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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 495 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 05.12.2024 e promossa da
C.F. elettivamente domiciliata in Varese, Piazza Parte_1 C.F._1
Giovine Italia n. 4 presso lo studio dell'avv. LANATA ANDREA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE ATTRICE - contro
C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in GALLARATE VIA PURICELLI, n. 5 presso lo studio dell'Avv.
BRUSATORI FELICE che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTI CONVENUTE–
OGGETTO: giudizio di accertamento della consistenza del patrimonio ereditario e della quota di legittima.
CONCLUSIONI: All'udienza del 05.12.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale il fratello la madre al fine di sentire CP_1 Controparte_2
1 accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: Nella denegata ipotesi in cui la costituzione dei convenuti sia ritenuta valida ed efficace,
- Previa collazione dei beni donati in vita da attuate le eventuali riduzioni delle Parte_2
stesse donazioni, ove eccedenti la quota disponibile, ricostruire l'asse ereditario del Sig. Pt_2
, deceduto ad PR in data 25.02.2019 e, per l'effetto, individuare la quota di legittima
[...]
spettante alla figlia come da testamento pubblico del 20.02.2012, e Parte_1
quantificare il valore della detta quota.
- con vittoria di spese e compensi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede sin d'ora di voler disporre idonei accertamenti, anche a mezzo della Polizia
Tributaria, presso in merito ai conti correnti e depositi amministrati di cui ai Controparte_3
docc. 6 e 8 prodotto a corredo dell'atto di citazione, al fine di verificare i movimenti successivi alla data del 17/11/10.
- Si chiede voler ordinare una indagine a mezzo della Polizia Tributaria al fine di reperire tutta la documentazione attestante i beni facenti capo a e gli atti dispositivi ad essi Parte_2
inerenti sino alla data del decesso”.
A sostegno della propria pretesa, l'attrice deduceva:
- che, in data 25.02.2019, ad PR (VA) decedeva il padre doc. 1 fascicolo Parte_2
attoreo);
- che veva disposto per testamento pubblico ricevuto dal notaio Parte_2 Per_1
lasciandole la sola “quota di legittima alla stessa spettante” e attribuendo il restante patrimonio al figlio e alla moglie (doc. 2 fascicolo attoreo); CP_1 CP_2
- che accettava l'eredità con atto notarile del 23.10.2020 (doc. 3 fascicolo attoreo);
- che, a causa dell'atteggiamento ostativo degli altri eredi, non aveva contezza della quota ereditaria a lei spettante;
- che, nella cassaforte della casa familiare, vi erano dei beni di sua esclusiva proprietà, tra cui orologi e un servizio di argenteria;
2 - che era suo interesse stabilire quali beni erano caduti in successione al fine del calcolo della quota di legittima ad essa spettante;
- che, a tale fine, doveva essere sommato al relictum il valore dei beni donati in vita dal defunto (donatum) sulla base del valore al momento dell'apertura della successione;
- che il de cuius risultava sicuramente intestatario, alla data del decesso, di un appartamento con box auto in Milano e di un box auto in Lerici oltre ad un conto corrente cointestato con la moglie con saldo attivo pari a euro 33.940,00 oltre un conto cointestato con la figlia con un saldo pari a euro 314,00;
- che, inoltre, il padre defunto era titolare di alcuni depositi sottoscritti in data 17.11.2010 per complessivi euro 548.460,06 rappresentanti da un deposito amministrato NDG
003682476 da fondi NDG 003682476 e da assicurazioni NDG 003682476 (doc. 4 fascicolo attoreo);
- che, invece, aveva donato, con atto notarile del 13.07.2017, la nuda proprietà della casa familiare in PR ed anche la proprietà di titoli ed obbligazioni per euro 239.300,92 al figlio
(doc. 5 e 6 fascicolo attoreo); CP_1
- che anche la madre aveva donato al figlio una parte della proprietà di CP_2 CP_1
titolo ed obbligazioni di cui era titolare per acquisto fattone dal marito;
- che lei aveva, invece, ricevuto dal padre durante la vita solo la quota di ½ di piena proprietà di un appartamento sito a Lerici (doc. 7 fascicolo attoreo);
- che, dalla morte del padre, era stata estromessa dalla casa familiare e che vani erano stati i tentativi di giungere ad un accordo con i coeredi;
- che anche il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo.
Si costituivano e contestando tutto quanto ex adverso CP_1 Controparte_2
affermato in fatto e, in particolare, deducendo:
- che ecedeva lasciando testamento pubblico redatto in data 20.02.2012 Parte_2
e pubblicato in data 26.03.2019 con il quale disponeva che alla figlia fosse Parte_1
riservata la sola “quota di legittima spettanza per Legge”;
- che aveva accettato l'eredità del padre con atto pubblico in data Parte_1
23.10.2020;
- che, quindi, non aveva contestato le volontà del padre;
3 - che aveva beneficiato, durante la vita del padre, di continue donazioni Parte_1
pecuniarie;
- che, infatti, il padre bimensilmente donava alla figlia 1.400 euro con causale “affitto casa
AL e ciò per almeno 20 anni;
- che il box di Lerici era da sempre utilizzato in modo esclusivo da nonostante Parte_1
fosse in proprietà indivisa tra tutti i coeredi mentre la bolletta della luce e le spese condominiali venivano saldate esclusivamente dalla madre CP_2
- che aveva ricevuto in donazione dal padre l'appartamento in Lerici mapp. Parte_1
221 - sub 3 - cat. A3 con due atti notarili il primo del 19/04/1980 e il secondo del
28/06/1994.
Aderivano alla domanda di accertamento del compendio ereditario del con esatta Pt_1
quantificazione del valore della quota di legittima destinata ad previa Parte_1
eventuale collazione di tutto il donatum da quest'ultima ricevuto.
La causa veniva istruita mediante lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. all'esito delle quali veniva ammesso l'interrogatorio formale di parte attrice e la consulenza tecnica per l'accertamento dell'asse ereditario.
Nel corso del giudizio il primo consulente nominato rinunciava all'incarico e ne veniva dichiarata la sostituzione. Quindi, veniva svolta la consulenza tecnica con la partecipazione dei
CTP.
Nelle more, decedeva la parte ma non veniva richiesta l'interruzione del Controparte_2
giudizio che, pertanto, proseguiva regolarmente.
Chiamata all'udienza del 05.12.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene alla ricostruzione del compendio ereditario morendo dismesso da mediante collazione delle donazioni e Parte_2
successiva quantificazione del valore della porzione ereditaria idealmente spettante, per testamento, all'erede Parte_1
a. In via preliminare. Sul thema decidendum.
4 Non si procederà, in questa sede, ad alcuna specifica individuazione di porzioni ereditarie né alla loro assegnazione non essendo stata avanzata la relativa domanda in questa sede.
Ugualmente, si chiarisce che l'accertamento demandato non è svolto per verificare l'eventuale violazione della quota di riserva destinata all'attrice posto che non è mossa alcuna contestazione alle disposizioni testamentarie che, anzi, sono state puramente e semplicemente accettate da on atto notarile del 2020; pertanto, non Parte_1
si procederà nemmeno alla riduzione delle donazioni eccedenti come auspicato da parte attrice in comparsa conclusionale ma solo a quantificare il valore della quota spettante all'attrice in relazione all'asse ereditario.
Nell'accertamento demandato non rientreranno, nemmeno, eventuali crediti derivanti dal mancato uso e godimento dei beni immobili da parte dei coeredi (si fa riferimento agli immobili di Lerici e di Milano come evidenziato dai convenuti) non essendo stata introdotta alcuna domanda in tale senso.
b. Sempre in via preliminare, sul conflitto di interessi tra e CP_1 CP_2
[...]
Ciò chiarito, parte attrice eccepisce – solo nella comparsa ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. - che i convenuti, costituitisi con un unico difensore, si trovino in una posizione di conflitto di interessi con conseguente invalidità del contraddittorio instaurato in giudizio.
L'eccezione è da rigettare.
Ed infatti, il conflitto di interessi deve essere valutato alla luce del thema decidendum e del petitum richiesto al Giudice;
nel caso di specie, è richiesto un mero accertamento volto a determinare la consistenza del patrimonio del de cuius e la conseguente Parte_2
individuazione della porzione di eredità, pari alla sola quota di legittima, spettante all'attrice
Parte_1
Le posizioni di e rispetto a tale accertamento sono Controparte_2 CP_1
senz'altro neutrali non rivestendo posizioni virtualmente – o attualmente – in contrapposizione e non avanzando istanze incompatibili tra loro.
Anzi, i convenuti hanno aderito alla richiesta di parte attrice evidenziando, esclusivamente che anche avesse, durante la vita del defunto, ricevuto delle donazioni da Parte_1
5 prendere in considerazioni al fine della formazione della massa da dividere e delle porzioni ereditarie.
c. Nel merito.
Deve, pertanto, dichiararsi aperta la successione di eceduto ad PR (VA) Parte_2
in data 25.02.2019 lasciando testamento pubblico redatto in data 20.02.2012 e pubblicato in data 26.03.2019.
Al fine di individuare il valore della porzione ereditaria idealmente spettante all'attrice, dovrà anzitutto procedersi con la formazione della massa ereditaria di Parte_2
L'operazione presuppone l'individuazione di tutti i beni del patrimonio ereditario, siano mobili che immobili;
in detta fase, se necessario, devono, poi, determinarsi eventuali debiti tra eredi ove documentati (ex. per le spese funerarie) e deve procedersi, altresì, alla collazione delle donazioni effettuate in vita dal defunto.
La massa da dividere dovrà, poi, essere stimata secondo il valore venale dei singoli beni per poi procedere a formare le porzioni in proporzione delle quote (art. 726 c.c.).
Nel caso di specie, la porzione di ciascun coerede verrà quantificata nel suo valore monetario ma senza individuare i beni che la compongono non essendo stata chiesta, come già evidenziato, la loro assegnazione.
1.a Sull'individuazione dei beni mobili e immobili in natura.
Quanto all'individuazione dei beni mobili e immobili presenti in natura, il Tribunale farà completo richiamo agli accertamenti compiuti dal CTU nominato che ha compiuto le operazioni peritali in contraddittorio con i CTP di parte, senza che siano emerse ragioni per doversi discostare dalle conclusioni cui è giunto.
In particolare, il consulente, mediante l'ausilio della denuncia di successione presentata in data 10.02.2020 vol. 88888 n. 49349 all'Ufficio del Registro di Varese, ha accertato che il compendio ereditario mobiliare e immobiliare alla data della morte di Parte_2
(25.02.2019) era comprensivo di:
1) Proprietà per la quota di ½ dell'immobile ad uso autorimessa in Lerici, via general Ferrari
32 di cui al mappale 1044 sub. 9 del foglio 17 di Lerici, piano terra, censito in categoria C/6 classe 1^ mq. 36 Rendita € 353,26 (come da atto notarile in atti);
6 2) Piena proprietà dell'immobile ad uso autorimessa in Milano, via Marco Cremosano 6 di cui al mappale 207 sub. 40 del foglio 215 di Milano, piano terra, censito in categoria C/6 classe
7^ mq. 12 Rendita € 117,75;
3) Proprietà per la quota di ½ dell'immobile ad uso residenziale in Milano, via Marco
Cremosano 6 di cui al mappale 208 sub. 28 del foglio 215 di Milano, piano 9 – S1 censito in categoria A/3 classe 4^ vani 6,5 Rendita € 889,60;
4) Conto corrente n. 392 BNL filiale di PR, cointestato con;
Controparte_2
5) Conto corrente n. 32190 BNL filiale di PR, cointestato con . Parte_1
Alcun altro immobile o mobile risultava intestato al momento del decesso a Parte_2
l'immobile in Macugnaga intestato a di cui parte attrice ha chiesto CP_1
l'inserimento nel patrimonio ereditario, avrebbe dovuto, semmai, essere valorizzato quale donazione da sottoporre a collazione. Tuttavia, la deduzione in sede di CTU è tardiva e, correttamente, il consulente non ne ha tenuto in considerazione anche considerando che la richiesta è del tutto sprovvista di prova documentale.
Sempre con riferimento ai beni di proprietà del al momento del decesso, Parte_2
non è emersa agli atti – ed un ordine di esibizione avrebbe avuto una finalità meramente esplorativa – l'esistenza di una Polizza vita, come invece affermato da parte attrice.
L'unica polizza confermata come esistente dai convenuti è, invece, quella cd. “Infortuni” che avrebbe coperto il risarcimento delle spese mediche concernenti malattie gravi ed infortuni;
l'incasso di un risarcimento in tale senso, però, è del tutto eventuale e subordinato ad espressa apertura del sinistro presso l'assicurazione.
Nessuna delle parti - né attrice né convenuta - ha provato che un tale risarcimento sia stato chiesto e ottenuto;
ugualmente, non è provato che la parte in qualità Parte_1
di erede, abbia avanzato tale richiesta o anche solo la richiesta di accesso alla documentazione presso l'ente assicuratore, con ciò confermando che demandare l'indagine (anche per il tramite della Polizia tributaria) avrebbe avuto natura assolutamente esplorativa.
Quanto ai beni mobili presenti negli immobili morendo dismessi da le parti Parte_2
hanno consensualmente rinunciato alla loro valutazione, come si evince in perizia.
1.b Sull'individuazione del valore dei beni mobili e immobili.
7 Il Consulente nominato ha, quindi, calcolato il valore dei beni immobili sopra individuati effettuando, dapprima la “determinazione della superficie dell'immobile” sulla base dei rilievi metrici e, poi, ha tenuto conto “dell'ubicazione territoriale, del sistema costruttivo, della tipologia del compendio nonché di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene stesso” (pagg. 15-16 dell'elaborato in atti).
Quindi, il consulente ha utilizzato il cd. metodo comparativo “individuando il livello del prezzo di mercato descritto come il livello medio di spesa per accedere ad un determinato segmento di mercato” e cioè il valore più probabile del bene (pag. 16). Non possono essere accolte le osservazioni dei CTP di parte attrice che contestano il classamento degli immobili per come operato dal consulente d'ufficio; ed infatti, le osservazioni sono prive di un “qualunque documento in merito” e di “qualunque fondamento tecnico” come già indicato dal consulente in risposta alle loro osservazioni (pag. 51 perizia)
Su tali premesse, sono stati individuati i seguenti valori dei beni:
1) Per la proprietà per la quota di ½ dell'immobile ad uso autorimessa in Lerici, via general
Ferrari 32 il valore individuato è di euro 67.000 (ovvero euro 134.000/2) (pag. 18 dell'elaborato peritale);
2) Per la piena proprietà dell'immobile ad uso autorimessa in Milano, via Marco Cremosano
n. 6 il valore è individuato in euro 32.700 (pag. 21 dell'elaborato peritale);
3) Per la proprietà per la quota di ½ dell'immobile ad uso residenziale in Milano, via Marco
Cremosano n. 6 il valore è individuato in euro 233.500 (467.000/2) (pag. 28 dell'elaborato peritale) .
A ciò si aggiungono i saldi dei conti correnti e cioè:
4) Conto corrente n. 392 BNL filiale di PR, cointestato con , con saldo Controparte_2
alla data della morte pari a € 67.879,37 - quota in successione euro 33.939,69;
5) Conto corrente n. 32190 BNL filiale di PR, cointestato con con Parte_1
saldo alla data della morte pari a € 628,15 - quota in successione euro 314,00.
Quanto alle somme residue dei conti correnti, vale la pena evidenziare che nessuna delle parti ha provato che, dietro alla formale cointestazione, si celasse una situazione giuridica diversa.
La Suprema Corte ha evidenziato che “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei
8 confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (da ultimo, Cass. ord. n. 11375/2019).
A nulla valgono, quindi, le osservazioni di parte attrice volte a superare la formale intestazione dei conti correnti contenute nella memoria conclusionale in quanto chiaramente tardive e, comunque, sprovviste della prova idonea a superare la presunzione di comproprietà.
Ugualmente, non costituisce idonea prova la mera affermazione di parte attrice secondo cui non avesse mai lavorato e, quindi, non avesse mai apportato alcunché ai Controparte_2
conti correnti.
Pertanto, i conti correnti verranno imputati secondo le quote risultanti dalla loro intestazione e, quindi, la quota di 1/3 in favore di el Conto corrente n. 392 BNL filiale di Parte_2
Cont PR e la quota di ½ del conto corrente n. 32190 filiale di PR.
Alla luce di quanto sopra, il valore del compendio ereditario immobiliare e mobiliare di esistente in natura, al momento del decesso, aveva un valore pari a euro Parte_2
367.453,76.
2. Sulla determinazione di eventuali debiti.
Dalla documentazione in atti non risultano debiti del de cuius né debiti tra coeredi.
Anche il consulente nominato d'ufficio ha confermato tale circostanza.
3. Sulla collazione delle donazioni.
Si deve, quindi, procedere alla collazione delle donazioni effettuate durante la vita dal de cuius.
L'art. 737 c.c. dispone, infatti, che “i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”.
La ratio dell'istituto è chiaramente quella di assicurare la parità di trattamento tra i coeredi che sarebbe, invece, alterata ove non si considerassero i beni ricevuti, da alcuni di codesti soggetti, durante la vita del de cuius.
9 Ora, nel giudizio per cui è causa, è emerso che il vesse, in vita, beneficiato Parte_2
i propri eredi di donazioni che, oggi, devono essere conferite alla massa ereditaria.
Anche in questo caso, il Tribunale farà principalmente riferimento alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico nominato d'ufficio ovvero direttamente agli atti notarili di donazione presenti in atti.
3.1 Sull'appartamento in Lerici Via Gerini 45 - atto notarile del 08.05.1980.
È emerso, in modo pacifico, che l'appartamento sito in Lerici via Gerini n. 45, censito al mapp.
221 sub. 3 intestato a e sia stato acquistato, con atto Parte_1 CP_1
notarile rep. 54.782 del 08.05.1980 trascritto in Sarzana in data 08.05.21980 ai nn. 2062/876, con la sola provvista apportata da ari a £ 28.000.000 (circa euro 81.182,89 Parte_2
sulla base della valutazione svolta in base agli indici ISTAT) (doc. 4 fascicolo convenuto).
Come noto, qualora la provvista per l'acquisto immobiliare sia apportata dal donante, sorgono problemi di inquadramento giuridico dell'oggetto della donazione;
ed infatti, la giurisprudenza si è più volte chiesta se trattasi di donazione diretta del denaro ovvero di donazione indiretta dell'immobile.
Si parla di donazione indiretta allorché le parti per conseguire il risultato tipico della donazione (l'arricchimento del donatario ed il depauperamento del donante), anziché utilizzare lo schema contrattuale di cui all'art. 769 c.c., fanno ricorso a strumenti giuridici diversi che consentono ugualmente di produrre, in via mediata, gli effetti tipici della liberalità.
Secondo la giurisprudenza, la donazione indiretta può avvenire: “con atti diversi dal contratto
(ad esempio, con negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative); con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo;
con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali;
con la combinazione di più negozi (come nel caso dell'intestazione di beni a nome altrui” (Cass. SS.UU.
n. 18725/2017).
La Suprema Corte ha, però, ulteriormente precisato che il denaro è l'oggetto della donazione quando il soggetto che lo ha ricevuto è libero di impiegarlo come desidera
(Cass. n. 18541/2014), con la conseguenza che, in tal caso, la donazione è tipica e necessita della forma dell'atto pubblico mentre ricorre la fattispecie della donazione indiretta, avente a oggetto l'immobile, quando la somma di denaro viene elargita con lo scopo precipuo di
10 investirla per l'acquisto del bene (Corte Cass., S.U. n. 9282/1992; Cass. n. 11491/2014). In particolare, è stato affermato che “Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per
l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio di un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto” (Cass. civ. sez. VI, 2 settembre 2014 n. 18541).
Nel caso di specie, dunque, il ha donato indirettamente l'immobile ai figli e ciò si Pt_1
evince soprattutto dal fatto che lo stesso immobile era stato compromesso in vendita proprio al “per sé o per persona o ente da nominare” nel 1979. L'intenzione, quindi, Parte_2
era l'acquisto di quel particolare immobile a favore dei figli e ciò è avvenuto mediante la dazione in loro favore della provvista necessaria al suo acquisto.
Il valore dell'immobile alla morte del ra pari a euro 251.900. Pt_1
Pertanto, devono essere conferiti alla massa ereditaria:
- euro 125.950,00 da Parte_1
- euro 125.950,00 da CP_1
Non ha valore, invece, in questa sede la successiva operazione a scopo liberale da parte di alla sorella della propria quota di ½ di piena proprietà CP_1 Parte_1
dell'immobile citato.
Ed infatti, quel che rileva in questa sede di accertamento della massa ereditaria (e della relativa quota di spettanza di , sono le donazioni compiute in vita da Parte_1
entre nell'atto notarile di donazione del 28.06.1994 le parti sono ed Parte_2 CP_1
Parte_1
Ove l'atto donativo tra i fratelli avesse celato, altresì, una donazione da parte di Pt_2
da considerare ai fini del presente giudizio, la parte interessata avrebbe dovuto
[...]
esperire la necessaria azione processuale per fare emergere la causa di liberalità da ricondurre proprio in capo al de cuius.
11
3.2. Sul fabbricato in PR Via Milano 326 (ex 16) - atto notarile del 13.07.2017
È emerso in modo pacifico che la nuda proprietà del fabbricato in PR Via Milano 326 (ex 16), censito al mapp. 7095 fg. 9 sez. PR sub. 101 e 501 fu donato a con atto CP_1
notarile del 13.07.2017 rep. 216568 racc. 29369 trascritto in Varese in data 27.07.2017 n.
23208 da (doc. 4 fascicolo convenuto). Parte_2 Controparte_2
Pertanto, a donato al figlio la quota di ½ di nuda proprietà. Parte_2 CP_1
Non potrà, tuttavia, essere accolta la quantificazione svolta dal CTU in quanto nell'atto notarile il valore del donatum era specificatamente indicato in euro 115.000 e tale atto non è stato in alcun modo contestato.
È improbabile che il valore della nuda proprietà del bene in soli due anni sia aumentato a euro
193.120 tanto più che la valutazione della nuda proprietà viene svolta in base al coefficiente estratto dalla tabella approvata con DM 12.12.2018 ancorandolo all'età dell'usufruttuario e che tale tabella prevede degli archi temporali di almeno tre anni (ad ex. medesimo coefficiente da 83 a 86 anni e medesimo coefficiente da 93 a 96 anni). In sostanza, il coefficiente da applicare nel 2017 e nel 2019 (a distanza di due anni) sarebbe stato lo stesso considerata l'età degli usufruttuari.
Da ciò consegue che deve essere conferito alla massa ereditaria da il valore CP_1
57.500 (euro 115.000/2).
3.3 Su titoli bancari - atto notarile del 29.02.2012
È emerso in modo non contestato che, con atto notarile del 29.02.2012 rep. 210435 racc.
25267, e hanno donato al figlio la piena Parte_2 Persona_2 CP_1
proprietà dei titoli depositati in dossier aperti presso la BNL BNP PARIBAS PRIVATE BANKING di Varese per un valore totale di euro 460.630,44.
In particolare, oggetto della donazione era:
12 13 Anche in questo caso, le parti avevano dato atto del valore di quanto donato direttamente nell'atto notarile.
In particolare, risulta:
Da ciò consegue che deve essere conferito da alla massa ereditaria il valore CP_1
attualizzato di euro 250.000, come, tra l'altro, indicato nella denuncia di successione (doc 4 fascicolo attoreo).
3.4 Sulle donazioni in denaro.
Le operazioni del consulente tecnico d'ufficio hanno riguardato l'analisi degli estratti conto di n. 3 conti correnti intestati a i cui: Parte_2
- il n. 3190 cointestato con e presso la filiale Parte_1 Controparte_2
“Centro comune di ricerca di PR” e chiuso in data 27.11.2013;
14 - il n. 392 cointestato con aperto presso BNL BNP PARIBAS presso la Controparte_2
filiale “Centro comune di ricerca di PR”;
- il n. 32190 cointestato con presso la filiale “Centro comune di Parte_1
ricerca di PR”.
Si ribadisce che nessuna delle parti ha provato che, dietro alla formale cointestazione dei conti correnti, si celasse una situazione giuridica diversa, pertanto, verrà imputata a Pt_2
la quota di ½ di piena proprietà delle somme presenti nei conti correnti n. 392 e n.
[...]
32190 e la quota di 1/3 di piena proprietà delle somme presenti nel conto n. 3190.
Tuttavia, è emerso che l'indagine del consulente tecnico abbia riguardato un arco temporale di soli dieci anni antecedenti alla morte di ancorché questo Giudice aveva Parte_2
chiesto di ancorare l'indagine delle donazioni “alla vita del donante”.
Invero, la sola limitazione temporale imposta da questo Giudice era quello contenuta nell'ordinanza del 08.02.2023 laddove vi è scritto “AUTORIZZA l'acquisizione di nuova documentazione non presente in atti solo con il consenso di entrambe le parti (tanto vale per la polizza vita - di cui ad oggi non si conosce il contenuto - che per la richiesta da inoltrare a per l'acquisizione degli estratti conto degli ultimi 10 anni)” e ciò solamente CP_3
perché gli Istituti bancari hanno un obbligo ex lege (si veda art. 119 d.lgs. 385/1994) di tenuta degli estratti conto limitata nel tempo.
Pertanto, ove vi sia la relativa documentazione, non vi è alcun ostacolo – ed anzi è necessario
– che l'indagine peritale riguardi la vita del donante.
Quanto ancora alla richiesta di parte attrice di estendere l'indagine successivamente al decesso per verificare l'eventuale incasso di somme assicurative, si ribadisce che il patrimonio ereditario si cristallizza al giorno del decesso e che non vi è in atti alcuna prova di versamenti a favore di uccessivi al suo decesso. Parte_2
L'attrice quale figlia ed erede del defunto, aveva senz'altro Parte_1
legittimazione a svolgere un accesso bancario ex art. 119 TUB a tutta la documentazione riguardante il padre, antecedente e successiva al decesso, ivi compresi i “depositi sottoscritti presso BNL–BNP Parisbas, in data 17/11/10, per complessivi euro 548.460,06, rappresentati da un deposito amministrato NDG 003682476, da fondi NDG 003682476 e da assicurazioni
NDG 003682476” di cui la stessa ha affermato avere solo “il numero identificativo e la data di
15 accensione”. Tali informazioni erano senz'altro bastevoli per indirizzare all'ente un'istanza di accesso che, solo ove negata, avrebbe potuto essere “recuperata” in sede giudiziale mediante l'ammissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Tra l'altro questo Giudice aveva espressamente autorizzato le parti, ove entrambe concordi, a richiedere documentazione ulteriore, bancaria ed eventualmente assicurativa, e ciò è stato, in effetti, svolto dal CTU con apposita richiesta di accesso.
Alla luce di quanto sopra, la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio affinché il consulente tecnico, in ossequio al quesito già indicato in atti, svolga l'indagine sulla documentazione bancaria senza alcuna limitazione al periodo di dieci anni ma prendendo in considerazione la vita del donante.
c. Sulle spese di lite
Le spese giudiziali (Cass. 3083/2006) verranno liquidate con la pronuncia definitiva del giudizio non potendo essere liquidate con sentenze non definitive (Cass. civ. n. 543/1986).
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, ogni domanda, istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare, rigetta l'eccezione relativa al conflitto di interessi tra i convenuti;
- dichiara aperta la successione di deceduto in PR (VA) in data Parte_2
25.02.2019;
- dichiara caduti nella successione di seguenti beni: Parte_2
1) Proprietà per la quota di ½ dell'immobile ad uso autorimessa in Lerici, via general
Ferrari 32 di cui al mappale 1044 sub. 9 del foglio 17 di Lerici, piano terra, censito in categoria C/6 classe 1^ mq. 36 Rendita € 353,26;
2) Piena proprietà dell'immobile ad uso autorimessa in Milano, via Marco Cremosano 6 di cui al mappale 207 sub. 40 del foglio 215 di Milano, piano terra, censito in categoria
C/6 classe 7^ mq. 12 Rendita € 117,75;
3) Proprietà per la quota di ½ dell'immobile ad uso residenziale in Milano, via Marco
Cremosano 6 di cui al mappale 208 sub. 28 del foglio 215 di Milano, piano 9 – S1 censito in categoria A/3 classe 4^ vani 6,5 Rendita € 889,60;
4) Conto corrente n. 392 BNL filiale di PR, cointestato con;
Controparte_2
5) Conto corrente n. 32190 BNL filiale di PR, cointestato con . Parte_1
16 - Accerta e dichiara che il valore dei beni mobili e immobili relitti in natura è pari a euro
367.453,76;
- Accerta e dichiara, ai fini della successiva collazione, che in vita ha Parte_2
donato:
1) la piena proprietà dell'immobile in Lerici Via Gerini n. 45 di cui al mapp. 221 sub. 3 del valore di euro 251.900 per la quota di ½ ciascuno ai figli e Parte_1 CP_1
2) la quota di ½ di nuda proprietà dell'immobile in PR Via Milano n. 326 di cui al mapp.
7095 fg. 9 sez. PR sub. 101 e sub. 501 del valore di euro 57.500 a CP_1
3) la quota di ½ di piena proprietà del dossier titoli come descritto in parte motiva del valore di euro 250.000 a CP_1
- rimette sul ruolo istruttorio per gli accertamenti delle eventuali donazioni monetarie come in parte motiva;
- spese al definitivo.
Così deciso in Varese, 14.03.2025
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
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