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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente
Dott. ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 449 del Ruolo Generale anno 2023, rimessa per la decisione al
Collegio nell'udienza del 11.04.2025 con la concessione dei termini ex art.190, avente per oggetto: “Altri istituti di diritto di famiglia” (es. mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sardella Simona;
Parte_1
-ATTORE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. De Carlo Maria CP_1
-CONVENUTO-
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
-INTERVENUTO-
Motivi della decisione- Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23 01 2023 la sig.ra conveniva in giudizio il sig. , Parte_1 CP_1 deducendo quanto segue: che per circa diciotto anni aveva vissuto una relazione sentimentale, senza mai contrarre matrimonio, con il Sig. , nascendo dalla loro unione, il 05/03/2007, in Taranto, la piccola che era stata CP_1 Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori;
che le parti avevano posto fine alla propria relazione nel settembre 2022 allorquando ella ricorrente aveva scoperto che il sig. frequentava un'altra donna, cagionando tale nuova relazione una sofferenza CP_1 emotiva soprattutto alla di loro figlia di anni 15, che all'improvviso aveva visto la foto del padre sul Per_1 profilo di facebook insieme alla di lui nuova compagna;
che la piccola che era sempre stata molto legata a suo padre ,soffriva molto per questa situazione, Per_1 avendo assistito anche a videochiamate tra il predetto e la di lui nuova compagna;
che il sig. da circa due mesi aveva lasciato l'abitazione familiare prelevando i propri effetti personali CP_1
, e, pur sapendo che ella ricorrente era priva di qualunque fonte di reddito, si era disinteressato completamente delle esigenze del nucleo familiare, non avendo cercato neppure di recuperare il suo rapporto con la figlia, recandosi presso l'abitazione familiare solo per ritirare la posta;
che ella ricorrente, invece, nonostante le sofferenze vissute per questa situazione, si era sempre adoperata per garantire alla figlia l'affetto e il sostegno necessario e grazie all'aiuto economico di parenti e familiari era riuscita a soddisfare anche le esigenze primarie della minore;
che la predetta era rimasta nella casa familiare, sita in Massafra, alla via Pietro Maroncelli 11/A, nella quale intendeva continuare a vivere insieme alla figlia, avendo costei espresso tale desiderio, nonostante la situazione imbarazzante creata dal padre, legata a quella casa in cui aveva tutta la sua vita, le sue relazioni,
i suoi affetti, tra scuola, amici e parenti;
che la figlia minore ra iscritta al 2° anno di scuola media presso l'Istituto Manzoni, a qualche metro Per_1 di distanza dalla loro casa, vivendo nelle vicinanze anche i nonni paterni a cui la minore era molto legata;
che il sig. svolgeva lavori saltuari quali raccolta e trasporto di materiale ferroso, percependo altresi' CP_1 il reddito di cittadinanza, che non aveva pero' condiviso con ella ricorrente da quando costui aveva lasciato l'abitazione familiare, percependo anche una rendita INAIL e/o invalidità per un pregresso infortunio, di cui non conosceva l'esatto ammontare;
Alla luce di tali considerazioni la parte ricorrente instava questo Tribunale chiedendo di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della minore presso la madre, Persona_2 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, ed in via subordinata, in caso di reiterato disinteresse da parte del resistente nei confronti della figlia, disporre l'affidamento della stessa in via esclusiva ad ella istante, con l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla medesima per tutte le questioni riguardanti la minore (istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc.), anche quelle relative a scelte di maggiore rilevanza;
disporre un calendario di incontri padre- figlia, fatti salvi diversi accordi tra le parti;
porre a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della figlia minore in misura non inferiore ad euro 350,00 mensili, da corrispondere ad ella istante entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda ed adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, oltre assegno unico in via esclusiva, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore, come da protocollo di questo Tribunale a far data dal 04.07.2022; disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in
Massafra alla via Pietro Maroncelli 11/A in favore di ella ricorrente con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti , ad eccezione degli effetti personali che il sig. avrebbe asportato. CP_1
Con memoria di costituzione depositata in data 10.05.2023, si costituiva in giudizio , il quale CP_1 deduceva quanto segue:
che non aveva mai avuto un reale rapporto genitoriale con la figlia, che era sempre stata legata alla madre e dalla stessa condizionata, assumendo costei tutte le decisioni per la figlia, senza le dovute accortezze, tanto che la figlia,nonostante avesse 16 anni frequentava ancora la seconda media e non era stata neppure sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. gestendo la ricorrente la minore con molta approssimazione e superficialita' , allontanando egli resistente nonostante il suo ruolo di padre e compagno di vita;
che la vita di coppia delle odierne parti in causa da anni si era oramai deteriorata,venendo meno il dialogo ,
l'affetto e la comprensione oramai da tanto tempo, situazione che la ricorrente “accettava per Pt_2 non formalizzare la fine di una convivenza che portava avanti per non essere costretta a lasciare la casa coniugale;
che la piccola non era stata adeguatamente attenzionata neanche nelle cose importanti, molto Per_1 compiaciuta dalla madre, con una completa chiusura nei confronti del padre, che non aveva potuto fare altro che accettare la situazione, non potendosi sostituire alla figura materna dominante;
che la situazione era rimasta invariata nonostante egli resistente cercasse di avere un rapporto con la figlia, soprattutto dopo essersi allontanato dalla casa coniugale, non riuscendo neppure a parlare per telefono con la minore che trovava sempre delle scuse per non incontrarlo o anche per non avvicinarsi a lui quando lo incontrava per strada, influenzata dalla madre che non tollerava che la figlia dialogasse con egli resistente;
che il predetto aveva invitato la figlia ad accettare un lavoretto per tenersi occupata, visti anche i risultati poco positivi a scuola, essendo stata bocciata già in prima elementare e ripetendo per la terza volta la seconda media, ricevendo pero' dalla ragazza un netto rifiuto ed una chiusura completa;
che la ricorrente aveva continuato la convivenza solo per ragioni di natura strettamente economica, ossia per essere mantenuta dal compagno vivendo nella di lui casa, di proprietà esclusiva;
che egli resistente era stato costretto ad allontanarsi per non subire le continue offese, le aggressioni verbali poste in essere dalla ricorrente negli ultimi tempi dopo aver appreso della nuova relazione del predetto con un'altra donna;
che egli resistente era invalido civile e viveva della pensione di invalidità ,essendo ancora disoccupato.
Alla luce di tali considerazioni il resistente concludeva chiedendo di disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, regolamentando il diritto di Per_1 visita del padre;
disporre che egli resistente contribuisse per il mantenimento della figlia nella misura di €
100,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge. Con provvedimento del 07.11.2023 questo Tribunale disponeva in via provvisoria l'affido della figlia minore d entrambi i genitori con collocamento prevalente della minore presso la madre, delegava i Persona_2
Servizi Sociali competenti per territorio per determinare modalità e tempi per gli incontri padre- figlia, incontri fissati inizialmente una volta a settimana per poi via via intensificarsi;
invitava le parti a depositare le dichiarazioni dei redditi anni 2021-2022-2023; poneva a carico del sig. un assegno di CP_1 mantenimento da corrispondere alla per il mantenimento della figlia determinato Parte_1 Per_1 sempre in via provvisoria in euro 200,00 mensili da corrispondere il 10 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2023;
All'udienza del 11.04.2024 la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, nelle more del presente giudizio, la figlia ata il 05.03.2007 è da poco diventata maggiorenne pertanto nulla Persona_2 si dispone in ordine al regime di affido nonché alle modalità e tempi del diritto di vista del genitore non collocatario.
Appare non contestato e pacifico in causa la non indipendenza economica della stessa estando Per_1 percio'da decidere le ulteriori questioni controverse, in particolare, le statuizioni di carattere economico.
Per quanto riguarda il chiesto mantenimento della figlia, nei confronti della stessa come riportato dalla relazione dei Servizi Sociali del 16.02.2024 era stato attivato il servizio di educativa domiciliare (ADE) a supporto della allora minore affinché ella potesse riprendere gli studi interrotti.
Infatti era emerso dall'istruttoria che all' età di 16 anni, come dichiarato dallo stesso sig. e non CP_1 contestato dalla sig.ra , la figlia risultava iscritta ancora “al 2° anno di scuola media presso Parte_1
l'Istituto Manzoni in quanto ripetente per la terza volta la seconda media”. Attualmente come Per_1 riferito dalla relazione dei Servizi Sociali del 03.06.2024 “frequenta un corso di estetica a Taranto ma non riferisce il nome del centro presso cui svolge il corso, e non esprime la disponibilità ad intraprendere qualsiasi percorso formativo”.
Invero, l'art. 30 della Costituzione prevede in forma solenne il dovere dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, di mantenere, educare e istruire i figli, imponendo perciò al genitore naturale che ha riconosciuto il figlio l'obbligo di mantenerlo ed educarlo ed istruirlo in adempimento ad un obbligo personale e solidale. L'obbligo di mantenimento sussiste per il sol fatto di aver messo alla luce i figli e decorre proprio dalla nascita dei figli stessi.
L'art 337 ter c.c al quarto comma prevede che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i seguenti elementi:1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La giurisprudenza ritiene che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli e la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche. (Cass. sent. 39441/17 del 24.08.2017).
Nel caso di specie dalle informative pervenute dalla Guardia di Finanza sul sig. il predetto CP_1 risulta aver percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito di pensione pari a € 3087,00, nell'anno di CP_ imposta 2023 un reddito di pensione pari a € 3029,78 e dal cassetto previdenziale dell' per l'anno 2022 risulta un pagamento per un importo complessivo pari ad € 3269,05 (pensione assegno di validità ordinario); per l'anno 2023 risulta un pagamento per un importo complessivo pari ad € 3170,01 (pensione assegno di validità ordinario); per l'anno 2024 risulta un pagamento per un importo complessivo pari ad €
3370,05 (pensione assegno di validità ordinario); per l'anno 2025 risulta un pagamento per un importo pari ad € 774,33 (pensione assegno di validità ordinario).
Inoltre, in ordine al mantenimento da corrispondere in favore della figlia è pacifico che tale obbligo incombe sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età degli stessi, i quali sono legittimati iure proprio a domandare il contributo dovuto, sino al conseguimento dell'autonomia economica. Tale diritto discende, oltre che dagli artt. 147 e 148 c.c anche dall'art. 155 quinquies introdotto dalla legge
8.2.2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, entrata in vigore il 16 marzo 2006 ed applicabile anche nei procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre che alla filiazione naturale ex art. 4, comma 2, l. 54/06, norma la quale testualmente prevede che “Il giudice valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha evidenziato già da tempo che “…l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine”(cfr., vedi Cass. Civ. 7 luglio 2004, n. 12477).
Alla luce delle suddette considerazioni appare equo confermare l'obbligo posto a carico del signor in CP_1 favore della signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia nella misura Parte_1 Per_1 precedentemente disposta in via provvisoria con ordinanza del 07.11.2023 per l'udienza del 13.10.2023, tenutesi con le modalità della trattazione di euro 200,00 mensili,assegno che per il suo modico importo ben puo' considerarsi di natura alimentare, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso questo Tribunale con scadenza anticipata il giorno 10 di ogni mese.
Per quanto riguarda la richiesta della parte ricorrente del riconoscimento del 100 % dell'assegno unico, questo Collegio essa non accoglibile disponendo invece la ripartizione nella misura del 50% a ciascun genitore come disposto dalla legge istitutiva dell'assegno unico e universale (D. Lgs. n. 230/2022) la quale stabilisce, in linea generale, che l'emolumento «spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale» (art. 2 comma 2).
Per quanto attiene all'assegnazione della casa coniugale, il Collegio ritiene opportuno disporla in godimento della signora al fine di abitarci unitamente alla prole non economicamente indipendente. Parte_1
Atteso l'oggetto,la natura e l'esito della controversia della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1
1. CONFERMA a carico del signor l'obbligo di versare alla signora a titolo CP_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia a somma mensile di euro 200,00, oltre svalutazione Per_1 monetaria secondo gli indici Istat, che lo stesso sarà tenuto a versare, con decorrenza da ottobre 2023, come stabilito con la pronuncia dei provvedimenti provvisori in data 07.11.2023 oltre il 50% delle spese straordinarie, con scadenza anticipata il giorno 10 di ogni mese.
2. ASSEGNA la casa coniugale sita in Massafra alla via Pietro Maroncelli 11/A alla signora Parte_1 al fine di abitarci unitamente alla prole non economicamente indipendente;
3. RIGETTA la domanda di assegnazione del 100% dell'assegno unico universale in favore della sig.ra disponendone l'assegnazione al 50% per ciascuno dei genitori come per legge;
Parte_1
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella Camera di consiglio dell'11.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente
Dott. ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 449 del Ruolo Generale anno 2023, rimessa per la decisione al
Collegio nell'udienza del 11.04.2025 con la concessione dei termini ex art.190, avente per oggetto: “Altri istituti di diritto di famiglia” (es. mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sardella Simona;
Parte_1
-ATTORE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. De Carlo Maria CP_1
-CONVENUTO-
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
-INTERVENUTO-
Motivi della decisione- Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23 01 2023 la sig.ra conveniva in giudizio il sig. , Parte_1 CP_1 deducendo quanto segue: che per circa diciotto anni aveva vissuto una relazione sentimentale, senza mai contrarre matrimonio, con il Sig. , nascendo dalla loro unione, il 05/03/2007, in Taranto, la piccola che era stata CP_1 Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori;
che le parti avevano posto fine alla propria relazione nel settembre 2022 allorquando ella ricorrente aveva scoperto che il sig. frequentava un'altra donna, cagionando tale nuova relazione una sofferenza CP_1 emotiva soprattutto alla di loro figlia di anni 15, che all'improvviso aveva visto la foto del padre sul Per_1 profilo di facebook insieme alla di lui nuova compagna;
che la piccola che era sempre stata molto legata a suo padre ,soffriva molto per questa situazione, Per_1 avendo assistito anche a videochiamate tra il predetto e la di lui nuova compagna;
che il sig. da circa due mesi aveva lasciato l'abitazione familiare prelevando i propri effetti personali CP_1
, e, pur sapendo che ella ricorrente era priva di qualunque fonte di reddito, si era disinteressato completamente delle esigenze del nucleo familiare, non avendo cercato neppure di recuperare il suo rapporto con la figlia, recandosi presso l'abitazione familiare solo per ritirare la posta;
che ella ricorrente, invece, nonostante le sofferenze vissute per questa situazione, si era sempre adoperata per garantire alla figlia l'affetto e il sostegno necessario e grazie all'aiuto economico di parenti e familiari era riuscita a soddisfare anche le esigenze primarie della minore;
che la predetta era rimasta nella casa familiare, sita in Massafra, alla via Pietro Maroncelli 11/A, nella quale intendeva continuare a vivere insieme alla figlia, avendo costei espresso tale desiderio, nonostante la situazione imbarazzante creata dal padre, legata a quella casa in cui aveva tutta la sua vita, le sue relazioni,
i suoi affetti, tra scuola, amici e parenti;
che la figlia minore ra iscritta al 2° anno di scuola media presso l'Istituto Manzoni, a qualche metro Per_1 di distanza dalla loro casa, vivendo nelle vicinanze anche i nonni paterni a cui la minore era molto legata;
che il sig. svolgeva lavori saltuari quali raccolta e trasporto di materiale ferroso, percependo altresi' CP_1 il reddito di cittadinanza, che non aveva pero' condiviso con ella ricorrente da quando costui aveva lasciato l'abitazione familiare, percependo anche una rendita INAIL e/o invalidità per un pregresso infortunio, di cui non conosceva l'esatto ammontare;
Alla luce di tali considerazioni la parte ricorrente instava questo Tribunale chiedendo di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della minore presso la madre, Persona_2 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, ed in via subordinata, in caso di reiterato disinteresse da parte del resistente nei confronti della figlia, disporre l'affidamento della stessa in via esclusiva ad ella istante, con l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla medesima per tutte le questioni riguardanti la minore (istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc.), anche quelle relative a scelte di maggiore rilevanza;
disporre un calendario di incontri padre- figlia, fatti salvi diversi accordi tra le parti;
porre a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della figlia minore in misura non inferiore ad euro 350,00 mensili, da corrispondere ad ella istante entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda ed adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, oltre assegno unico in via esclusiva, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore, come da protocollo di questo Tribunale a far data dal 04.07.2022; disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in
Massafra alla via Pietro Maroncelli 11/A in favore di ella ricorrente con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti , ad eccezione degli effetti personali che il sig. avrebbe asportato. CP_1
Con memoria di costituzione depositata in data 10.05.2023, si costituiva in giudizio , il quale CP_1 deduceva quanto segue:
che non aveva mai avuto un reale rapporto genitoriale con la figlia, che era sempre stata legata alla madre e dalla stessa condizionata, assumendo costei tutte le decisioni per la figlia, senza le dovute accortezze, tanto che la figlia,nonostante avesse 16 anni frequentava ancora la seconda media e non era stata neppure sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. gestendo la ricorrente la minore con molta approssimazione e superficialita' , allontanando egli resistente nonostante il suo ruolo di padre e compagno di vita;
che la vita di coppia delle odierne parti in causa da anni si era oramai deteriorata,venendo meno il dialogo ,
l'affetto e la comprensione oramai da tanto tempo, situazione che la ricorrente “accettava per Pt_2 non formalizzare la fine di una convivenza che portava avanti per non essere costretta a lasciare la casa coniugale;
che la piccola non era stata adeguatamente attenzionata neanche nelle cose importanti, molto Per_1 compiaciuta dalla madre, con una completa chiusura nei confronti del padre, che non aveva potuto fare altro che accettare la situazione, non potendosi sostituire alla figura materna dominante;
che la situazione era rimasta invariata nonostante egli resistente cercasse di avere un rapporto con la figlia, soprattutto dopo essersi allontanato dalla casa coniugale, non riuscendo neppure a parlare per telefono con la minore che trovava sempre delle scuse per non incontrarlo o anche per non avvicinarsi a lui quando lo incontrava per strada, influenzata dalla madre che non tollerava che la figlia dialogasse con egli resistente;
che il predetto aveva invitato la figlia ad accettare un lavoretto per tenersi occupata, visti anche i risultati poco positivi a scuola, essendo stata bocciata già in prima elementare e ripetendo per la terza volta la seconda media, ricevendo pero' dalla ragazza un netto rifiuto ed una chiusura completa;
che la ricorrente aveva continuato la convivenza solo per ragioni di natura strettamente economica, ossia per essere mantenuta dal compagno vivendo nella di lui casa, di proprietà esclusiva;
che egli resistente era stato costretto ad allontanarsi per non subire le continue offese, le aggressioni verbali poste in essere dalla ricorrente negli ultimi tempi dopo aver appreso della nuova relazione del predetto con un'altra donna;
che egli resistente era invalido civile e viveva della pensione di invalidità ,essendo ancora disoccupato.
Alla luce di tali considerazioni il resistente concludeva chiedendo di disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, regolamentando il diritto di Per_1 visita del padre;
disporre che egli resistente contribuisse per il mantenimento della figlia nella misura di €
100,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge. Con provvedimento del 07.11.2023 questo Tribunale disponeva in via provvisoria l'affido della figlia minore d entrambi i genitori con collocamento prevalente della minore presso la madre, delegava i Persona_2
Servizi Sociali competenti per territorio per determinare modalità e tempi per gli incontri padre- figlia, incontri fissati inizialmente una volta a settimana per poi via via intensificarsi;
invitava le parti a depositare le dichiarazioni dei redditi anni 2021-2022-2023; poneva a carico del sig. un assegno di CP_1 mantenimento da corrispondere alla per il mantenimento della figlia determinato Parte_1 Per_1 sempre in via provvisoria in euro 200,00 mensili da corrispondere il 10 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2023;
All'udienza del 11.04.2024 la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, nelle more del presente giudizio, la figlia ata il 05.03.2007 è da poco diventata maggiorenne pertanto nulla Persona_2 si dispone in ordine al regime di affido nonché alle modalità e tempi del diritto di vista del genitore non collocatario.
Appare non contestato e pacifico in causa la non indipendenza economica della stessa estando Per_1 percio'da decidere le ulteriori questioni controverse, in particolare, le statuizioni di carattere economico.
Per quanto riguarda il chiesto mantenimento della figlia, nei confronti della stessa come riportato dalla relazione dei Servizi Sociali del 16.02.2024 era stato attivato il servizio di educativa domiciliare (ADE) a supporto della allora minore affinché ella potesse riprendere gli studi interrotti.
Infatti era emerso dall'istruttoria che all' età di 16 anni, come dichiarato dallo stesso sig. e non CP_1 contestato dalla sig.ra , la figlia risultava iscritta ancora “al 2° anno di scuola media presso Parte_1
l'Istituto Manzoni in quanto ripetente per la terza volta la seconda media”. Attualmente come Per_1 riferito dalla relazione dei Servizi Sociali del 03.06.2024 “frequenta un corso di estetica a Taranto ma non riferisce il nome del centro presso cui svolge il corso, e non esprime la disponibilità ad intraprendere qualsiasi percorso formativo”.
Invero, l'art. 30 della Costituzione prevede in forma solenne il dovere dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, di mantenere, educare e istruire i figli, imponendo perciò al genitore naturale che ha riconosciuto il figlio l'obbligo di mantenerlo ed educarlo ed istruirlo in adempimento ad un obbligo personale e solidale. L'obbligo di mantenimento sussiste per il sol fatto di aver messo alla luce i figli e decorre proprio dalla nascita dei figli stessi.
L'art 337 ter c.c al quarto comma prevede che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i seguenti elementi:1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La giurisprudenza ritiene che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli e la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche. (Cass. sent. 39441/17 del 24.08.2017).
Nel caso di specie dalle informative pervenute dalla Guardia di Finanza sul sig. il predetto CP_1 risulta aver percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito di pensione pari a € 3087,00, nell'anno di CP_ imposta 2023 un reddito di pensione pari a € 3029,78 e dal cassetto previdenziale dell' per l'anno 2022 risulta un pagamento per un importo complessivo pari ad € 3269,05 (pensione assegno di validità ordinario); per l'anno 2023 risulta un pagamento per un importo complessivo pari ad € 3170,01 (pensione assegno di validità ordinario); per l'anno 2024 risulta un pagamento per un importo complessivo pari ad €
3370,05 (pensione assegno di validità ordinario); per l'anno 2025 risulta un pagamento per un importo pari ad € 774,33 (pensione assegno di validità ordinario).
Inoltre, in ordine al mantenimento da corrispondere in favore della figlia è pacifico che tale obbligo incombe sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età degli stessi, i quali sono legittimati iure proprio a domandare il contributo dovuto, sino al conseguimento dell'autonomia economica. Tale diritto discende, oltre che dagli artt. 147 e 148 c.c anche dall'art. 155 quinquies introdotto dalla legge
8.2.2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, entrata in vigore il 16 marzo 2006 ed applicabile anche nei procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre che alla filiazione naturale ex art. 4, comma 2, l. 54/06, norma la quale testualmente prevede che “Il giudice valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha evidenziato già da tempo che “…l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine”(cfr., vedi Cass. Civ. 7 luglio 2004, n. 12477).
Alla luce delle suddette considerazioni appare equo confermare l'obbligo posto a carico del signor in CP_1 favore della signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia nella misura Parte_1 Per_1 precedentemente disposta in via provvisoria con ordinanza del 07.11.2023 per l'udienza del 13.10.2023, tenutesi con le modalità della trattazione di euro 200,00 mensili,assegno che per il suo modico importo ben puo' considerarsi di natura alimentare, oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso questo Tribunale con scadenza anticipata il giorno 10 di ogni mese.
Per quanto riguarda la richiesta della parte ricorrente del riconoscimento del 100 % dell'assegno unico, questo Collegio essa non accoglibile disponendo invece la ripartizione nella misura del 50% a ciascun genitore come disposto dalla legge istitutiva dell'assegno unico e universale (D. Lgs. n. 230/2022) la quale stabilisce, in linea generale, che l'emolumento «spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale» (art. 2 comma 2).
Per quanto attiene all'assegnazione della casa coniugale, il Collegio ritiene opportuno disporla in godimento della signora al fine di abitarci unitamente alla prole non economicamente indipendente. Parte_1
Atteso l'oggetto,la natura e l'esito della controversia della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1
1. CONFERMA a carico del signor l'obbligo di versare alla signora a titolo CP_1 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia a somma mensile di euro 200,00, oltre svalutazione Per_1 monetaria secondo gli indici Istat, che lo stesso sarà tenuto a versare, con decorrenza da ottobre 2023, come stabilito con la pronuncia dei provvedimenti provvisori in data 07.11.2023 oltre il 50% delle spese straordinarie, con scadenza anticipata il giorno 10 di ogni mese.
2. ASSEGNA la casa coniugale sita in Massafra alla via Pietro Maroncelli 11/A alla signora Parte_1 al fine di abitarci unitamente alla prole non economicamente indipendente;
3. RIGETTA la domanda di assegnazione del 100% dell'assegno unico universale in favore della sig.ra disponendone l'assegnazione al 50% per ciascuno dei genitori come per legge;
Parte_1
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella Camera di consiglio dell'11.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi