della normativa vigente in tema di licenziamento né la necessaria presenza di una giusta causa.
Le spese vanno compensate in ragione della complessità del giudizio e dell'esistenza di pronunce difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Trapani, 11/04/2025
IL GIUDICE
Dario Porrovecchio