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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5955 /2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. LOMBARDI STEFANIA e Parte_1 CERCHIA FERDINANDO, unitamente ai quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 CP_ e difeso dall'Avv. LOPEZ ROSALIA ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, la ricorrente, premesso di aver ottenuto in data 11/06/2024 decreto positivo di omologa nell'ambito del procedimento n. r.g. 811/23 del Tribunale di Torre Annunziata, e di aver tempestivamente inoltrato all' la richiesta di pagamento dei ratei della prestazione corredata della necessaria Controparte_3 documentazione (mod.Ap70), considerato che tale richiesta rimaneva inevasa, adiva il Tribunale di Torre Annunziata in CP_ funzione di Giudice del Lavoro onde vedere riconosciuto il suo credito nei confronti dell' pari ad € 12.142,33 a titolo di ratei di indennità di accompagnamento dal 01/08/2022 al giugno 2024 compreso (data di deposito dell'omologa), oltre i successivi ratei maturati e maturandi, oltre interessi e spese legali.
CP_ Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e documentava che dal mese di dicembre 2024 le mensilità relative all'indennità di accompagnamento sono state regolarmente versate ed incassate dalla ricorrente sul conto postale e chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite atteso che il ritardo nel pagamento della prestazione non era imputabile all' . Controparte_3
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
CP_ CP_ L' ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto alla regolarizzazione dei pagamenti di quanto dovuto solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta.
CP_ Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che l' ha provveduto al pagamento della prestazione a dicembre 2024, ovvero dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale ignorando peraltro i numerosi solleciti inviati nelle more dalla ricorrente con pec del 17/06/2024 e 3/09/2024.
Invero nel prospetto della liquidazione della prestazione è indicato modalità di pagamento “allo sportello”, mentre nell'Ap70 la ricorrente aveva indicato il numero IBAN ai fini dell'accredito. Pertanto non vi è stato un mancato ritiro addebitabile alla ricorrente ma un errore nel metodo di pagamento addebitabile all'ente.
Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza, secondo i valori minimi attesa la natura e la semplicità della causa, e tenuto conto della mancanza di fase decisionale e dell'assenza di questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
2. Pone le spese a carico dell , che liquida in euro 1.200, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5955 /2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. LOMBARDI STEFANIA e Parte_1 CERCHIA FERDINANDO, unitamente ai quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 CP_ e difeso dall'Avv. LOPEZ ROSALIA ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, la ricorrente, premesso di aver ottenuto in data 11/06/2024 decreto positivo di omologa nell'ambito del procedimento n. r.g. 811/23 del Tribunale di Torre Annunziata, e di aver tempestivamente inoltrato all' la richiesta di pagamento dei ratei della prestazione corredata della necessaria Controparte_3 documentazione (mod.Ap70), considerato che tale richiesta rimaneva inevasa, adiva il Tribunale di Torre Annunziata in CP_ funzione di Giudice del Lavoro onde vedere riconosciuto il suo credito nei confronti dell' pari ad € 12.142,33 a titolo di ratei di indennità di accompagnamento dal 01/08/2022 al giugno 2024 compreso (data di deposito dell'omologa), oltre i successivi ratei maturati e maturandi, oltre interessi e spese legali.
CP_ Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e documentava che dal mese di dicembre 2024 le mensilità relative all'indennità di accompagnamento sono state regolarmente versate ed incassate dalla ricorrente sul conto postale e chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite atteso che il ritardo nel pagamento della prestazione non era imputabile all' . Controparte_3
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
CP_ CP_ L' ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto alla regolarizzazione dei pagamenti di quanto dovuto solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta.
CP_ Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che l' ha provveduto al pagamento della prestazione a dicembre 2024, ovvero dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale ignorando peraltro i numerosi solleciti inviati nelle more dalla ricorrente con pec del 17/06/2024 e 3/09/2024.
Invero nel prospetto della liquidazione della prestazione è indicato modalità di pagamento “allo sportello”, mentre nell'Ap70 la ricorrente aveva indicato il numero IBAN ai fini dell'accredito. Pertanto non vi è stato un mancato ritiro addebitabile alla ricorrente ma un errore nel metodo di pagamento addebitabile all'ente.
Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza, secondo i valori minimi attesa la natura e la semplicità della causa, e tenuto conto della mancanza di fase decisionale e dell'assenza di questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
2. Pone le spese a carico dell , che liquida in euro 1.200, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti