CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 545/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott. Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 09/03/2023 al n. 545/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GORI NICOLA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo CP_2 C.F._1 studio dell'Avv. MARI GIACOMO e dell'avv. LEGNI FRANCO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 1020/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 01/08/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127ter c.p.c. del 13.11.2024 emessa all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.24, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti nell'atto di appello, da intendersi qui richiamati: - in via principale: accertato che il Giudice del Tribunale di Pisa, facendo applicazione dei parametri previsti dal Codice delle Assicurazioni, ha erroneamente liquidato il danno biologico temporaneo spettante al sig. nella misura di € 5.090,77, riformare la CP_2 sentenza n. 1020/2022 riducendo il quantum debeatur nella misura di € 2.046,71
(corrispondente al danno biologico effettivamente dovuto) e, per l'effetto, restituire alla
in linea capitale, la somma di € 3.044,06 oltre interessi legali, devalutati all'epoca CP_3 del pagamento e di anno in anno rivalutati secondo gli indici Istat;
- con vittoria di spese
e competenze professionali dovute per il presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, confermare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pisa n.1020/2022 con rigetto di qualsivoglia domanda ex adverso avanzata in appello nei confronti di CP_2 per le causali tutte già espresse in quanto infondata. In ipotesi non creduta di accoglimento dell'impugnazione spiegata disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.92 cpc per i motivi indicati nel presente atto. Con vittoria di competenze, spese, spese generali ed oneri di legge”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l Controparte_1
(d'ora innanzi anche interponeva appello avverso la sentenza n. 1020/2022 del CP_3
01.08.2022, con la quale il Tribunale di Pisa aveva parzialmente accolto la domanda di
, affermando la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta per la CP_2 non corretta esecuzione di un intervento di svuotamento linfonodale eseguito sul paziente in data 10.03.2010 e condannando quindi quest'ultima al pagamento in suo favore di complessive € 5.090,77 oltre interessi, a titolo di risarcimento del conseguente danno non patrimoniale. In particolare, il primo giudice, aderendo alle conclusioni della
C.T.U. medico legale del dott. , aveva ritenuto che l'operazione di svuotamento Per_1 linfonodale latero-cervicale sinistro fosse stata negligentemente eseguita, non essendo stato impiegato un ecografo intraoperatorio o un marcatore colorato rilevatore di tessuto metastatico, strumenti che avrebbero consentito di evidenziare ed asportare la totalità dei linfonodi metastatici di cui era affetto il paziente, garantendo la radicalità dell'operazione. Al contrario, a causa di tale omissione, non era stata completata l'asportazione di tutti i linfonodi metatastatici e delle relative aderenze, così che il era stato costretto a sottoporsi ad ulteriore intervento per asportare i residui CP_2 linfonodi - eseguito presso struttura ospedaliera I.E.O. di Milano nel maggio 2010 – così subendo un danno biologico da invalidità temporanea quantificato dal C.T.U. in giorni
20 di inabilità temporanea assoluta e ulteriori giorni 40 di invalidità parziale al 50%
Il giudice di prime cure aveva invece escluso l'imputabilità ai sanitari dell dei danni CP_3 conseguenti ai postumi dell'8%, sofferti dal paziente come conseguenza esclusiva dell'errata esecuzione dell'intervento effettuato presso la struttura milanese, non oggetto della presente controversia, costituiti dalla ptosi palpebrale con lieve enoftalmo da sindrome di CL RD Per_2
Il Tribunale respingeva inoltre la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, consistente in spese mediche per controlli che il paziente avrebbe comunque dovuto eseguire in conseguenza della patologia neoplastica da cui era risultato affetto.
Il primo giudice dichiarava infine interamente compensate tra le parti le spese di lite e di CTU.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta affidandosi al seguente, unico, motivo di appello:
1) Erronea applicazione dei criteri di calcolo per la liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, non essendo stata fatta adeguata applicazione dei parametri di cui agli artt. 138, 139 CdA, correttamente invocati, ma in pratica non effettivamente attuati;
conseguente errata liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea patito dal nella misura di € 5.090,77, anziché nella minore somma di € 2.046,71 CP_2
(già comprensiva della devalutazione al giorno del sinistro e della rivalutazione annuale sino alla data della sentenza).
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , contestando le censure mosse CP_2 alla sentenza impugnata, della quale chiedeva l'integrale conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.11.2024 sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che in data 10.03.2010 si sottoponeva ad un CP_2 intervento chirurgico di svuotamento linfonodale latero-cervicale sinistro presso l , operazione resasi necessaria per il Controparte_1 trattamento delle metastasi riconducibili ad un carcinoma papillare infiltrante della tiroide, già asportata dal personale della stessa struttura sanitaria nel giugno del 2007. Risulta passato in giudicato per acquiescenza della parte appellante l'accertamento della responsabilità dell pisana per i danni subìti dal a causa Controparte_4 CP_2 dell'errata esecuzione dell'intervento del 10.03.2010 da parte dei sanitari dell Il CP_3 primo giudice aveva, infatti, individuato la condotta colposa del personale medico nell'aver realizzato l'intervento in assenza di un adeguato controllo intraoperatorio idoneo a evidenziare i linfonodi metastatici e, conseguentemente, ad esportarne la totalità, ad esempio utilizzando un ecodoppler guidato. La mancanza di tali adeguati controlli aveva comportato l'asportazione solo di una parte dei linfonodi compromessi
(nella specie 10 linfonodi con carattere istologico di iperplasia reattiva non di metastasi, cfr. p. 26 CTU), residuando tuttavia una linfoadenopatia metastatica, evidenziata dall'ecografia del 16.04.2010. È pacifico tra le parti che, in conseguenza di tale errore medico, e dunque della non radicalità del trattamento chirurgico presso l il CP_3 paziente si era dovuto sottoporre ad un ulteriore intervento, eseguito a Milano presso lo I.E.O. il 28.05.2010. Parimenti escluso dal thema decidendum, poiché coperto da giudicato interno, risulta l'accertamento del danno biologico temporaneo conseguente all'operazione del 10.03.2010, quantificato dal primo giudice sulla base della CTU medico legale del Dott. e pari a giorni 20 di inabilità assoluta e giorni 40 di Per_1 invalidità parziale al 50%. Del pari passato in giudicato per acquiescenza di parte appellata, la quale non ha proposto impugnazione incidentale, deve ritenersi il capo della sentenza di primo grado con il quale viene escluso il risarcimento del danno biologico permanente per difetto di nesso causale tra condotta dei medici pisani e postumi dell'8% ricondotti invece all'erronea esecuzione dell'ulteriore intervento eseguito presso la struttura milanese e non oggetto della presente causa;
allo stesso modo coperto da giudicato è il capo in cui viene negato il danno patrimoniale, corrispondente al rimborso delle spese sanitarie, trattandosi di esborsi che il paziente avrebbe comunque dovuto sostenere, anche in caso di condotta diligente dei medici, come conseguenza della patologia da cui era affetto. Infine, nessuna delle parti ha contestato l'utilizzo, ai fini liquidatori, dei criteri ex art. 139 d.lgs. 209/2005, stante il rinvio al codice delle assicurazioni operato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 158/2012, essendo la controversia incentrata unicamente sulla corretta applicazione dei parametri richiamati in detta norma.
2. Il quantum del danno non patrimoniale – Con l'unico motivo di appello proposto,
l ha contestato il non corretto calcolo del danno Controparte_1 non patrimoniale da invalidità temporanea, per non essere stati applicati i criteri di cui all'art. 139 CdA, norma la cui corretta applicazione non è controversa. Il motivo è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Nel caso di specie è, come sopra detto, coperto da giudicato l'accertamento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea causalmente correlato all'intervento eseguito il 10.03.2010 dai sanitari di e quantificato dal Tribunale, sulla scorta della CTU, CP_3 in 20 giorni di inabilità temporanea totale ed ulteriori 40 giorni di invalidità temporanea al 50%.
A fronte di ciò il primo giudice ha così statuito sul punto: 'Passando alla liquidazione di siffatto danno, occorre fare riferimento agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (cfr. D.L. n. 158 del 2012, secondo cui anche nel settore sanitario, si applica il criterio di liquidazione del danno "biologico" secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, definito nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private) in base alle quali, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del fatto e dei parametri innanzi indicati (ITT, ITA), può essere liquidato all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo di € 5.090,77. Tale voce di danno è liquidata all'attualità, ma all'attore compete altresì il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza'.
Nessun dubbio che il primo giudice abbia intero risarcire al il solo danno da CP_2 invalidità temporanea, l'unico causalmente correlato alla condotta dei sanitari pisani, attribuendosi invece le lesioni permanenti pari all'8% unicamente al successivo erroneo intervento dei medici milanesi, non oggetto della presente controversia;
in proposito chiaro appare il passaggio della sentenza dove si dice 'Per tutto quanto sopra, si reputa condivisibile la quantificazione operata dal CTU del danno temporaneo di natura iatrogena imputabile a parte convenuta nella misura di 20 giorni di inabilità assoluta e di ulteriori 40 giorni di invalidità parziale al tasso medio del 50% (dovendosi invece addebitare alla condotta milanese un'invalidità permanente computabile nella misura dell'8% a titolo di danno biologico che, pertanto, non deve essere contabilizzato a carico dell '. CP_3
Appare dunque evidente l'errore di computo in cui è incorso il Tribunale, laddove l'art. 139, comma 1 lett. b cod. ass., nella versione vigente nell'agosto del 2022 e, dunque, al momento della liquidazione da parte del primo giudice, prevedeva una quantificazione del danno biologico temporaneo pari a € 50,79 per ogni giorno di inabilità assoluta
(importo aggiornato con decreto dell'8 giugno 2022 e in vigore dal mese di aprile 2022), di talchè moltiplicando l'indennità giornaliera di € 50,79 per i 20 giorni di inabilità assoluta e la metà dello stesso importo per i 40 giorni di inabilità parziale al 50%, si giunge a un risarcimento complessivo di € 2.031,60. Si tratta infatti del c.d. danno biologico temporaneo da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale e/o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto (cfr. Cass. III, ord. n. 7126/2021).
Anche ritenendo ricompreso nella quantificazione fatta dal primo giudice il riconoscimento del danno morale, in applicazione dell'art. 139 co 3 CdA nel suo massimo ammontare (pari al 20% del quantum riconosciuto per la lesione dell'integrità psico fisica) si perverrebbe al massimo alla somma di euro a € 2.437,92, che devalutata dal giorno della sentenza di primo grado al dì del sinistro (in € 1.999,93) poi annualmente rivalutata porterebbe alla misura finale e complessiva di € 2.437,91.
Del tutto priva di fondamento l'osservazione di parte appellata che ha ritenuto il maggior importo risarcito dal giudice (di complessive euro 5090,77) attribuibile ad un non meglio precisato 'maggior danno' derivante dall'aver dovuto subire un ulteriore intervento: il danno che il primo giudice ha inteso risarcire in quanto causalmente correlato all'attività negligente dei medici pisani, è infatti unicamente quello da invalidità temporanea (totale e parziale) correlata alla degenza per il secondo intervento, non già alla imperita esecuzione di tale seconda operazione da parte dei medici milanesi, non essendo l'operato della struttura milanese oggetto della presente causa. Se è vero infatti che nell'incipit della propria pronuncia, il Tribunale ha dichiarato di aderire integralmente alle conclusioni della CTU medico legale, riportando anche un frammento significativo dell'elaborato peritale, ove si legge “a cagione di tale imperizia si è determinato al p. un
'maggior danno' rappresentato dalla necessità di doversi sottoporre ad un ulteriore intervento chirurgico”, nel proseguo della decisione il primo giudice ha poi inequivocabilmente argomentato sull'accertamento della condotta imperita del personale dell e sulla ricostruzione del nesso causale tra quest'ultima e il danno CP_3 da invalidità temporanea.
Dal testo della sentenza impugnata, dunque, appare chiaro come l'importo oggetto di condanna sia relativo soltanto al danno biologico temporaneo sofferto dal paziente e non comprenda anche ulteriori voci di danno non patrimoniale come invece vorrebbe l'appellato. Va ribadito poi che nello stesso concetto di inabilità temporanea (assoluta o parziale) è compreso il nocumento derivante dai trattamenti e dalle cure necessari a ristabilire lo status quo ante o, nel caso della responsabilità medica, vòlti a porre rimedio a interventi peggiorativi dello stato di salute iniziale o, come nel caso di specie, a completare interventi con esito parziale. La giurisprudenza anche recentemente ha riaffermato che il danno biologico temporaneo è, infatti, teso a risarcire quel “periodo di incapacità ad attendere a qualsiasi attività - inabilità totale - o soltanto ad alcune attività - inabilità parziale - della vita quotidiana, situazione patita dal soggetto, a causa della lesione della salute, prima di essere ritenuto dai medici clinicamente guarito, e che coincide, pertanto, con il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente e per il suo completo recupero psicofisico, ed al quale consegue il ripristino della condizione di salute antecedente il sinistro (qualora dalla terapia non esitino condizioni menomative) ovvero la definitiva stabilizzazione delle condizioni invalidanti (qualora al termine delle terapie esitino menomazioni o condizioni peggiorative inemendabili)” (si veda a tal proposito Cass. sez. L, sent. n. 35416/2022).
Il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di maggior danno per l'essersi dovuto sottoporre a nuovo intervento, come vorrebbe la parte appellata, costituirebbe, per tale ragione, una illegittima duplicazione del medesimo pregiudizio.
Detto questo, dovendosi in questa sede procedere non ad una mera correzione di errore di calcolo, ma ad una nuova quantificazione del riconosciuto danno da invalidità temporanea, in accoglimento del motivo di gravame, si osserva come, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado,
l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare"
(e nel caso di specie si tratta comunque di sistema a tabella ancorchè correlato a DM emessi in esecuzione dell'art.139 CdA), la sopravvenuta variazione, nelle more del giudizio di appello, delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. da ult. Cass. 22.11.2019 n. 30519; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018).
Dunque, per quanto detto, dovrà nella fattispecie essere applicata la tabella attualmente vigente di cui al D.M. 16.07.2024.
Pertanto, sommato il periodo di 20 giorni di inabilità assoluta e i 40 giorni di inabilità parziale al 50%, data un'indennità giornaliera di euro 55,24, è complessivamente dovuta la somma di euro 2209,60 [(55,34x20)+(55,24x40:2)].
A tale importo deve essere aggiunta la componente di danno c.d. morale nei termini di cui all'art. 129 co 3 C.d.A., con incremento necessario per dar conto della sofferenza fisica provata e del patema d'animo, anche per la percezione della compromissione della propria salute;
un periodo di malattia determinato dall'incompleta esecuzione dell'intervento e, dunque, caratterizzato dalla sottoposizione ad una ulteriore asportazione linfonodale, si presume infatti caratterizzato da particolare patema d'animo e intenso stato di preoccupazione per la propria salute;
tale danno morale dev'essere liquidato in via equitativa nella misura del 20% del danno biologico temporaneo, così come consentito dall'art. 139 comma terzo e come autorevolmente chiarito da Cass. 12408/11 e Corte Costituzionale 235/14, per ulteriori euro 441,92.
A tale ultimo proposito si osserva come la quantificazione della componente morale del danno non patrimoniale non rappresenta affatto una posta di danno ulteriore rispetto alla componente strettamente biologica: il danno morale rappresenta infatti una parte coessenziale del richiesto danno non patrimoniale di cui anche le tabelle delle c.d. micropermanenti prevedono la quantificazione.
Ora, l'art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle sentenze di San Martino del 2008, nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto. Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice,
"in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3).
Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass.
17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione”.
Tale orientamento, poi, è stato avallato e giustificato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota pronuncia 235/14, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 Codice Assicurazioni private, in quanto al punto 10.1 di quella pronuncia si legge: "la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3". Si legge ancora nella predetta sentenza del giudice delle leggi al punto 10.2.2: "l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno - attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella - lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato". In tal senso si veda anche Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015, Rv. 635701 – 01, che in motivazione, commentando la citata sentenza della Corte Costituzionale, precisa: “Il danno biologico da micro permanenti, definito dall'art. 139 CdA come .....può essere "aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" secondo la testuale disposizione della norma: e il giudice delle leggi ha voluto esplicitare una volontà legislativa che, alla luce delle considerazioni svolte, limitava la risarcibilità del danno biologico da micro permanente ai valori tabellari stabiliti ex lege, contestualmente circoscrivendo l'aumento del quantum risarcitorio in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato - e cioè attraverso la personalizzazione del danno, senza che "la norma denunciata sia chiusa al risarcimento anche del danno morale" - al 20% di quanto riconosciuto per il danno biologico”).
La più recente Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 (Rv. 652664 - 01) ha affermato ancora più chiaramente che: “Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto, da una parte, dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139
c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)”.
Appare dunque ormai doveroso uniformarsi a tali autorevoli voci. Il complessivo danno non patrimoniale risarcibile è dunque nella fattispecie pari ad euro
2651,52.
3.Le restituzioni - AOUP ha dato atto di aver corrisposto gli importi in esecuzione della sentenza di primo grado, chiedendo la restituzione di quanto versato in più rispetto al dovuto.
Secondo un principio ormai consolidato in Cassazione, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile (cfr. Cass. n°
7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020). Ciò che assume rilievo è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, da cui deriva il diritto alla loro restituzione, con gli interessi legali dal pagamento fino all'effettiva restituzione.
Nel caso di specie, ha prodotto l'avviso di pagamento mediante bonifico CP_3 dell'importo indicato nella sentenza di primo grado pari ad euro 5587,43, a titolo di risarcimento danni recante la data del 15.12.2023. La parte appellata non ha contestato tale intervenuto pagamento.
Per ricavare la differenza tra l'importo dovuto e quello invece corrisposto dall'odierna appellante le somme dovranno essere rese omogenee dal punto di vista del computo di rivalutazione ed interessi e dunque:
-l'importo che è risultato essere effettivamente dovuto a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale, pari ad euro 2651,52, andrà devalutato alla data dell'illecito
(pervenendosi così all'importo di euro 2049,09), computando poi su di esso la rivalutazione monetaria e gli interessi cd. compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento dell'avvenuto pagamento il
15.12.2023 della maggior somma da parte di pervenendosi all'importo di euro CP_3
3014,00;
-dalla maggior somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado andrà scomputato l'importo corrispondente al danno effettivo, per come sopra indicato, rivalutato alla medesima data del pagamento, così pervenendo alla somma di euro
2573,43 (euro 5587,43-euro 3014,00).
Su tale ultima somma dovranno infine essere computati gli interessi nella misura legale dal pagamento del 15.12.2023 all'effettivo soddisfo.
Parte dovrà quindi essere condannata a restituire a quanto da quest'ultima CP_2 CP_3 versato a titolo di danno non patrimoniale in misura superiore a quanto risultato dovuto in applicazione dei corretti parametri tabellari di cui all'art. 139 CdA, per come sopra specificato.
4.Le spese di lite - La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Tanto premesso, nel regolare le spese di lite si deve muovere dalla premessa che il
, all'esito dei due gradi di giudizio, si è visto riconoscere solo una voce di danno, CP_2 con rigetto delle altre richieste (in particolare con rigetto di danno da invalidità permanente e danno patrimoniale). In proposito si evidenzia come il fatto che il danno effettivamente subito dal ed attribuibile ad sia risultato molto inferiore CP_2 CP_3 rispetto a quello dallo stesso richiesto, non è elemento di per sé tale da giustificare una compensazione delle spese di lite. Come autorevolmente chiarito in proposito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass SSUU n. 32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma c.p.c. Dunque, nel caso di specie, solo il rigetto di due delle domande risarcitorie (danno biologico permanente e danno patrimoniale) è da ritenere elemento tale da integrale una reciproca soccombenza in grado di sostenere una compensazione delle spese di lite.
Detto questo, quanto al primo grado non sussistono gli estremi per discostarsi dalla compensazione integrale delle spese di lite disposta dal Tribunale, posto che una diversa valutazione, che segua il principio di parziale reciproca soccombenza, porrebbe in carico all'appellante quantomeno una parte di tali spese, determinando una reformatio CP_3 in peius incompatibile con il principio devolutivo dell'appello. In altre parole, l'attore in primo grado, pur non avendo impugnato incidentalmente il capo sulle spese, si vedrebbe ingiustamente avvantaggiato dal giudizio di appello instaurato dalla controparte. La
Corte di legittimità ha in più occasioni affermato come il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum,
l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (si cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3896 del 17/02/2020).
Tanto vale a maggior ragione perché, nel caso di specie, l'appello non è stato rigettato ma accolto. A ciò si aggiunga che è l'appellato stesso, nella comparsa di costituzione e risposta, a chiedere al Collegio la compensazione delle spese di lite.
Lo stesso deve dirsi per le spese di CTU espletata in primo grado, anche queste integralmente compensate dal primo giudice, con statuizione che non può non essere confermata.
Quanto al giudizio di appello, deve ritenersi conto dell'esito complessivo della lite e dunque del fatto che all'esito dei due gradi di giudizio è risultata accolta solo una delle voci di danno originariamente richieste dal , circostanza questa che, integrando CP_2 una ipotesi di soccombenza reciproca, giustifica una integrale compensazione delle spese di lite anche del secondo grado. Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite (cfr. sentenza Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022 cit.) la soccombenza reciproca
è infatti configurabile non solo in presenza di un accoglimento parziale di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nel caso, ricorrente nella fattispecie in esame, di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, liquida il danno non patrimoniale da invalidità temporanea subito da ed a carico di nell'importo di euro 2651,52; CP_2 CP_3
2) per l'effetto, condanna a restituire a la differenza rispetto alla CP_2 CP_3 maggior somma da quest'ultima pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 2.573,43, oltre interessi nella misura legale dal pagamento all'effettivo soddisfo;
3) conferma l'integrale compensazione di spese di lite e di CTU di primo grado per come disposto dal Tribunale;
4) dichiara le spese di lite del grado di appello interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.01.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott. Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 09/03/2023 al n. 545/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GORI NICOLA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo CP_2 C.F._1 studio dell'Avv. MARI GIACOMO e dell'avv. LEGNI FRANCO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 1020/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata in data 01/08/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127ter c.p.c. del 13.11.2024 emessa all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.24, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti nell'atto di appello, da intendersi qui richiamati: - in via principale: accertato che il Giudice del Tribunale di Pisa, facendo applicazione dei parametri previsti dal Codice delle Assicurazioni, ha erroneamente liquidato il danno biologico temporaneo spettante al sig. nella misura di € 5.090,77, riformare la CP_2 sentenza n. 1020/2022 riducendo il quantum debeatur nella misura di € 2.046,71
(corrispondente al danno biologico effettivamente dovuto) e, per l'effetto, restituire alla
in linea capitale, la somma di € 3.044,06 oltre interessi legali, devalutati all'epoca CP_3 del pagamento e di anno in anno rivalutati secondo gli indici Istat;
- con vittoria di spese
e competenze professionali dovute per il presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, confermare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pisa n.1020/2022 con rigetto di qualsivoglia domanda ex adverso avanzata in appello nei confronti di CP_2 per le causali tutte già espresse in quanto infondata. In ipotesi non creduta di accoglimento dell'impugnazione spiegata disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.92 cpc per i motivi indicati nel presente atto. Con vittoria di competenze, spese, spese generali ed oneri di legge”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l Controparte_1
(d'ora innanzi anche interponeva appello avverso la sentenza n. 1020/2022 del CP_3
01.08.2022, con la quale il Tribunale di Pisa aveva parzialmente accolto la domanda di
, affermando la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta per la CP_2 non corretta esecuzione di un intervento di svuotamento linfonodale eseguito sul paziente in data 10.03.2010 e condannando quindi quest'ultima al pagamento in suo favore di complessive € 5.090,77 oltre interessi, a titolo di risarcimento del conseguente danno non patrimoniale. In particolare, il primo giudice, aderendo alle conclusioni della
C.T.U. medico legale del dott. , aveva ritenuto che l'operazione di svuotamento Per_1 linfonodale latero-cervicale sinistro fosse stata negligentemente eseguita, non essendo stato impiegato un ecografo intraoperatorio o un marcatore colorato rilevatore di tessuto metastatico, strumenti che avrebbero consentito di evidenziare ed asportare la totalità dei linfonodi metastatici di cui era affetto il paziente, garantendo la radicalità dell'operazione. Al contrario, a causa di tale omissione, non era stata completata l'asportazione di tutti i linfonodi metatastatici e delle relative aderenze, così che il era stato costretto a sottoporsi ad ulteriore intervento per asportare i residui CP_2 linfonodi - eseguito presso struttura ospedaliera I.E.O. di Milano nel maggio 2010 – così subendo un danno biologico da invalidità temporanea quantificato dal C.T.U. in giorni
20 di inabilità temporanea assoluta e ulteriori giorni 40 di invalidità parziale al 50%
Il giudice di prime cure aveva invece escluso l'imputabilità ai sanitari dell dei danni CP_3 conseguenti ai postumi dell'8%, sofferti dal paziente come conseguenza esclusiva dell'errata esecuzione dell'intervento effettuato presso la struttura milanese, non oggetto della presente controversia, costituiti dalla ptosi palpebrale con lieve enoftalmo da sindrome di CL RD Per_2
Il Tribunale respingeva inoltre la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, consistente in spese mediche per controlli che il paziente avrebbe comunque dovuto eseguire in conseguenza della patologia neoplastica da cui era risultato affetto.
Il primo giudice dichiarava infine interamente compensate tra le parti le spese di lite e di CTU.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta affidandosi al seguente, unico, motivo di appello:
1) Erronea applicazione dei criteri di calcolo per la liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, non essendo stata fatta adeguata applicazione dei parametri di cui agli artt. 138, 139 CdA, correttamente invocati, ma in pratica non effettivamente attuati;
conseguente errata liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea patito dal nella misura di € 5.090,77, anziché nella minore somma di € 2.046,71 CP_2
(già comprensiva della devalutazione al giorno del sinistro e della rivalutazione annuale sino alla data della sentenza).
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva , contestando le censure mosse CP_2 alla sentenza impugnata, della quale chiedeva l'integrale conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.11.2024 sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che in data 10.03.2010 si sottoponeva ad un CP_2 intervento chirurgico di svuotamento linfonodale latero-cervicale sinistro presso l , operazione resasi necessaria per il Controparte_1 trattamento delle metastasi riconducibili ad un carcinoma papillare infiltrante della tiroide, già asportata dal personale della stessa struttura sanitaria nel giugno del 2007. Risulta passato in giudicato per acquiescenza della parte appellante l'accertamento della responsabilità dell pisana per i danni subìti dal a causa Controparte_4 CP_2 dell'errata esecuzione dell'intervento del 10.03.2010 da parte dei sanitari dell Il CP_3 primo giudice aveva, infatti, individuato la condotta colposa del personale medico nell'aver realizzato l'intervento in assenza di un adeguato controllo intraoperatorio idoneo a evidenziare i linfonodi metastatici e, conseguentemente, ad esportarne la totalità, ad esempio utilizzando un ecodoppler guidato. La mancanza di tali adeguati controlli aveva comportato l'asportazione solo di una parte dei linfonodi compromessi
(nella specie 10 linfonodi con carattere istologico di iperplasia reattiva non di metastasi, cfr. p. 26 CTU), residuando tuttavia una linfoadenopatia metastatica, evidenziata dall'ecografia del 16.04.2010. È pacifico tra le parti che, in conseguenza di tale errore medico, e dunque della non radicalità del trattamento chirurgico presso l il CP_3 paziente si era dovuto sottoporre ad un ulteriore intervento, eseguito a Milano presso lo I.E.O. il 28.05.2010. Parimenti escluso dal thema decidendum, poiché coperto da giudicato interno, risulta l'accertamento del danno biologico temporaneo conseguente all'operazione del 10.03.2010, quantificato dal primo giudice sulla base della CTU medico legale del Dott. e pari a giorni 20 di inabilità assoluta e giorni 40 di Per_1 invalidità parziale al 50%. Del pari passato in giudicato per acquiescenza di parte appellata, la quale non ha proposto impugnazione incidentale, deve ritenersi il capo della sentenza di primo grado con il quale viene escluso il risarcimento del danno biologico permanente per difetto di nesso causale tra condotta dei medici pisani e postumi dell'8% ricondotti invece all'erronea esecuzione dell'ulteriore intervento eseguito presso la struttura milanese e non oggetto della presente causa;
allo stesso modo coperto da giudicato è il capo in cui viene negato il danno patrimoniale, corrispondente al rimborso delle spese sanitarie, trattandosi di esborsi che il paziente avrebbe comunque dovuto sostenere, anche in caso di condotta diligente dei medici, come conseguenza della patologia da cui era affetto. Infine, nessuna delle parti ha contestato l'utilizzo, ai fini liquidatori, dei criteri ex art. 139 d.lgs. 209/2005, stante il rinvio al codice delle assicurazioni operato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 158/2012, essendo la controversia incentrata unicamente sulla corretta applicazione dei parametri richiamati in detta norma.
2. Il quantum del danno non patrimoniale – Con l'unico motivo di appello proposto,
l ha contestato il non corretto calcolo del danno Controparte_1 non patrimoniale da invalidità temporanea, per non essere stati applicati i criteri di cui all'art. 139 CdA, norma la cui corretta applicazione non è controversa. Il motivo è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Nel caso di specie è, come sopra detto, coperto da giudicato l'accertamento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea causalmente correlato all'intervento eseguito il 10.03.2010 dai sanitari di e quantificato dal Tribunale, sulla scorta della CTU, CP_3 in 20 giorni di inabilità temporanea totale ed ulteriori 40 giorni di invalidità temporanea al 50%.
A fronte di ciò il primo giudice ha così statuito sul punto: 'Passando alla liquidazione di siffatto danno, occorre fare riferimento agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (cfr. D.L. n. 158 del 2012, secondo cui anche nel settore sanitario, si applica il criterio di liquidazione del danno "biologico" secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, definito nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private) in base alle quali, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del fatto e dei parametri innanzi indicati (ITT, ITA), può essere liquidato all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo di € 5.090,77. Tale voce di danno è liquidata all'attualità, ma all'attore compete altresì il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi liquidati, devalutati all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal giorno del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza'.
Nessun dubbio che il primo giudice abbia intero risarcire al il solo danno da CP_2 invalidità temporanea, l'unico causalmente correlato alla condotta dei sanitari pisani, attribuendosi invece le lesioni permanenti pari all'8% unicamente al successivo erroneo intervento dei medici milanesi, non oggetto della presente controversia;
in proposito chiaro appare il passaggio della sentenza dove si dice 'Per tutto quanto sopra, si reputa condivisibile la quantificazione operata dal CTU del danno temporaneo di natura iatrogena imputabile a parte convenuta nella misura di 20 giorni di inabilità assoluta e di ulteriori 40 giorni di invalidità parziale al tasso medio del 50% (dovendosi invece addebitare alla condotta milanese un'invalidità permanente computabile nella misura dell'8% a titolo di danno biologico che, pertanto, non deve essere contabilizzato a carico dell '. CP_3
Appare dunque evidente l'errore di computo in cui è incorso il Tribunale, laddove l'art. 139, comma 1 lett. b cod. ass., nella versione vigente nell'agosto del 2022 e, dunque, al momento della liquidazione da parte del primo giudice, prevedeva una quantificazione del danno biologico temporaneo pari a € 50,79 per ogni giorno di inabilità assoluta
(importo aggiornato con decreto dell'8 giugno 2022 e in vigore dal mese di aprile 2022), di talchè moltiplicando l'indennità giornaliera di € 50,79 per i 20 giorni di inabilità assoluta e la metà dello stesso importo per i 40 giorni di inabilità parziale al 50%, si giunge a un risarcimento complessivo di € 2.031,60. Si tratta infatti del c.d. danno biologico temporaneo da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale e/o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto (cfr. Cass. III, ord. n. 7126/2021).
Anche ritenendo ricompreso nella quantificazione fatta dal primo giudice il riconoscimento del danno morale, in applicazione dell'art. 139 co 3 CdA nel suo massimo ammontare (pari al 20% del quantum riconosciuto per la lesione dell'integrità psico fisica) si perverrebbe al massimo alla somma di euro a € 2.437,92, che devalutata dal giorno della sentenza di primo grado al dì del sinistro (in € 1.999,93) poi annualmente rivalutata porterebbe alla misura finale e complessiva di € 2.437,91.
Del tutto priva di fondamento l'osservazione di parte appellata che ha ritenuto il maggior importo risarcito dal giudice (di complessive euro 5090,77) attribuibile ad un non meglio precisato 'maggior danno' derivante dall'aver dovuto subire un ulteriore intervento: il danno che il primo giudice ha inteso risarcire in quanto causalmente correlato all'attività negligente dei medici pisani, è infatti unicamente quello da invalidità temporanea (totale e parziale) correlata alla degenza per il secondo intervento, non già alla imperita esecuzione di tale seconda operazione da parte dei medici milanesi, non essendo l'operato della struttura milanese oggetto della presente causa. Se è vero infatti che nell'incipit della propria pronuncia, il Tribunale ha dichiarato di aderire integralmente alle conclusioni della CTU medico legale, riportando anche un frammento significativo dell'elaborato peritale, ove si legge “a cagione di tale imperizia si è determinato al p. un
'maggior danno' rappresentato dalla necessità di doversi sottoporre ad un ulteriore intervento chirurgico”, nel proseguo della decisione il primo giudice ha poi inequivocabilmente argomentato sull'accertamento della condotta imperita del personale dell e sulla ricostruzione del nesso causale tra quest'ultima e il danno CP_3 da invalidità temporanea.
Dal testo della sentenza impugnata, dunque, appare chiaro come l'importo oggetto di condanna sia relativo soltanto al danno biologico temporaneo sofferto dal paziente e non comprenda anche ulteriori voci di danno non patrimoniale come invece vorrebbe l'appellato. Va ribadito poi che nello stesso concetto di inabilità temporanea (assoluta o parziale) è compreso il nocumento derivante dai trattamenti e dalle cure necessari a ristabilire lo status quo ante o, nel caso della responsabilità medica, vòlti a porre rimedio a interventi peggiorativi dello stato di salute iniziale o, come nel caso di specie, a completare interventi con esito parziale. La giurisprudenza anche recentemente ha riaffermato che il danno biologico temporaneo è, infatti, teso a risarcire quel “periodo di incapacità ad attendere a qualsiasi attività - inabilità totale - o soltanto ad alcune attività - inabilità parziale - della vita quotidiana, situazione patita dal soggetto, a causa della lesione della salute, prima di essere ritenuto dai medici clinicamente guarito, e che coincide, pertanto, con il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente e per il suo completo recupero psicofisico, ed al quale consegue il ripristino della condizione di salute antecedente il sinistro (qualora dalla terapia non esitino condizioni menomative) ovvero la definitiva stabilizzazione delle condizioni invalidanti (qualora al termine delle terapie esitino menomazioni o condizioni peggiorative inemendabili)” (si veda a tal proposito Cass. sez. L, sent. n. 35416/2022).
Il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di maggior danno per l'essersi dovuto sottoporre a nuovo intervento, come vorrebbe la parte appellata, costituirebbe, per tale ragione, una illegittima duplicazione del medesimo pregiudizio.
Detto questo, dovendosi in questa sede procedere non ad una mera correzione di errore di calcolo, ma ad una nuova quantificazione del riconosciuto danno da invalidità temporanea, in accoglimento del motivo di gravame, si osserva come, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado,
l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare"
(e nel caso di specie si tratta comunque di sistema a tabella ancorchè correlato a DM emessi in esecuzione dell'art.139 CdA), la sopravvenuta variazione, nelle more del giudizio di appello, delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. da ult. Cass. 22.11.2019 n. 30519; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018).
Dunque, per quanto detto, dovrà nella fattispecie essere applicata la tabella attualmente vigente di cui al D.M. 16.07.2024.
Pertanto, sommato il periodo di 20 giorni di inabilità assoluta e i 40 giorni di inabilità parziale al 50%, data un'indennità giornaliera di euro 55,24, è complessivamente dovuta la somma di euro 2209,60 [(55,34x20)+(55,24x40:2)].
A tale importo deve essere aggiunta la componente di danno c.d. morale nei termini di cui all'art. 129 co 3 C.d.A., con incremento necessario per dar conto della sofferenza fisica provata e del patema d'animo, anche per la percezione della compromissione della propria salute;
un periodo di malattia determinato dall'incompleta esecuzione dell'intervento e, dunque, caratterizzato dalla sottoposizione ad una ulteriore asportazione linfonodale, si presume infatti caratterizzato da particolare patema d'animo e intenso stato di preoccupazione per la propria salute;
tale danno morale dev'essere liquidato in via equitativa nella misura del 20% del danno biologico temporaneo, così come consentito dall'art. 139 comma terzo e come autorevolmente chiarito da Cass. 12408/11 e Corte Costituzionale 235/14, per ulteriori euro 441,92.
A tale ultimo proposito si osserva come la quantificazione della componente morale del danno non patrimoniale non rappresenta affatto una posta di danno ulteriore rispetto alla componente strettamente biologica: il danno morale rappresenta infatti una parte coessenziale del richiesto danno non patrimoniale di cui anche le tabelle delle c.d. micropermanenti prevedono la quantificazione.
Ora, l'art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle sentenze di San Martino del 2008, nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto. Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micropermanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice,
"in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3).
Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass.
17 settembre 2010, n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno "morale" era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione”.
Tale orientamento, poi, è stato avallato e giustificato dalla stessa Corte Costituzionale, nella nota pronuncia 235/14, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 Codice Assicurazioni private, in quanto al punto 10.1 di quella pronuncia si legge: "la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3". Si legge ancora nella predetta sentenza del giudice delle leggi al punto 10.2.2: "l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno - attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella - lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato". In tal senso si veda anche Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015, Rv. 635701 – 01, che in motivazione, commentando la citata sentenza della Corte Costituzionale, precisa: “Il danno biologico da micro permanenti, definito dall'art. 139 CdA come .....può essere "aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" secondo la testuale disposizione della norma: e il giudice delle leggi ha voluto esplicitare una volontà legislativa che, alla luce delle considerazioni svolte, limitava la risarcibilità del danno biologico da micro permanente ai valori tabellari stabiliti ex lege, contestualmente circoscrivendo l'aumento del quantum risarcitorio in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato - e cioè attraverso la personalizzazione del danno, senza che "la norma denunciata sia chiusa al risarcimento anche del danno morale" - al 20% di quanto riconosciuto per il danno biologico”).
La più recente Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019 (Rv. 652664 - 01) ha affermato ancora più chiaramente che: “Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto, da una parte, dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139
c.d.a. come modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), e il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)”.
Appare dunque ormai doveroso uniformarsi a tali autorevoli voci. Il complessivo danno non patrimoniale risarcibile è dunque nella fattispecie pari ad euro
2651,52.
3.Le restituzioni - AOUP ha dato atto di aver corrisposto gli importi in esecuzione della sentenza di primo grado, chiedendo la restituzione di quanto versato in più rispetto al dovuto.
Secondo un principio ormai consolidato in Cassazione, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la modifica dell'art. 336 cpc., essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile (cfr. Cass. n°
7144/2021; Cass. n. 6002; 21.7.2020). Ciò che assume rilievo è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte, da cui deriva il diritto alla loro restituzione, con gli interessi legali dal pagamento fino all'effettiva restituzione.
Nel caso di specie, ha prodotto l'avviso di pagamento mediante bonifico CP_3 dell'importo indicato nella sentenza di primo grado pari ad euro 5587,43, a titolo di risarcimento danni recante la data del 15.12.2023. La parte appellata non ha contestato tale intervenuto pagamento.
Per ricavare la differenza tra l'importo dovuto e quello invece corrisposto dall'odierna appellante le somme dovranno essere rese omogenee dal punto di vista del computo di rivalutazione ed interessi e dunque:
-l'importo che è risultato essere effettivamente dovuto a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale, pari ad euro 2651,52, andrà devalutato alla data dell'illecito
(pervenendosi così all'importo di euro 2049,09), computando poi su di esso la rivalutazione monetaria e gli interessi cd. compensativi - ovvero gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno - fino al momento dell'avvenuto pagamento il
15.12.2023 della maggior somma da parte di pervenendosi all'importo di euro CP_3
3014,00;
-dalla maggior somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado andrà scomputato l'importo corrispondente al danno effettivo, per come sopra indicato, rivalutato alla medesima data del pagamento, così pervenendo alla somma di euro
2573,43 (euro 5587,43-euro 3014,00).
Su tale ultima somma dovranno infine essere computati gli interessi nella misura legale dal pagamento del 15.12.2023 all'effettivo soddisfo.
Parte dovrà quindi essere condannata a restituire a quanto da quest'ultima CP_2 CP_3 versato a titolo di danno non patrimoniale in misura superiore a quanto risultato dovuto in applicazione dei corretti parametri tabellari di cui all'art. 139 CdA, per come sopra specificato.
4.Le spese di lite - La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Tanto premesso, nel regolare le spese di lite si deve muovere dalla premessa che il
, all'esito dei due gradi di giudizio, si è visto riconoscere solo una voce di danno, CP_2 con rigetto delle altre richieste (in particolare con rigetto di danno da invalidità permanente e danno patrimoniale). In proposito si evidenzia come il fatto che il danno effettivamente subito dal ed attribuibile ad sia risultato molto inferiore CP_2 CP_3 rispetto a quello dallo stesso richiesto, non è elemento di per sé tale da giustificare una compensazione delle spese di lite. Come autorevolmente chiarito in proposito dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass SSUU n. 32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi), e può giustificare la compensazione (totale o parziale) solo in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma c.p.c. Dunque, nel caso di specie, solo il rigetto di due delle domande risarcitorie (danno biologico permanente e danno patrimoniale) è da ritenere elemento tale da integrale una reciproca soccombenza in grado di sostenere una compensazione delle spese di lite.
Detto questo, quanto al primo grado non sussistono gli estremi per discostarsi dalla compensazione integrale delle spese di lite disposta dal Tribunale, posto che una diversa valutazione, che segua il principio di parziale reciproca soccombenza, porrebbe in carico all'appellante quantomeno una parte di tali spese, determinando una reformatio CP_3 in peius incompatibile con il principio devolutivo dell'appello. In altre parole, l'attore in primo grado, pur non avendo impugnato incidentalmente il capo sulle spese, si vedrebbe ingiustamente avvantaggiato dal giudizio di appello instaurato dalla controparte. La
Corte di legittimità ha in più occasioni affermato come il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum,
l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (si cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3896 del 17/02/2020).
Tanto vale a maggior ragione perché, nel caso di specie, l'appello non è stato rigettato ma accolto. A ciò si aggiunga che è l'appellato stesso, nella comparsa di costituzione e risposta, a chiedere al Collegio la compensazione delle spese di lite.
Lo stesso deve dirsi per le spese di CTU espletata in primo grado, anche queste integralmente compensate dal primo giudice, con statuizione che non può non essere confermata.
Quanto al giudizio di appello, deve ritenersi conto dell'esito complessivo della lite e dunque del fatto che all'esito dei due gradi di giudizio è risultata accolta solo una delle voci di danno originariamente richieste dal , circostanza questa che, integrando CP_2 una ipotesi di soccombenza reciproca, giustifica una integrale compensazione delle spese di lite anche del secondo grado. Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite (cfr. sentenza Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022 cit.) la soccombenza reciproca
è infatti configurabile non solo in presenza di un accoglimento parziale di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche nel caso, ricorrente nella fattispecie in esame, di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, liquida il danno non patrimoniale da invalidità temporanea subito da ed a carico di nell'importo di euro 2651,52; CP_2 CP_3
2) per l'effetto, condanna a restituire a la differenza rispetto alla CP_2 CP_3 maggior somma da quest'ultima pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 2.573,43, oltre interessi nella misura legale dal pagamento all'effettivo soddisfo;
3) conferma l'integrale compensazione di spese di lite e di CTU di primo grado per come disposto dal Tribunale;
4) dichiara le spese di lite del grado di appello interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.01.2024 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni