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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/10/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 3495/2019
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Via G. D'annunzio 125, presso lo studio dell'Avv. IRA GIUSEPPE (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE
e
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Piazza Diaz;
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Con ordinanza del 05.05.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 25.06.2019, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., al fine di sentirlo dichiarare responsabile ex art. 2051 c.c. di tutti i danni non patrimoniali subiti dall'attrice e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento degli stessi nella misura di € 9.354,34, o in quella somma, maggiore o minore, accertata in corso di giudizio. A sostegno della propria domanda, l'attrice esponeva che, in data 08.04.2017, alle ore 9.30 circa, mentre percorreva a piedi la via Archimede del
[...]
giunta all'altezza del civico n. 151, mentre si accingeva a CP_1
scendere dal gradino del marciapiede, poggiava il piede destro su una buca immediatamente sottostante, non visibile in quanto occultata da cartacce e pietre e non segnalata, cadendo rovinosamente in terra, provocandosi lesioni tali da costringerla, il mattino successivo, a recarsi presso il P.S. del presidio ospedaliero di Lentini, ove i sanitari di turno le diagnosticavano
“Frattura composta del V° metatarso destro” nonché “Trauma caviglia piede destro” e provvedevano ad immobilizzarle l'arto con una temporanea ingessatura. Sottopostasi a visita medico-legale a cura del Dott. Persona_1
, in data 18.10.2017 veniva dichiarata clinicamente guarita con
[...]
postumi da valutare in sede medico-legale.
Precisava, inoltre, l'attrice che il non provvedeva al Controparte_1
ristoro dei danni subiti dall'attrice sebbene regolarmente diffidato al risarcimento dei danni subiti ed invitato a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/14, conv. in legge n. 162/2014..
Il sebbene regolarmente citato in giudizio, non si Controparte_1
costituiva.
pag. 2/8 La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte da parte attrice, la prova testimoniale e la CTU a firma del Dott. Per_2
[...]
Indi, con ordinanza del 05.05.2025, sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del CP_1
in persona del Sindaco p.t., in quanto non si è costituito nel
[...]
presente giudizio, sebbene regolarmente convenuto.
Nel merito, la domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta.
In linea di principio, non vi è alcun dubbio che il sia responsabile CP_1
ex art. 2051 c.c. dei danni causati a terzi dalle cose di cui egli è custode e, pertanto, obbligato alla relativa vigilanza.
Come è noto, infatti, l'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Una volta inquadrata la responsabilità dell'ente quale custode della cosa, è suo onere quello di dimostrare che l'evento si sia verificato non soltanto malgrado questi abbia posto in essere tutto ciò che era in suo potere fare per prevenire l'evento, ovvero in assenza di sua colpa ma, più a monte, per una causa a lui non addebitabile, ovvero per caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico con l'evento lamentato. Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra pag. 3/8 questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt.
2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale.
All'attrice compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto, dunque, per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. n. 376/05).
La norma prevede, quindi, in capo al custode una vera e propria responsabilità oggettiva indipendente da qualsivoglia profilo di colpevolezza e derivante unicamente dalla sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno causato al terzo. La predetta fattispecie deve ritenersi dunque configurabile laddove sussista, in capo al soggetto responsabile, un potere di custodia sulla res, consistente in un vero e proprio governo di quest'ultima e, quindi, nella sua disponibilità giuridica e materiale. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti anche recentemente, chiarito che: “…la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
pag. 4/8 dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione” (cfr. Cass. civ. sezione VI 24/10/2014 n. 1468). Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito “fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia” (ex multis Cass. civ. 10/03/2005 n. 5326, Cass. civ. 10/08/2004 n. 15429, etc.).
Accertata, dunque, la sussistenza, in capo all' convenuto del potere di CP_2
custodia sulla predetta res, è altresì necessario verificare l'esistenza del nesso di causalità tra quest'ultima ed il verificarsi dell'evento dannoso in capo all'attrice, tale che la prima si configuri quale antecedente necessario del secondo.
Ciò detto, nella fattispecie in esame può dirsi che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo fornito piena prova del nesso causale tra la cosa in custodia e i danni subiti.
Orbene, dalle emergenze istruttorie è emerso chiaramente che l'attrice cadeva a causa della buca posta immediatamente al di sotto del marciapiede, come si evince dalla documentazione fotografica allegata in atti, che costituisce indubbiamente una situazione di pericolo per i pedoni,
pag. 5/8 tanto più se ricoperta di cartacce e pietre come nel nostro caso, che rendono difficoltoso l'avvistamento.
Il teste oculare , escusso all'udienza del 19.11.2021, Testimone_1
riconoscendo le foto dei luoghi, ha pressoché avallato l'esposizione dei fatti contenuta in citazione, confermando la presenza della buca, precisando che si trattava di una buca della grandezza di circa di 35- 40 cm di diametro e profonda 10 cm precisando che dalla buca fuoriuscivano delle pietre.
Il dal canto suo, non costituendosi in giudizio, nulla Controparte_1
ha dedotta a confutazione della tesi attorea, sicchè deve ritenersi provata la dinamica del sinistro come esposta da . Parte_1
Accertata, dunque, l'esistenza dell'an debatur, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile all'attrice.
Sul punto, la CTU medico legale, a firma del Dott. che Persona_2
questo Decidente condivide, in quanto esente da vizi logico-giuridici o metodologici che possano inficiarne il risultato, ha accertato che le lesioni subite dall'attrice risultano compatibili con la riferita caduta accidentale a causa della presenza di una buca nel piano calpestabile sottostante il descritto marciapiede, precisando che: “...Le lesioni sopra descritte determinavano: -un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 15
(DIECI), per acuzie del quadro clinico e per iniziale divieto al carico con indicazione di arto in scarico;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 15 (QUINDICI) per prosieguo gambaletto gessato deambulatorio sino alla sua rimozione;
-un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 30 ( ) per graduale Pt_2
svezzamento dai bastoni canadesi, effettuazione di controlli clinici e di terapia riabilitativa e per congruo periodo di ripresa funzionale”. Ha,
pag. 6/8 infine, valutato che il complesso patologico riportato dall'attrice incide sull'integrità psico-fisica della stessa, sotto il profilo biologico del danno alla salute, nella misura del 3%, considerando i più comuni barémes tabellari, e che la danneggiata non presenta preclusioni/limitazioni sulle attività quotidiane e/o aspetti dinamico-relazionali della vita.
Dunque, i danni non patrimoniali patiti da a causa Parte_1
dell'incidente sono liquidati sulla base delle tabelle di Milano adottate anche dal Tribunale di Siracusa e così riassunti: danno biologico permanente € 2.930,66; invalidità temporanea totale € 842,70; invalidità temporanea parziale al 75% € 632,03; invalidità temporanea parziale al
50% € 842,70, per un totale di € 5.248,09 a titolo di danno non patrimoniale.
Nulla è dovuto a titolo di spese mediche siccome non provate.
Sull'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale gli interessi compensativi vanno riconosciuti sulla somma devalutata al giorno del fatto illecito e rivalutata di anno in anno sino alla pubblicazione della sentenza.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna della parte soccombente ex art. 96 c.p.c., poiché la norma non trova applicazione nel caso in cui il convenuto è rimasto contumace, come nella fattispecie che ci occupa.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste interamente a carico del con la Controparte_1
specificazione che vengono liquidate (come da dispositivo) in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. sulla base del valore del risarcimento liquidato in questa sede, tenuto conto del livello di difficoltà
pag. 7/8 delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del GOP definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
1. Dichiara la contumacia del in persona del Controparte_1
Sindaco p.t.
2. Accoglie la domanda risarcitoria di e, per l'effetto, Parte_1
condanna il al pagamento della complessiva Controparte_1
somma di € 5.248,09, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3. Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'Erario, essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello
Stato delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
2.540,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
18/10/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 3495/2019
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico, dott.ssa Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Via G. D'annunzio 125, presso lo studio dell'Avv. IRA GIUSEPPE (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE
e
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Piazza Diaz;
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Con ordinanza del 05.05.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 25.06.2019, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., al fine di sentirlo dichiarare responsabile ex art. 2051 c.c. di tutti i danni non patrimoniali subiti dall'attrice e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento degli stessi nella misura di € 9.354,34, o in quella somma, maggiore o minore, accertata in corso di giudizio. A sostegno della propria domanda, l'attrice esponeva che, in data 08.04.2017, alle ore 9.30 circa, mentre percorreva a piedi la via Archimede del
[...]
giunta all'altezza del civico n. 151, mentre si accingeva a CP_1
scendere dal gradino del marciapiede, poggiava il piede destro su una buca immediatamente sottostante, non visibile in quanto occultata da cartacce e pietre e non segnalata, cadendo rovinosamente in terra, provocandosi lesioni tali da costringerla, il mattino successivo, a recarsi presso il P.S. del presidio ospedaliero di Lentini, ove i sanitari di turno le diagnosticavano
“Frattura composta del V° metatarso destro” nonché “Trauma caviglia piede destro” e provvedevano ad immobilizzarle l'arto con una temporanea ingessatura. Sottopostasi a visita medico-legale a cura del Dott. Persona_1
, in data 18.10.2017 veniva dichiarata clinicamente guarita con
[...]
postumi da valutare in sede medico-legale.
Precisava, inoltre, l'attrice che il non provvedeva al Controparte_1
ristoro dei danni subiti dall'attrice sebbene regolarmente diffidato al risarcimento dei danni subiti ed invitato a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/14, conv. in legge n. 162/2014..
Il sebbene regolarmente citato in giudizio, non si Controparte_1
costituiva.
pag. 2/8 La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte da parte attrice, la prova testimoniale e la CTU a firma del Dott. Per_2
[...]
Indi, con ordinanza del 05.05.2025, sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia del CP_1
in persona del Sindaco p.t., in quanto non si è costituito nel
[...]
presente giudizio, sebbene regolarmente convenuto.
Nel merito, la domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta.
In linea di principio, non vi è alcun dubbio che il sia responsabile CP_1
ex art. 2051 c.c. dei danni causati a terzi dalle cose di cui egli è custode e, pertanto, obbligato alla relativa vigilanza.
Come è noto, infatti, l'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Una volta inquadrata la responsabilità dell'ente quale custode della cosa, è suo onere quello di dimostrare che l'evento si sia verificato non soltanto malgrado questi abbia posto in essere tutto ciò che era in suo potere fare per prevenire l'evento, ovvero in assenza di sua colpa ma, più a monte, per una causa a lui non addebitabile, ovvero per caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico con l'evento lamentato. Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra pag. 3/8 questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt.
2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale.
All'attrice compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto, dunque, per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. n. 376/05).
La norma prevede, quindi, in capo al custode una vera e propria responsabilità oggettiva indipendente da qualsivoglia profilo di colpevolezza e derivante unicamente dalla sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno causato al terzo. La predetta fattispecie deve ritenersi dunque configurabile laddove sussista, in capo al soggetto responsabile, un potere di custodia sulla res, consistente in un vero e proprio governo di quest'ultima e, quindi, nella sua disponibilità giuridica e materiale. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti anche recentemente, chiarito che: “…la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
pag. 4/8 dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione” (cfr. Cass. civ. sezione VI 24/10/2014 n. 1468). Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito “fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia” (ex multis Cass. civ. 10/03/2005 n. 5326, Cass. civ. 10/08/2004 n. 15429, etc.).
Accertata, dunque, la sussistenza, in capo all' convenuto del potere di CP_2
custodia sulla predetta res, è altresì necessario verificare l'esistenza del nesso di causalità tra quest'ultima ed il verificarsi dell'evento dannoso in capo all'attrice, tale che la prima si configuri quale antecedente necessario del secondo.
Ciò detto, nella fattispecie in esame può dirsi che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo fornito piena prova del nesso causale tra la cosa in custodia e i danni subiti.
Orbene, dalle emergenze istruttorie è emerso chiaramente che l'attrice cadeva a causa della buca posta immediatamente al di sotto del marciapiede, come si evince dalla documentazione fotografica allegata in atti, che costituisce indubbiamente una situazione di pericolo per i pedoni,
pag. 5/8 tanto più se ricoperta di cartacce e pietre come nel nostro caso, che rendono difficoltoso l'avvistamento.
Il teste oculare , escusso all'udienza del 19.11.2021, Testimone_1
riconoscendo le foto dei luoghi, ha pressoché avallato l'esposizione dei fatti contenuta in citazione, confermando la presenza della buca, precisando che si trattava di una buca della grandezza di circa di 35- 40 cm di diametro e profonda 10 cm precisando che dalla buca fuoriuscivano delle pietre.
Il dal canto suo, non costituendosi in giudizio, nulla Controparte_1
ha dedotta a confutazione della tesi attorea, sicchè deve ritenersi provata la dinamica del sinistro come esposta da . Parte_1
Accertata, dunque, l'esistenza dell'an debatur, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile all'attrice.
Sul punto, la CTU medico legale, a firma del Dott. che Persona_2
questo Decidente condivide, in quanto esente da vizi logico-giuridici o metodologici che possano inficiarne il risultato, ha accertato che le lesioni subite dall'attrice risultano compatibili con la riferita caduta accidentale a causa della presenza di una buca nel piano calpestabile sottostante il descritto marciapiede, precisando che: “...Le lesioni sopra descritte determinavano: -un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 15
(DIECI), per acuzie del quadro clinico e per iniziale divieto al carico con indicazione di arto in scarico;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 15 (QUINDICI) per prosieguo gambaletto gessato deambulatorio sino alla sua rimozione;
-un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 30 ( ) per graduale Pt_2
svezzamento dai bastoni canadesi, effettuazione di controlli clinici e di terapia riabilitativa e per congruo periodo di ripresa funzionale”. Ha,
pag. 6/8 infine, valutato che il complesso patologico riportato dall'attrice incide sull'integrità psico-fisica della stessa, sotto il profilo biologico del danno alla salute, nella misura del 3%, considerando i più comuni barémes tabellari, e che la danneggiata non presenta preclusioni/limitazioni sulle attività quotidiane e/o aspetti dinamico-relazionali della vita.
Dunque, i danni non patrimoniali patiti da a causa Parte_1
dell'incidente sono liquidati sulla base delle tabelle di Milano adottate anche dal Tribunale di Siracusa e così riassunti: danno biologico permanente € 2.930,66; invalidità temporanea totale € 842,70; invalidità temporanea parziale al 75% € 632,03; invalidità temporanea parziale al
50% € 842,70, per un totale di € 5.248,09 a titolo di danno non patrimoniale.
Nulla è dovuto a titolo di spese mediche siccome non provate.
Sull'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale gli interessi compensativi vanno riconosciuti sulla somma devalutata al giorno del fatto illecito e rivalutata di anno in anno sino alla pubblicazione della sentenza.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna della parte soccombente ex art. 96 c.p.c., poiché la norma non trova applicazione nel caso in cui il convenuto è rimasto contumace, come nella fattispecie che ci occupa.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste interamente a carico del con la Controparte_1
specificazione che vengono liquidate (come da dispositivo) in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. sulla base del valore del risarcimento liquidato in questa sede, tenuto conto del livello di difficoltà
pag. 7/8 delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, nella persona del GOP definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
1. Dichiara la contumacia del in persona del Controparte_1
Sindaco p.t.
2. Accoglie la domanda risarcitoria di e, per l'effetto, Parte_1
condanna il al pagamento della complessiva Controparte_1
somma di € 5.248,09, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3. Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'Erario, essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello
Stato delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
2.540,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
18/10/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
pag. 8/8