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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 850 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]117 SCORDIA ITALIA rappresentato e difeso dagli avv.ti
CUSUMANO PIETRO e IUSEPPE RABBITO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nata a [...] [...] Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 6.2.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/10/2024 , ritualmente notificato, adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con in data 30.09.2016 il (trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Scordia atto n. 16 anno 2016 parte I ) dal quale non eran nati figli.
Esponeva che con ricorso depositato presso l'intestato Tribunale e iscritto al n. 1452/2018
R.G. parte resistente aveva richiesto dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e che con sentenza n. 173/2024 depositata il 23.2.2024, non impugnata e divenuta definitiva il
Tribunale aveva pronunciato la separazione tra i coniugi, revocando il provvedimento emesso in fase presidenziale con il quale era stato posto a carico del marito un contributo di mantenimento di € 100,00 a favore della moglie.
Deduceva che i coniugi da allora non si erano più riconciliati e chiedeva emettersi sentenza di divorzio.
Fissata la comparizione delle parti , non si presentava né si costituiva in Parte_2
giudizio.
Parte ricorrente chiedeva dunque di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole al ricorso in data 12.3.2025 .
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 173/2024 depositata il 23.2.2024, resa da questo Tribunale .
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, senza alcun'altra statuizione atteso che la coppia non ha avuto figli e non sono state formulate richieste di natura economica.
L'esito della controversia e la natura del procedimento, giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data 30.9.2016 atto trascritto nei registri dello
[...] Parte_2
Stato civile del Comune di Scordia atto n. 16 anno 2016 parte I;
2. Compensa tra le parti le spese di lite
3. Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio di Stato civile del comune di Scordia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 20 03/2025 IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 850 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]117 SCORDIA ITALIA rappresentato e difeso dagli avv.ti
CUSUMANO PIETRO e IUSEPPE RABBITO presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nata a [...] [...] Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 6.2.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/10/2024 , ritualmente notificato, adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con in data 30.09.2016 il (trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Scordia atto n. 16 anno 2016 parte I ) dal quale non eran nati figli.
Esponeva che con ricorso depositato presso l'intestato Tribunale e iscritto al n. 1452/2018
R.G. parte resistente aveva richiesto dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e che con sentenza n. 173/2024 depositata il 23.2.2024, non impugnata e divenuta definitiva il
Tribunale aveva pronunciato la separazione tra i coniugi, revocando il provvedimento emesso in fase presidenziale con il quale era stato posto a carico del marito un contributo di mantenimento di € 100,00 a favore della moglie.
Deduceva che i coniugi da allora non si erano più riconciliati e chiedeva emettersi sentenza di divorzio.
Fissata la comparizione delle parti , non si presentava né si costituiva in Parte_2
giudizio.
Parte ricorrente chiedeva dunque di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM che veniva reso in senso favorevole al ricorso in data 12.3.2025 .
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 173/2024 depositata il 23.2.2024, resa da questo Tribunale .
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, senza alcun'altra statuizione atteso che la coppia non ha avuto figli e non sono state formulate richieste di natura economica.
L'esito della controversia e la natura del procedimento, giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data 30.9.2016 atto trascritto nei registri dello
[...] Parte_2
Stato civile del Comune di Scordia atto n. 16 anno 2016 parte I;
2. Compensa tra le parti le spese di lite
3. Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio di Stato civile del comune di Scordia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 20 03/2025 IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo