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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 318/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/06/2025
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. BESSI ALESSANDRA, OGGETTO: Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 49 BRESCIA presso il suo studio Responsabilità ex artt.
2049 - 2051 - 2052 c.c. APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ORLANDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 40
25121 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 363/2024 del Tribunale di Brescia sezione prima in data 06/02/2024 pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Dell'appellante: Nel merito Ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame
e, conseguentemente, riformata la sentenza impugnata, previo accertamento della
responsabilità della parte convenuta in ordine alla causazione dell'evento, accertare
e dichiarare il diritto di parte attrice a vedersi riconosciuto il danno biologico, il
danno morale e i danni tutti subiti a seguito del sinistro occorsogli, e
conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco- Legale rappresentante pro tempore, corrente in Palazzolo sull'Oglio (Bs),
via XX Settembre n. 32, cod. fisc. , al pagamento a favore di parte P.IVA_1
attrice della somma che risulterà dovuta sulla base della percentuale di invalidità
permanente accertata, secondo i parametri che il Giudice vorrà adottare, che si
indica, comunque, nella somma complessiva di € 25.752,01, o a quella maggiore o
minore che risulterà in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre la
rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., e gli
interessi legali sul totale rivalutato, per i motivi tutti di cui al presente ricorso.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre iva e cap.
In via istruttoria, a) Se del caso e senza inversione dell'onere probatorio ammettersi
prove per testi sui capitoli in fatto di cui al presente atto;
b) In caso di contestazione
dell'entità del danno, si chiede fin da ora CTU medico-legale sulla persona della
sig.ra a spese della convenuta, con indicazione della percentuale Parte_1
di invalidità permanente e di inabilità temporanea. Si nomina, sin d'ora CTP, il dott.
. Persona_1
Dell'appellato: respingere il gravame avversario, condannando l'appellante alla
rifusione di spese ed onorari dell'attuale giudizio. pagina 2 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.11.2020, conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c., al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti, quantificati nella somma complessiva di € 25.752,01 o nella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a causa del sinistro c.d. “in itinere”
occorsole in data 3.08.2012., mentre percorreva, a piedi, il tragitto necessario al raggiungimento della sede lavorativa.
Deduceva che :
percorrendo la via Matteotti, era caduta rovinosamente a terra, inciampando in una delle buche e/o mattonelle sconnesse, presenti nella pavimentazione stradale procurandosi la “Frattura Pluri- Lineare Scomposta del collo chirurgico associata a distacco dal trachite – omerale;
l'Inail le aveva corrisposto la somma di euro 5.100,46 riconoscendole un danno biologico del 7%,;
agiva contro il comune per il danno biologico differenziale (€ 3.779,97), oltre al danno morale e a quello per inabilità temporanea, ritenendo l'ente proprietario responsabile per le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada.
Si costituiva il che eccepiva in primis la prescrizione del diritto Controparte_1
risarcitorio e contestando nel merito la domanda ne chiedeva il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di tre testi, al cui esito il giudice chiedeva inutilmente all'attrice di indicare, senza ricevere risposta in tal pagina 3 di 7 senso, quali altri tra quelli ulteriormente segnalati avessero partecipato all'intervento in soccorso della donna.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava la domanda attorea con condanna della stessa al rimborso delle spese di lite.
Considerata infondata l'eccepita prescrizione il giudice riteneva che:
l'attrice non aveva assolto all'onere su di lei incombente, di dimostrare la dinamica del sinistro e l'eziologia della caduta con la manutenzione in quel punto della strada;
i testi sentiti nulla avevano saputo riferire di utile sull'evento e neppure quelli ulteriormente indicati, tutti volontari della Croce rossa, in quanto sopraggiunti in soccorso dell'infortunata, potevano testimoniare sulla causa e sulle modalità della caduta;
la fotografia (doc. 2) prodotta oltre ad essere poco chiara, non era stata oggetto di riconoscimento da parte di persone in grado di attestare la conformità dello stato dei luoghi al contesto stradale teatro del sinistro.
Aggiungeva poi il giudice che comunque, in mancanza di prova contraria, doveva considerarsi che il sinistro si verificava mentre la donna camminava a piedi, in pieno girono in condizioni metereologiche favorevoli per una buona visibilità, su un tratto di strada asciutto e da lei percorso quotidianamente per recarsi a lavoro, sussistevano pertanto tutte le condizioni oggettive e soggettive in base alle quali l'attrice poteva agevolmente evitare la presunta insidia.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado.
pagina 4 di 7 Si costituiva il che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 11/06/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta erroneità della sentenza ove il giudice non ha accolto la sua domanda di risarcimento ritenendo non provata la dinamica del sinistro sulla base delle sole risultanze della prova orale, mentre dalla documentazione prodotta, ovvero dal Verbale di Pronto Soccorso della Azienda Ospedaliera M.
Mellini di Chiari, nonché Certificazione Inail e dalla relazione Di Soccorso redatta dai Volontari Intervenuti al momento dell'evento emergerebbe che l'infortunio sia conseguito alla caduta in strada.
Le fotografie allegate (doc. 2) dimostrerebbero poi l'intrinseca insidiosità della pavimentazione stradale.
A suo avviso quindi sarebbe dimostrato il nesso causale non essendo l'attraversamento della strada) un fatto imprevedibile, eccezionale, inconsueto, o inatteso e non essendo stato dedotto un comportamento negligente di Pt_1
***
L'appello va rigettato.
La documentazione (verbale pronto soccorso, certificazione inail ect) a cui l'appellante fa riferimento è ininfluente, perché in essa sono solo riportate le dichiarazioni della infortunata della caduta accidentale durante l'attraversamento stradale, ma nulla si può trarre in ordine al nesso eziologico dell'infortunio con le pagina 5 di 7 presunte anomalie del fondo stradale.
Le fotografie sono poi poco chiare riproducono la strada nel suo complesso (con pavimentazione a porfido), ma non viene evidenziato neppure il punto preciso in cui sarebbe occorsa la caduta, né precisazioni possono trarsi dagli atti nei quali l'accadimento è dedotto in maniera del tutto vaga e approssimativa (l'attrice cadeva
rovinosamente a terra inciampando in una delle buche e/o mattonelle sconnesse
presenti nella pavimentazione stradale di Via Matteotti).
I testi nulla hanno potuto riferire sulla dinamica non avendo presenziato all'evento e l'appellante, alla quale era stato richiesto dal giudice di indicare se tra i testi ancora da assumere vi fossero persone effettivamente in grado di riferire circostanze utili a provare la dinamica del sinistro, non assolveva a tale incombente nel termine concessole.
Non può quindi che confermarsi quanto già evidenziato dal giudice di primo grado,
in relazione alla mancata dimostrazione del nesso causale tra la strada e l'evento fortunoso non potendo la mera ambientazione del fatto in una strada comunale essere presupposto della responsabilità ex art.2051 c.c. dell'ente proprietario.
Tantopiù che le condizioni metereologiche, la piena luce del giorno (la caduta si verificava verso le 8,30/9 della mattina del 03/08/2012), la perfetta conoscenza del tragitto da parte di che per sua stessa ammissione lo percorreva andando al Pt_1
lavoro, e della presenza della pavimentazione a cubetti di porfido dovevano indurre l'infortunata a prestare la massima attenzione durante il tragitto a piedi.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte pagina 6 di 7 appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato inferiore a euro 26.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 363/2024 del Tribunale di
Brescia sezione prima in data 06/02/2024 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 luglio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 318/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/06/2025
d a
, rappresentata e difesa dall'avv. BESSI ALESSANDRA, OGGETTO: Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 49 BRESCIA presso il suo studio Responsabilità ex artt.
2049 - 2051 - 2052 c.c. APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
ORLANDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 40
25121 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 363/2024 del Tribunale di Brescia sezione prima in data 06/02/2024 pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Dell'appellante: Nel merito Ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame
e, conseguentemente, riformata la sentenza impugnata, previo accertamento della
responsabilità della parte convenuta in ordine alla causazione dell'evento, accertare
e dichiarare il diritto di parte attrice a vedersi riconosciuto il danno biologico, il
danno morale e i danni tutti subiti a seguito del sinistro occorsogli, e
conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco- Legale rappresentante pro tempore, corrente in Palazzolo sull'Oglio (Bs),
via XX Settembre n. 32, cod. fisc. , al pagamento a favore di parte P.IVA_1
attrice della somma che risulterà dovuta sulla base della percentuale di invalidità
permanente accertata, secondo i parametri che il Giudice vorrà adottare, che si
indica, comunque, nella somma complessiva di € 25.752,01, o a quella maggiore o
minore che risulterà in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre la
rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., e gli
interessi legali sul totale rivalutato, per i motivi tutti di cui al presente ricorso.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre iva e cap.
In via istruttoria, a) Se del caso e senza inversione dell'onere probatorio ammettersi
prove per testi sui capitoli in fatto di cui al presente atto;
b) In caso di contestazione
dell'entità del danno, si chiede fin da ora CTU medico-legale sulla persona della
sig.ra a spese della convenuta, con indicazione della percentuale Parte_1
di invalidità permanente e di inabilità temporanea. Si nomina, sin d'ora CTP, il dott.
. Persona_1
Dell'appellato: respingere il gravame avversario, condannando l'appellante alla
rifusione di spese ed onorari dell'attuale giudizio. pagina 2 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.11.2020, conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c., al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti, quantificati nella somma complessiva di € 25.752,01 o nella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a causa del sinistro c.d. “in itinere”
occorsole in data 3.08.2012., mentre percorreva, a piedi, il tragitto necessario al raggiungimento della sede lavorativa.
Deduceva che :
percorrendo la via Matteotti, era caduta rovinosamente a terra, inciampando in una delle buche e/o mattonelle sconnesse, presenti nella pavimentazione stradale procurandosi la “Frattura Pluri- Lineare Scomposta del collo chirurgico associata a distacco dal trachite – omerale;
l'Inail le aveva corrisposto la somma di euro 5.100,46 riconoscendole un danno biologico del 7%,;
agiva contro il comune per il danno biologico differenziale (€ 3.779,97), oltre al danno morale e a quello per inabilità temporanea, ritenendo l'ente proprietario responsabile per le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada.
Si costituiva il che eccepiva in primis la prescrizione del diritto Controparte_1
risarcitorio e contestando nel merito la domanda ne chiedeva il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di tre testi, al cui esito il giudice chiedeva inutilmente all'attrice di indicare, senza ricevere risposta in tal pagina 3 di 7 senso, quali altri tra quelli ulteriormente segnalati avessero partecipato all'intervento in soccorso della donna.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava la domanda attorea con condanna della stessa al rimborso delle spese di lite.
Considerata infondata l'eccepita prescrizione il giudice riteneva che:
l'attrice non aveva assolto all'onere su di lei incombente, di dimostrare la dinamica del sinistro e l'eziologia della caduta con la manutenzione in quel punto della strada;
i testi sentiti nulla avevano saputo riferire di utile sull'evento e neppure quelli ulteriormente indicati, tutti volontari della Croce rossa, in quanto sopraggiunti in soccorso dell'infortunata, potevano testimoniare sulla causa e sulle modalità della caduta;
la fotografia (doc. 2) prodotta oltre ad essere poco chiara, non era stata oggetto di riconoscimento da parte di persone in grado di attestare la conformità dello stato dei luoghi al contesto stradale teatro del sinistro.
Aggiungeva poi il giudice che comunque, in mancanza di prova contraria, doveva considerarsi che il sinistro si verificava mentre la donna camminava a piedi, in pieno girono in condizioni metereologiche favorevoli per una buona visibilità, su un tratto di strada asciutto e da lei percorso quotidianamente per recarsi a lavoro, sussistevano pertanto tutte le condizioni oggettive e soggettive in base alle quali l'attrice poteva agevolmente evitare la presunta insidia.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già Parte_1
svolte in primo grado.
pagina 4 di 7 Si costituiva il che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza gravata.
All'udienza collegiale del 11/06/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta erroneità della sentenza ove il giudice non ha accolto la sua domanda di risarcimento ritenendo non provata la dinamica del sinistro sulla base delle sole risultanze della prova orale, mentre dalla documentazione prodotta, ovvero dal Verbale di Pronto Soccorso della Azienda Ospedaliera M.
Mellini di Chiari, nonché Certificazione Inail e dalla relazione Di Soccorso redatta dai Volontari Intervenuti al momento dell'evento emergerebbe che l'infortunio sia conseguito alla caduta in strada.
Le fotografie allegate (doc. 2) dimostrerebbero poi l'intrinseca insidiosità della pavimentazione stradale.
A suo avviso quindi sarebbe dimostrato il nesso causale non essendo l'attraversamento della strada) un fatto imprevedibile, eccezionale, inconsueto, o inatteso e non essendo stato dedotto un comportamento negligente di Pt_1
***
L'appello va rigettato.
La documentazione (verbale pronto soccorso, certificazione inail ect) a cui l'appellante fa riferimento è ininfluente, perché in essa sono solo riportate le dichiarazioni della infortunata della caduta accidentale durante l'attraversamento stradale, ma nulla si può trarre in ordine al nesso eziologico dell'infortunio con le pagina 5 di 7 presunte anomalie del fondo stradale.
Le fotografie sono poi poco chiare riproducono la strada nel suo complesso (con pavimentazione a porfido), ma non viene evidenziato neppure il punto preciso in cui sarebbe occorsa la caduta, né precisazioni possono trarsi dagli atti nei quali l'accadimento è dedotto in maniera del tutto vaga e approssimativa (l'attrice cadeva
rovinosamente a terra inciampando in una delle buche e/o mattonelle sconnesse
presenti nella pavimentazione stradale di Via Matteotti).
I testi nulla hanno potuto riferire sulla dinamica non avendo presenziato all'evento e l'appellante, alla quale era stato richiesto dal giudice di indicare se tra i testi ancora da assumere vi fossero persone effettivamente in grado di riferire circostanze utili a provare la dinamica del sinistro, non assolveva a tale incombente nel termine concessole.
Non può quindi che confermarsi quanto già evidenziato dal giudice di primo grado,
in relazione alla mancata dimostrazione del nesso causale tra la strada e l'evento fortunoso non potendo la mera ambientazione del fatto in una strada comunale essere presupposto della responsabilità ex art.2051 c.c. dell'ente proprietario.
Tantopiù che le condizioni metereologiche, la piena luce del giorno (la caduta si verificava verso le 8,30/9 della mattina del 03/08/2012), la perfetta conoscenza del tragitto da parte di che per sua stessa ammissione lo percorreva andando al Pt_1
lavoro, e della presenza della pavimentazione a cubetti di porfido dovevano indurre l'infortunata a prestare la massima attenzione durante il tragitto a piedi.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte pagina 6 di 7 appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato inferiore a euro 26.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 363/2024 del Tribunale di
Brescia sezione prima in data 06/02/2024 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04 luglio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
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