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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento N. R.V.G. 2059/2025 promosso da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PAOLINI ILARIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via De Amicis n. 46;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 122/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 28.5.2024, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito alla determinazione dell'assegno divorzile in favore della Sig.ra avendo la medesima reperito un'attività lavorativa a Controparte_1 tempo indeterminato ed essendo, pertanto, economicamente indipendente;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) il Signor nulla dovrà versare alla Signora a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento;
2) le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti;
3) le parti si dichiarano vicendevolmente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in ragione del matrimonio, della separazione e del divorzio e, in ogni caso, per qualsiasi titolo, motivo o causa;
pag. 1 di 2 4) immutate le altre condizioni della sentenza;
5) le spese del presente procedimento saranno a carico del signor ”. Pt_1
Si dà atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio n. 122/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data
28.5.2024, R.V.G. 531/2024 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 9/7/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento N. R.V.G. 2059/2025 promosso da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PAOLINI ILARIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via De Amicis n. 46;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 122/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 28.5.2024, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito alla determinazione dell'assegno divorzile in favore della Sig.ra avendo la medesima reperito un'attività lavorativa a Controparte_1 tempo indeterminato ed essendo, pertanto, economicamente indipendente;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) il Signor nulla dovrà versare alla Signora a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento;
2) le parti si dichiarano entrambe economicamente autosufficienti;
3) le parti si dichiarano vicendevolmente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in ragione del matrimonio, della separazione e del divorzio e, in ogni caso, per qualsiasi titolo, motivo o causa;
pag. 1 di 2 4) immutate le altre condizioni della sentenza;
5) le spese del presente procedimento saranno a carico del signor ”. Pt_1
Si dà atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio n. 122/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data
28.5.2024, R.V.G. 531/2024 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 9/7/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2