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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8705 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. ..........................
R.G. n. ...........................
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
alla pubblica udienza del 26-11-2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14864/2025 del ruolo generale
TRA ato a Napoli il 9-8-1965, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Leperino Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Scisciano alla via Roma 51
ricorrente
E
Controparte_1 CP_2
resistente
[...]
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2025 parte ricorrente citava in giudizio le resistenti onde ottenere la condanna delle somme di cui al ricorso. Veniva pertanto l' udienza del 5 novembre 2025 nella quale nessuna delle parti depositava note di trattazione, così come nessuno compariva all'odierna udienza, alla quale la causa era stata rinviata ex art. 309 c.p.c.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi i resistenti costituiti e non avendo prodotto il difensore il ricorso notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell' art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Napoli 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio
R.G. n. ...........................
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
alla pubblica udienza del 26-11-2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14864/2025 del ruolo generale
TRA ato a Napoli il 9-8-1965, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Leperino Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Scisciano alla via Roma 51
ricorrente
E
Controparte_1 CP_2
resistente
[...]
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2025 parte ricorrente citava in giudizio le resistenti onde ottenere la condanna delle somme di cui al ricorso. Veniva pertanto l' udienza del 5 novembre 2025 nella quale nessuna delle parti depositava note di trattazione, così come nessuno compariva all'odierna udienza, alla quale la causa era stata rinviata ex art. 309 c.p.c.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi i resistenti costituiti e non avendo prodotto il difensore il ricorso notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell' art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Napoli 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio