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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 14.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 118/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. Coluccia Luigi Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Resistente/Contumace
Oggetto: Reddito di cittadinanza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.01.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva: -di aver presentato, in data 9.02.2022, domanda per l'erogazione del Reddito di ZA prot. CP_1
CP_ RDC-2022-5267236; -che l' il 15.03.2022 accoglieva la domanda, con decorrenza da marzo
2022; -che tuttavia, il 14.10.2022, riceveva per mail una comunicazione con cui l' comunicava CP_1 che “In esito alle verifiche centralizzate svolte dalla Direzione Centrale Antifrode d'intesa con la Direzione scrivente,
è emerso uno specifico rischio di frode in relazione alle dichiarazioni contenute in DSU da parte di soggetti maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni, ai fini del riconoscimento del RdC come nuclei “monocomponenti” e che qualora dall'istruttoria sarebbe emersa la non veridicità del nucleo monocomponente avrebbe CP_ proceduto alla revoca della prestazione;
-che l' sospendeva il pagamento del beneficio a titolo di RdC. Ritenendo illegittima suddetta decisione, l'esponente conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, l'ente previdenziale onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a)Riconoscere e dichiarare che la Sig.na ha diritto di godere Parte_1 del Reddito di ZA previsto dal Decreto Legge 28/01/2019 n.4, convertito con modificazioni dalla Legge
28/03/2019 n.26; b) dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione dell'erogazione delle prestazioni economiche previste dalla legge che ha istituito il Reddito di ZA adottato dall' c) ordinare all' CP_1 CP_1 di riattivare in favore della sig.na il beneficio economico erogato attraverso la Carta RDC Parte_1 dalla data di sospensione in poi. d) condannare l' al pagamento in favore del sig. del CP_1 Parte_1
1 risarcimento dei danni tutti subiti per l'illegittima sospensione del Reddito di ZA (RdC) dalla sospensione della prestazione alla effettiva riattivazione del beneficio economico erogato attraverso la Carta RDC.
Quantificazione che sin da ora si chiede nella misura di € 500,00 al mese dalla sospensione fino all'effettiva riattivazione;
e/o in quella altra quantificazione maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà opportuno quantificare in via equitativa. e) condannare l' al pagamento in favore del sig. del risarcimento dei CP_1 Parte_1 danni tutti subiti per l'illegittima sospensione del Reddito di ZA (RdC) e per la mancanza di offerte di lavoro che lo Stato italiano si è obbligato a fornire ai percettori del reddito di cittadinanza. Quantificazione che sin da ora si chiede nella misura di € 1.500,00 al mese dalla sospensione fino all'effettiva riattivazione;
e/o in quella altra quantificazione maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà opportuno quantificare in via equitativa. f) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato a CP_2 Parte_2 favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 14.05.2025 la causa viene decisa con la presente sentenza
* * *
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Giova preliminarmente richiamare la disciplina di settore, ossia il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28.03.2019, che ha istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di ZA, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Per ciò che interessa al caso in esame, va richiamato l'art. 2, comma 5 del D.L. cit., che prevede che: “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: ….
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando
è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”
Il D.P.C.M. n. 159/2013 prevede all'art. 3, comma 5 che: “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori
e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.
Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
2 Ai sensi dell'art. 12, co. 2, D.P. n. 917/86, come innovato dall'art. 1, comma 252, L. n. 205/2017
(legge di Bilancio 2018), è stato previsto che, a partire dal 2019, il reddito complessivo per essere fiscalmente a carico “… Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro”.
Dal combinato disposto di tali disposizioni, si ricavano pertanto le condizioni che devono sussistere per qualificare il figlio maggiorenne (ma di età inferiore ai ventiquattro anni) come nucleo familiare a sé, tale dunque da legittimare la pretesa oggetto di causa.
*
La ricorrente sostiene di aver diritto al reddito di cittadinanza per i nuclei monofamiliari essendo ella maggiorenne, non convivente con i genitori, non “fiscalmente” a carico” degli stessi, non coniugata e senza figli.
L'Istituto, nella mail del 14.10.2022, ha contestato alla ricorrente che ai fini dell'ammissione al
Reddito di cittadinanza rileva il nucleo familiare sulla base delle informazioni fornite al sistema
ISEE da Agenzia delle Entrate non possono costituire nucleo familiare monocomponente i percettori di reddito di cittadinanza che “e) non dispongono di un reddito familiare superiore ai 4.000 €. (per
i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni); f) non dispongono di un reddito familiare superiore ai 2.840,51 euro (per i soggetti compresi fra i 24 e i 26 anni)” (cfr. doc. 3 del ricorso).
Ora nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente, alla data di presentazione della domanda amministrativa del 9.02.2022, avesse 22 anni e 4 mesi e che fosse residente a [...] (indirizzo che sembrerebbe diverso rispetto a quello della famiglia d'origine di cui però non viene fornita prova di residenza presso indirizzo differente) e quindi si presume che non convivesse con i propri genitori (cfr. doc. 6 del ricorso da cui emerge che la famiglia anagrafica è composta solo dalla ricorrente).
Resta da verificare se la ricorrente (figlia che non superano 24 anni di età) è da considerarsi o meno a carico del nucleo familiare d'origine secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo
2, comma 5, del D.L. n. 4 del 28.01.2019 e dell'articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.C.M. n. 159/2013.
Sul punto, è bene evidenziare che dalla attestazione ISEE risulta che i redditi propri della ricorrente siano pari a 0 e dunque inferiori alla soglia di euro 4.000,00 (importo rilevante per i soggetti di età inferiore ai 24 anni come previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013) per poter essere considerata nucleo a sé (cf. doc. 1 del ricorso).
Emerge dalla stessa documentazione versata in atti che la ricorrente infra-ventiquattrenne ha pacificamente maturato redditi in misura inferiore alla soglia normativamente prevista di euro 4.000
e deve pertanto considerarsi come figlia a carico dei propri genitori (anche se con loro non convivente), e non invece come nucleo familiare autonomo.
Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato.
3 Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Lecce, 21.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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