Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02338/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2021, proposto da Impresa Fama Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Ratto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, domiciliataria ex lege in Milano, via della Guastalla, 6;
per l’annullamento
- dell'atto prot. n. 0573595.U. in data 26 ottobre 2021 mediante il quale il Comune di Milano ha rideterminato la monetizzazione dovuta per il complesso immobiliare sito a Milano, in via Garian n. 20.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Impresa Fama Costruzioni Generali S.r.l. opera nel settore dell’edilizia.
In data 16.9.2019 ha acquistato dalla ETCO s.r.l. la proprietà di una porzione di un fabbricato “adibito ad attività commerciale costituito da locali ad uso uffici, laboratorio e deposito posto ai piani rialzato con sovrastante soppalco e sotterraneo, con annesso ingresso carraio e piccolo cortiletto di superficie inferiore a mq. 5000, il tutto censito nel catasto dei fabbricati di detto comune”, sito in Milano, alla via Garian, indentificato alla fg. 470, mapp. 40, sub 501, piano T-S1, z.c.2, cat. D/8.
In data 24.10.2019 (prot. n. 11.11.2019) sono stati emessi dal Comune di Milano il permesso di costruire in sanatoria: i) n. 621, relativo alla richiesta presentata in data 31.7.1986, n. 305930.400/1986, avente ad oggetto la “formazione servizi igienici al piano terra, modifiche interne e formazione di soppalco (S.U. mq.115,17)”; ii) n. 622, relativo alla richiesta presentata in data 31.7.2986, n. 305931.400/1986, avente ad oggetto il “cambio d’uso del piano cantinato in laboratorio (S.U: mq. 117,52) formazione di rampa e modifiche interne. Ante 67”.
In data 15.11.2019 la società ha presentato una “Dichiarazione di variazione … ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652”, dalla quale è emerso che l’immobile è stato soggetto ad una variazione catastale con passaggio dal numero di sub. 501 a n. 702 per “modifiche interne, soppalco e cambio uso al ps1 - regolarizzazione stato autorizzato”.
In data 20.11.2019 (data prot. 25.11.2019) la società ha presentato S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del d.p.r. n. 380/2001 (prat. Ed. n. 40740/2019) corredata dalla “tavola n. 5” contenente il “calcolo s.l.p.” e dalla “quantificazione del contributo di costruzione, del quantum dovuto a titolo di monetizzazione liquidata in luogo della cessione diretta delle aree a standards e a parcheggi”.
In particolare, la S.C.I.A. descriveva l’intervento nel modo seguente: “la ristrutturazione edilizia dell’intero immobile, con cambio di destinazione d’uso dall’attuale destinazione speciale D8 a residenza, con frazionamento in 8 unità immobiliari … Il progetto prevede la parziale demolizione della volumetria realizzata internamente e la ricostruzione in 2 corpi di fabbrica speculari, separati da patio verificato ai sensi dell’art. 111 R.E. Le 6 unità interne affacciate sul patio hanno il pavimento alla quota di un metro sotto il piano di spiccato … Le due restanti unità in sagoma al fabbricato di Via Garian 20 sono edificate al piano terra e al piano rialzato. La slp esistente pari a circa 604,59 mq, viene quindi riconfigurata in 8 unità abitative per un totale di 479,25 mq”.
In data 19.5.2020 l’amministrazione ha notificato con provvedimento pg. 0175793.U. “l’avvio di un procedimento amministrativo, preordinato all’annullamento del titolo edilizio maturato con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire, presentata in data 20/11/2019, in atti P.G. 528850/2019”.
All’esito dell’istruttoria l’amministrazione rilevava che: i) “per gli interventi edilizi previsti per la realizzazione del piano seminterrato ad uso residenziale e che non hanno affaccio direttamente ed unicamente dalla pubblica via, occorre preventivo parere della ATS, come previsto dall’art. 88.2 del R.E.”; ii) “occorre verifica della superficie del Patio secondo quanto previsto dall’art. 111 del R.E.”; iii) “occorre Indagine Radon”; iv) “occorre parere Invarianza Idraulica”.
In data 16.6.2020 la società, in contraddittorio con l’amministrazione, ha integrato la richiesta istruttoria del Comune. In particolare, in relazione alle richieste dell’Amministrazione, ha comunicato che: i) “sono in corso di completamento gli elaborati da trasmettere all’ATS per la richiesta di parere preventivo”; ii) la superficie del Patio è pari a 64,24 mq ed è superiore “rispetto al sesto delle superfici prospicenti, pari a 35,64 mq”; iii) dall’Indagine Radon non è emersa alcuna “presenza significativa”; iv) è stato verificato presso l’Ufficio Fognatura Privata che “il parere favorevole emesso PG 461328/2019 del 16/10/2019…non richiede il progetto di Invarianza idraulica”.
In data 16.2.2021 la società, a lavori iniziati e parzialmente ultimati, ha presentato una S.C.I.A. in variante ex art. 22 del d.p.r. 380/2001 del permesso di costruire n. 40740/2019 del 20.11.2019.
In data 26.10.2021 l’Amministrazione, in pendenza del procedimento amministrativo attivato ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 in data 19.05.2020, ha, in ragione del rapporto dell’Unità Oneri di Urbanizzazione del 13.10.2021, invitato la società a versare la somma di € 227.967,87, risultante dalla differenza tra l’importo dovuto per il contributo di costruzione, calcolato dall’Ufficio, pari a € 340.400,63 e la somma autoliquidata e già versata dall’interessato, pari a € 112.432,76.
In particolare, l’amministrazione ha liquidato il contributo di costruzione in € 340.400,63, di cui € 24.440,77 per l’urbanizzazione primaria, € 38.766,71 per l’urbanizzazione secondaria, € 13.440,73 per il costo di costruzione, € 40.628,00 per la monetizzazione dei parcheggi e, infine, € 223.124,42 per la monetizzazione standard.
Il Comune ha in particolare rilevato che tra quanto calcolato dalla società e quanto dall’Ufficio, emergeva una differenza di € 227.967,87, in quanto la società ha “calcolato la monetizzazione applicando la franchigia dei 250 mq ed escludendo i mq di cambio d'uso non demoliti e ricostruiti. Infine, i posti auto monetizzati sono 6 al posto di 8 pari al numero di unità immobiliari residenziali derivate”.
In data 19.1.2022 il Responsabile del Procedimento e il Tecnico Istruttore Direttivo hanno accertato che “l’intera superficie interessata dall’intervento di cambio della destinazione d’uso da produttivo a residenziale era destinata a laboratorio e pertanto gli uffici riportati nella tavola dello stato di fatto sono integrati al servizio dell’attività produttiva”.
In data 24.12.2021 la società ha impugnato il provvedimento prot. N. 0573595.U. del 26.10.2021, affidando il gravame a quattro motivi.
Con il primo motivo (rubricato “Violazione dell’articolo 51, comma 2, della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Violazione degli articoli 5 della NA del Piano delle Regole e 9 della NA del Piano dei Servizi del PGT 2012 – Violazione della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18”) lamenta l’erroneità del calcolo effettuato dal Comune relativamente alla “monetizzazione dovuta per le aree standard”, in quanto la somma dovuta deve essere calcolata applicando la disciplina vigente “alla data del 20 dicembre 2019”, ossia quando la società avrebbe potuto legittimamente iniziare i lavori, “purché non in contrasto con quella già approvata (ma non ancora efficace)”. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 5 delle N.A. del Piano delle Regole e 9 delle N.A. del Piano dei Servizi del PGT 2012 emerge che, qualora la s.l.p. sia inferiore a 5.000 mq, nessun “reperimento di aree a standard per mutamenti di destinazione d’uso da funzioni urbane terziarie a residenziali” è dovuto. Ne consegue che il Comune ha liquidato un importo superiore di € 100.258,95 rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Con il secondo motivo di ricorso (rubricato “Violazione dell’art. 48, comma 6 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”) afferma che, per effetto dell’applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. h), L.R. n. 18/2019, in vigore dal 20.12.2020, il contributo per i costi di costruzione è dovuto in misura dimezzata, per cui non è pari a € 13.440,73, bensì a € 6.720,37.
Con il terzo motivo di ricorso (rubricato “Violazione dell’articolo 44, comma 8 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”) deduce l’erronea quantificazione degli oneri di urbanizzazione in ragione della riduzione degli stessi, pari al 60%, stabilita dall’art. 4, comma 1, lett e), L.R. n. 18/2019, entrata in vigore il 14.12.2019, nei casi in cui vi fosse la demolizione e la successiva ricostruzione dell’immobile.
Con il quarto motivo di ricorso (rubricato “Violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione Arbitrarietà Perplessità - Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria”) allega l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione e carenza di istruttoria in relazione al contributo di costruzione.
La Sezione con ordinanza del 26.1.2022 n. 106 ha ritenuto necessario sospendere il provvedimento impugnato con onere della cauzione.
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio replicando puntualmente alle censure avversarie.
All’udienza del 29.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’art. 44, comma 8, della L.R. n. 12/2005 prescrive che “ Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di primalità dei diritti edificatori, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti alla volumetria o alla superficie interessate dall'intervento, a seconda che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; gli oneri di urbanizzazione sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del sessanta per cento, salva la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni ”.
L’art. 46, comma 1, lett. a), della L.R. n. 12/2005, stabilisce che “ La convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei permessi di costruire ovvero la presentazione delle segnalazioni certificate di inizio attività relativamente agli interventi contemplati dai piani attuativi … deve prevedere:
a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi; qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l’acquisizione di altre aree a destinazione pubblica …”.
L’art. 48, comma 6, della L.R. n. 12/2005, prevede, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, non comportanti demolizione e ricostruzione, che “ il costo di costruzione è determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, così come individuato sulla base del progetto presentato e comunque non può superare il valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dei commi da 1 a 5” .
L’art. 9, comma 1, lett. a), del Piano dei Servizi del PGT, prevede che nel Tessuto Urbano Consolidato, esclusi i casi di interventi di nuova costruzione con l’utilizzo dell’indice di Utilizzazione territoriale (Ut) unico e i casi di recupero della S.l.p. esistente senza cambio di destinazione d’uso, le dotazioni territoriali per servizi sono dovute nella misura di 1 mq per ogni mq di S.l.p. per funzioni urbane residenziali, terziarie e servizi privati.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 2.2.2024, n. 1107, ha fornito una sintesi dei principi giurisprudenziali elaborati in materia di monetizzazione di standard urbanistici statuendo, in particolare, che:
«a) la monetizzazione non ha la medesima natura giuridica del contributo di costruzione, essa non è infatti una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.; inoltre “Mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l'area interessata all'imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all'interno della specifica zona di intervento” (Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2013, n. 6211);
b) la monetizzazione nasce come beneficio di carattere eccezionale – ammesso da previsioni di legge, di norma a livello regionale ed espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione comunale (Cons. Stato, sez. IV, n. 3253 del 2018) - concepito come misura di favore di cui può giovarsi il richiedente un titolo edilizio che, in base allo strumento urbanistico, deve, per l’appunto, cedere o reperire nella zona in cui intende realizzare l’intervento costruttivo (o anche solo un mero cambio di destinazione d’uso senza opere) aree per la realizzazione di opere pubbliche (di regola parcheggi e verde pubblico), nel rispetto delle misure e secondo i criteri dettati dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, in attuazione degli artt. 41- quinquies e sexies legge urbanistica (Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 644);
c) senza la monetizzazione il privato è posto di fronte alle seguenti alternative: non realizzare l’intervento; cedere, ove possibile, una parte del proprio immobile al comune; acquistare, in zona, a prezzo di mercato, spazi da destinare a standard (Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1820);
d) le nuove costruzioni ai sensi dell’art. 41 quinquies cit. non sono solo quelle effettuate su aree libere ma tutte quelle iniziative edilizie che trasformano un preesistente edificio in uno oggettivamente diverso in relazione all’entità ed alla consistenza delle modifiche (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 148; Cons. Stato, sez. V, n. 921 del 1998);
e) i provvedimenti relativi alla determinazione degli oneri concessori non necessitano di motivazione in ordine alla somma indicata, in quanto risultano da un mero calcolo materiale da effettuarsi sulla base di puntuali indicazioni normative, senza che in proposito residui un margine di discrezionalità».
Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che “la determinazione degli oneri concessori deve avvenire sulla base delle tariffe vigenti al momento del rilascio del permesso edilizio o della formazione del relativo titolo, salvo le ipotesi:
a) del (doveroso) esercizio del potere di autotutela volto a correggere eventuali meri errori di determinazione o calcolo, compiuti all’epoca del rilascio del titolo;
b) della riliquidazione, quando vi sia rilascio di nuovo titolo edilizio in relazione alla scadenza dell'efficacia temporale del precedente e per il completamento con mutamento di destinazione d'uso delle opere assentite in origine;
c) della verificata, effettiva minore consistenza dell’edificazione realizzata;
d) della omessa realizzazione in tutto o in parte dell’edificio o della trasformazione assentita».
Di conseguenza, è «illegittima la pretesa legittima la pretesa, sia del privato nei confronti dell’amministrazione sia di questa nei confronti del primo, di addossare ex post all’uno all’altra il nuovo carico finanziario ( in peius o in melius ) derivante dal meccanismo di aggiornamento o di variazione delle tariffe sulla monetizzazione».
In materia di i monetizzazione degli standard urbanistici, se oggetto di contestazione è l'entità dell'importo richiesto dall'amministrazione, «è necessario dimostrare che non vi sia stato un parametro normativo certo, che alla luce del principio di ragionevolezza possa fornire univoca oltre che congrua ed equa direzione al processo di liquidazione» (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4097/2024).
I motivi di ricorso vanno dunque esaminati sulla base delle predette coordinate fattuali ed ermeneutiche.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
In base al principio del tempus regit actum la legittimità del provvedimento amministrativo va esaminata con riferimento alla disciplina vigente al momento della sua adozione.
La giurisprudenza, pronunciandosi in materia di D.I.A., ha affermato che tale denuncia non è né “un provvedimento amministrativo a formazione tacita”, né “un titolo costitutivo”, bensì un “atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge”. Per tali ragioni, l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione sorge al momento della presentazione della denuncia, “onde sono inapplicabili le norme sopravvenute” (Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7.7.2016, n. 3014).
Tale principio, può ritenersi applicabile anche per la S.C.I.A. alternativa ex art. 23 del d.p.r. n. 380/2001 poiché anche in tal caso il privato è abilitato all’intervento una volta decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione per cui l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione non può che sorgere al momento della presentazione della segnalazione.
Preliminarmente occorre precisare che, l’immobile in oggetto aveva una destinazione d’uso D/8 “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”.
Tuttavia, prima della presentazione della S.C.I.A. alternativa, è stato effettuato un primo cambio di destinazione d’uso dovuto a “modifiche interne, soppalco e cambio uso al ps1 - regolarizzazione stato autorizzato”. In particolare, il Responsabile del Procedimento e il Tecnico Istruttore Direttivo hanno accertato che tale immobile era destinato “a laboratorio e pertanto gli uffici riportati nella tavola dello stato di fatto sono integrati al servizio dell’attività produttiva”.
Con la S.C.I.A. alternativa ex art. 23 del d.p.r. n. 380/2001, è stata presentata una segnalazione per un ulteriore cambio di destinazione d’uso “dall’attuale destinazione speciale D8 a residenza, con frazionamento in 8 unità immobiliari”.
Pertanto, al momento della presentazione della segnalazione, l’immobile in oggetto aveva come destinazione d’uso quella “produttiva”.
La ricorrente, basandosi sul presupposto errato che il cambio di destinazione d’uso fosse avvenuto da “terziario/uffici” a “residenziale”, ha ritenuto si applicasse l’art. 9, comma 1.3, lett. a), delle N.A. del Piano dei Servizi del PGT 2012, secondo il quale, per i cambi di destinazione d’uso riguardanti immobili o parti di essi “prevalentemente dedicati a funzioni urbane terziarie, commerciali e servizi privati, verso funzioni urbane residenziali”, se l’intervento interessa “una S.l.p. inferiore a 5.000 mq”, non è dovuta alcuna dotazione territoriale.
Tuttavia, la disciplina applicabile al caso di specie è quella prevista dall’art. 9, comma 1, lett. a), delle N.A. del Piano dei Servizi del PGT del 2012, secondo il quale le dotazioni territoriali per servizi sono dovute nella misura di 1 mq per ogni mq di S.l.p. per funzioni urbane residenziali.
Infatti, la fattispecie rientra nelle ipotesi di cui all’art. 9, comma 1, lett. a) delle N.A. del Piano dei Servizi del PGT, essendo avvenuto, nel caso di specie, il mutamento della destinazione d’uso da “produttivo” a “residenziale”.
Di conseguenza, l’amministrazione, nel liquidare l’importo per la monetizzazione delle aree standard ha legittimamente moltiplicando il valore di monetizzazione delle aree standard previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del 10.2.1997, n. 9 per l’intera superficie interessata dal cambio di destinazione d’uso, pari a 479,25 mq.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che attesa la loro stretta connessione possono essere esaminati contestualmente, sono inammissibili nei termini seguenti.
Con entrambe le censure la ricorrente contesta l’erroneità del calcolo eseguito dall’amministrazione relativamente al “costo di costruzione” e agli “oneri di urbanizzazione”.
In particolare, secondo la ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto tenere conto che il “costo di costruzione” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h), della L.R. 18/2019 non può “superare il 50 per cento del valore determinato per le nuove costruzioni”; mentre “gli oneri di urbanizzazione”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e), della L. R. n. 18/2019, “sono quelli stabiliti per gli interventi di nuova costruzione, ridotti del 60 per cento”.
Tuttavia, la ricorrente nella tavola del 3.10.2019 recante “Calcolo S.L.P.” aveva già stimato sia i costi di costruzione, pari a € 13.440,55, a fronte di € 13.440,73 calcolati dall’amministrazione, sia gli oneri di urbanizzazione ammontanti ad € 24.441,11 (urbanizzazione primaria) e € 38.767,29 (urbanizzazione secondaria), a fronte di € 24.440,77 ed € 38.766,71 calcolati dall’Amministrazione.
L’amministrazione ha stimato gli importi dovuti per i “costi di costruzione” e gli “oneri di urbanizzazione” sulla base della disciplina vigente al momento della trasmissione del titolo edilizio, applicando la L.R. n. 12/2005 ratione temporis vigente (ossia ante la modifica apportata dalla L. R. n. 18/2019).
E difatti la stessa ricorrente in fase di autoliquidazione ha aveva applicato la L.R. n. 12/2005, vigente ratione temporis e non la successiva L. R. n. 18/2019 che ha introdotto la riduzione degli oneri.
Soltanto in sede di ricorso la ricorrente ha poi ravvisato che l’amministrazione avrebbe dovuto calcolare i “costi di costruzione” e gli “oneri di urbanizzazione” applicando i criteri più favorevoli previsti dalla L.R. n. 18/2019.
Ne discende che le censure sollevate sono inammissibili sia perché la causa petendi viola il principio del venire contra factum proprium dal momento che il presupposto fattuale su cui si fondono i motivi contrasta chiaramente con la situazione fattuale dedotta in giudizio (autoliquidazione) sia per carenza di interesse in quanto dal loro accoglimento il ricorrente non trarrebbe alcun beneficio avendo il Comune agito sostanzialmente in senso conforme alla autoliquidazione degli oneri.
Il quarto motivo di ricorso non è fondato.
La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria del provvedimento impugnato.
Sul punto occorre richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale i provvedimenti con cui l’amministrazione liquida le somme dovute per il rilascio dei titoli edilizi si basano su un rapporto avente natura obbligatoria, essendo, pertanto, sufficiente il richiamo ai parametri assunti come riferimento (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4514/2019; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 1350/2024).
Tale attività è vincolata, consistendo in una attività di mero calcolo delle somme dovute, in ragione della quale occorre contestare, oltre all’erroneità del calcolo, anche quella dei presupposti fattuali e normativi assunti a riferimento dall’Amministrazione (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 11.02.2020, n. 1886; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 1350/2024).
Avendo l’amministrazione indicato correttamente i parametri sulla base dei quali parametri in base ai quali ha ritenuto di procedere ad una diversa quantificazione del contributo di costruzione dovuto in relazione all’intervento edilizio realizzato, non si realizza alcuna lesione nella posizione del ricorrente il quale può verificare la correttezza delle somme stimate dall’amministrazione.
In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
La peculiarità dell’oggetto della controversia e l’esame delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Tito Aru |
IL SEGRETARIO