Ordinanza cautelare 8 novembre 2023
Ordinanza collegiale 23 luglio 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01240/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01296/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da AL SS CI, OG VU, IE VU e HI VU, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Buscaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio - Direzione Generale - Direzione Regionale della Sicilia, Ministero della Cultura - Direzione Generale Archivi, Archivio di Stato di Agrigento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
della nota prot. n. 9774 del 06.06.2023 dell’Agenzia del Demanio, Direzione regionale della Sicilia;
di ogni altro atto o provvedimento, costituitosi anche per silenzio, alla stessa presupposto, consequenziale o comunque collegato e connesso di cui i ricorrenti non abbiano avuto piena ed effettiva conoscenza di legge;
quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- della nota prot. n. 29333 dell’11.09.2023 dell’Archivio di Stato di Agrigento;
della nota prot.n.14366 del 07.09.2023 dell’Agenzia del Demanio - Direzione regionale Sicilia;
- di ogni altro atto o provvedimento, costituitosi anche per silenzio, alla stessa presupposto, consequenziale o comunque collegato e connesso di cui i ricorrenti non abbiano avuto piena ed effettiva conoscenza di legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio, del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archivi e dell’Archivio di Stato di Agrigento;
Vista l’ordinanza cautelare reiettiva n. 598/2023 e la successiva ordinanza n. 47/2024 con la quale il CGA ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito;
Vista l’ordinanza del 23/07/2024 n. 2294;
Vista la documentazione depositata, a seguito della suddetta ordinanza, dalla Direzione regionale della Sicilia dell’Agenzia del Demanio e dall’Archivio di Stato di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato il 10/09/2023, i ricorrenti - premesso di aver partecipato con rituale offerta riferita all’immobile di loro proprietà sito in Agrigento all’indagine di mercato immobiliare indetta dall’Archivio di Stato di Agrigento, preordinata all’individuazione di un immobile da condurre in locazione quale nuova sede della medesima Amministrazione - espongono che:
- con nota prot. n. 3976 del 30.11.2022 l’Archivio di Stato di Agrigento invitava formalmente l’Agenzia del Demanio, Direzione regionale Sicilia, ad effettuare la valutazione di congruità del canone offerto dagli stessi deducenti ed il conseguente rilascio del nulla osta alla stipula;
- con nota prot. n. 9774 del 06.06.2023 la predetta Direzione regionale comunicava all’Archivio di Stato di non poter procedere al rilascio del chiesto nulla osta in quanto riferito a locazione di “cosa futura”, da doversi ricondurre alla fattispecie dell’appalto di lavori pubblici;
- con nota prot. n. 1891 dell’08.06.2023, la Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura, dichiarava “di non condividere l’attribuzione di cosa futura all’immobile in questione, trattandosi di una struttura comunque già esistente da completare ed adeguare alle esigenze di un Archivio di Stato”;
- con atto stragiudiziale del 21.06.2023, presentavano all’Agenzia del Demanio - Direzione regionale Sicilia le proprie osservazioni, chiedendo il riesame della nota prot. n. 9774 del 06.06.2023 ed il rilascio il nulla osta alla stipula.
Avverso la nota prot. n. 9774 del 06.06.2023 dell’Agenzia del Demanio, i ricorrenti deducono le censure di:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1472 COD. CIV. E 1348 COD. CIV.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE PROT. N. 7595 DEL 19.03.2013 DELL’AGENZIA DEL DEMANIO; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO.
Secondo i ricorrenti il bene oggetto del negozio locatizio non soltanto sarebbe già esiste, ma risulterebbe anche di immediata ed univoca individuazione, a nulla rilevando la circostanza per cui lo stesso immobile necessiterebbe delle opere di finitura e di adeguamento alle ulteriori specifiche tecniche e costruttive legittimamente richieste dall’Archivio di Stato. A sostegno della loro tesi richiamano i contenuti della circolare prot. n. 7595 del 19.03.2013 della Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio, evidenziando il considerevole risparmio garantito all’Erario dalla la definizione della procedura in parola.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E. 10 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 - OMESSO RISCONTRO DELLE OSSERVAZIONI DEI RICORRENTI; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL’AFFIDAMENTO, BUON ANDAMENTO, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
I ricorrenti lamentano che la Direzione regionale dell’Agenzia del Demanio avrebbe omesso di offrire il benché minimo riscontro in merito alle osservazioni da loro formulate nell’atto stragiudiziale del 21.06.2023.
Hanno, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato nonché la condanna dell’Agenzia del Demanio, Direzione regionale Sicilia a rilasciare il nulla osta alla stipula richiesto dall’Archivio di Stato di Agrigento con nota prot. n. 3976 del 30.11.2022.
Successivamente, con nota prot. n. 29333P dell’11.09.2023, l’Archivio di Stato di Agrigento ha trasmesso la nota prot. n. 14366 del 07.09.2023 con cui l’Agenzia del Demanio ha offerto i chiarimenti richiesti dal Ministero della Cultura in ordine alle ragioni sottese al provvedimento di diniego impugnato con il ricorso introduttivo.
Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della suddetta nota articolando le censure di:
I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1472 COD. CIV. E 1348 COD. CIV.; VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DISP. PREL. COD. CIV. E DELL’ART. 1 COD. PEN.; VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE PROT. N. 7595 DEL 19.03.2013 DELL’AGENZIA DEL DEMANIO; VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE PROT. N. 2017/8546/DGP DEL 21.06.2017 DELL’AGENZIA DEL DEMANIO; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA; INCOMPETENZA PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONI DELL’AGENZIA DEL DEMANIO.
I ricorrenti deducono che il diniego alla stipula sarebbe motivato in ragione di una serie contraddittoria di argomentazioni, peraltro mai espresse in precedenza la prima delle quali viene riferita alla clausola dell’Avviso pubblico per il cui tenore letterale espresso l’oggetto dell’indagine di mercato è “un immobile da condurre in locazione già disponibile o da adeguare”; contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia del Demanio l’indagine di mercato non dovrebbe necessariamente limitarsi ai soli immobili già disponibili in pronta consegna ma estendersi anche agli immobili che, per superfici e volumi, possano richiedere ulteriori adeguamenti (in tal senso deporrebbe anche circolare prot. n. 7595 del 19.03.2013 della stessa Agenzia del Demanio); le ulteriori argomentazioni rese nella nota impugnata in ordine ai tempi di lavorazione delle opere di adeguamento dell’immobile risulterebbero approssimative oltre che provenienti da un ufficio privo delle necessarie attribuzioni spettanti solo all’Archivio di Stato di Agrigento, cui sarebbe rimessa la necessaria valutazione della concretezza ed attendibilità delle offerte ricevute.
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 MOTIVAZIONE INCONGRUA E CONTRADDITTORIA; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ IN TERMINI ED IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL’AFFIDAMENTO, BUON ANDAMENTO, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
I ricorrenti contestano quanto ritenuto dall’Agenzia del Demanio in ordine alla impossibilità di valutare l’immobile in ragione dello stato in cui attualmente versa. Tale conclusione non terrebbe conto del livello esecutivo e di estremo dettaglio della progettazione offerta dai ricorrenti e del fatto che l’immobile sarebbe stato minuziosamente definito in ogni suo dettaglio costruttivo e peculiarità tecnica, in modo da consentire agevolmente la stima del relativo canone locatizio. Inoltre il diniego impugnato sarebbe motivato, contraddittoriamente, in considerazione del fatto che “la proposta locativa sembrerebbe non economicamente vantaggiosa, in quanto il canone richiesto è notevolmente superiore a quello pagato attualmente”; tale considerazione sarebbe comunque inconducente, atteso che in ogni caso l’importo definitivo del canone sarebbe comunque quello stimato e ritenuto congruo dall’Agenzia del Demanio.
III. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 - MOTIVAZIONE ILLOGICA E CARENTE; VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI.
I ricorrenti deducono che l’Agenzia del Demanio, nel tentativo di giustificare il diniego irragionevolmente opposto alle legittime richiese dell’Archivio di Stato, sarebbe incorsa nella violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione dell’atto amministrativo.
Si sono costituiti, con memoria di forma, l’Agenzia del Demanio, il Ministero della Cultura e l’Archivio di Stato di Agrigento.
Con ordinanza n. 598/2023 è stata respinta l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, sul presupposto che “… lo stato di fatto dell’immobile di cui si discute (consiste nella sola struttura in cemento armato) non consente di ritenere irragionevole la valutazione dello stesso, compiuta dall’Agenzia del Demanio, come edificio a tutti gli effetti ancora in stato di iniziale costruzione, con conseguente impossibilità di quantificare la congruità del canone di locazione richiesto ”; con ordinanza n. 47/2024 il CGA ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito ritenendo “ … indispensabile accertare non solo quale sia lo stato attuale dell’immobile offerto in locazione, ma quali modifiche e rifiniture siano necessarie per rendere l’immobile idoneo agli scopi istituzionali dell’Archivio di Stato, di talché la valutazione della congruità del canone richiesto deve riguardare non l’immobile quale è, ma quale sarà in esecuzione delle specifiche modifiche tecniche rese necessarie dal futuro uso pubblico ed indicate nel progetto offerto da parte appellante ”.
Con ordinanza istruttoria del 23/07/2024 n. 2294, la Direzione regionale della Sicilia dell’Agenzia del Demanio è stata quindi onerata di depositare copia di tutti gli atti inviati dall’Archivio di Stato di Agrigento, al fine di rendere le dovute valutazioni, e l’Archivio di Stato di Agrigento di depositare invece tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente per partecipare alla procedura selettiva ed eventualmente nelle successive fasi del procedimento per cui è causa.
Adempiuti gli incombenti istruttori, le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza di merito di merito del 14 gennaio 2025; a tale udienza il Presidente ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3 cod proc. amm., di profili di possibile improcedibilità del ricorso introduttivo; quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’adozione, successivamente alla proposizione del ricorso stesso, della nota prot. n. 29333 dell’11.09.2023 con la quale l’Archivio di Stato di Agrigento ha tramesso la nota prot.n.14366 del 07.09.2023 dell’Agenzia del Demanio - Direzione regionale Sicilia la quale ha comunicato di non poter concedere il nulla osta alla stipula del contratto “ per le motivazioni indicate nella medesima” . Con la nota del 07.09.2023 l’Agenzia del Demanio ha, infatti, offerto i chiarimenti richiesti dal Ministero della Cultura in ordine alle ragioni sottese al provvedimento di diniego impugnato con il ricorso introduttivo.
La nuova determinazione, impugnata con i motivi aggiunti, configura un atto di conferma in senso proprio che, secondo l’uniforme qualificazione datavi dalla giurisprudenza, è riscontrabile qualora il provvedimento sia “adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, e pertanto connotato anche da una nuova motivazione” (Cons. Stato - sez. V, 4/10/2021 n. 6606; Cons. Stato - sez. III, 16/9/2024 n. 7581).
Ciò comporta che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non ricevendo i ricorrenti alcuna residua utilità dall’annullamento dell’atto impugnato che, in quanto sostituito dal nuovo provvedimento, fa sì che l’interesse medesimo si concentri esclusivamente sulla successiva determinazione dell’Amministrazione.
Passando al merito delle censure proposte, i ricorrenti hanno contestato, con i primi due motivi, quanto ritenuto dall’Agenzia del Demanio in ordine alla impossibilità di valutare l’immobile in ragione dello stato in cui versa; hanno sostenuto in particolare che l’indagine di mercato di cui si discute non dovrebbe necessariamente limitarsi ai soli immobili già disponibili in pronta consegna. Piuttosto essa dovrebbe estendersi anche nei confronti degli immobili che per superfici e volumi, come nella specie, siano conformi alla lex specialis e possano richiedere ulteriori adeguamenti; anche le ulteriori argomentazioni rese nella nota impugnata in ordine ai tempi di lavorazione delle opere di adeguamento dell’immobile oltre a risultare approssimative proverrebbero da un ufficio privo delle necessarie attribuzioni spettanti solo all’Archivio di Stato di Agrigento, cui sarebbe rimessa la necessaria valutazione della concretezza ed attendibilità.
Dette censure sono infondate.
In primo luogo, deve osservarsi che, una volta individuata la proposta ritenuta idonea dalla Commissione all’uopo costituita presso l’Archivio di Stato, la prosecuzione della procedura (finalizzata alla stipula del contratto di locazione) è comunque subordinata al nulla osta e al visto di congruità dell’Agenzia del Demanio, a pena di nullità dei contratti stipulati in assenza del predetto nulla osta, ai sensi dell’art. 2, comma 222, L. n. 191/2009.
Il diniego del nulla-osta costituisce, dunque, fatto impeditivo della conclusione del procedimento; donde l’infondatezza del dedotto difetto assoluto di attribuzione del potere in capo all’Agenzia del Demanio.
Come in maniera condivisibile sostenuto dalla difesa erariale, l’Agenzia è l’organo cui compete per legge non solo di accertare la coerenza tra la richiesta di nulla osta rispetto alla previsione triennale dei fabbisogni allocativi e alle disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione degli spazi e di contenimento della spesa pubblica, ma anche di verificare la sussistenza dei requisiti tecnico-amministrativi che rendono l’immobile idoneo ad essere destinato allo svolgimento delle funzioni istituzionali delle Amministrazioni statali.
In secondo luogo, a seguito della sopra citata ordinanza istruttoria, l’Archivio di Stato ha depositato la documentazione offerta da parte ricorrente per la partecipazione alla procedura di selezione, dalla quale emerge che l’immobile di cui si discute è uno scheletro di cemento armato privo di mura perimetrali, tamponature, distribuzione interna degli spazi, opere di finitura (intonaci, pavimenti, infissi, ecc…) e degli impianti tecnici.
Lo stato dell’immobile è definito “allo stato grezzo, composto da piano seminterrato e tre elevazioni fuori terra, con solo struttura in cemento armato”.
La definizione di “edificio”, dal punto di vista normativo è rinvenibile nell’art. 1 del D.P.R. n. 412/1993 secondo cui per “edificio” si intende “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici” , in termini non difformi, per quanto qui di interesse, dalla definizione giurisprudenziale di “… organismo edilizio, seppur non necessariamente abitato od abitabile, connotato nei suoi caratteri essenziali, dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura …” (C.d.S., V, 10 febbraio 2004, n. 475 e VI, 13 ottobre 2017 n. 4759).
Ebbene le foto a corredo degli elaborati progettuali confermano la tesi dell’amministrazione del Demanio secondo la quale l’immobile in questione non possa neppure essere definito un edificio.
Anche i documenti di progetto presentati dai ricorrenti sono allo stadio preliminare e non presentano un’ipotesi dello stato finito dell’immobile né un computo estimativo dei lavori da compiere.
Pertanto – considerato che lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo non può che avvenire avuto riguardo alla statuizione di fatto e di diritto che all’amministrazione si prospetta al tempo della relativa adozione - sulla base dei documenti a disposizione dell’Agenzia del Demanio nel corso del procedimento, quest’ultima ha correttamente concluso che “con l’Avviso indagine di mercato immobiliare del 16/06/2022, il MIBAC — Direzione Generale Archivi — Archivio di Stato di Agrigento ricercava un edificio già disponibile o da adeguare, chiaramente riferibile ad un immobile già completo in ogni sua parte ed immediatamente utilizzabile ovvero che necessitava degli adattamenti per renderlo perfettamente funzionale alla specifica destinazione, fissando il termine di sei mesi per la consegna dell'immobile. Tale termine temporale di sei mesi, fissato dall'Avviso stesso per la consegna dell'immobile, può apparire congruo per un edificio che richieda di modesti interventi di adeguamento mentre risulta del tutto aleatorio nel caso di edificio in corso di costruzione per il quale sono prevedibili tempi di realizzazione ben più lunghi. Inoltre, in assenza di un dettaglio degli interventi previsti in termini di qualità dei materiali, di soluzioni costruttive da adottare, di livello delle finiture e delle dotazioni impiantistiche nonché il relativo impegno di spesa e di un cronoprogramma dei lavori, l'attuale stato del manufatto non consente una valutazione tecnico-economica … e, pertanto, non consente di esprimere un parere di congruità sul canone di locazione” .
Non valgono a superare tale conclusione le relazioni tecniche ed elaborati grafici depostati dai ricorrenti sia al momento della presentazione della istanza di partecipazione alla indagine di mercato (cfr. la c.d. “relazione tecnica” descrittiva, di particolare sinteticità, allegata alla istanza) che di relativo maggior dettaglio depositate in corso di causa, stante comunque la loro assoluta genericità (cfr. la relazione tecnica e l’ipotesi progettuale, prive di data certa depositate in giudizio il 3.11.2023); e neppure l’argomentazione di parte ricorrente secondo la quale l’importo definitivo del canone sarà sempre e comunque quello stimato dall’Agenzia del Demanio e, dunque, il prezzo finale praticato sarà solo e soltanto quello ritenuto congruo dalla stessa Agenzia, alla luce dell’ampiezza dei rilievi ostativi (non solo economici) dedotti dall’Agenzia del Demanio.
In particolare, da tutta la documentazione acquisita in giudizio – sia quella acquisita dalle amministrazioni interessate a seguito della ordinanza istruttoria che quella depositata dalla parte ricorrente – risulta incontestabilmente che: i) l’immobile offerto era costituito solo dalla mera struttura in c.a. con solai interpiano e copertura ma privo di muri perimetrali e divisori interni (anche solo allo stato grezzo), di alcun impianto e di sistemazione esterna; ii) dalla documentazione acquisita al procedimento (e quindi sottoposta all’Agenzia del Demanio) non è dato desumere alcun elemento anche solo orientativo sulle tipologie e modalità di definizione, rifiniture e dotazione impiantistica offerta; iii) sembrerebbe doversi invece presumere una generica disponibilità degli offerenti alla successiva definizione dell’immobile secondo le esigenze dell’Archivio di Stato di Agrigento, senza però alcuna formale documentazione dalla quale poter trarre l’effettiva sussistenza ed i concreti termini di detto impegno sui quali fondare una attendibile valutazione dell’Agenzia del Demanio.
Risulta infondato anche il terzo motivo con il quale i ricorrenti hanno dedotto la violazione del divieto di integrazione postuma del provvedimento che, com’è noto, riguarda solo l’inammissibilità di integrare la motivazione con ragioni dedotte nel solo giudizio dalla difesa dell’amministrazione, ma non esclude che - spontaneamente o, come in questo caso, su impulso dal Ministero della Cultura - l’amministrazione possa adottare un nuovo provvedimento con cui nella sostanza la motivazione viene integrata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 03/12/2010, n. 8410). Tale provvedimento è stato peraltro impugnato con motivi aggiunti e tale possibilità, concretamente verificatasi nel presente giudizio, non ha privato di tutela gli odierni ricorrenti.
In conclusione, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile e quello per motivi aggiunti, in quanto infondato, deve essere rigettato.
Le spese di lite, stante la peculiarità della vicenda contenziosa e l’approfondimento istruttorio richiesto dal giudice d’appello, possono eccezionalmente essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta quello per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO