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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/06/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5455/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5455 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giuliano, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. RE Ceccaroni, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.05.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 28.05.2025, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.09.2022 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Genzano di Roma CP_1
(RM) il 13.07.2002, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli RE
(1.11.2004) e (24.06.2009), che con sentenza n. 1236/2018 del 22.05.2018 i coniugi si Per_1 erano separati alle condizioni dagli stessi concordate, che dal giorno della separazione non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“a) Voglia, disporre la modifica dell'assegno di mantenimento di € 600,00 mensili ( 30,00 per ciascun figlio), previsto per i figli RE e , stabilendo la riduzione ad € 400,00 ( Per_1
200,00 per ciascun figlio) o nella misura che sarà ritenuta congrua in corso di causa, con previsione di versamento diretto a favore del figlio RE al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo.
Voglia altresì disporre che il ricorrente parteciperà nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario stabilite individuate giusto protocollo delle separazioni e divorzi applicato presso il Tribunale di Velletri;
b) Voglia in relazione alle condizioni di visita e tenuta della prole confermare quelle previste in sede di separazione , ovvero: ”Il padre vedrà terrà con sé i figli un giorno a settimana, il martedì, andando a prenderli all'uscita di scuola e riportandoli a scuola il mattino seguente e, a settimana alterne, dalle 10:00 del sabato sino al martedì successivo, curando di accompagnare i figli a scuola. Qualora la madre, per impegni personali contingenti, fossi impossibilitato a tenere con sé i figli, potrà, previo congruo preavviso, rivolgersi con preferenza al il Pt_1
quale sarà tenuta ad occuparsi dei minori ove non impossibilitato per ragioni lavorative. i minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali alternativamente presso ciascun genitore e le rispettive famiglie con le seguenti modalità: la giornata del 24 dicembre con pernotto presso il genitore è quella del 25 con pernotto presso l'altro; La domenica di Pasqua con pernotto presso il genitore, lunedì dell'angelo con pernotto per presso l'altro (In ogni caso, quando i minori pernotteranno dal padre, lo stesso avrà cura a che RE e vengano riportati Per_1
presso l'abitazione della madre entro le 10:00 del giorno successivo). Durante le vacanze estive i minori trascorreranno sia con il padre che con la madre 15 giorni consecutivi.
L'individuazione del predetto periodo verrà concordata tra i coniugi entro il giorno 15 del mese di maggio o comunque con congruo anticipo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.02.2023 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: CP_1
“• Disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genzano di Roma il
13.07.2002 da e e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di CP_1 Parte_1
Stato Civile di detto Comune di trascrivere l'emananda sentenza nell'apposito registro;
• Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambe i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, confermando il regine di visita e frequentazione paterna sancito in sede di separazione.
• Disporre a carico del il versamento di un assegno di mantenimento in favore della Pt_1 prole nella misura di € 800,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici ISTAT, ed il rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di
Velletri;
• Autorizzare i genitori al rilascio ed al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio;
Con vittoria di spese e compensi di lite ex D.M. 55/2014.”.
All'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 5.06.2023, il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della
Legge n. 898/1970.
Con le rispettive memorie integrative le parti si riportavano alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Con sentenza non definitiva n. 1418/2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 10.02.2025 il Giudice istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa.
All'udienza del 28.05.2025 le parti comparivano personalmente e dichiaravano di volere regolamentare il rapporto di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso l'abitazione materna;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il martedì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato sino al martedì mattina, allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà la figlia a scuola o presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà a scuola o presso la madre al termine del periodo.
3) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento dei figli, il complessivo importo di €
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), somma da corrispondersi, a decorrere dall'accettazione della proposta conciliativa, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
4) entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
5) il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo di arretrati Istat Pt_1 CP_1 sull'importo dovuto a titolo di mantenimento per entrambi i figli, la complessiva somma di €
3.350,00, da versarsi in 10 rate mensili di uguale importo a decorrere dal mese di giugno 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese;
6) spese di lite integralmente compensate”.
In ragione di ciò, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. Tanto premesso, con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5455/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) dispone che il rapporto di divorzio sia regolamentato come da condizioni concordate tra le parti e indicate in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5455 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giuliano, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. RE Ceccaroni, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.05.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 28.05.2025, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.09.2022 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Genzano di Roma CP_1
(RM) il 13.07.2002, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli RE
(1.11.2004) e (24.06.2009), che con sentenza n. 1236/2018 del 22.05.2018 i coniugi si Per_1 erano separati alle condizioni dagli stessi concordate, che dal giorno della separazione non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“a) Voglia, disporre la modifica dell'assegno di mantenimento di € 600,00 mensili ( 30,00 per ciascun figlio), previsto per i figli RE e , stabilendo la riduzione ad € 400,00 ( Per_1
200,00 per ciascun figlio) o nella misura che sarà ritenuta congrua in corso di causa, con previsione di versamento diretto a favore del figlio RE al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo.
Voglia altresì disporre che il ricorrente parteciperà nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario stabilite individuate giusto protocollo delle separazioni e divorzi applicato presso il Tribunale di Velletri;
b) Voglia in relazione alle condizioni di visita e tenuta della prole confermare quelle previste in sede di separazione , ovvero: ”Il padre vedrà terrà con sé i figli un giorno a settimana, il martedì, andando a prenderli all'uscita di scuola e riportandoli a scuola il mattino seguente e, a settimana alterne, dalle 10:00 del sabato sino al martedì successivo, curando di accompagnare i figli a scuola. Qualora la madre, per impegni personali contingenti, fossi impossibilitato a tenere con sé i figli, potrà, previo congruo preavviso, rivolgersi con preferenza al il Pt_1
quale sarà tenuta ad occuparsi dei minori ove non impossibilitato per ragioni lavorative. i minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali alternativamente presso ciascun genitore e le rispettive famiglie con le seguenti modalità: la giornata del 24 dicembre con pernotto presso il genitore è quella del 25 con pernotto presso l'altro; La domenica di Pasqua con pernotto presso il genitore, lunedì dell'angelo con pernotto per presso l'altro (In ogni caso, quando i minori pernotteranno dal padre, lo stesso avrà cura a che RE e vengano riportati Per_1
presso l'abitazione della madre entro le 10:00 del giorno successivo). Durante le vacanze estive i minori trascorreranno sia con il padre che con la madre 15 giorni consecutivi.
L'individuazione del predetto periodo verrà concordata tra i coniugi entro il giorno 15 del mese di maggio o comunque con congruo anticipo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.02.2023 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: CP_1
“• Disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genzano di Roma il
13.07.2002 da e e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di CP_1 Parte_1
Stato Civile di detto Comune di trascrivere l'emananda sentenza nell'apposito registro;
• Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambe i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, confermando il regine di visita e frequentazione paterna sancito in sede di separazione.
• Disporre a carico del il versamento di un assegno di mantenimento in favore della Pt_1 prole nella misura di € 800,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici ISTAT, ed il rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di
Velletri;
• Autorizzare i genitori al rilascio ed al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio;
Con vittoria di spese e compensi di lite ex D.M. 55/2014.”.
All'esito dell'udienza presidenziale celebratasi in data 5.06.2023, il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della
Legge n. 898/1970.
Con le rispettive memorie integrative le parti si riportavano alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Con sentenza non definitiva n. 1418/2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 10.02.2025 il Giudice istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa.
All'udienza del 28.05.2025 le parti comparivano personalmente e dichiaravano di volere regolamentare il rapporto di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso l'abitazione materna;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il martedì, dalle ore 15:00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21:00;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato sino al martedì mattina, allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno della figlia e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà la figlia a scuola o presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà a scuola o presso la madre al termine del periodo.
3) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento dei figli, il complessivo importo di €
600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), somma da corrispondersi, a decorrere dall'accettazione della proposta conciliativa, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
4) entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
5) il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo di arretrati Istat Pt_1 CP_1 sull'importo dovuto a titolo di mantenimento per entrambi i figli, la complessiva somma di €
3.350,00, da versarsi in 10 rate mensili di uguale importo a decorrere dal mese di giugno 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese;
6) spese di lite integralmente compensate”.
In ragione di ciò, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.
2. Tanto premesso, con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5455/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) dispone che il rapporto di divorzio sia regolamentato come da condizioni concordate tra le parti e indicate in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera