TRIB
Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARCELLONA P.G.
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n°319 \2021 Reg.Gen. vertente
TRA
c.f. , nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Avola (SR), rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Fabio Magistri;
- attore -
CONTRO
, c.f. , nata il 20/04/1949, a CP_1 C.F._2
Messina (ME), rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Concetta Barbera;
- convenuta-
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione;
CONCLUSIONI: all'udienza del 15 novembre 2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio chiedendo di dichiarare lo scioglimento della comunione CP_1
legale ordinaria sul cespite in comproprietà, sito in Milazzo via del Marinaio d'Italia
56 ex Via Spiaggia di Ponente, foglio 5, part. 1196, sub A, piano secondo scala A, previa dichiarazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota ideale e per l'effetto ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a testa); di accertare e dichiarare lo status di litigante temerario ex art.96.c.p.c. della convenuta.
Si è costituita , la quale non ha contestato il diritto alla divisione CP_1
del cespite oggetto di causa;
ha chiesto che fosse effettuata la mediazione e si è opposta alla richiesta di condanna per lite temeraria.
Disposto ed espletato il tentativo di mediazione, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
All'udienza virtuale del 15/11/24, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Tanto premesso, va preliminarmente chiarito che, al fine di non gravare le parti di spese, non si è proceduto alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, atteso che, sul sostanziale accordo delle parti medesime, è stata acquisita la relazione redatta nell'anno 2020 da un consulente tecnico nominato nella fase di mediazione obbligatoria, arch. Per_1
Da tale consulenza risulta che l'immobile per le sue caratteristiche e peculiarità non si presti ad essere diviso in due parti di valore corrispondente.
Segnatamente, il CTM ha dato atto che “L'appartamento esaminato presenta tutti i vani con un affaccio lungo un unico balcone lato nord, ad eccezione di una piccola parte, consistente nei due servizi igienici, disposta sul lato interno sud;
in pratica i servizi igienici sono posti entrambi su uno stesso lato dell'immobile. Facendo un'analisi approfondita e provando a realizzare diverse ipotesi progettuali, purtroppo, vista la distribuzione dell'immobile, a parere dello scrivente risulta praticamente impossibile suddividere l'immobile in due porzioni uguali senza penalizzare fortemente una delle due parti. Una eventuale suddivisione appare quindi oltre che difficoltosa anche certamente non conveniente sotto il profilo economico, e pertanto non appare possibile suddividere l'appartamento in due parti uguali.” (cfr. relazione di consulenza pp.9-10).
Posto quanto precede, in diritto occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1114 cod. civ., la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
In base al successivo art. 1116, si applicano anche nella divisione ordinaria le norme (più dettagliate) dettate dal codice civile in materia di divisione ereditaria, in quanto non siano in contrasto con quelle della divisione ordinaria.
Nell'ampia giurisprudenza formatasi sull'interpretazione del concetto di comoda divisibilità, viene costantemente affermato che in tema di divisione giudiziale l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt.
726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera
"non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano
"comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico- funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (giurisprudenza costante: tra le tante decisioni cfr. Cass. n. 25888/2016; più di recente, negli stessi termini, Cass. n. 27984/2023).
L'applicazione di tali principi al caso in esame conduce ad escludere senz'altro che si verta in una fattispecie di comoda divisibilità, con conseguente necessità di procedere alla vendita dell'immobile, posto che nessuno dei partecipanti alla comunione ne ha chiesto l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza. La causa va quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza di contestuale delega a un professionista delle operazioni vendita, a norma degli artt.
788, ultimo comma e 591-bis c.p.c.
Quanto alla domanda relativa alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi che tale norma disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96
c.p.c. Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez. II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza
(o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
Nel caso di specie, la parte non ha dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'altra, nonché la ricorrenza in detto comportamento del dolo e della colpa grave: di qui, il rigetto di tali domande.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della natura del giudizio e del contegno processuale della parte convenuta che non si è opposta alla domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) visto l'art. 788 c.p.c., dispone procedersi alla vendita dell'immobile indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda avanzata da parte attrice di condanna della parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
3) compensa le spese del giudizio;
4) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza con la quale si provvede contestualmente alla delega delle operazioni di vendita.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 4 maggio 2025
IL GIUDICE
(Maria Marino Merlo)