Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 423/2021 R.G.
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
Il Collegio civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
sciogliendo la riserva assunta nel procedimento promosso da:
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bozzelli;
ricorrente contro
( ), Controparte_1 C.F._2
( ), Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Cesare D'Annunzio; resistenti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. , premesso di aver svolto, in qualità di avvocato, attività di difesa Parte_1 processuale in favore di e di in due procedimenti civili, Controparte_1 Controparte_2 uno avente ad oggetto la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza ex artt. 283 e 351 cpc, svolto dinnanzi alla Corte d'appello di Campobasso (n.
55/2011 V.G.), deciso con ordinanza depositata il 21.7.2011 e altro avente ad oggetto esecuzione mobiliare svoltosi dinanzi al Tribunale di Larino (nn. 21/2010 R.G. es.), ha chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 30.12.2021, accertarsi il suo diritto a percepire il compenso professionale nella misura omnicomprensiva di € 79.956,27 per il primo giudizio e di € 89.249,72 per il secondo, alla cui quantificazione è pervenuto applicando i parametri di cui al d. m. n. 55/2014.
pag. 1
Giuliano di Puglia, in cui e sono intervenuti, finalizzata a Controparte_1 Controparte_2 ottenere il pagamento del credito vantato in forza della sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 50 del 25.2 – 19.5.2009.
Nell'ambito della suddetta procedura esecutiva si è innestato un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, concluso con la pronuncia della sentenza n.
36/2011, la quale costituisce l'oggetto del procedimento di inibitoria ex artt. 283 e 351
c.p.c. svoltosi dinanzi alla Corte d'appello di Campobasso.
2. e si sono costituiti in giudizio, insistendo in via Controparte_1 Controparte_2 principale per il rigetto del ricorso e, in subordine, chiedendo la determinazione del compenso previa applicazione di corretti criteri e detrazione dell'importo di € 28.314,00 già corrisposto al ricorrente dal . Controparte_3
3. Con ordinanza del 27.12.2022, considerata l'epoca di conclusione delle prestazioni professionali giudiziali per le quali si agisce, salva e impregiudicata ogni decisione sulla sussistenza del diritto azionato, è stato stimolato il contraddittorio delle parti sulla questione della tariffa professionale applicabile e il ricorrente è stato invitato a depositare nota specifica redatta in base alla tariffa in vigore al momento dell'esaurimento dell'attività professionale.
4. Premesso che sussiste la competenza di questa corte ai sensi dell'art. 14 comma 4 del d. lgs. n. 150/2011, del resto mai contestata da parte resistente, non può dubitarsi dell'esistenza del rapporto professionale tra le parti.
Nel costituirsi in giudizio, e pur ricordando di aver contestato il CP_1 Controparte_2 conferimento del mandato difensivo all'Avv. e di aver sottoposto la questione Parte_1 all'attenzione dell'Ordine degli avvocati di Larino, hanno precisato che non è loro intenzione tornare sull'argomento, in quanto "i termini per le più adeguate tutele avverso l'accaduto sono decaduti da tempo e, soprattutto, i resistenti vorrebbero archiviare una volta per tutte ogni strascico della triste vicenda …".
Sono, quindi, prive di rilievo le deduzioni di parte resistente con cui si evidenziano gli elementi di perplessità riguardanti la procura relativa ai giudizi oggetto della pretesa di pagamento (fondati, in particolare, sull'aggiunta a penna, nel corpo della procura a margine dell'atto di intervento, del nominativo dell'Avv. ), a cui non è Parte_1 accompagnata né l'affermazione dell'alterazione di tale atto in epoca successiva alla sottoscrizione da parte degli assistiti (non è sufficiente, a tal fine, escludere che l'aggiunta sia avvenuta in presenza dei resistenti), né la proposizione di querela di falso.
Costituisce, poi, circostanza pacifica, ed esplicitamente ammessa dai resistenti, che i giudizi oggetto di causa sono stati entrambi definiti prima della cancellazione dell'Avv.
dall'albo degli avvocati. Parte_1
pag. 2 5. Deve essere disattesa l'eccezione di pagamento delle competenze professionali richieste dall'Avv. da parte del . Parte_1 Controparte_3
I resistenti fondano tale eccezione sul rilievo che nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 36/2011 sono intervenute trattative tra il e i difensori delle parti in cui favore era stata Controparte_3 disposta una provvisionale, all'esito delle quali l'ente locale, mediante successive determinazioni del servizio di contabilità, ha dato esecuzione alla delibera di giunta n. 1 dell'8.1.2013, con la quale, all'esito della sentenza della Corte di cassazione n.
173/2010, di sostanziale conferma della sentenza n. 50/2009 della Corte d'appello di
Campobasso, erano state stabilite le modalità di pagamento delle provvisionali disposte in favore delle parti civili;
tra le posizioni soddisfatte con il pagamento delle spese legali vi era quella dell'Avv. , il quale aveva ricevuto la somma di € Parte_1
28.314,00.
Evidenziano, inoltre, che con dichiarazione di quietanza datata 7.8.2012, dagli stessi prodotta, l'Avv. aveva dichiarato che, una volta ricevuto il pagamento Parte_1 dell'importo di € 28.080,00 da parte del , mediante Controparte_3 accredito su c/c, non avrebbe avuto più nulla a pretendere dai resistenti
“…relativamente alle attività espletate per loro conto ed interesse in ordine alle provvisionali liquidate con sentenza della Corte di Appello di Campobasso nonché per
l'ulteriore attività espletate in loro favore, interesse e conto presso Tribunale di Larino e
Corte di Appello di Campobasso per la messa in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 50 del 25.02.2009, e per qualsiasi attività / prestazione svolta ad oggi in favore dei medesimi, nella qualità in atti, in relazione ai danni personali e/o di propri congiunti conseguenti al crollo della scuola F. Jovine del 2002".
La documentazione prodotta, proveniente dal Comune di San Giuliano di Puglia, non dimostra il pagamento delle spese legali relative ai procedimenti civili oggetto del presente procedimento, ma di quelle liquidate nell'ambito del giudizio penale relativo al crollo della scuola Jovine, pagamento effettuato a seguito della conferma della sentenza n. 50/2009 di questa corte ad opera della sentenza della Corte di cassazione n. 173/2010: chiarissime in questo senso sono le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale di San Giuliano di Puglia (rispettivamente n. 4/2011 e n.
1/2013), aventi ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 12.463.055,00
(di cui € 12.005.000,00 a titolo di provvisionali in favore delle parti civili, € 373.166,00 a titolo di spese legali del giudizio di appello ed € 83.889,00 a titolo di spese legali del giudizio di cassazione) e il pagamento di parte delle provvisionali e delle intere spese legali.
La dichiarazione a firma dell'Avv. , datata 7.8.2012, con la quale il difensore Parte_1 dichiarava di non aver più nulla a pretendere dagli odierni resistenti al momento dell'effettivo integrale pagamento della somma di € 28.080,00 da parte del CP_3
pag. 3 San Giuliano di Puglia, per tutte le attività espletate "in relazione alle provvisionali liquidate con sentenza della Corte di appello di Campobasso", sebbene faccia riferimento anche alle "ulteriori attività espletate in loro favore, interesse e conto presso
Tribunale di Larino e Corte di appello di Campobasso per la messa in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 50 del 25.2.2009 e per qualsiasi attività/prestazione svolta ad oggi a favore dei medesimi …", non può ritenersi efficace in ordine alla liberazione dei resistenti dall'obbligo di corrispondere il compenso per i due procedimenti civili oggetto del presente giudizio, in presenza della condizione apposta in calce, con cui l'Avv. subordinava la validità ed efficacia della Parte_1 liberatoria alle seguenti condizioni: effettivo pagamento della provvisionale in favore dei propri assistiti;
contestuale versamento da parte degli assistiti della quota parte relativa a diritti, onorari e spese anticipata dal procuratore per la messa in esecuzione della sentenza n. 50/2009; contestuale pagamento delle competenze legali pari a €
28.080,00; pagamento delle provvisionali e delle competenze legali nel termine di 60 giorni dal ricevimento della liberatoria.
Posto che certamente i resistenti hanno ricevuto tale dichiarazione in tempi coevi all'epoca di redazione, come riconosciuto nel costituirsi nel presente giudizio (nella comparsa si legge: "Anzi, considerato che la quietanza è stata rilasciata in pendenza del merito dell'appello n. 63/2011, iscritto il 9.3.2011, essa certamente contempla anche l'attività svolta in questo giudizio"), deve darsi atto che il pagamento della provvisionale e delle spese legali disposte con la sentenza penale di questa corte è sicuramente intervenuto oltre il termine di 60 giorni in essa stabilito, se si considera che la delibera di giunta che ha disposto li pagamento è di gennaio 2013.
Tale rilievo è sufficiente a escludere l'avveramento della condizione temporale prevista e, quindi, l'efficacia della dichiarazione liberatoria in esame, la quale è qualificabile come negozio di rinuncia condizionato e non come dichiarazione di scienza, essendo evidente che essa è stata rilasciata dal difensore nella piena consapevolezza di abdicare al proprio diritto al compenso (con l'eccezione di quanto anticipato) per l'attività professionale prestata nei giudizi civili, in essa espressamente richiamati: sul punto va richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 21400/2023; Cass., n.
18094/2015; Cass., n. 9120/2015), secondo la quale la quietanza liberatoria deve essere qualificata come negozio di rinunzia o transazione, in presenza di elementi intrinseci o estrinseci tali da rendere evidente che l'autore ha inteso abdicare o transigere su propri diritti.
Con la natura negoziale della quietanza liberatoria in oggetto è pienamente compatibile l'apposizione di una condizione sospensiva, quale quella che, nel caso in esame, subordinava la liberatoria (e, quindi, la rinuncia al diritto al compenso per i procedimenti civili) all'intervenuto pagamento nel termine di 60 giorni delle provvisionali e delle competenze legali;
il , sottoscrivendo il negozio di rinuncia del proprio diritto Parte_1
pag. 4 al compenso, ha legittimamente subordinato, nell'esercizio della propria autonomia privata, tale rinuncia a un fatto esterno, quale è la percezione del compenso relativo ad prestazioni professionali relative ad altro giudizio entro un determinato periodo di tempo.
Tale condizione non può considerarsi impossibile, come sostenuto dai resistenti, se si considera che dall'agosto 2012, epoca di rilascio della dichiarazione, al gennaio 2013, epoca di adozione della delibera di giunta n. 1/2013 non è intercorso un termine macroscopicamente superiore a quello di 60 giorni fissato e che alla data della quietanza erano già in corso le interlocuzioni tra il di San Giuliano di Puglia e CP_3
l'Agenzia regionale di protezione civile, che hanno poi portato all'erogazione, nel dicembre 2012, della somma necessaria ai pagamenti di parte delle provvisionali e delle spese legali.
In ogni caso l'applicazione della norma di cui all'art. 1354 comma 2 c.c., in tema di condizione impossibile, invocata da parte resistente, non comporterebbe affatto la conseguenza che la condizione dovrebbe considerarsi come non apposta: si tratta, come detto, di una condizione sospensiva e pertanto l'impossibilità dell'evento in essa dedotto renderebbe nullo il contratto, quindi determinerebbe l'improduttività di qualunque effetto della quietanza liberatoria e della rinuncia al compenso in essa contenuta.
6. Sussiste, quindi, il diritto del ricorrente a percepire il compenso per le prestazioni giudiziali compiute nell'interesse dei resistenti nei due procedimenti svolti dinanzi al
Tribunale di Larino e alla Corte d'appello di Campobasso.
6.1. Per la liquidazione di tale compenso deve farsi applicazione della tariffa professionale di cui al d. m.
8.4.2004 n. 127, in vigore al momento in cui si sono concluse le attività giudiziali di cui si discute e, quindi, si sono esaurite le prestazioni professionali svolte dall'Avv. in quei giudizi. Parte_1
Con l'ordinanza collegiale del 19/21.7.2011, che ha confermato il decreto monocratico del 22.3.2011, ha avuto termine il procedimento di inibitoria della sentenza n. 36/2011
e alla sospensione disposta in quella sede ha fatto seguito la sospensione della procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Larino (udienza del 19.10.2011 e provvedimento nella stessa adottato dal g.e.): non vi è dubbio, quindi, che tutte le attività siano state ultimate prima dell'entrata in vigore del d. m. 20.7.2012 n. 140.
Sulla questione della tariffa applicabile, rilevata con l'ordinanza del 27.12.2022, le parti non hanno svolto difese dirette a contrastare l'interpretazione in quella sede indicata, ragion per cui è sufficiente richiamare l'interpretazione della Cassazione e della Corte costituzionale già citate, secondo cui trova applicazione esclusivamente la disciplina sul compenso vigente al momento in cui la prestazione si è conclusa e non quella in vigore al momento della liquidazione;
oltre alle pronunce indicate nell'ordinanza del
27.12.2022, vanno richiamate Cass., n. 2748/2016, Cass., n. 20481/2017 e Cass., n.
pag. 5 13541/2018, riguardanti specificamente le attività professionali concluse prima dell'entrata in vigore del d. m. n. 140/2012 (previsto dall'art. 9 comma 2 del d. l. n.
1/2012, conv. con modif. dalla l. n. 27/2012), secondo cui sono applicabili le tariffe di cui al d. m. n. 127/2004, integralmente e non limitatamente ai criteri generali previsti dall'art. 5 dello stesso decreto.
6.2. Posto che la determinazione del valore della controversia deve avvenire, in base a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 del d. m. n. 127/2004, "a norma del codice di procedura civile", va considerato che nel caso di processo litisconsortile "il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato": di recente Cass., n. 10367/2024, che, pur avendo ad oggetto un caso in cui trovava applicazione il d. m. n. 55/2014, in motivazione chiarisce che il principio cd. "del compenso unico", per il quale "l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti aventi la stessa posizione processuale va liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte", fatte salve le eventuali maggiorazioni, è
"antichissimo (fu stabilito già dall'art. 6 l. 13.6.1942 n. 794, e ribadito da tutti i successivi provvedimenti normativi di fissazione delle tariffe forensi), è un corollario dell'art. 92, comma primo (primo inciso), c.p.c., ed ha lo scopo di evitare che il soccombente possa essere costretto a rifondere alla parte vittoriosa spese inutilmente sostenute, o addirittura superiori a quelle da essa effettivamente sostenute".
Non vi è dubbio che e abbiano avuto la "stessa posizione Controparte_1 Controparte_2 processuale" in entrambi i procedimenti patrocinati dal ricorrente, oggetto della richiesta di compenso, dovendo ritenersi compresa in tale espressione la situazione di
"coloro che siano accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore"
(Cass., n. 10367/2024, cit.): essi sono entrambi intervenuti nella procedura esecutiva nei confronti del ed entrambi hanno resistito nel Controparte_3 procedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Alle medesime conclusioni si perviene anche interpretando restrittivamente il concetto di identità di posizione processuale, nel senso di identità di petitum e di causa petendi:
è sufficiente rilevare che entrambi i resistenti hanno agito per l'esecuzione della condanna, all'esito del giudizio penale, al pagamento della provvisionale disposta in favore di ciascuno di essi nella identica misura di € 150.000,00.
Considerato che le domande azionate dai resistenti in via esecutiva sono di pari importo, il valore della controversia da prendere in considerazione per quantificare il pag. 6 compenso spettante al ricorrente corrisponde al credito vantato da ciascuno di essi, quindi a € 150.000,00 e non alla somma dei crediti (€ 300.000,00).
6.3. Avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 6 comma 1 del d. m. n. 127/2004, in particolare "l'importanza e il numero delle questioni trattate" e "l'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice", i procedimenti in esame devono ritenersi di media complessità.
A tale proposito non può essere presa in considerazione la natura del giudizio penale
(al cui esito è stata pronunciata la condanna alle provvisionali) e la sua complessità per le plurime questioni di fatto e di diritto in esso trattate, ma esclusivamente la natura dei procedimenti di cui si discute e le questioni in essi affrontate, che possono ricavarsi dagli atti difensivi e dai provvedimenti in essi adottati;
non hanno quindi rilievo né la complessità né la lunghezza della sentenza penale di questa corte n. 50/2009, la quale nei procedimenti di cui si discute ha il rilievo di titolo esecutivo in relazione alle statuizioni di condanna al pagamento delle provvisionali.
6.4. La determinazione del compenso, poi, deve avvenire prendendo in considerazione l'attività difensiva effettivamente svolta dall'Avv. , come dallo stesso Parte_1 documentata.
6.4.1. Risulta dagli atti allegati al ricorso che il ha patrocinato i resistenti Parte_1 dinanzi al Tribunale di Larino nella procedura esecutiva mobiliare n. 21/2010 (alla quale erano state riunite le procedure nn. 43/2010 e 44/2010) dal 15.2.2011, data del deposito dell'atto di intervento datato 12.2.2011 per e al Controparte_1 Controparte_2
19.10.2011, data dell'udienza in cui è stata disposta la sospensione della procedura.
L'attività professionale del ricorrente si è svolta, quindi, esclusivamente nell'ambito della procedura esecutiva, senza partecipazione alcuna al giudizio di cognizione di accertamento dell'obbligo del terzo, concluso con sentenza n. 36/2011 depositata il
3.2.2011, quindi in data anteriore all'intervento.
Da questo rilievo discende che: nel valutare l'attività professionale svolta dall'Avv.
[...]
non possono essere prese in considerazione tutte le attività che precedono il Pt_1 deposito dell'atto di intervento, in particolare quelle svolte dall'Avv. Parte_1 nell'interesse di assistiti diversi dagli odierni resistenti;
essendo tutta l'attività difensiva per e relativa alla procedura esecutiva in cui essi sono CP_1 Controparte_2 intervenuti, le tariffe applicabili per gli onorari sono quelle di cui alla tabella A par. VII del d. m. n. 127/2004, precisamente quelle di cui al n. 56 (procedure esecutive presso terzi) e per i diritti quelle di cui alla tabella B par. II (processo di esecuzione).
Ciò premesso, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta e considerando il momento del suo inizio, considerando lo scaglione applicabile (da € 103.300,01 e €
258.300,00), il compenso spettante al ricorrente per l'attività di patrocinio giudiziale svolta dinanzi al Tribunale di Larino deve essere quantificato nei termini che seguono: per diritti:
pag. 7 posizione e archivio € 129 disamina € 32 atto di intervento € 129 autentica di ogni firma (2) € 64 costituzione in giudizio (2) € 64 formazione del fascicolo € 32 richiesta cancelleria copia atti (8) € 152 deposito atti € 32 es. dom. e titoli procedente e intervenuti (17) € 544 ritiro fascicolo € 32 collazione stampa (6) € 234 totale diritti € 1.444 per onorari (esecuzione presso terzi) € 1.390
Con riferimento ai diritti va precisato che: le prime tre voci (posizione e archivio, disamina e atto di intervento) spettano una sola volta nel corso del giudizio;
spetta una sola volta anche la voce relativa al deposito atti, essendo documentato il deposito del solo atto di intervento;
spetta la voce relativa a "esame di ciascuna domanda e titoli del creditore procedente e di quelli intervenuti nel processo" (n. 60 della tabella B par. II) per 17 volte (valore unitario € 32), corrispondenti al numero dei pignoramenti e degli atti di intervento diversi da quello di e nella procedura esecutiva risultanti dagli CP_1 Controparte_2 atti;
i diritti per collazione vanno riconosciuti per ogni pagina dell'atto di intervento e con riferimento alla redazione a stampa, alternativa rispetto alla dattilografia;
non spettano i diritti per le voci "esame scritti difensivi controparte", "esame documentazione prodotta da controparte", "redazione comparsa conclusionale",
"esame dispositivo sentenza", "esame decreto", "esame testo integrale sentenza",
"esame testo integrale ordinanza collegiale", "precisazione delle conclusioni", "esame conclusioni di controparte", in quanto il ha patrocinato esclusivamente nella Parte_1 procedura esecutiva, non prendendo parte, per e al Controparte_1 Controparte_2 giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo del terzo, con la conseguenza che nessuna delle suddette attività può dirsi svolta (tutta la documentazione prodotta, riferibile agli atti e ai documenti depositati da altre parti della procedura esecutiva, che hanno altresì partecipato al giudizio di cognizione di accertamento dell'obbligo del terzo, è riferibile ad epoca precedente il 15.2.2011); quanto agli atti di pignoramento e di intervento degli altri creditori il relativo esame è
pag. 8 riconosciuto, come sopra indicato, con applicazione della voce n. 60 della tabella B par. II;
non spettano i diritti per le voci "redazione deduzioni di udienza", "redazione memoria",
"redazione istanza", "partecipazione udienza", "esame relata di notifica", "deposito documenti in cancelleria", "redazione nota spese giudiziale", "ritiro atto", mancando qualsiasi documentazione delle relative attività: l'unico atto documentato riferibile alla redazione dell'Avv. per il patrocinio dei resistenti è, come detto, l'atto di Parte_1 intervento, mentre non risultando ulteriori memorie e istanze;
non risulta depositato alcun documento in cancelleria, né redatta una nota spese;
inoltre, posto che l'attività di assistenza all'udienza e di redazione delle relative deduzioni deve essere effettiva, deve darsi atto che le udienze del processo esecutivo successive all'atto di intervento del 15.2.2011 si sono tenute il 6.4.2011, il 15.6.2011 e il 19.10.2011 e a nessuna di esse ha preso parte il ricorrente (alle prime due è stata presente l'Avv. Bozzelli, anche in sostituzione dell'Avv. , mentre alla terza entrambi i predetti difensori erano Parte_1 assenti); non può essere riconosciuta la voce di diritti per "domiciliazione", che spetta all'avvocato esclusivamente domiciliatario.
Con riferimento agli onorari, l'unica voce di tariffa applicabile è, come già accennato, quella indicata nella tabella A par. VII (procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari) del d. m. n. 127/2004 e, in particolare, la n. 56 (procedure esecutive presso terzi o per consegna o rilascio), che, in riferimento allo scaglione applicabile, prevede un onorario unico che va da un minimo di € 525 a un massimo di €
1.390.
6.4.2. In relazione al procedimento di inibitoria della sentenza n. 36/2011, svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Campobasso (n. 55/2011 V.G.), avuto riguardo alle prestazioni documentate, il compenso spettante al ricorrente per l'attività di patrocinio giudiziale svolta deve essere determinato considerando le attività indicate nella nota spese redatta dall'Avv. in data 6.6.2011 (doc. 13bis della produzione Parte_1 documentale di parte ricorrente), che, a differenza di quelle indicate nella nota redatta per il presente giudizio in data 8.1.2024, corrispondono, salvo alcune precisazioni di cui si darà conto, a quelle realmente svolte dal difensore.
Vanno pertanto riconosciuti, in relazione allo scaglione applicabile, i seguenti importi per diritti: posizione e archivio € 129 disamina € 32 corrispondenza informativa € 129 consultazioni con il cliente € 129 ricerca documenti € 32 redazione comparsa costituzione € 129
pag. 9 dattilo e collazione € 19 costituzione in giudizio € 32 fascicolo e indice € 32 esame documentazione controparte (3) € 195 deduzioni a verbale € 129 partecipazione udienze (2) € 130 esame ordinanza fissazione udienza € 32 richiesta copia verbali di causa € 32 precisazione conclusioni € 129 esame conclusioni ogni parte (3) € 387 memoria conclusionale € 129 dattilo e collazione € 19 deposito in cancelleria € 32 ritiro memoria concl. avversaria (3) € 96 esame memoria concl. controparte (3) € 195 memoria replica € 129 dattilo e collazione € 19 deposito € 32 ritiro memoria replica controparte (3) € 96 esame memoria replica controparte € 65 redazione nota spese € 65 dattilo e collazione € 19 esame dispositivo € 32 ritiro fascicolo € 32 totale diritti € 2.657 per onorari: studio controversia € 1.437 consultazioni col cliente € 720 ricerca documenti € 387 redazione comparsa costituzione € 1.307 assistenza udienze (2) € 655 redazione memorie (2) € 1.420 totale onorari € 5.926
Rispetto alla nota del 6.6.2011, che si è utilizzata come base per la individuazione delle attività effettivamente svolte da remunerare devono essere fatte alcune precisazioni.
Essendosi l'attività professionale del ricorrente svolta esclusivamente nella fase della inibitoria della sentenza appellata, le voci relative alle comparse conclusionali e alle memorie di replica vanno sostituite con quelle riguardanti le memorie (conclusive e di replica); mentre per i diritti non cambia l'importo riconoscibile per tali attività, per gli pag. 10 onorari la sostituzione delle voci relative a "redazione comparsa conclusionale" e
"redazione memorie replica", con quella "redazione memorie" determina l'applicazione del punto 38, anziché del punto 39, della tabella A par. IV.
Considerata la media complessità del giudizio, gli onorari devono essere liquidati in misura corrispondente ai valori medi, anche in considerazione del fatto che l'attività professionale è stata limitata alla sola fase inibitoria del giudizio di appello e si è concentrata nell'arco di soli due mesi, dal maggio al luglio 2011 e avuto riguardo all'incidenza dell'attività professionale svolta sulla posizione degli assistiti (il
[...]
ha ottenuto la sospensione dell'efficacia esecutiva della Controparte_3 sentenza n. 36/2011).
6.5. Sugli importi complessivamente riconosciuti a titolo di diritti e onorari non va operata alcuna maggiorazione per il numero di parti, ai sensi dell'art. 5 comma 4 d. m.
n. 127/2004, che prevedeva la facoltatività dell'aumento (soltanto per le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023 l'aumento per l'assistenza di più parti è obbligatorio, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera b), 6 e 7 d.
m. 13.8.2022, n. 147 (in questi termini Cass., n. 10367/2024).
Nel caso in esame l'assoluta identità di posizioni tra i resistenti, ognuno dei quali beneficiario della stessa pronuncia di condanna al pagamento di una provvisionale, non giustifica l'aumento, che peraltro dovrebbe applicarsi non già sul compenso standard, ma su quello ridotto del 30% ai sensi del comma 5 dello stesso art. 5 (in questi termini la giù ricordata Cass., n. 10367/2024, secondo cui "se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra").
Gli importi liquidati vanno maggiorati delle spese generali nella misura del 12,5% (art. 14 del d. m. n. 127/2004), dell'Iva e Cassa, se dovute.
7. L'enorme sproporzione tra il petitum e il decisum è indice di una soccombenza reciproca tra le parti e induce a disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
provvedendo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e in parziale accoglimento della stessa:
[...] Controparte_2
liquida il compenso professionale dovuto all'Avv. , in Parte_1 relazione all'attività difensiva prestata in favore di e Controparte_1 CP_2 nella procedura esecutiva n. 21/2010 R.G.Es., svoltasi dinanzi al
[...]
pag. 11 Tribunale di Larino, nella misura di € 1.444,00 per diritti ed € 1.390,00 per onorario, oltre rimborso spese generali al 12,5%, Iva e Cassa, se dovute;
liquida il compenso professionale dovuto all'Avv. , in Parte_1 relazione all'attività difensiva prestata in favore di e Controparte_1 CP_2 nel procedimento n. 55/2011 V.G., avente ad oggetto la sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Larino n. 36/2011, svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Campobasso, nella misura di € 2.657,00 per diritti ed € 5.926,00 per onorario, oltre rimborso spese generali al 12,5%,
Iva e Cassa, se dovute;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 30.1.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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