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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2242/2016, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale vertente;
tra
(P.I. ) elett.te Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Caserta al Viale delle Industrie 10-12, rapp.ta e difesa dall'avvocato
Salvatore Chiaravalle (C.F. C.F._1
Attrice
e
, in persona del legale rapp.te p.t, subentrante a Controparte_1
titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, del
[...]
, - società con socio unico - con sede in Roma al Viale CP_2 Controparte_3
di Tor Marancia n. 4 (Cod. Fisc. ) in persona del Procuratore di P.IVA_2
– Legale e contenzioso – incorporante dal Controparte_3 Controparte_4
01.07.2011, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Controparte_5
Imondi (Cod. Fisc. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliata in Caserta alla Via Turati n. 55, in virtù di procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la convenuta come da comparsa di costituzione, note Controparte_3 relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che la ha Pt_1
convenuto in giudizio il e la chiedendo Controparte_6 Controparte_3
condannarsi questi ultimi a pagare, in solido e/o ognuno per le rispettive responsabilità contrattuali ed aquiliane, per i danni subiti dall'attrice a partire dal
04/09/2009, l'importo complessivo di € 22.067.777,04 . A fondamento della domanda, la ha dedotto la sussistenza di responsabilità contrattuali ed Pt_1
extracontrattuali in capo ai convenuti, precisando che tra l'attrice e il CP_6 convenuto è stato stipulato un contratto relativo al “Servizio igiene urbana e pulizia uffici Comunali” registrato al n. 19701 del 29.04.1996 e d evidenziando che in data
24.06.2011 è stato depositato (presso la Camera Arbitrale dei Contratti Pubblici),
Lodo Arbitrale con il quale il (per l'inadempimento del contratto Controparte_6
indicato sopra) veniva condannato a pagare in favore della la somma Pt_1 complessiva di € 42.538.153,83. L'attrice ha aggiunto che il Lodo è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Roma il 29.04.2013.
La nell'atto introduttivo, nel richiamare il contenuto del ha riportato Pt_1 Pt_2 quanto segue “IL COLLEGIO ARBITRALE, NELLA PARTE MOTIVATA DEL
LODO SPECIFICAVA CHE “La ha chiesto accertarsi il suo diritto al Pt_1
pagamento dei seguenti crediti (tra cui) : a. Per canoni contrattuali per RSU per il periodo dal 02/08 al - 7/08 e pulimento dal 2/08 al 9/08 revisione prezzi al canone contrattuale, nella misura riconosciuta dalla stessa amministrazione… per un importo di € 3.742.535,41, oltre oneri... etc;
e Per crediti contrattuali maturati… per un importo di € 6.391.993,70, il tutto per un totale di € 11.633.596,64(pag. 16 e 54
Lodo Arbitrale) b. …ONERI AGGIUNTIVI SUB SPECIE DI ONERI FINANZIARI E
INDEBITAMENTO BANCARIO PER UN IMPORTO DI € 1.986.862,00; c. … maggior danno per carenza di cashflow, e conseguente pagamento di contributi
Tributi, con annessi interessi, aggi esattori e sanzioni in genere CP_7 CP_8 per complessivi € 2.024.487,51; (pag. 54, 55 Lodo Arbitrale) ...Pertanto RITIENE
IL COLLEGIO ARBITRALE CHE L'IMPRESA APPALTATRICE ABBIA
DIRITTO A PERCEPIRE le seguenti somme (tra cui) (pag. 62 e ss Lodo Arbitrale):
L'importo di € 3.742.533,41… nella misura riconosciuta dalla stessa amministrazione;
…L'importo della cessione è pari ad € 6.891.339,87…A seguito della cessione l'amministrazione comunale sarà tenuta a pagare alla i crediti Pt_1
ceduti solo qualora non provveda a pagarli direttamente alla cessionaria;
e.
.L'IMPORTO DI € 1.986.862,00 A TITOLO DI ONERI FINANZIARI DA INDEBITAMENTO BANCARIO CORRELATI AL MANCATO TEMPESTIVO
PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENTE COMMITTENTE DEI CANONI
CONTRATTUALI; l'addebitabilità dell'onere in questione al Controparte_6
appare del tutto conseguenziale al rapporto istaurato tra i due soggetti giuridici contendenti, posto che la società consortile per azioni, è nata con l'unico Pt_1
scopo di gestire unitariamente i servizi oggetto del contratto di appalto stipulato tra il e la stessa il 29.04.1996; ne discende che, in assenza di Controparte_6 Pt_1 altre fonti di reddito, cui far riferimento in caso di crisi dell'appalto in questione, le conseguenze onerose dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento da parte del
Cliente Unico alle obbligazioni di pagamento assunte si traducono direttamente in maggior onere finanziario…. Di conseguenza poiché quello fatto valere dalla Pt_1
è un danno derivante, come si è detto, dalla violazione dei patti contrattuali, il
è tenuto al risarcimento del danno prodotto alla controparte, ai Controparte_6 sensi dell'art. 1218 e ss c.c. ...ne consegue la condanna dell'amministrazione al pagamento, in favore della stessa dell'importo di Controparte_9 Pt_1
€1.986.862,00 (pag. 66, 67, 68 Lodo arbitrale)…; f. quanto alla domanda della SACE di ottenere il ristoro …per maggiori oneri dipendenti dal mancato tempestivo versamento di contributi ( , ,) tasse, tributi e addebiti di aggio esattoriale, CP_7 CP_8
VALGONO IN LINEA DI PRINCIPIO LE CONSIDERAZIONE SVOLTE CON
RIGUARDO ALLA RICHIESTA DI RISTORO DEGLI AGGRAVI D'ONERI
FINANZIARI. Il Collegio Arbitrale ritiene di condividere le considerazioni del CTU circa la non addebitabilità all'ente degli importi dovuti dalla ex lege (contributi Pt_1
e tasse). Il Collegio non condivide invece la liquidazione equitativa operata dal CTU
e VISTO IL DOCUMENTO “ESTRATTO RUOLO EQUITALIA POLIS” DEL
04.09.2009 all. B alla “nota preliminare del CTP del 17.05.2010, liquida a Pt_1 favore dell'impresa appaltatrice l'importo di € 815.908,63 (pag. 68 Lodo Arbitrale).
TANTO MOTIVATO, IL COLLEGIO ARBITRALE COSI DISPONEVA
(
PQM
)...Il Collegio Arbitrale… all'unanimità ha adottato le seguenti decisioni;
g. accoglie … la richiesta di …. Per un importo di € 3.742.535,41 oltre …; Pt_1 quantifica in € 6.991.339,87 oltre… condannando l'amministrazione comunale a corrispondere a dette somme soltanto qualora non provvede a versarle Pt_1 all'istituto di credito cessionario;
h. “CONDANNA L'AMMINISTRAZIONE
Comunale AL PAGAMENTO IN FAVORE DI SACE DELLE SOMME DI €
1.986.862,00 A TITOLO DI INDEBITAMENTO BANCARIO, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motivata;
i. accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla relativamente al PAGAMENTO DEI MAGGIORI ONERI DIPENDENTI DA Pt_1
MANCATO TEMPESTIVO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, TASSE TRIBUTI E
AGGI ESATTORIALE… A € 815.908,63, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motivata”.
Si sono costituiti in giudizio sia il che la Controparte_6 Controparte_3 contestando la ricostruzione dei fatti posti offerta dall'attrice, nonché impugnando le ragioni di diritto sottese alle dedotta responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, è stata rigettata l'istanza ex art. 186 ter formulata dall'attrice, sono stati richiesti dalle parti diversi rinvii per tentare di transigere la lite e non è stata accettata da tutte le parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice.
E' stata, altresì, espletata CTU contabile e con sentenza di rito n. 19/2023 del
03.01.2023 questo giudice ha dichiarato la propria incompetenza a decidere la causa avuto specifico riguardo i rapporti intercorrenti tra la società attrice e il CP_6
, essendo devoluta la controversia ex art. 819 ter c.p.c. al Collegio Arbitrale
[...]
e disposto, altresì, la separazione della posizione processuale residua relativa ai rapporti tra la e la convenuta Pt_1 Controparte_3
Con separata ordinanza depositata in pari data, dunque, questo giudice ha fissato udienza in prosieguo per la trattazione della controversia relativa al rapporto tra società attrice e
, oggi . Controparte_3 Controparte_10
Ed infine, con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 19.12.2024 questo giudice ha assegnato la causa in decisione con la concessione di termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito
In primo luogo, va dato atto dell'intervenuta declaratoria di competenza del Collegio
Arbitrale a decidere in ordine ai rapporti contrattuali intercorsi tra la società attrice e il convenuto ex art. 819 ter c.p.c. Controparte_6
Permane, dunque, allo scrutinio di questo giudice la domanda avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto Agente della Riscossione, già volta a far Controparte_3
valere una responsabilità extracontrattuale - rectius aquiliana - dell'Agente della
Riscossione in ragione del contegno tenuto da quest'ultimo asseritamente contrario ai doveri di lealtà e collaborazione nonché cooperazione cui è tenuto generalmente il creditore nei rapporti con il debitore ( . Pt_1
In particolare, la società attrice ha censurato l'assunto per cui l'Agente della Riscossione già dopo aver promosso in data 08.02.2010 in suo danno Controparte_3
pignoramento mobiliare per euro 10.445.952,86 presso il terzo a Controparte_6
fronte della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. per un credito pari ad euro 674.103,99, successivamente assegnatole dal G.E., avrebbe disatteso - a fronte di specifiche contestazioni di sul maggior credito ad essa dovuto dal in Pt_1 Controparte_6
ragione del lodo arbitrale del 23.06.2011 – di richiedere uno specifico accertamento dell'obbligo effettivamente dovuto dall'Ente locale terzo pignorato.
Ne sarebbe derivata, a dire dell'attrice, l'illegittimità della successiva istanza di fallimento depositata dall'Agente della Riscossione. nei confronti della il 24.11.2011 onde Pt_1
ottenere il residuo credito erariale vantato nei confronti dell'attrice. Oltretutto, a dire della società attrice essa avrebbe informato il convenuto della Controparte_11
possibilità di proporre istanza di ammissione alla massa passiva del Controparte_6
(a seguito dell'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario) in virtù del credito dovuto dall'Ente e accertato a seguito dell'intervenuto lodo arbitrale, per cui l' CP_12
avrebbe potuto soddisfare attraverso la detta istanza la propria pretesa creditoria surrogandosi nei diritti dell'attrice.
Dunque, la ha censurato la scelta dell'Agente della Riscossione di proporre prima Pt_1
istanza di fallimento - disattesa dal Tribunale adito – e successivamente diversi atti di intervento in procedure esecutive presso terzi azionate in suo danno, assumendo che tali condotte del creditore erariale si erano rivelate pregiudizievoli e dannose per la società attrice per aumento abnorme di interessi e sanzioni relativi ai crediti erariali, soprattutto in considerazione anche del fatto che il in sede di dichiarazione ex art. Controparte_6
547 c.p.c. nella p.e.m. del 08.02.2010 avrebbe falsamente attestato n.q. di terzo pignorato
(debitor debitoris) un credito dovuto alla di gran lunga inferiore a quello Pt_1
effettivamente dovuto e accertato a seguito di lodo arbitrale.
In ragione di ciò la ha proposto domanda risarcitoria avverso Parte_1
l'Agente della Riscossione censurando ex artt. 2043 -1175 c.c. Controparte_3
l'illegittimità ovvero l'illiceità dei contegni tenuti dall'Agente della Riscossione asseritamente contrari ai doveri di cooperazione e lealtà nei rapporti con la società debitrice onde favorire l'adempimento al pagamento dei crediti erariali.
Ciò chiarito, la domanda avanzata dall'attrice nei confronti dell'Agente della Riscossione già è risultata infondata. Controparte_3
Va premesso, anzitutto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. che incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis gli asseriti obblighi gravanti sull' per come dedotti dall'attrice la cui CP_12 inosservanza avrebbe determinato una gravissima esposizione debitoria a suo carico.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
Va al riguardo osservato che non è certo sufficiente onde assolvere l'onere probatorio per far valere la responsabilità aquiliana dell'Agente della Riscossione una generica attività collaborativa del debitore, posto che la società attrice debitrice avrebbe dovuto quantomeno adoperarsi alla messa in mora del creditore attraverso l'offerta reale o per intimazione ex art. 1209 c.c. o quantomeno l'offerta non formale ex art. 1220 c.c. Tali considerazioni trovano conforto nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "il debitore, per liberarsi dagli effetti della mora debendi deve fare offerta di adempimento, con le forme previste dagli art. 1206,1217 c.c. per la mora del creditore, ovvero in modo non formale (art. 1220 c.c.), ma serio e completo, sì da esprimere una concreta volontà di eseguire la prestazione, in relazione al particolare contenuto di questa, con modalità idonee a rendere l'adempimento effettivo" (Cass. sez. II sent. n. 1699 del 12.3.1984).
Va, inoltre, osservato che la mora accipiendi e liberazione del debitore non coincidono, in quanto la costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall'art. 1207 cod. civ., nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione del corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti, negli obblighi di risarcimento del danno propter moram e di rimborso delle spese;
tra gli effetti della mora del creditore non vi è la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all'esecuzione dell'offerta formale deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato (Corte di Cassazione sentenza 28 febbraio 2015, n.8711).
Ora, da una valutazione complessiva degli elementi offerti nel corso del giudizio, deve certamente ritenersi che la sia in ordine alla p.e.m. azionata dall'Agente della Pt_1
Riscossione in data 08.02.2010 che in relazione ai successivi istanza di fallimento e atti di intervento, fosse obbligata al pagamento di crediti erariali vantati dall' in quanto CP_12 alcun adempimento effettivo risultava posto già in essere dall'attrice.
La documentazione agli atti conferma tale conclusione.
Risulta infatti che nell'ambito della p.e.m. del 08.02.2010 attivata dall'Agente in danno della per la riscossione dei crediti dovuti all'erario, l'importo comunicato a seguito Pt_1 di dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. dal fosse insufficiente a Controparte_6 soddisfare l'intera pretesa vantata dall'Agente della Riscossione;
né del resto gravava sull'Agente medesimo uno specifico obbligo di richiedere un ulteriore accertamento dell'obbligo del terzo ( , a fronte peraltro di una dichiarazione di Controparte_6 importo già resa dall'Ente pubblico (rivelatosi inferiore poi all'effettivo credito dovuto) - dunque connotata da un chiaro valore di fede privilegiata giacché proveniente da una p.a.
- e di cui l' non avrebbe avuto motivo di dubitare. CP_12
Appare del tutto inopinabile in tale contesto, ove viene in rilievo il mancato soddisfacimento per intero del proprio credito, la scelta dell' di proseguire la CP_12
propria attività finalizzata al recupero coattivo del residuo credito erariale proponendo prima istanza di fallimento e poi atti di intervento nelle n. 3 procedure esecutive già pendenti in danno dell'attrice, non essendovi uno specifico obbligo di rinunciarvi in favore di un'istanza di ammissione alla massa passiva del in ogni Controparte_6 caso subordinata alla preventiva approvazione dell' insediato per effetto Pt_3 dell'intervenuta dichiarazione di dissesto. Circostanza la predetta che restituiva, invece,
l'assoluta incertezza del credito vantato dalla verso il Comune e per cui avrebbe Pt_1 ripetutamente richiesto all'Agente di subentrare per surroga nella posizione creditoria asseritamente vantata verso l'ente locale.
Ebbene, il legislatore attraverso l'articolo 1206 c.c. ha previsto che si ha mora del creditore allorquando quest'ultimo senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere la sua obbligazione. Dunque, il creditore è in mora in due casi: 1) quando rifiuta la prestazione;
2) quando omette di compiere le attività necessarie perché il debitore possa adempiere.
In buona sostanza, si ha mora del creditore quando lo stesso omette di cooperare col debitore.
Ora, va evidenziato che secondo la dottrina prevalente il comportamento del debitore che rimane inadempiuto costituisce un obbligo giuridico, e rappresenta la posizione principale e caratteristica del soggetto passivo del rapporto. Il dovere di cooperazione del creditore, invece, è un dovere accessorio, strumentalmente connesso alla posizione attiva, ma che non costituisce la caratteristica principale della situazione creditoria, né costituisce il suo contenuto.
Orbene, a parere di questo giudice, nel caso di specie non viene in rilievo alcuna omissione di cooperazione dell'Agente della Riscossione creditore, non rinvenendosi alcuno specifico obbligo sia di richiedere ulteriore dichiarazione ex art. 547 c.p.c. alla p.a. (terza esecutata) che di rinuncia alle procedure esecutive de quibus attivate per soddisfare integralmente la pretesa creditoria vantata, oltretutto in assenza sia di una formale offerta di pagamento che di un'attività informale idonea però al concreto adempimento da parte della SACE debitrice.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 c.c., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa (Cfr. ex multis Cass., sez. 2, 13/12/2010, n.
25155; Cass., sez. 3, 28/10/2015, n. 21924).
Con specifico riferimento alle obbligazioni pecuniarie, costituisce offerta non formale, idonea a conseguire gli effetti di cui all'art. 1220 c.c., l'attività con cui il debitore, manifestando una seria volontà di pronto adempimento, immetta comunque la somma di danaro dovuta nella sfera di disponibilità del creditore, in modo che questi possa apprenderla immediatamente (Cfr. ex multis Cass., sez. 3, 06/07/2006, n. 15352; Cass., sez. 2, 13/12/2010, n. 25155).
Ma, si ripete, alcuna offerta in tal senso risulta mai pervenuta dall'attrice nei confronti dell'Agente della Riscossione e nessun comportamento ostativo e non collaborativo all'adempimento emerge a carico dell' medesima che, dunque, legittimamente CP_12
poneva in essere le attività esecutive utili alla soddisfazione integrale del credito erariale, dovendo per legge provvedere alla riscossione per conto delle mandanti in attuazione di precisi obblighi istituzionali.
Ne deriva l'assoluta insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ex art. 2043
c.c. a carico della convenuta per cui la domanda risarcitoria va rigettata CP_12
integralmente. Per completezza va anche detto che l'attrice non ha nemmeno documentato in alcun modo il preteso risarcimento. Dunque, non viene in rilievo un'allegazione specifica di un'effettiva lesione del patrimonio riconducibile alla condotta dell'Agente della
Riscossione, essendo l'aggravio fiscale censurato ad esso non imputabile bensì ricollegabile alle complesse vicende e scelte operate dalla stessa società attrice nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.
Le spese Nei rapporti tra attrice e convenuta, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice nei confronti dell
[...]
; Controparte_13
- condanna l'attrice in favore dell' delle spese Controparte_13 di lite, che liquida in € 54.198,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese nella misura di legge.
Santa Maria Capua Vetere, 07.04.2025
Il Giudice
Maria Del Prete
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2242/2016, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale vertente;
tra
(P.I. ) elett.te Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Caserta al Viale delle Industrie 10-12, rapp.ta e difesa dall'avvocato
Salvatore Chiaravalle (C.F. C.F._1
Attrice
e
, in persona del legale rapp.te p.t, subentrante a Controparte_1
titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, del
[...]
, - società con socio unico - con sede in Roma al Viale CP_2 Controparte_3
di Tor Marancia n. 4 (Cod. Fisc. ) in persona del Procuratore di P.IVA_2
– Legale e contenzioso – incorporante dal Controparte_3 Controparte_4
01.07.2011, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Controparte_5
Imondi (Cod. Fisc. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliata in Caserta alla Via Turati n. 55, in virtù di procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la convenuta come da comparsa di costituzione, note Controparte_3 relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che la ha Pt_1
convenuto in giudizio il e la chiedendo Controparte_6 Controparte_3
condannarsi questi ultimi a pagare, in solido e/o ognuno per le rispettive responsabilità contrattuali ed aquiliane, per i danni subiti dall'attrice a partire dal
04/09/2009, l'importo complessivo di € 22.067.777,04 . A fondamento della domanda, la ha dedotto la sussistenza di responsabilità contrattuali ed Pt_1
extracontrattuali in capo ai convenuti, precisando che tra l'attrice e il CP_6 convenuto è stato stipulato un contratto relativo al “Servizio igiene urbana e pulizia uffici Comunali” registrato al n. 19701 del 29.04.1996 e d evidenziando che in data
24.06.2011 è stato depositato (presso la Camera Arbitrale dei Contratti Pubblici),
Lodo Arbitrale con il quale il (per l'inadempimento del contratto Controparte_6
indicato sopra) veniva condannato a pagare in favore della la somma Pt_1 complessiva di € 42.538.153,83. L'attrice ha aggiunto che il Lodo è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Roma il 29.04.2013.
La nell'atto introduttivo, nel richiamare il contenuto del ha riportato Pt_1 Pt_2 quanto segue “IL COLLEGIO ARBITRALE, NELLA PARTE MOTIVATA DEL
LODO SPECIFICAVA CHE “La ha chiesto accertarsi il suo diritto al Pt_1
pagamento dei seguenti crediti (tra cui) : a. Per canoni contrattuali per RSU per il periodo dal 02/08 al - 7/08 e pulimento dal 2/08 al 9/08 revisione prezzi al canone contrattuale, nella misura riconosciuta dalla stessa amministrazione… per un importo di € 3.742.535,41, oltre oneri... etc;
e Per crediti contrattuali maturati… per un importo di € 6.391.993,70, il tutto per un totale di € 11.633.596,64(pag. 16 e 54
Lodo Arbitrale) b. …ONERI AGGIUNTIVI SUB SPECIE DI ONERI FINANZIARI E
INDEBITAMENTO BANCARIO PER UN IMPORTO DI € 1.986.862,00; c. … maggior danno per carenza di cashflow, e conseguente pagamento di contributi
Tributi, con annessi interessi, aggi esattori e sanzioni in genere CP_7 CP_8 per complessivi € 2.024.487,51; (pag. 54, 55 Lodo Arbitrale) ...Pertanto RITIENE
IL COLLEGIO ARBITRALE CHE L'IMPRESA APPALTATRICE ABBIA
DIRITTO A PERCEPIRE le seguenti somme (tra cui) (pag. 62 e ss Lodo Arbitrale):
L'importo di € 3.742.533,41… nella misura riconosciuta dalla stessa amministrazione;
…L'importo della cessione è pari ad € 6.891.339,87…A seguito della cessione l'amministrazione comunale sarà tenuta a pagare alla i crediti Pt_1
ceduti solo qualora non provveda a pagarli direttamente alla cessionaria;
e.
.L'IMPORTO DI € 1.986.862,00 A TITOLO DI ONERI FINANZIARI DA INDEBITAMENTO BANCARIO CORRELATI AL MANCATO TEMPESTIVO
PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENTE COMMITTENTE DEI CANONI
CONTRATTUALI; l'addebitabilità dell'onere in questione al Controparte_6
appare del tutto conseguenziale al rapporto istaurato tra i due soggetti giuridici contendenti, posto che la società consortile per azioni, è nata con l'unico Pt_1
scopo di gestire unitariamente i servizi oggetto del contratto di appalto stipulato tra il e la stessa il 29.04.1996; ne discende che, in assenza di Controparte_6 Pt_1 altre fonti di reddito, cui far riferimento in caso di crisi dell'appalto in questione, le conseguenze onerose dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento da parte del
Cliente Unico alle obbligazioni di pagamento assunte si traducono direttamente in maggior onere finanziario…. Di conseguenza poiché quello fatto valere dalla Pt_1
è un danno derivante, come si è detto, dalla violazione dei patti contrattuali, il
è tenuto al risarcimento del danno prodotto alla controparte, ai Controparte_6 sensi dell'art. 1218 e ss c.c. ...ne consegue la condanna dell'amministrazione al pagamento, in favore della stessa dell'importo di Controparte_9 Pt_1
€1.986.862,00 (pag. 66, 67, 68 Lodo arbitrale)…; f. quanto alla domanda della SACE di ottenere il ristoro …per maggiori oneri dipendenti dal mancato tempestivo versamento di contributi ( , ,) tasse, tributi e addebiti di aggio esattoriale, CP_7 CP_8
VALGONO IN LINEA DI PRINCIPIO LE CONSIDERAZIONE SVOLTE CON
RIGUARDO ALLA RICHIESTA DI RISTORO DEGLI AGGRAVI D'ONERI
FINANZIARI. Il Collegio Arbitrale ritiene di condividere le considerazioni del CTU circa la non addebitabilità all'ente degli importi dovuti dalla ex lege (contributi Pt_1
e tasse). Il Collegio non condivide invece la liquidazione equitativa operata dal CTU
e VISTO IL DOCUMENTO “ESTRATTO RUOLO EQUITALIA POLIS” DEL
04.09.2009 all. B alla “nota preliminare del CTP del 17.05.2010, liquida a Pt_1 favore dell'impresa appaltatrice l'importo di € 815.908,63 (pag. 68 Lodo Arbitrale).
TANTO MOTIVATO, IL COLLEGIO ARBITRALE COSI DISPONEVA
(
PQM
)...Il Collegio Arbitrale… all'unanimità ha adottato le seguenti decisioni;
g. accoglie … la richiesta di …. Per un importo di € 3.742.535,41 oltre …; Pt_1 quantifica in € 6.991.339,87 oltre… condannando l'amministrazione comunale a corrispondere a dette somme soltanto qualora non provvede a versarle Pt_1 all'istituto di credito cessionario;
h. “CONDANNA L'AMMINISTRAZIONE
Comunale AL PAGAMENTO IN FAVORE DI SACE DELLE SOMME DI €
1.986.862,00 A TITOLO DI INDEBITAMENTO BANCARIO, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motivata;
i. accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla relativamente al PAGAMENTO DEI MAGGIORI ONERI DIPENDENTI DA Pt_1
MANCATO TEMPESTIVO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, TASSE TRIBUTI E
AGGI ESATTORIALE… A € 815.908,63, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motivata”.
Si sono costituiti in giudizio sia il che la Controparte_6 Controparte_3 contestando la ricostruzione dei fatti posti offerta dall'attrice, nonché impugnando le ragioni di diritto sottese alle dedotta responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, è stata rigettata l'istanza ex art. 186 ter formulata dall'attrice, sono stati richiesti dalle parti diversi rinvii per tentare di transigere la lite e non è stata accettata da tutte le parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal giudice.
E' stata, altresì, espletata CTU contabile e con sentenza di rito n. 19/2023 del
03.01.2023 questo giudice ha dichiarato la propria incompetenza a decidere la causa avuto specifico riguardo i rapporti intercorrenti tra la società attrice e il CP_6
, essendo devoluta la controversia ex art. 819 ter c.p.c. al Collegio Arbitrale
[...]
e disposto, altresì, la separazione della posizione processuale residua relativa ai rapporti tra la e la convenuta Pt_1 Controparte_3
Con separata ordinanza depositata in pari data, dunque, questo giudice ha fissato udienza in prosieguo per la trattazione della controversia relativa al rapporto tra società attrice e
, oggi . Controparte_3 Controparte_10
Ed infine, con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 19.12.2024 questo giudice ha assegnato la causa in decisione con la concessione di termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito
In primo luogo, va dato atto dell'intervenuta declaratoria di competenza del Collegio
Arbitrale a decidere in ordine ai rapporti contrattuali intercorsi tra la società attrice e il convenuto ex art. 819 ter c.p.c. Controparte_6
Permane, dunque, allo scrutinio di questo giudice la domanda avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto Agente della Riscossione, già volta a far Controparte_3
valere una responsabilità extracontrattuale - rectius aquiliana - dell'Agente della
Riscossione in ragione del contegno tenuto da quest'ultimo asseritamente contrario ai doveri di lealtà e collaborazione nonché cooperazione cui è tenuto generalmente il creditore nei rapporti con il debitore ( . Pt_1
In particolare, la società attrice ha censurato l'assunto per cui l'Agente della Riscossione già dopo aver promosso in data 08.02.2010 in suo danno Controparte_3
pignoramento mobiliare per euro 10.445.952,86 presso il terzo a Controparte_6
fronte della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. per un credito pari ad euro 674.103,99, successivamente assegnatole dal G.E., avrebbe disatteso - a fronte di specifiche contestazioni di sul maggior credito ad essa dovuto dal in Pt_1 Controparte_6
ragione del lodo arbitrale del 23.06.2011 – di richiedere uno specifico accertamento dell'obbligo effettivamente dovuto dall'Ente locale terzo pignorato.
Ne sarebbe derivata, a dire dell'attrice, l'illegittimità della successiva istanza di fallimento depositata dall'Agente della Riscossione. nei confronti della il 24.11.2011 onde Pt_1
ottenere il residuo credito erariale vantato nei confronti dell'attrice. Oltretutto, a dire della società attrice essa avrebbe informato il convenuto della Controparte_11
possibilità di proporre istanza di ammissione alla massa passiva del Controparte_6
(a seguito dell'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario) in virtù del credito dovuto dall'Ente e accertato a seguito dell'intervenuto lodo arbitrale, per cui l' CP_12
avrebbe potuto soddisfare attraverso la detta istanza la propria pretesa creditoria surrogandosi nei diritti dell'attrice.
Dunque, la ha censurato la scelta dell'Agente della Riscossione di proporre prima Pt_1
istanza di fallimento - disattesa dal Tribunale adito – e successivamente diversi atti di intervento in procedure esecutive presso terzi azionate in suo danno, assumendo che tali condotte del creditore erariale si erano rivelate pregiudizievoli e dannose per la società attrice per aumento abnorme di interessi e sanzioni relativi ai crediti erariali, soprattutto in considerazione anche del fatto che il in sede di dichiarazione ex art. Controparte_6
547 c.p.c. nella p.e.m. del 08.02.2010 avrebbe falsamente attestato n.q. di terzo pignorato
(debitor debitoris) un credito dovuto alla di gran lunga inferiore a quello Pt_1
effettivamente dovuto e accertato a seguito di lodo arbitrale.
In ragione di ciò la ha proposto domanda risarcitoria avverso Parte_1
l'Agente della Riscossione censurando ex artt. 2043 -1175 c.c. Controparte_3
l'illegittimità ovvero l'illiceità dei contegni tenuti dall'Agente della Riscossione asseritamente contrari ai doveri di cooperazione e lealtà nei rapporti con la società debitrice onde favorire l'adempimento al pagamento dei crediti erariali.
Ciò chiarito, la domanda avanzata dall'attrice nei confronti dell'Agente della Riscossione già è risultata infondata. Controparte_3
Va premesso, anzitutto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. che incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis gli asseriti obblighi gravanti sull' per come dedotti dall'attrice la cui CP_12 inosservanza avrebbe determinato una gravissima esposizione debitoria a suo carico.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
Va al riguardo osservato che non è certo sufficiente onde assolvere l'onere probatorio per far valere la responsabilità aquiliana dell'Agente della Riscossione una generica attività collaborativa del debitore, posto che la società attrice debitrice avrebbe dovuto quantomeno adoperarsi alla messa in mora del creditore attraverso l'offerta reale o per intimazione ex art. 1209 c.c. o quantomeno l'offerta non formale ex art. 1220 c.c. Tali considerazioni trovano conforto nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "il debitore, per liberarsi dagli effetti della mora debendi deve fare offerta di adempimento, con le forme previste dagli art. 1206,1217 c.c. per la mora del creditore, ovvero in modo non formale (art. 1220 c.c.), ma serio e completo, sì da esprimere una concreta volontà di eseguire la prestazione, in relazione al particolare contenuto di questa, con modalità idonee a rendere l'adempimento effettivo" (Cass. sez. II sent. n. 1699 del 12.3.1984).
Va, inoltre, osservato che la mora accipiendi e liberazione del debitore non coincidono, in quanto la costituzione in mora e la conseguente offerta di restituzione valgono unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall'art. 1207 cod. civ., nel passaggio del rischio della cosa a carico del creditore, nella cessazione del corso degli interessi, nel particolare regolamento della corresponsione dei frutti, negli obblighi di risarcimento del danno propter moram e di rimborso delle spese;
tra gli effetti della mora del creditore non vi è la liberazione del debitore, subordinata, dalla legge, all'esecuzione dell'offerta formale deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato (Corte di Cassazione sentenza 28 febbraio 2015, n.8711).
Ora, da una valutazione complessiva degli elementi offerti nel corso del giudizio, deve certamente ritenersi che la sia in ordine alla p.e.m. azionata dall'Agente della Pt_1
Riscossione in data 08.02.2010 che in relazione ai successivi istanza di fallimento e atti di intervento, fosse obbligata al pagamento di crediti erariali vantati dall' in quanto CP_12 alcun adempimento effettivo risultava posto già in essere dall'attrice.
La documentazione agli atti conferma tale conclusione.
Risulta infatti che nell'ambito della p.e.m. del 08.02.2010 attivata dall'Agente in danno della per la riscossione dei crediti dovuti all'erario, l'importo comunicato a seguito Pt_1 di dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. dal fosse insufficiente a Controparte_6 soddisfare l'intera pretesa vantata dall'Agente della Riscossione;
né del resto gravava sull'Agente medesimo uno specifico obbligo di richiedere un ulteriore accertamento dell'obbligo del terzo ( , a fronte peraltro di una dichiarazione di Controparte_6 importo già resa dall'Ente pubblico (rivelatosi inferiore poi all'effettivo credito dovuto) - dunque connotata da un chiaro valore di fede privilegiata giacché proveniente da una p.a.
- e di cui l' non avrebbe avuto motivo di dubitare. CP_12
Appare del tutto inopinabile in tale contesto, ove viene in rilievo il mancato soddisfacimento per intero del proprio credito, la scelta dell' di proseguire la CP_12
propria attività finalizzata al recupero coattivo del residuo credito erariale proponendo prima istanza di fallimento e poi atti di intervento nelle n. 3 procedure esecutive già pendenti in danno dell'attrice, non essendovi uno specifico obbligo di rinunciarvi in favore di un'istanza di ammissione alla massa passiva del in ogni Controparte_6 caso subordinata alla preventiva approvazione dell' insediato per effetto Pt_3 dell'intervenuta dichiarazione di dissesto. Circostanza la predetta che restituiva, invece,
l'assoluta incertezza del credito vantato dalla verso il Comune e per cui avrebbe Pt_1 ripetutamente richiesto all'Agente di subentrare per surroga nella posizione creditoria asseritamente vantata verso l'ente locale.
Ebbene, il legislatore attraverso l'articolo 1206 c.c. ha previsto che si ha mora del creditore allorquando quest'ultimo senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere la sua obbligazione. Dunque, il creditore è in mora in due casi: 1) quando rifiuta la prestazione;
2) quando omette di compiere le attività necessarie perché il debitore possa adempiere.
In buona sostanza, si ha mora del creditore quando lo stesso omette di cooperare col debitore.
Ora, va evidenziato che secondo la dottrina prevalente il comportamento del debitore che rimane inadempiuto costituisce un obbligo giuridico, e rappresenta la posizione principale e caratteristica del soggetto passivo del rapporto. Il dovere di cooperazione del creditore, invece, è un dovere accessorio, strumentalmente connesso alla posizione attiva, ma che non costituisce la caratteristica principale della situazione creditoria, né costituisce il suo contenuto.
Orbene, a parere di questo giudice, nel caso di specie non viene in rilievo alcuna omissione di cooperazione dell'Agente della Riscossione creditore, non rinvenendosi alcuno specifico obbligo sia di richiedere ulteriore dichiarazione ex art. 547 c.p.c. alla p.a. (terza esecutata) che di rinuncia alle procedure esecutive de quibus attivate per soddisfare integralmente la pretesa creditoria vantata, oltretutto in assenza sia di una formale offerta di pagamento che di un'attività informale idonea però al concreto adempimento da parte della SACE debitrice.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 c.c., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa (Cfr. ex multis Cass., sez. 2, 13/12/2010, n.
25155; Cass., sez. 3, 28/10/2015, n. 21924).
Con specifico riferimento alle obbligazioni pecuniarie, costituisce offerta non formale, idonea a conseguire gli effetti di cui all'art. 1220 c.c., l'attività con cui il debitore, manifestando una seria volontà di pronto adempimento, immetta comunque la somma di danaro dovuta nella sfera di disponibilità del creditore, in modo che questi possa apprenderla immediatamente (Cfr. ex multis Cass., sez. 3, 06/07/2006, n. 15352; Cass., sez. 2, 13/12/2010, n. 25155).
Ma, si ripete, alcuna offerta in tal senso risulta mai pervenuta dall'attrice nei confronti dell'Agente della Riscossione e nessun comportamento ostativo e non collaborativo all'adempimento emerge a carico dell' medesima che, dunque, legittimamente CP_12
poneva in essere le attività esecutive utili alla soddisfazione integrale del credito erariale, dovendo per legge provvedere alla riscossione per conto delle mandanti in attuazione di precisi obblighi istituzionali.
Ne deriva l'assoluta insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ex art. 2043
c.c. a carico della convenuta per cui la domanda risarcitoria va rigettata CP_12
integralmente. Per completezza va anche detto che l'attrice non ha nemmeno documentato in alcun modo il preteso risarcimento. Dunque, non viene in rilievo un'allegazione specifica di un'effettiva lesione del patrimonio riconducibile alla condotta dell'Agente della
Riscossione, essendo l'aggravio fiscale censurato ad esso non imputabile bensì ricollegabile alle complesse vicende e scelte operate dalla stessa società attrice nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.
Le spese Nei rapporti tra attrice e convenuta, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice nei confronti dell
[...]
; Controparte_13
- condanna l'attrice in favore dell' delle spese Controparte_13 di lite, che liquida in € 54.198,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese nella misura di legge.
Santa Maria Capua Vetere, 07.04.2025
Il Giudice
Maria Del Prete