Articolo 13 della Legge 10 maggio 1938, n. 745
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 luglio 1938
Art. 13.

La durata dei prestiti su pegno non puo' essere minore di tre mesi, ne' maggiore di un anno.

Le cose costituite in pegno non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del mutuo, sono vendute all'asta pubblica secondo le norme di cui all'art. 35.


Entrata in vigore il 2 luglio 1938
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