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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.1933/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Maiore Presidente dott. Alessia Romeo Giudice Relatore
dott. Gabriele Patti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1933/2020
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Siracusa nella Via Sen. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Maielli n°12,; rappresentato e difeso dall'avv. ANTONUCCIO GIUSEPPE giusta procura in atti.
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA UNIONE SOVIETICA 4 Controparte_1 P.IVA_1
96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. CANNATA STEFANIA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
E NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 6 (C.F. ), domiciliato in Controparte_2 P.IVA_2
CORSO GELONE 36 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE IVANO giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 6 novembre 2024, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(ex art. 132 c. p. c., sì come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009)
ha proposto opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di questo Tribunale, avverso la Parte_1
“comunicazione preventiva di ipoteca” n°29876201400007395, con cui l' ha Controparte_3 preannunciato l'imminente iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà in caso di mancato pagamento delle somme portate da cartelle di pagamento relative ad imposte, contributi e premi CP_4
, nonché da quattordici avvisi di addebito , ivi analiticamente indicati. ha CP_5 CP_4 Parte_1
rappresentato di non aver mai avuto notizia di nessuno dei quattordici avvisi di addebito relativi a contributi e pertanto ha chiesto al Giudice del Lavoro adìto, di accertare che l'Agente della CP_4
riscossione non ha diritto ad iscrivere ipoteca ex art.77 D.P.R. n°602/73.
L si è costituito nel giudizio di merito chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3
CP_ L' su ordine del Giudice del Lavoro ha prodotto copia dei quattordici avvisi di addebito con i relativi avvisi di ricevimento e ha disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte. Parte_1
All'udienza del 27 settembre 2016, è personalmente comparso in udienza proponendo Parte_1
querela di falso delle sottoscrizioni apposte sulle copie degli avvisi di ricevimento postali degli avvisi di addebito . CP_4
Il Giudice del Lavoro, espletati gli incombenti di rito, ha disposto la sospensione del giudizio principale in attesa di definizione del presente giudizio incidentale di querela di falso.
Con atto di citazione in riassunzione del maggio 2020 ha quindi instaurato il presente Parte_1
pagina 2 di 6 giudizio al fine di accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento prodotti dall' . CP_4
L e l' si sono costituiti in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_6 CP_4
l'inammissibilità della chiesta querela di falso e nel merito chiedendone il rigetto perché infondata.
Il presente giudizio è stato istruito attraverso CTU grafologica avente ad oggetto la riferibilità al sig.
delle sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento delle raccomandate Parte_1
postali distinte dai numeri 65002436261-1, 65004314257-9, 65008655032-5, 65016601155-9,
65006975866-1, 65009684963-4, 65014302484-1, 61020325559-8, 61023875918-4, 61028811333-5,
65008993576-9, 65015441146-6, 60956067946-1, 65025063513-1.
La domanda per querela di falso proposta in via incidentale da va rigettata per le ragioni Parte_1
di seguito esposte.
Il procedimento per querela di falso ha la preminente finalità di privare “un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione” (cfr. Cass. n. 8362/2000 e Cass. n. 18323/2007).
La finalità dell'istituto in esame è, invero, quella di escludere che un documento (atto pubblico o scrittura privata) possa continuare ad avere quella fede riconosciutagli dall'ordinamento.
Va in primo luogo vagliata l'eccezione di inammissibilità della presente querela di falso.
Il Collegio giudicante non ignora l'orientamento invocato dalle convenute e in materia di CP_7 CP_4 inammissibilità della querela di falso, nelle ipotesi nelle quali questa sia inidonea, quand'anche accolta,
a sottrarre al documento falso l'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice.
Nondimeno, nei giudizi nei quali la querela di falso venga proposta in via incidentale, la valutazione in merito alla rilevanza del documento e dunque alla sua efficacia probatoria, compete a norma dell'.art. 222 c.p.c. al giudice istruttore del giudizio principale – nel caso di specie al giudice del Lavoro – e dunque una tale valutazione deve intendersi sottratta al Collegio cui la decisione sulla verità del documento è rimessa, tanto più nelle ipotesi nelle quali la causa principale è destinata ad essere decisa non dal predetto Collegio, bensì dal g.i. in composizione monocratica.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, pertanto, non compete a questo Collegio di valutare se gli avvisi di ricevimento oggetto di querela di falso mantengano una loro efficacia probatoria tesa a dimostrare che i relativi plichi raccomandati e gli atti recettizi in essi contenuti – in tesi atti interruttivi della prescrizione -, siano o meno pervenuti al domicilio del destinatario ai sensi e per gli effetti dell'.art. 1335 c.c., né se la eventuale mancata conoscenza da parte del destinatario sia dovuta a causa a lui non imputabile.
Il Collegio giudicante dovrà infatti limitarsi a valutare se la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento dei predetti plichi raccomandati, si appartenga o meno a , quale soggetto in Parte_1
essi indicato come destinatario e dunque, in parte qua, la verità o falsità dei predetti atti fidefacienti a norma dell'.art. 2700 c.c.
Ciò posto, nel corso dell'istruttoria è stata disposta perizia calligrafica e il CTU nominato, attraverso una indagine esaustiva e scevra da vizi logici e metodologici – ha esaminato i seguenti documenti: avvisi di ricevimento delle raccomandate postali distinte dai numeri 65002436261-1, 65004314257-9,
65008655032-5, 65016601155-9, 65006975866-1, 65009684963-4, 65014302484-1, 61020325559-8,
61023875918-4, 61028811333-5, 65008993576-9, 65015441146-6, 60956067946-1, 65025063513-1.
L'ausiliario del giudice ha concluso ritenendo che solo gli avvisi nn. 65008993576-9, 65015441146-6,
60956067946-1, sono riferibili alla gestualità grafica ed alla mano del Sig. . Con Parte_1
riferimento alle sottoscrizioni contenute negli altri avvisi di accertamento, il CTU, ha accertato che le stesse appartengono ad altre e diverse gestualità grafiche, e pertanto, “tutti gli altri avvisi, risultano palesemente irriferibili alla gestualità grafica ed alla mano di ” Parte_1
Tale non riconducibilità è evidente giacché nella stessa firma viene riportato un nome diverso da quello dell'odierno attore.
Sotto questo profilo va evidenziato che l'agente postale non ha alcun dovere di accertarsi dell'effettiva qualità della persona che riceve l'atto, dovendo egli piuttosto attestare la dichiarazione di costui, elemento essenziale per il perfezionamento e la validità della notifica in quanto consente appunto di presumere un rapporto (famiglia, servizio, impiego) tra il destinatario e il consegnatario dell'atto e di controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui esso può esser legittimamente consegnato per la notifica. L'ufficiale giudiziario è dunque tenuto ad attestare la qualifica di chi riceve l'atto e la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ciò che non è oggetto della domanda come formulata in questa sede, in quanto la firma che l'odierno attore intende contestare è riferibile a persona diversa. E da ciò, secondo il Collegio, deriva che l'attore non può far valere la falsità della firma di soggetto terzo non in causa, salva la possibilità di contestare nel merito,
pagina 4 di 6 nella causa in cui la notifica così perfezionata è fatta valere, la inopponibilità al debitore degli effetti della notifica.
E da ciò, secondo il Collegio, deriva che l'attore non può far valere la falsità della firma di soggetto terzo non in causa, salva la possibilità di contestare nel merito, nella causa in cui la notifica così perfezionata è fatta valere, la inopponibilità al debitore degli effetti della notifica.
Tale conclusione determina il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del D.M. n. 147/2022 secondo i parametri minimi tenendo conto, dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, esse vanno poste a carico dell'attore . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla istanza per querela di falso proposta in via incidentale da nei confronti di e Parte_1 Controparte_6
disattesa ogni contraria istanza, eccezione, Controparte_8
deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da , applicando al querelante soccombente, ai Parte_1
sensi dell'art. 226 c.p.c., la sanzione pecuniaria di Euro 20,00;
- visto ed applicato l'art. 226 c.p.c. dispone che la cancelleria faccia menzione del dispositivo della presente sentenza sulla copia del documento oggetto della querela;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_9
che liquida in euro 3809,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa
[...]
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_10
che liquida in euro 3809,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva
[...]
e cpa;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore Parte_1
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della seconda sezione civile il 6.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
pagina 5 di 6 dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
dott. Concetta Maiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Maiore Presidente dott. Alessia Romeo Giudice Relatore
dott. Gabriele Patti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1933/2020
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Siracusa nella Via Sen. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Maielli n°12,; rappresentato e difeso dall'avv. ANTONUCCIO GIUSEPPE giusta procura in atti.
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA UNIONE SOVIETICA 4 Controparte_1 P.IVA_1
96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. CANNATA STEFANIA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
E NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 6 (C.F. ), domiciliato in Controparte_2 P.IVA_2
CORSO GELONE 36 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE IVANO giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 6 novembre 2024, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(ex art. 132 c. p. c., sì come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009)
ha proposto opposizione dinanzi al Giudice del Lavoro di questo Tribunale, avverso la Parte_1
“comunicazione preventiva di ipoteca” n°29876201400007395, con cui l' ha Controparte_3 preannunciato l'imminente iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà in caso di mancato pagamento delle somme portate da cartelle di pagamento relative ad imposte, contributi e premi CP_4
, nonché da quattordici avvisi di addebito , ivi analiticamente indicati. ha CP_5 CP_4 Parte_1
rappresentato di non aver mai avuto notizia di nessuno dei quattordici avvisi di addebito relativi a contributi e pertanto ha chiesto al Giudice del Lavoro adìto, di accertare che l'Agente della CP_4
riscossione non ha diritto ad iscrivere ipoteca ex art.77 D.P.R. n°602/73.
L si è costituito nel giudizio di merito chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3
CP_ L' su ordine del Giudice del Lavoro ha prodotto copia dei quattordici avvisi di addebito con i relativi avvisi di ricevimento e ha disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte. Parte_1
All'udienza del 27 settembre 2016, è personalmente comparso in udienza proponendo Parte_1
querela di falso delle sottoscrizioni apposte sulle copie degli avvisi di ricevimento postali degli avvisi di addebito . CP_4
Il Giudice del Lavoro, espletati gli incombenti di rito, ha disposto la sospensione del giudizio principale in attesa di definizione del presente giudizio incidentale di querela di falso.
Con atto di citazione in riassunzione del maggio 2020 ha quindi instaurato il presente Parte_1
pagina 2 di 6 giudizio al fine di accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento prodotti dall' . CP_4
L e l' si sono costituiti in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_6 CP_4
l'inammissibilità della chiesta querela di falso e nel merito chiedendone il rigetto perché infondata.
Il presente giudizio è stato istruito attraverso CTU grafologica avente ad oggetto la riferibilità al sig.
delle sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento delle raccomandate Parte_1
postali distinte dai numeri 65002436261-1, 65004314257-9, 65008655032-5, 65016601155-9,
65006975866-1, 65009684963-4, 65014302484-1, 61020325559-8, 61023875918-4, 61028811333-5,
65008993576-9, 65015441146-6, 60956067946-1, 65025063513-1.
La domanda per querela di falso proposta in via incidentale da va rigettata per le ragioni Parte_1
di seguito esposte.
Il procedimento per querela di falso ha la preminente finalità di privare “un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione” (cfr. Cass. n. 8362/2000 e Cass. n. 18323/2007).
La finalità dell'istituto in esame è, invero, quella di escludere che un documento (atto pubblico o scrittura privata) possa continuare ad avere quella fede riconosciutagli dall'ordinamento.
Va in primo luogo vagliata l'eccezione di inammissibilità della presente querela di falso.
Il Collegio giudicante non ignora l'orientamento invocato dalle convenute e in materia di CP_7 CP_4 inammissibilità della querela di falso, nelle ipotesi nelle quali questa sia inidonea, quand'anche accolta,
a sottrarre al documento falso l'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice.
Nondimeno, nei giudizi nei quali la querela di falso venga proposta in via incidentale, la valutazione in merito alla rilevanza del documento e dunque alla sua efficacia probatoria, compete a norma dell'.art. 222 c.p.c. al giudice istruttore del giudizio principale – nel caso di specie al giudice del Lavoro – e dunque una tale valutazione deve intendersi sottratta al Collegio cui la decisione sulla verità del documento è rimessa, tanto più nelle ipotesi nelle quali la causa principale è destinata ad essere decisa non dal predetto Collegio, bensì dal g.i. in composizione monocratica.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, pertanto, non compete a questo Collegio di valutare se gli avvisi di ricevimento oggetto di querela di falso mantengano una loro efficacia probatoria tesa a dimostrare che i relativi plichi raccomandati e gli atti recettizi in essi contenuti – in tesi atti interruttivi della prescrizione -, siano o meno pervenuti al domicilio del destinatario ai sensi e per gli effetti dell'.art. 1335 c.c., né se la eventuale mancata conoscenza da parte del destinatario sia dovuta a causa a lui non imputabile.
Il Collegio giudicante dovrà infatti limitarsi a valutare se la sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento dei predetti plichi raccomandati, si appartenga o meno a , quale soggetto in Parte_1
essi indicato come destinatario e dunque, in parte qua, la verità o falsità dei predetti atti fidefacienti a norma dell'.art. 2700 c.c.
Ciò posto, nel corso dell'istruttoria è stata disposta perizia calligrafica e il CTU nominato, attraverso una indagine esaustiva e scevra da vizi logici e metodologici – ha esaminato i seguenti documenti: avvisi di ricevimento delle raccomandate postali distinte dai numeri 65002436261-1, 65004314257-9,
65008655032-5, 65016601155-9, 65006975866-1, 65009684963-4, 65014302484-1, 61020325559-8,
61023875918-4, 61028811333-5, 65008993576-9, 65015441146-6, 60956067946-1, 65025063513-1.
L'ausiliario del giudice ha concluso ritenendo che solo gli avvisi nn. 65008993576-9, 65015441146-6,
60956067946-1, sono riferibili alla gestualità grafica ed alla mano del Sig. . Con Parte_1
riferimento alle sottoscrizioni contenute negli altri avvisi di accertamento, il CTU, ha accertato che le stesse appartengono ad altre e diverse gestualità grafiche, e pertanto, “tutti gli altri avvisi, risultano palesemente irriferibili alla gestualità grafica ed alla mano di ” Parte_1
Tale non riconducibilità è evidente giacché nella stessa firma viene riportato un nome diverso da quello dell'odierno attore.
Sotto questo profilo va evidenziato che l'agente postale non ha alcun dovere di accertarsi dell'effettiva qualità della persona che riceve l'atto, dovendo egli piuttosto attestare la dichiarazione di costui, elemento essenziale per il perfezionamento e la validità della notifica in quanto consente appunto di presumere un rapporto (famiglia, servizio, impiego) tra il destinatario e il consegnatario dell'atto e di controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui esso può esser legittimamente consegnato per la notifica. L'ufficiale giudiziario è dunque tenuto ad attestare la qualifica di chi riceve l'atto e la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ciò che non è oggetto della domanda come formulata in questa sede, in quanto la firma che l'odierno attore intende contestare è riferibile a persona diversa. E da ciò, secondo il Collegio, deriva che l'attore non può far valere la falsità della firma di soggetto terzo non in causa, salva la possibilità di contestare nel merito,
pagina 4 di 6 nella causa in cui la notifica così perfezionata è fatta valere, la inopponibilità al debitore degli effetti della notifica.
E da ciò, secondo il Collegio, deriva che l'attore non può far valere la falsità della firma di soggetto terzo non in causa, salva la possibilità di contestare nel merito, nella causa in cui la notifica così perfezionata è fatta valere, la inopponibilità al debitore degli effetti della notifica.
Tale conclusione determina il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del D.M. n. 147/2022 secondo i parametri minimi tenendo conto, dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, esse vanno poste a carico dell'attore . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sulla istanza per querela di falso proposta in via incidentale da nei confronti di e Parte_1 Controparte_6
disattesa ogni contraria istanza, eccezione, Controparte_8
deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da , applicando al querelante soccombente, ai Parte_1
sensi dell'art. 226 c.p.c., la sanzione pecuniaria di Euro 20,00;
- visto ed applicato l'art. 226 c.p.c. dispone che la cancelleria faccia menzione del dispositivo della presente sentenza sulla copia del documento oggetto della querela;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_9
che liquida in euro 3809,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa
[...]
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_10
che liquida in euro 3809,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva
[...]
e cpa;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore Parte_1
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della seconda sezione civile il 6.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
pagina 5 di 6 dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
dott. Concetta Maiore
pagina 6 di 6