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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12694/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12694/2022 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 24.2.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata in Quarto (NA) alla via Mercadante n. 47, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Vitulli e dell'avv. Elisabetta Principe, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
- ATTRICE -
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la Controparte_1 P.IVA_1 carica in al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, a mezzo dell'avv. CP_1
Carla D'Alterio, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale allegata all'atto di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale Conclusioni: all'udienza del 24.2.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.5.2022, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti del deducendo di aver subìto danni di Controparte_1 natura patrimoniale e non patrimoniale a seguito di un infortunio verificatosi il giorno 19.2.2013 alle ore 10:00 circa alla via Toledo in CP_1
A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che il giorno 19.2.2013, alle ore 10.00 circa, provenendo da Piazza Dante e dirigendosi verso
Piazza Trieste e Trento, percorreva a piedi il marciapiedi destro di via Toledo in CP_1
- che il marciapiedi era composto da lastroni dal piano calpestabile liscio e regolare e non vi erano transenne o segnali con avvertimenti di pericolo;
- che, in quel contesto, poggiava il piede su uno dei lastroni di basalto il quale, basculando, le faceva perdere l'equilibrio e la faceva cadere a terra;
pagina 1 di 7 - che la caduta le procurava lesioni al braccio sinistro che giustificavano il trasporto in ospedale a mezzo autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di ove i CP_1 sanitari le diagnosticavano una lussazione del gomito con fratture scomposte del capitello radiale a sinistra, lesione della paletta omerale e frattura dell'olecrano;
- che, trasferita in reparto, le veniva immobilizzato il braccio in attesa del necessario intervento chirurgico, il quale veniva effettuato in data 5.3.2013 in costanza di ricovero;
- che, con l'intervento chirurgico, veniva applicato un fissatore esterno a livello di omero ed ulna e, dopo una serie di controlli e terapie, il 29.1.2014 veniva dichiarata guarita con postumi;
- che, a causa delle lesioni subìte, ha dovuto modificare le proprie abitudini di vita sociale, necessitando di continua assistenza quotidiana.
Tanto premesso, la chiedeva al il risarcimento dei danni non Parte_1 Controparte_1 patrimoniali, sub specie di danno biologico con personalizzazione e danno morale, nonché il danno patrimoniale per spese mediche sostenute, ravvisando una responsabilità da custodia del suolo demaniale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il negando ogni Controparte_1 addebito. Precisamente, eccepiva l'impossibilità di configurare una responsabilità oggettiva CP_ dell convenuto, data l'estensione e la densità del nonché l'infondatezza Controparte_1 della domanda per carenza di prova. In subordine, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa della danneggiata con conseguente diminuzione della responsabilità dell'ente comunale ex art. 1227
c.c.
Escussa la teste ed espletata CTU medico-legale, il giudice fissava l'udienza del Tes_1
24.2.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente deve dirsi che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Invero, l'applicabilità o meno della suddetta disposizione nei confronti della Pubblica
Amministrazione, allorché si tratti – come nel caso di specie – di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, per lungo tempo è stata ed è tuttora fonte di contrasti giurisprudenziali.
Una parte della giurisprudenza, infatti, sostiene che l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, si sostiene che tale responsabilità non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446). Ne consegue che pagina 2 di 7 la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità extracontrattuale, sancita dall'art. 2043 c.c. Altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che l'art. 2051 c.c. possa e debba trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr., su tutte, Cass., 1.10.2004, n. 19653).
L'adesione all'uno o all'altro orientamento, come è noto, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova. Ed, infatti, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia provato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale
è tenuta a liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Ebbene, fatta tale doverosa premessa, questo Giudice ritiene preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi ai terzi, quale quello denunziato dall'odierna attrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Milita in tal senso, l'interpretazione letterale della norma che non prevede alcuna restrizione del suo campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, con esclusione delle ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla P.A., atteso che l'unico limite contemplato dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito (cfr. Cass., 23.1.2009, n. 1691; nonché Cass., 14.3.2006,
n. 5445 e Cass., 20.2.2006, n. 3651).
Su tale questione la giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Cassazione Civile n. 11140/2024 ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali e quindi pure alle strade pubbliche, di talché agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. Ne deriva che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
In modo del tutto condivisibile, poi, la Suprema Corte ha precisato che occorre distinguere tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui si tratta, rispetto alle quali l'uso generalizzato e l'estensione della pagina 3 di 7 res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, e situazioni che si originano in conseguenza di comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa, rispetto alle quali si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità.
Nel primo caso, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta – e, cioè, per presunzione – giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per caso fortuito;
nel secondo caso, invece, la prova liberatoria si sposta inevitabilmente sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso.
Orbene, nel caso di specie, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire i fatti in maniera del tutto coincidente rispetto alla prospettazione fattane dall'attrice,
in citazione. Parte_1
In particolare, figlia dell'attrice, escussa all'udienza del 13.11.2023, ha riferito Tes_1 che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, la madre, mentre stava passeggiando con lei e sua sorella, su uno dei marciapiedi di via Toledo, all'altezza del negozio di Parte_2 giocattoli denominato “Leonetti”, poggiava un piede su un lastrone di cemento che non era ben fissato a terra e perdeva l'equilibrio, cadendo a terra;
che, in corrispondenza del punto in cui la madre era caduta, la sede stradale si presentava dissestata in più punti e che il lastrone di cemento sul quale la donna aveva poggiato il piede era traballante;
che tale situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata e che la zona in questione non era transennata o, in altro modo, preclusa al traffico pedonale;
che, infine, subito dopo la caduta, la lamentava un Parte_1 forte dolore al braccio sinistro, motivo per cui, subito dopo la caduta, si era reso necessario portarla al pronto soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di CP_1
Orbene, è sufficiente esaminare le fotografie che sono state prodotte da parte attrice e che ritraggono il tratto di strada ove avvenne la caduta, per rendersi conto che lo stesso – all'epoca dei fatti – era danneggiato in più punti e costituiva quindi una sicura fonte di pericolo per i passanti.
Inoltre, a riprova della veridicità del sinistro, deve dirsi che i rilievi fotografici prodotti dall'attrice documentano il momento in cui l'anziana donna si trovava ancora a terra con alcuni passanti intorno che le prestavano soccorso.
A guardare le fotografie, pertanto, non sorprende che l'attrice – la quale, all'epoca dei fatti, aveva già quasi ottanta anni – possa essere caduta nel transitare in quel tratto di marciapiede, il quale peraltro risulta essere largo e pianeggiante, in quanto appositamente destinato al transito dei pedoni, e non appariva quindi pericoloso.
pagina 4 di 7 Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la caduta dell'attrice non può attribuirsi ad un difetto di diligenza da parte sua, né ad una scelta del tutto arbitraria della stessa di transitare in un punto della sede stradale particolarmente impervio.
A ciò si aggiunga che la caduta fu determinata dal fatto che uno dei lastroni, oltre ad essere visibilmente lesionato, era anche instabile e traballante;
circostanza, questa, che di sicuro non poteva essere prevista dall'attrice e ciò, nonostante l'ottima visibilità dei luoghi dovuta all'orario mattutino in cui avvenne l'incidente, essendo del tutto imprevedibile, non poteva di certo indurre l'attrice, in mancanza di una idonea segnalazione della situazione di pericolo, a deviare il proprio percorso in altre direzioni.
Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dalla ricorrente e l'incidente occorso alla stessa, questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta verificatasi a causa del dell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale da parte dell'ente convenuto, proprietario e custode della stessa.
Né può dirsi che l'attrice – in ragione dell'età avanzata della stessa (77 anni) e del fatto che calzava scarpe comode e procedeva ad una velocità sicuramente adeguata alla situazione – abbia concorso in qualche modo nella determinazione del danno.
Va dunque affermata la responsabilità esclusiva del il quale era tenuto alla Controparte_1 custodia della via Toledo e non ha fornito la prova della ricorrenza del “caso fortuito” – nei termini sopra indicati – nella determinazione del sinistro de quo.
Accertata, dunque, l'esclusiva responsabilità del in ordine al sinistro in esame, occorre CP_1 procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da . Parte_1
In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti.
La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus.
Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059
c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost.
pagina 5 di 7 In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt.
138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa.
Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente.
Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri.
Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro per cui è causa, ha subito “una lussazione posteriore dell'olecrano a sinistra trattata mediante riduzione in narcosi, complicata da frattura dell'apice della coronoide e del capitello radiale affrontate con osteosintesi con minivite metallica (ancora in situ) e frattura della paletta omerale in regione volare gestita conservativamente, poi ulteriormente stabilizzate a mezzo posizionamento di fissatore esterno ed apparecchio gessato, successivamente rimossi”, con esiti di natura permanente dettagliatamente descritti nella relazione di perizia in atti, redatta dal nominato CTU, che hanno richiesto l'uso di un fissatore e sterno e di un apparecchio gessato (cfr. CTU a firma della dott.ssa pagg. 11 e ss). Persona_1
Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 10% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale in 20 giorni e l'inabilità temporanea parziale in giorni 30 (trenta) al 50% e in giorni 60 (sessanta) al 25%.
Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, tra l'altro, che lo stesso non è stato motivatamente contestato nemmeno da parte convenuta.
Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia.
Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 77 anni pagina 6 di 7 – deve essere quantificato in € 16.197,00 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 5.750,00, per un totale di complessivi € 21.947,00. Tali somme sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (febbraio 2013), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia, in considerazione della documentazione che è stata prodotta dall'attrice, deve liquidarsi la somma di € 1.293,35, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite sostenute dall'attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere Controparte_1 liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio).
Parimenti, le spese di CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico del convenuto, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere CP_1 le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna il Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 21.947,00, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (febbraio 2013), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
2. condanna il al pagamento in favore dell'attrice di € 1.293,35, a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dì del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza;
3. condanna il al rimborso in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 314,00 per spese vive, € 2.540,00 per compensi dei procuratori, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
4. pone le spese di CTU in via definitiva a carico del Controparte_1
Napoli, 9.3.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12694/2022 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 24.2.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata in Quarto (NA) alla via Mercadante n. 47, presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Vitulli e dell'avv. Elisabetta Principe, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo
- ATTRICE -
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la Controparte_1 P.IVA_1 carica in al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, a mezzo dell'avv. CP_1
Carla D'Alterio, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale allegata all'atto di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale Conclusioni: all'udienza del 24.2.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.5.2022, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti del deducendo di aver subìto danni di Controparte_1 natura patrimoniale e non patrimoniale a seguito di un infortunio verificatosi il giorno 19.2.2013 alle ore 10:00 circa alla via Toledo in CP_1
A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva:
- che il giorno 19.2.2013, alle ore 10.00 circa, provenendo da Piazza Dante e dirigendosi verso
Piazza Trieste e Trento, percorreva a piedi il marciapiedi destro di via Toledo in CP_1
- che il marciapiedi era composto da lastroni dal piano calpestabile liscio e regolare e non vi erano transenne o segnali con avvertimenti di pericolo;
- che, in quel contesto, poggiava il piede su uno dei lastroni di basalto il quale, basculando, le faceva perdere l'equilibrio e la faceva cadere a terra;
pagina 1 di 7 - che la caduta le procurava lesioni al braccio sinistro che giustificavano il trasporto in ospedale a mezzo autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di ove i CP_1 sanitari le diagnosticavano una lussazione del gomito con fratture scomposte del capitello radiale a sinistra, lesione della paletta omerale e frattura dell'olecrano;
- che, trasferita in reparto, le veniva immobilizzato il braccio in attesa del necessario intervento chirurgico, il quale veniva effettuato in data 5.3.2013 in costanza di ricovero;
- che, con l'intervento chirurgico, veniva applicato un fissatore esterno a livello di omero ed ulna e, dopo una serie di controlli e terapie, il 29.1.2014 veniva dichiarata guarita con postumi;
- che, a causa delle lesioni subìte, ha dovuto modificare le proprie abitudini di vita sociale, necessitando di continua assistenza quotidiana.
Tanto premesso, la chiedeva al il risarcimento dei danni non Parte_1 Controparte_1 patrimoniali, sub specie di danno biologico con personalizzazione e danno morale, nonché il danno patrimoniale per spese mediche sostenute, ravvisando una responsabilità da custodia del suolo demaniale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il negando ogni Controparte_1 addebito. Precisamente, eccepiva l'impossibilità di configurare una responsabilità oggettiva CP_ dell convenuto, data l'estensione e la densità del nonché l'infondatezza Controparte_1 della domanda per carenza di prova. In subordine, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa della danneggiata con conseguente diminuzione della responsabilità dell'ente comunale ex art. 1227
c.c.
Escussa la teste ed espletata CTU medico-legale, il giudice fissava l'udienza del Tes_1
24.2.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente deve dirsi che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Invero, l'applicabilità o meno della suddetta disposizione nei confronti della Pubblica
Amministrazione, allorché si tratti – come nel caso di specie – di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, per lungo tempo è stata ed è tuttora fonte di contrasti giurisprudenziali.
Una parte della giurisprudenza, infatti, sostiene che l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, si sostiene che tale responsabilità non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446). Ne consegue che pagina 2 di 7 la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità extracontrattuale, sancita dall'art. 2043 c.c. Altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che l'art. 2051 c.c. possa e debba trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr., su tutte, Cass., 1.10.2004, n. 19653).
L'adesione all'uno o all'altro orientamento, come è noto, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova. Ed, infatti, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia provato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale
è tenuta a liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Ebbene, fatta tale doverosa premessa, questo Giudice ritiene preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi ai terzi, quale quello denunziato dall'odierna attrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Milita in tal senso, l'interpretazione letterale della norma che non prevede alcuna restrizione del suo campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, con esclusione delle ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla P.A., atteso che l'unico limite contemplato dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito (cfr. Cass., 23.1.2009, n. 1691; nonché Cass., 14.3.2006,
n. 5445 e Cass., 20.2.2006, n. 3651).
Su tale questione la giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Cassazione Civile n. 11140/2024 ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali e quindi pure alle strade pubbliche, di talché agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. Ne deriva che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
In modo del tutto condivisibile, poi, la Suprema Corte ha precisato che occorre distinguere tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui si tratta, rispetto alle quali l'uso generalizzato e l'estensione della pagina 3 di 7 res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, e situazioni che si originano in conseguenza di comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa, rispetto alle quali si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità.
Nel primo caso, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta – e, cioè, per presunzione – giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per caso fortuito;
nel secondo caso, invece, la prova liberatoria si sposta inevitabilmente sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso.
Orbene, nel caso di specie, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire i fatti in maniera del tutto coincidente rispetto alla prospettazione fattane dall'attrice,
in citazione. Parte_1
In particolare, figlia dell'attrice, escussa all'udienza del 13.11.2023, ha riferito Tes_1 che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, la madre, mentre stava passeggiando con lei e sua sorella, su uno dei marciapiedi di via Toledo, all'altezza del negozio di Parte_2 giocattoli denominato “Leonetti”, poggiava un piede su un lastrone di cemento che non era ben fissato a terra e perdeva l'equilibrio, cadendo a terra;
che, in corrispondenza del punto in cui la madre era caduta, la sede stradale si presentava dissestata in più punti e che il lastrone di cemento sul quale la donna aveva poggiato il piede era traballante;
che tale situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata e che la zona in questione non era transennata o, in altro modo, preclusa al traffico pedonale;
che, infine, subito dopo la caduta, la lamentava un Parte_1 forte dolore al braccio sinistro, motivo per cui, subito dopo la caduta, si era reso necessario portarla al pronto soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di CP_1
Orbene, è sufficiente esaminare le fotografie che sono state prodotte da parte attrice e che ritraggono il tratto di strada ove avvenne la caduta, per rendersi conto che lo stesso – all'epoca dei fatti – era danneggiato in più punti e costituiva quindi una sicura fonte di pericolo per i passanti.
Inoltre, a riprova della veridicità del sinistro, deve dirsi che i rilievi fotografici prodotti dall'attrice documentano il momento in cui l'anziana donna si trovava ancora a terra con alcuni passanti intorno che le prestavano soccorso.
A guardare le fotografie, pertanto, non sorprende che l'attrice – la quale, all'epoca dei fatti, aveva già quasi ottanta anni – possa essere caduta nel transitare in quel tratto di marciapiede, il quale peraltro risulta essere largo e pianeggiante, in quanto appositamente destinato al transito dei pedoni, e non appariva quindi pericoloso.
pagina 4 di 7 Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la caduta dell'attrice non può attribuirsi ad un difetto di diligenza da parte sua, né ad una scelta del tutto arbitraria della stessa di transitare in un punto della sede stradale particolarmente impervio.
A ciò si aggiunga che la caduta fu determinata dal fatto che uno dei lastroni, oltre ad essere visibilmente lesionato, era anche instabile e traballante;
circostanza, questa, che di sicuro non poteva essere prevista dall'attrice e ciò, nonostante l'ottima visibilità dei luoghi dovuta all'orario mattutino in cui avvenne l'incidente, essendo del tutto imprevedibile, non poteva di certo indurre l'attrice, in mancanza di una idonea segnalazione della situazione di pericolo, a deviare il proprio percorso in altre direzioni.
Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dalla ricorrente e l'incidente occorso alla stessa, questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta verificatasi a causa del dell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale da parte dell'ente convenuto, proprietario e custode della stessa.
Né può dirsi che l'attrice – in ragione dell'età avanzata della stessa (77 anni) e del fatto che calzava scarpe comode e procedeva ad una velocità sicuramente adeguata alla situazione – abbia concorso in qualche modo nella determinazione del danno.
Va dunque affermata la responsabilità esclusiva del il quale era tenuto alla Controparte_1 custodia della via Toledo e non ha fornito la prova della ricorrenza del “caso fortuito” – nei termini sopra indicati – nella determinazione del sinistro de quo.
Accertata, dunque, l'esclusiva responsabilità del in ordine al sinistro in esame, occorre CP_1 procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da . Parte_1
In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti.
La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus.
Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059
c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost.
pagina 5 di 7 In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt.
138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa.
Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente.
Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri.
Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro per cui è causa, ha subito “una lussazione posteriore dell'olecrano a sinistra trattata mediante riduzione in narcosi, complicata da frattura dell'apice della coronoide e del capitello radiale affrontate con osteosintesi con minivite metallica (ancora in situ) e frattura della paletta omerale in regione volare gestita conservativamente, poi ulteriormente stabilizzate a mezzo posizionamento di fissatore esterno ed apparecchio gessato, successivamente rimossi”, con esiti di natura permanente dettagliatamente descritti nella relazione di perizia in atti, redatta dal nominato CTU, che hanno richiesto l'uso di un fissatore e sterno e di un apparecchio gessato (cfr. CTU a firma della dott.ssa pagg. 11 e ss). Persona_1
Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 10% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale in 20 giorni e l'inabilità temporanea parziale in giorni 30 (trenta) al 50% e in giorni 60 (sessanta) al 25%.
Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, tra l'altro, che lo stesso non è stato motivatamente contestato nemmeno da parte convenuta.
Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia.
Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 77 anni pagina 6 di 7 – deve essere quantificato in € 16.197,00 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 5.750,00, per un totale di complessivi € 21.947,00. Tali somme sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (febbraio 2013), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia, in considerazione della documentazione che è stata prodotta dall'attrice, deve liquidarsi la somma di € 1.293,35, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese di lite sostenute dall'attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere Controparte_1 liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio).
Parimenti, le spese di CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico del convenuto, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere CP_1 le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna il Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 21.947,00, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (febbraio 2013), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
2. condanna il al pagamento in favore dell'attrice di € 1.293,35, a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dì del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza;
3. condanna il al rimborso in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 314,00 per spese vive, € 2.540,00 per compensi dei procuratori, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
4. pone le spese di CTU in via definitiva a carico del Controparte_1
Napoli, 9.3.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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