Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9749/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 13.03.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dall'Avvocatura di Stato per le Pre- fetture, a seguito della regolare comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 13.03.2025 con modali- tà cartolare;
considerato che
l'udienza del 13.03.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9749/2021, avente ad oggetto: appello Giudi- ce di Pace – opposizione ex artt. 22 e segg. L. 689/1981, vertente tra
(C.F. , in persona del le- Parte_1 P.IVA_1 gale rapp.te p.t. sig. , n.q. di Procuratore dell' Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Pa- Controparte_1
gliuca (Cod. Fisc. ) ed elett.te domiciliata presso lo C.F._1 studio di quest'ultimo in Napoli alla via Lepanto n. 97, in virtù di procura speciale in atti appellante
e
(Cod. Fisc. ), rappresentato e di- Parte_3 C.F._2
feso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Ulderico Di Bello (Cod.
Fisc. ) avv. p. Nunzia Martinelli (Cod. Fisc. CodiceFiscale_3
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4 dell'avv. Di Bello in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Luigi Caterino n.
47, in virtù di procura in atti appellato nonché
; ; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
in persona dei rispettivi Rappresentanti legali pro Controparte_5
tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
2
Stato di Napoli (Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliate C.F._5
ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura in Napoli alla via Diaz n. 11 appellati
CONCLUSIONI
Per l'appellante : come da atto di appello e successivi atti. Pt_4
Per l'appellato : come da comparsa di costituzione e successivi at- Pt_3
ti.
Per le appellate : Controparte_6
come da comparsa con appello incidentale e note relative all'odierna udien- za trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei ter- mini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Sempre preliminarmente, va detto che l'appello risulta certamente ammissi- bile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indi- cazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pro- nuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corret- ta, da porre a fondamento della decisione.
A tale riguardo va detto che “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univo- ca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudi- ce” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito all'oggetto della richiesta formulata nel presente grado di giudizio.
3
Ciò premesso, va evidenziato che in prime cure con atto di citazione in op- posizione ex art. 615 c.p.c. , premettendo di essere venuto Parte_3
a conoscenza attraverso autonoma richiesta presso l' Parte_1
(d'ora in poi , della cartella esattoriale n.
[...] Pt_4
02820110038640950000 avente ad oggetto sanzioni per infrazioni al C.d.S. per l'importo complessivo di € 5.133,60, ha eccepito l'intervenuta prescri- zione del credito maturatasi. Invero, ha proposto opposizione avverso il conseguente estratto di ruolo. Si è costituita in giudizio, altresì, l' CP_7
cependo da subito, tra le altre ragioni, l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione per carenza di interesse ad agire. Si sono costituite, altresì, la , la quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Controparte_4
Gdp adito, e la che invece eccepiva l'inammissibilità e Controparte_2
l'improponibilità nonché carenza di legittimazione passiva. Le
[...]
convenute, invece, sono rimaste contumaci in primo Controparte_6
grado.
Il giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 3774/2021 ha dichiarato ammissibile e accolto la domanda per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha annullato la cartella esattoriale n.
02820110038640950000.
Orbene, nel gravame proposto parte appellante censura, in via principale,
l'erroneità della statuizione di prime cure in merito alla sollevata eccezione di carenza di interesse ad agire richiamando i diversi orientamenti giurispru- denziali secondo cui va esclusa l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto- ruolo e, in particolare, è inammissibile tale impugnativa se l'estratto di ruolo non è il primo atto con cui il contribuente sia venuto a conoscenza del debi- to, in quanto vi è stata la regolare notifica della cartella di pagamento in esso richiamata.
In aggiunta, l' ha censurato la statuizione del gdp anche in relazione Pt_4 all'eccezione di improponibilità dell'opposizione proposta in primo grado per mancata osservanza del termine di 40 gg previsto per l'impugnativa dell'estratto di ruolo.
L'appellante ha, inoltre, richiamato il recente intervento legislativo Pt_4
di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 nonché
l'intervento, in relazione agli effetti derivati ai procedimenti in corso, della
Suprema Corte a SS.UU. con la pronuncia n. 26283/2022.
4
L ha, dunque, concluso per la riforma della sentenza n. 3774/2021 e, Pt_4 nello specifico, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ovvero di improponibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 40 gg, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima pronuncia.
L'appellato si è costituito in giudizio contestando i moti- Parte_3 vi di gravame e concludendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Con unica comparsa si costituivano con il patrocinio dell'Avvocatura di Sta- to, altresì, la la , la Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e la che, in adesione alle difese già svolte
[...] Controparte_8 dall'appellante interponevano appello incidentale censurando Pt_4
l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire nonché l'improponibilità per tardività dell'opposizione proposta in primo grado chiedendo la riforma integrale della sentenza depositata dal gdp di Santa Maria Capua Vetere.
L'appello è fondato e va accolto.
Orbene, giova premettere che l'interesse ad agire, in termini generali, costi- tuisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprez- zabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giu- dice, pertanto costituisce un requisito per la trattazione del merito della do- manda (si veda Cass. 19268/16).
Ciò esclude, come ha analiticamente chiarito la Cassazione, l'autonoma im- pugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una pro- cedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
La Suprema Corte, rapportandosi a quanto affermato dalle Sezioni Unite n.
19704 del 2015 (in materia tributaria) e ponendosi in sintonia con detta pro- nuncia, ha chiarito, invero, l'ammissibilità dell'opposizione allorché, pren- dendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta, at- traverso l'estratto di ruolo, dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo ca- rico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi con- fronti;
in tale situazione l'opposizione gli consente di recuperare gli stru- menti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.
5
Diverso è il caso invece, in cui il contribuente (o in generale colui che abbia un debito iscritto a ruolo) miri ad ottenere il mero accertamento dell'inesistenza del credito, pur in assenza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione. (cfr. Cass. 20618/16 come precisato da Cass.
22946/16). Pertanto ad essere ammissibile è l'impugnazione della cartella esattoriale - la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal con- cessionario per la riscossione su richiesta del debitore - a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo, soltanto se il con- tribuente spieghi deduzioni avverso la cartella (che pertanto risulti non noti- ficata) e se, dall'altro verso, il Concessionario abbia mostrato di voler azio- nare il credito di cui in cartella, sebbene prescritto.
Nel caso di specie, come sopra già rilevato, la doglianza del Parte_5
seppe riguarda (esclusivamente) la presenza di un estratto di ruolo che indi- ca la posta creditoria come sospesa, con la richiesta, dunque, di un accerta- mento negativo dell'esistenza del credito.
E', quindi, palese che l'opposizione spiegata rivesta il carattere di azione di mero accertamento dell'inesistenza del credito per prescrizione.
Di conseguenza, l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del de- bitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, in quanto non risulta avviata né minacciata alcuna azione esecuti- va ed in quanto tale accertamento non rappresenta l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione (cfr. Cass. 20618/16): ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministra- zione creditrice, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), attività di cui però non vi è traccia in at- ti.
Da ultimo, giova richiamare la recente decisione della Suprema Corte, n.
6166 del 2019, la quale dando continuità a precedenti pronunce (Cass. n.
229 46 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del
9/3/2017), ha chiarito che l'azione con la quale, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., è contestato il diritto di procedere all'esecuzione forzata, presuppone l'esisten- za quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso di specie, difetta e che è ben possibile, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, che intervenga l'eliminazione del credito in
6
via di autotutela, mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente imposi- tore non proceda alla riscossione coattiva.
In altri termini, l'opposizione all'estratto di ruolo offre una tutela anticipato- ria, rispetto alla facoltà, da sempre riconosciuta, di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo. Tale facoltà si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esat- toriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa. Tale strumento non può invece giustificarsi laddove l'istante intenda agire per far valere fatti estintivi del diritto a procedere all'esecuzione, in mancanza di una concreta ed attuale minaccia di esecuzione, difettando, appunto l'interesse ad agire.
Per completezza, si osserva che la giurisprudenza di legittimità si è posta nel solco tracciato dalla sentenza c.d. “manifesto” ovvero la citata pronuncia a
Sezioni Unite del 2015 con l'affermazione della possibilità per il contri- buente di impugnare la cartella non notificata, ma conosciuta tramite l'estratto di ruolo (ex plurimis, Cass., sez. 6-5, 21 gennaio 2022, n. 1971;
Cass., sez. 6-5, 11 gennaio 2012, n. 587; Cass., sez. 5, 24 dicembre 2021, n.
41508; Cass., sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39282; Cass., sez. 5, 7 dicembre
2021, n. 38964; Cass., sez. 5, 22 novembre 2021, n. 36013).
Deve, inoltre, evidenziarsi come “in materia di riscossione di crediti previ- denziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata,
è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzio- ne ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e di- retta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela me- diante sgravio della pretesa contributiva” (cfr. Cassazione 6723/2019).
In ultimo, sempre la giurisprudenza di merito ha chiarito che “la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non esclude la necessità che il giudice valuti la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, deve comunque di- mostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazio-
7
ne della pretesa creditoria dal ruolo. In tale fattispecie, è astrattamente possibile impugnare la cartella esattoriale al momento dell'acquisita cono- scenza tramite l'estratto ruolo, ma, in difetto di un'iniziativa esecutiva o pre
– esecutiva del concessionario, occorre in ogni caso (quantomeno allegare, se non) dimostrare la presenza di uno svantaggio derivante dalla esposizio- ne debitoria come emergente dal ruolo e, pertanto, di un interesse concreto ad agire” (cfr. Tribunale Torre Annunziata 2542/2021); svantaggio derivan- te dall'esposizione debitoria cui l'appellato ha fatto solo accenno in prime cure peraltro in termini assolutamente generici.
Va, infine, osservato anche che in forza del nuovo art. 12 comma 4-bis
D.P.R. 602/1973 “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartel- la di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”, norma già applicabile ai procedimenti pen- denti, come chiarito dalle Sezioni Unite, secondo cui “in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immedia- ta rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata”
(cfr. ex multis Cassazione n. 27227/2023 conforme a Cassazione SS.UU. n.
26283/2022).
Per tutto quanto fin qui argomentato, ne consegue che l'appello va accolto, con riforma della sentenza gravata, atteso che la domanda proposta in prime cure deve ritenersi inammissibile.
Il motivo d'appello esaminato assorbe ogni altra questione prospettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
8
tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
Va evidenziato che in entrambi i gradi del giudizio l' e la Pt_4 [...]
hanno censurato il difetto di interesse ad agire Controparte_9 dell'appellato . Parte_3
Va ricordato che il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3774/2021 del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da;
Parte_3
• condanna al pagamento, in favore dell' Parte_3 Pt_1 [...]
, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida: per Parte_6 il primo grado, nella somma complessiva di € 633,00, oltre IVA, cpa e rim- borso forfetario come per legge;
per il secondo grado, nella somma com- plessiva di euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese di euro
147,00, rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e
CPA come per legge;
• condanna al pagamento, in favore delle convenute Parte_3 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida: per CP_10 il primo grado, nella somma complessiva di € 633,00, oltre IVA, cpa e rim- borso forfetario come per legge;
per il secondo grado, nella somma com- plessiva di euro 1278,00 per compensi professionali, oltre spese di euro
91,50, rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 13.03.2025.
Il Giudice
Maria Del Prete
9