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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/10/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- avv. Adele APICELLA giudice ausiliario ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 344 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto “revocazione della sentenza ex art. 395 co. 1° n. 4 c.p.c.”, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
IN OL
ATTRICE IN REVOCAZIONE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Controparte_1 C.F._2
LA RM, ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Pretoria n. 108, presso lo studio dell'Avv. Michele Messina
NONCHE'
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._3 Parte_2
), (C.F.: ), e C.F._4 Parte_3 C.F._5
(C.F.: ), -quest'ultimo in Parte_4 C.F._6 qualità di erede di rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, Persona_1 dagli Avv.ti Emilio LA Buccico e Maurizio Eustachio Sarra, tutti elettivamente domiciliati in
Potenza, alla via del Popolo n.30 presso lo studio dell'avv. Beniamino Palamone
NONCHE'
[...]
Controparte_3
CONVENUTI IN REVOCAZIONE SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con sentenza n. 750/2010 il Tribunale di Matera rigettava le domande proposte da Parte_5 nei confronti di , , Controparte_3 Controparte_1 Persona_1 Parte_3
e
[...] Controparte_2 Parte_2
Affermava in sintesi il Tribunale:
che la aveva inteso esercitare sia un'azione petitoria a tutela della dedotta servitù di veduta - Pt_1 che implicava, anche solo in via incidentale, la valutazione circa l'intervenuto acquisto del diritto di veduta- sia un'azione a tutela del possesso;
che la parte attrice non aveva acquistato per usucapione la servitù di veduta e non poteva quindi avvalersi della tutela ex art. 907 c.c.;
che, dalla descrizione dei luoghi emergente dalla relazione redatta dal CTU e dai relativi allegati fotografici, nonché dagli ulteriori documenti prodotti, non emergeva una situazione di oggettivo ed inequivoco asservimento a veduta del fondo dei convenuti in favore del fondo dell'attrice ed, in particolare, del lastrico solare del fabbricato di sua proprietà;
che infatti emergeva l'esistenza di opere visibili e permanenti oggettivamente destinate all'esercizio di una servitù di veduta esclusivamente dai lati della costruzione posti sulla pubblica via De Sariis e sul vialetto privato di accesso, per tutti e due i prospetti che quest'area delimitano, mentre il prospetto posto a confine con la nuova edificazione realizzata dai convenuti risultava cieco, nel senso che non erano presenti su quella parte del fabbricato della né balconi, né solette, né finestre e nemmeno Pt_5
i restringimenti nel parapetto che si vedevano sempre sul lato ove erano i balconi;
che in tale situazione appariva ragionevole ritenere che il confinante, proprietario del fondo ove era stato costruito il fabbricato dei convenuti, difficilmente avrebbe potuto avvertire la sussistenza di una condizione di oggettivo assoggettamento alla veduta dal fondo della e così reagire al fine di Pt_1 impedire il perfezionamento dell'usucapione.
2. Con atto di citazione in appello notificato il 4.2.2011, impugnava la citata sentenza, Parte_1 chiedendo, in integrale riforma della sentenza n. 750/2010 del Tribunale di Matera pubblicata il
6.10.2010: - di accertare e dichiarare che i fratelli avevano costruito, in violazione Per_1 dell'art. 907 c.c., il corpo di fabbrica descritto eliminando le vedute esercitate dall'attrice, e spogliandone la stessa dal possesso;
- per l'effetto, di condannare i convenuti a demolire le parti del nuovo fabbricato, da individuarsi e delimitarsi in corso di causa;
- di autorizzare personale tecnico dell'attrice a verificare l'esatta esecuzione dei provvedimenti richiesti, disponendo che in caso di mancata ottemperanza, l'attrice avrebbe potuto eseguire direttamente le attività di rimozioni a carico dei convenuti;
- di condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attrice; - di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Matera la trascrizione della sentenza.
Sosteneva l'appellante, con un unico motivo di appello, l'esistenza del diritto di servitù di veduta acquistato a titolo di usucapione;
in particolare, affermava:
che il Tribunale aveva errato nel ritenere che non vi fossero opere visibili e permanenti idonee a rendere possibile l'esercizio del diritto di veduta;
che il CTU aveva rilevato un'altezza del parapetto varia da cm 99 a cm 112, altezza idonea a consentire a qualsiasi soggetto di statura normale una comoda veduta;
che dalle risultanze istruttorie risultava altresì provato l'effettivo esercizio del relativo diritto, in base alle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2
che ne conseguiva il diritto della al rispetto delle distanze legali previste dall'art. 907 c.c.. Pt_5
Con memoria di costituzione ed appello incidentale, e , si Controparte_3 Controparte_1 costituivano in giudizio chiedendo di rigettare l'appello proposto da -perché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto, con conseguente condanna dell'appellante alle spese e competenze di giudizio-
e chiedendo, in via incidentale, di riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado.
Si costituivano e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, per resistere all'appello proposto da , chiedendo di dichiarare l'appello
[...] Parte_1 inammissibile e, comunque, rigettare l'impugnazione proposta da . Parte_1
3. Con sentenza n. 756/2019, pubblicata il 28.10.2019, la Corte d'Appello di Potenza così provvedeva: -rigettava l'appello principale;
-accoglieva l'appello incidentale;
-condannava per l'effetto parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
-poneva definitivamente a carico di parte appellante l'onere totale delle spese di CTU.
La Corte affermava:
- che, con l'unico motivo di appello principale, l'appellante sosteneva l'esistenza del diritto di servitù di veduta e l'acquisto dello stesso per usucapione, facendo valere un vizio della motivazione e l'erroneo formarsi del convincimento del Giudicante di primo grado, per aver ritenuto insussistente l'acquisto per usucapione del diritto di servitù in assenza di opere visibili e permanenti che potessero attuare l'asservimento del fondo dei convenuti a quello dell'attrice, con il conseguente mancato riconoscimento del diritto di pretendere l'osservanza della normativa sulle distanze fra costruzioni;
- che, nel caso di specie, nessuno dei testi escussi aveva precisato da quale lato l'appellante esercitasse il diritto di veduta;
- che dalle risultanze dell'espletata CTU emergeva l'esistenza del requisito dell'apparenza, necessario per la configurazione della servitù, soltanto da un lato diverso da quello ove si trovava il fondo degli appellati preteso servente;
- che le conclusioni a cui era giunto il giudice di primo grado apparivano dunque incensurabili, sia alla luce della genericità delle deposizioni testimoniali, che non davano elementi certi sull'esercizio di un inspicere e un prospicere, sia alla luce delle risultanze della CTU che aveva evidenziato l'impossibilità di esercitare la veduta verso il fondo dei convenuti a differenza di quanto avveniva dal lato della pubblica via e del vialetto di accesso comune;
- che, nel caso di specie, non veniva riscontrata dal Tribunale la visibilità delle opere, tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere la consapevolezza dell'asservimento della proprietà
a vantaggio del fondo dominante;
- che, non essendo stato acquistato il diritto di veduta per usucapione, non poteva farsi applicazione della norma sulle distanze a tutela delle vedute diritte e oblique;
- che l'appello incidentale, avente ad oggetto la compensazione operata dal Giudicante di prime cure, meritava accoglimento.
4. Con atto di citazione notificato il 30.06.2020, adiva la Corte di Appello di Potenza, Parte_1 al fine di chiedere la revocazione della sentenza n. 756/2019 della stessa Corte, ai sensi dell'art. 395
n.4 c.p.c. e, per l'effetto, di prendere in esame l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 750/2010 pubblicata il 6.10.2010 e di accogliere le conclusioni già proposte dall'appellante nei confronti di – erede di Controparte_2 Parte_4
e Persona_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_3 CP_1
.
[...]
Sosteneva:
- che la pronuncia impugnata era l'effetto di un errore di fatto rilevabile immediatamente in base al tenore degli atti e documenti di causa;
- che, infatti, la Corte d'Appello aveva ritenuto l'inesistenza di un fatto esistente, poiché affermava che nessuno dei testi escussi aveva precisato da quale lato esercitasse l'inspicere e Parte_1 prospicere, presupposti necessari della veduta;
al contrario, uno dei testi, , aveva Testimone_1 confermato l'esercizio della veduta dell'appellante dal suo terrazzo su tutti i lati del palazzo;
che tale errore di percezione era decisivo, avendo indotto il Giudicante a negare la sussistenza del diritto di veduta, presupposto logico e necessario per far luogo alla applicazione dell'art. 907 c.c.;
- che la svista percettiva aveva investito anche la consulenza tecnica d'ufficio, avendo la Corte attribuito al consulente affermazioni non riportate nella CTU;
in particolare, la Corte aveva affermato che dalla CTU era emersa “in maniera chiara l'impossibilità di esercitare la veduta in sicurezza verso il fondo degli appellati”, mentre il CTU aveva riferito che “non essendo noti riferimenti dimensionali di tipo manualistico o codicistico” non vi erano elementi idonei a “consentire di attribuire risposte certe”; quindi la Corte d'Appello aveva supposto l'esistenza di un fatto -gli elementi certi sull'impossibilità di esercitare la veduta in sicurezza- inesistente;
che detto errore era decisivo, avendo compromesso il percorso argomentativo del giudice che a seguito dell'esito negativo dell'accertamento della sussistenza del diritto di veduta, ha escluso l'applicazione dell'art. 907 c.c..
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.07.2020, si costituiva , Controparte_1 chiedendo: - di dichiarare e dare atto che il giudizio espresso dalla Corte d'Appello di Potenza con la sentenza n. 756/2019, non era il frutto di errore di fatto, bensì di una valutazione comparativa di tutte le risultanze istruttorie operata dal giudice propria della potestà interpretativa e valutativa del Collegio giudicante;
- di dichiarare e dare atto che la pronuncia impugnata rigettava l'appello, ritenendo le opere esistenti sul terrazzo di non idonee a consentire l'acquisto per usucapione del diritto Pt_1 alla servitù, e non perché la veduta fosse o meno effettivamente esercitata dal terrazzo dell'attrice; - di dichiarare e dare atto che i convenuti disconoscevano e contrastavano la possibilità di inspicere e prospicere nel proprio fondo dal muro di coronamento del terrazzo dell'attrice; - conseguentemente, di rigettare la domanda di revocazione della sentenza non ricorrendo i requisiti di cui al n.4 dell'art
395 c.p.c.; - di condannare alle spese e competenze di giudizio con distrazione in Parte_1 favore dell'antistatario.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.07.2020, si costituivano CP_2
e , chiedendo di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 dichiarare inammissibile e/o infondata l'impugnazione e, comunque, di rigettarla, confermando in ogni sua parte la sentenza gravata e condannando l'impugnante al pagamento delle spese processuali. 7. Con ordinanza del 28.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione, con termini alle parti di giorni
60 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , che non si è costituito Controparte_3 nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, eseguita nei confronti del difensore in primo grado,
a mezzo pec del 30.06.2020.
9. La domanda di revocazione è inammissibile.
Ed invero, in punto di diritto, l'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata.
Ciò posto, osserva la Corte che tali presupposti non si ravvisano nel caso di specie.
Le due questioni sulle quali la Corte d'Appello sarebbe incorsa -sulla base della prospettazione dell'attore in revocazione- in un errore di fatto affermando l'inesistenza di un fatto esistente –
“nessuno dei testi escussi ha precisato a quale lato la sig.ra esercitasse questo inspicere e Pt_5 prospicere” e l'esistenza di un fatto inesistente -ovvero che il CTU abbia evidenziato “in maniera chiara l'impossibilità di esercitare la veduta in sicurezza verso il fondo degli appellati”- hanno infatti costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.
Tanto emerge dal tenore dell'atto di appello nel quale l'appellante, per un verso, ha sostenuto che “il
CTU ha rilevato un'altezza che varia da cm 99 a cm 112. In ogni caso si tratta di un'altezza che con ogni evidenza consente a qualsiasi soggetto di statura normale una comoda veduta. Risulta manifesta la totale erroneità dell'affermazione secondo cui non vi sarebbero nella specie opere visibili e permanenti che rendano possibile l'esercizio del diritto di veduta” e, per altro verso, ha sostenuto che
“dalle risultanze istruttorie risulta altresì provato pure l'effettivo esercizio del relativo diritto, in base alle dichiarazioni rese dai testi e (cfr. verbale del 3.12.20077)”, le cui Testimone_1 Testimone_2 testimonianze sono state trascritte nell'atto di appello stesso. I richiamati motivi di appello rendono evidente come le risultanze della testimonianza resa in giudizio da e le risultanze dell'espletata CTU abbiano costituito oggetto di appello e, quindi, di Testimone_1 successivo apprezzamento da parte del giudice.
L'errore denunciato si atteggia, quindi, piuttosto alla stregua di una pretesa errata valutazione delle risultanze processuali, un errore di giudizio la cui sindacabilità non è ammissibile in sede di revocazione (Cass. n. 2236/2022 secondo cui “l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali”).
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda di revocazione deve essere dichiarata inammissibile.
Appare opportuno a tal punto precisare che, con nota depositata in data 18.8.2025, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la parte attrice in revocazione ha dedotto la sopravvenuta decisione -a mezzo sentenza n. 21293/2025 pubblicata il 25.7.2025- del ricorso per cassazione proposto avverso la medesima sentenza n. 756/2019 di questa Corte d'Appello. Ebbene, la sopravvenuta decisione della Corte di Cassazione non determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di revocazione, poiché detta dichiarazione postula l'ammissibilità della domanda di revocazione, mentre, nel caso di specie, non sussistendo -per le ragioni in precedenza esposte- i presupposti per la revocazione previsti dall'art. 395 cod. proc. civ., la domanda di revocazione deve essere dichiarata inammissibile, avendo tale pronuncia carattere logicamente e giuridicamente pregiudiziale.
10. Spese di lite.
Le spese del presente giudizio di revocazione seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte attrice in revocazione e le parti convenute in revocazione che si sono costituite e si liquidano come in dispositivo, a norma del D.M 55/14 e successive modifiche del 2022, tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa) e dei parametri minimi.
Nulla sulle spese nei rapporti tra la parte attrice in revocazione e il convenuto in revocazione
, non costituitosi. Controparte_3 Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte attrice in revocazione di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di revocazione promosso da , così Parte_1 provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) dichiara inammissibile la domanda di revocazione proposta da;
Parte_5
c) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Parte_5 Controparte_1 liquidate in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cesare N. RM, che si è dichiarato antistatario;
d) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_5 Controparte_2
e Controparte_4 Parte_3
liquidate in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come Parte_2 per legge;
e) nulla sulle spese nei rapporti tra e;
Parte_5 Controparte_3
f) dà atto dell'obbligo a carico di di versare un ulteriore importo, ove dovuto, Parte_5 pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- avv. Adele APICELLA giudice ausiliario ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 344 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto “revocazione della sentenza ex art. 395 co. 1° n. 4 c.p.c.”, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
IN OL
ATTRICE IN REVOCAZIONE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Controparte_1 C.F._2
LA RM, ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Pretoria n. 108, presso lo studio dell'Avv. Michele Messina
NONCHE'
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._3 Parte_2
), (C.F.: ), e C.F._4 Parte_3 C.F._5
(C.F.: ), -quest'ultimo in Parte_4 C.F._6 qualità di erede di rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, Persona_1 dagli Avv.ti Emilio LA Buccico e Maurizio Eustachio Sarra, tutti elettivamente domiciliati in
Potenza, alla via del Popolo n.30 presso lo studio dell'avv. Beniamino Palamone
NONCHE'
[...]
Controparte_3
CONVENUTI IN REVOCAZIONE SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con sentenza n. 750/2010 il Tribunale di Matera rigettava le domande proposte da Parte_5 nei confronti di , , Controparte_3 Controparte_1 Persona_1 Parte_3
e
[...] Controparte_2 Parte_2
Affermava in sintesi il Tribunale:
che la aveva inteso esercitare sia un'azione petitoria a tutela della dedotta servitù di veduta - Pt_1 che implicava, anche solo in via incidentale, la valutazione circa l'intervenuto acquisto del diritto di veduta- sia un'azione a tutela del possesso;
che la parte attrice non aveva acquistato per usucapione la servitù di veduta e non poteva quindi avvalersi della tutela ex art. 907 c.c.;
che, dalla descrizione dei luoghi emergente dalla relazione redatta dal CTU e dai relativi allegati fotografici, nonché dagli ulteriori documenti prodotti, non emergeva una situazione di oggettivo ed inequivoco asservimento a veduta del fondo dei convenuti in favore del fondo dell'attrice ed, in particolare, del lastrico solare del fabbricato di sua proprietà;
che infatti emergeva l'esistenza di opere visibili e permanenti oggettivamente destinate all'esercizio di una servitù di veduta esclusivamente dai lati della costruzione posti sulla pubblica via De Sariis e sul vialetto privato di accesso, per tutti e due i prospetti che quest'area delimitano, mentre il prospetto posto a confine con la nuova edificazione realizzata dai convenuti risultava cieco, nel senso che non erano presenti su quella parte del fabbricato della né balconi, né solette, né finestre e nemmeno Pt_5
i restringimenti nel parapetto che si vedevano sempre sul lato ove erano i balconi;
che in tale situazione appariva ragionevole ritenere che il confinante, proprietario del fondo ove era stato costruito il fabbricato dei convenuti, difficilmente avrebbe potuto avvertire la sussistenza di una condizione di oggettivo assoggettamento alla veduta dal fondo della e così reagire al fine di Pt_1 impedire il perfezionamento dell'usucapione.
2. Con atto di citazione in appello notificato il 4.2.2011, impugnava la citata sentenza, Parte_1 chiedendo, in integrale riforma della sentenza n. 750/2010 del Tribunale di Matera pubblicata il
6.10.2010: - di accertare e dichiarare che i fratelli avevano costruito, in violazione Per_1 dell'art. 907 c.c., il corpo di fabbrica descritto eliminando le vedute esercitate dall'attrice, e spogliandone la stessa dal possesso;
- per l'effetto, di condannare i convenuti a demolire le parti del nuovo fabbricato, da individuarsi e delimitarsi in corso di causa;
- di autorizzare personale tecnico dell'attrice a verificare l'esatta esecuzione dei provvedimenti richiesti, disponendo che in caso di mancata ottemperanza, l'attrice avrebbe potuto eseguire direttamente le attività di rimozioni a carico dei convenuti;
- di condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attrice; - di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Matera la trascrizione della sentenza.
Sosteneva l'appellante, con un unico motivo di appello, l'esistenza del diritto di servitù di veduta acquistato a titolo di usucapione;
in particolare, affermava:
che il Tribunale aveva errato nel ritenere che non vi fossero opere visibili e permanenti idonee a rendere possibile l'esercizio del diritto di veduta;
che il CTU aveva rilevato un'altezza del parapetto varia da cm 99 a cm 112, altezza idonea a consentire a qualsiasi soggetto di statura normale una comoda veduta;
che dalle risultanze istruttorie risultava altresì provato l'effettivo esercizio del relativo diritto, in base alle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2
che ne conseguiva il diritto della al rispetto delle distanze legali previste dall'art. 907 c.c.. Pt_5
Con memoria di costituzione ed appello incidentale, e , si Controparte_3 Controparte_1 costituivano in giudizio chiedendo di rigettare l'appello proposto da -perché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto, con conseguente condanna dell'appellante alle spese e competenze di giudizio-
e chiedendo, in via incidentale, di riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado.
Si costituivano e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, per resistere all'appello proposto da , chiedendo di dichiarare l'appello
[...] Parte_1 inammissibile e, comunque, rigettare l'impugnazione proposta da . Parte_1
3. Con sentenza n. 756/2019, pubblicata il 28.10.2019, la Corte d'Appello di Potenza così provvedeva: -rigettava l'appello principale;
-accoglieva l'appello incidentale;
-condannava per l'effetto parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
-poneva definitivamente a carico di parte appellante l'onere totale delle spese di CTU.
La Corte affermava:
- che, con l'unico motivo di appello principale, l'appellante sosteneva l'esistenza del diritto di servitù di veduta e l'acquisto dello stesso per usucapione, facendo valere un vizio della motivazione e l'erroneo formarsi del convincimento del Giudicante di primo grado, per aver ritenuto insussistente l'acquisto per usucapione del diritto di servitù in assenza di opere visibili e permanenti che potessero attuare l'asservimento del fondo dei convenuti a quello dell'attrice, con il conseguente mancato riconoscimento del diritto di pretendere l'osservanza della normativa sulle distanze fra costruzioni;
- che, nel caso di specie, nessuno dei testi escussi aveva precisato da quale lato l'appellante esercitasse il diritto di veduta;
- che dalle risultanze dell'espletata CTU emergeva l'esistenza del requisito dell'apparenza, necessario per la configurazione della servitù, soltanto da un lato diverso da quello ove si trovava il fondo degli appellati preteso servente;
- che le conclusioni a cui era giunto il giudice di primo grado apparivano dunque incensurabili, sia alla luce della genericità delle deposizioni testimoniali, che non davano elementi certi sull'esercizio di un inspicere e un prospicere, sia alla luce delle risultanze della CTU che aveva evidenziato l'impossibilità di esercitare la veduta verso il fondo dei convenuti a differenza di quanto avveniva dal lato della pubblica via e del vialetto di accesso comune;
- che, nel caso di specie, non veniva riscontrata dal Tribunale la visibilità delle opere, tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere la consapevolezza dell'asservimento della proprietà
a vantaggio del fondo dominante;
- che, non essendo stato acquistato il diritto di veduta per usucapione, non poteva farsi applicazione della norma sulle distanze a tutela delle vedute diritte e oblique;
- che l'appello incidentale, avente ad oggetto la compensazione operata dal Giudicante di prime cure, meritava accoglimento.
4. Con atto di citazione notificato il 30.06.2020, adiva la Corte di Appello di Potenza, Parte_1 al fine di chiedere la revocazione della sentenza n. 756/2019 della stessa Corte, ai sensi dell'art. 395
n.4 c.p.c. e, per l'effetto, di prendere in esame l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 750/2010 pubblicata il 6.10.2010 e di accogliere le conclusioni già proposte dall'appellante nei confronti di – erede di Controparte_2 Parte_4
e Persona_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_3 CP_1
.
[...]
Sosteneva:
- che la pronuncia impugnata era l'effetto di un errore di fatto rilevabile immediatamente in base al tenore degli atti e documenti di causa;
- che, infatti, la Corte d'Appello aveva ritenuto l'inesistenza di un fatto esistente, poiché affermava che nessuno dei testi escussi aveva precisato da quale lato esercitasse l'inspicere e Parte_1 prospicere, presupposti necessari della veduta;
al contrario, uno dei testi, , aveva Testimone_1 confermato l'esercizio della veduta dell'appellante dal suo terrazzo su tutti i lati del palazzo;
che tale errore di percezione era decisivo, avendo indotto il Giudicante a negare la sussistenza del diritto di veduta, presupposto logico e necessario per far luogo alla applicazione dell'art. 907 c.c.;
- che la svista percettiva aveva investito anche la consulenza tecnica d'ufficio, avendo la Corte attribuito al consulente affermazioni non riportate nella CTU;
in particolare, la Corte aveva affermato che dalla CTU era emersa “in maniera chiara l'impossibilità di esercitare la veduta in sicurezza verso il fondo degli appellati”, mentre il CTU aveva riferito che “non essendo noti riferimenti dimensionali di tipo manualistico o codicistico” non vi erano elementi idonei a “consentire di attribuire risposte certe”; quindi la Corte d'Appello aveva supposto l'esistenza di un fatto -gli elementi certi sull'impossibilità di esercitare la veduta in sicurezza- inesistente;
che detto errore era decisivo, avendo compromesso il percorso argomentativo del giudice che a seguito dell'esito negativo dell'accertamento della sussistenza del diritto di veduta, ha escluso l'applicazione dell'art. 907 c.c..
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.07.2020, si costituiva , Controparte_1 chiedendo: - di dichiarare e dare atto che il giudizio espresso dalla Corte d'Appello di Potenza con la sentenza n. 756/2019, non era il frutto di errore di fatto, bensì di una valutazione comparativa di tutte le risultanze istruttorie operata dal giudice propria della potestà interpretativa e valutativa del Collegio giudicante;
- di dichiarare e dare atto che la pronuncia impugnata rigettava l'appello, ritenendo le opere esistenti sul terrazzo di non idonee a consentire l'acquisto per usucapione del diritto Pt_1 alla servitù, e non perché la veduta fosse o meno effettivamente esercitata dal terrazzo dell'attrice; - di dichiarare e dare atto che i convenuti disconoscevano e contrastavano la possibilità di inspicere e prospicere nel proprio fondo dal muro di coronamento del terrazzo dell'attrice; - conseguentemente, di rigettare la domanda di revocazione della sentenza non ricorrendo i requisiti di cui al n.4 dell'art
395 c.p.c.; - di condannare alle spese e competenze di giudizio con distrazione in Parte_1 favore dell'antistatario.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.07.2020, si costituivano CP_2
e , chiedendo di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 dichiarare inammissibile e/o infondata l'impugnazione e, comunque, di rigettarla, confermando in ogni sua parte la sentenza gravata e condannando l'impugnante al pagamento delle spese processuali. 7. Con ordinanza del 28.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione, con termini alle parti di giorni
60 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , che non si è costituito Controparte_3 nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, eseguita nei confronti del difensore in primo grado,
a mezzo pec del 30.06.2020.
9. La domanda di revocazione è inammissibile.
Ed invero, in punto di diritto, l'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata.
Ciò posto, osserva la Corte che tali presupposti non si ravvisano nel caso di specie.
Le due questioni sulle quali la Corte d'Appello sarebbe incorsa -sulla base della prospettazione dell'attore in revocazione- in un errore di fatto affermando l'inesistenza di un fatto esistente –
“nessuno dei testi escussi ha precisato a quale lato la sig.ra esercitasse questo inspicere e Pt_5 prospicere” e l'esistenza di un fatto inesistente -ovvero che il CTU abbia evidenziato “in maniera chiara l'impossibilità di esercitare la veduta in sicurezza verso il fondo degli appellati”- hanno infatti costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.
Tanto emerge dal tenore dell'atto di appello nel quale l'appellante, per un verso, ha sostenuto che “il
CTU ha rilevato un'altezza che varia da cm 99 a cm 112. In ogni caso si tratta di un'altezza che con ogni evidenza consente a qualsiasi soggetto di statura normale una comoda veduta. Risulta manifesta la totale erroneità dell'affermazione secondo cui non vi sarebbero nella specie opere visibili e permanenti che rendano possibile l'esercizio del diritto di veduta” e, per altro verso, ha sostenuto che
“dalle risultanze istruttorie risulta altresì provato pure l'effettivo esercizio del relativo diritto, in base alle dichiarazioni rese dai testi e (cfr. verbale del 3.12.20077)”, le cui Testimone_1 Testimone_2 testimonianze sono state trascritte nell'atto di appello stesso. I richiamati motivi di appello rendono evidente come le risultanze della testimonianza resa in giudizio da e le risultanze dell'espletata CTU abbiano costituito oggetto di appello e, quindi, di Testimone_1 successivo apprezzamento da parte del giudice.
L'errore denunciato si atteggia, quindi, piuttosto alla stregua di una pretesa errata valutazione delle risultanze processuali, un errore di giudizio la cui sindacabilità non è ammissibile in sede di revocazione (Cass. n. 2236/2022 secondo cui “l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali”).
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda di revocazione deve essere dichiarata inammissibile.
Appare opportuno a tal punto precisare che, con nota depositata in data 18.8.2025, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la parte attrice in revocazione ha dedotto la sopravvenuta decisione -a mezzo sentenza n. 21293/2025 pubblicata il 25.7.2025- del ricorso per cassazione proposto avverso la medesima sentenza n. 756/2019 di questa Corte d'Appello. Ebbene, la sopravvenuta decisione della Corte di Cassazione non determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di revocazione, poiché detta dichiarazione postula l'ammissibilità della domanda di revocazione, mentre, nel caso di specie, non sussistendo -per le ragioni in precedenza esposte- i presupposti per la revocazione previsti dall'art. 395 cod. proc. civ., la domanda di revocazione deve essere dichiarata inammissibile, avendo tale pronuncia carattere logicamente e giuridicamente pregiudiziale.
10. Spese di lite.
Le spese del presente giudizio di revocazione seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte attrice in revocazione e le parti convenute in revocazione che si sono costituite e si liquidano come in dispositivo, a norma del D.M 55/14 e successive modifiche del 2022, tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa) e dei parametri minimi.
Nulla sulle spese nei rapporti tra la parte attrice in revocazione e il convenuto in revocazione
, non costituitosi. Controparte_3 Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte attrice in revocazione di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di revocazione promosso da , così Parte_1 provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
b) dichiara inammissibile la domanda di revocazione proposta da;
Parte_5
c) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da , Parte_5 Controparte_1 liquidate in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Cesare N. RM, che si è dichiarato antistatario;
d) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_5 Controparte_2
e Controparte_4 Parte_3
liquidate in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come Parte_2 per legge;
e) nulla sulle spese nei rapporti tra e;
Parte_5 Controparte_3
f) dà atto dell'obbligo a carico di di versare un ulteriore importo, ove dovuto, Parte_5 pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria