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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg14045 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14045 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. MAGNETTA ROSA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. MAGNETTA ROSA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/07/2025, e Parte_1
- premettendo di aver contratto matrimonio Controparte_1
in Napoli il 16/12/2009 e che dalla loro unione non nascevano figli, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente
1 del Tribunale di Napoli in data 20.04.2023, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA 2895/2023 del 09.05.2023 resa nel procedimento
RG 4803/2023 - chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in
Napoli in data 16.12.2009 tra ( Varese 27.05.1971) e Parte_1
(Napoli 22.08.1958); Controparte_1
2) in conseguenza, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di trascrivere ed annotare l'emananda Sentenza come per legge;
3) i sigg. e rinunciano ad ogni reciproca Parte_1 Controparte_1
richiesta economica, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4) per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 16/12/2009 (atto n.248, parte I, s., sez.A, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14045 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. MAGNETTA ROSA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. MAGNETTA ROSA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/07/2025, e Parte_1
- premettendo di aver contratto matrimonio Controparte_1
in Napoli il 16/12/2009 e che dalla loro unione non nascevano figli, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente
1 del Tribunale di Napoli in data 20.04.2023, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA 2895/2023 del 09.05.2023 resa nel procedimento
RG 4803/2023 - chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in
Napoli in data 16.12.2009 tra ( Varese 27.05.1971) e Parte_1
(Napoli 22.08.1958); Controparte_1
2) in conseguenza, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di trascrivere ed annotare l'emananda Sentenza come per legge;
3) i sigg. e rinunciano ad ogni reciproca Parte_1 Controparte_1
richiesta economica, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4) per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 16/12/2009 (atto n.248, parte I, s., sez.A, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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