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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7494/2019 R.G.
TRA
(c.f. ) residente in [...](Le), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Alessandro Quarta (c.f. ) C.F._2
CONTRO
(c.f. ) in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 Pt_2
e difeso dall'avv. Giuseppe Petito (c.f. ) C.F._3
NONCHE' CONTRO che hanno assunto il rischio del certificato n.105141700 (c.f. Controparte_2
), in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Dr.ssa P.IVA_2
Nicoletta Andreotti, domiciliata per la carica in Milano, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Di Leo
(c.f.. ) C.F._4
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
ha chiesto: a) Accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per fatto e Parte_1 colpa esclusivi del per le ragioni, in fatto e in diritto, dedotte nella narrativa che Controparte_1 precede, il quale dovrà risponde in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e soltanto in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c. b) Accertare e dichiarare, quindi, che il convenuto CP_1 è tenuto al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore, pari a complessivi € 21.059,93,
[...] specificati in narrativa, o a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta giusta ed equa dall'Ill.mo Giudicante, ove del caso anche a seguito di espletanda CTU medica. c) Condannare, conseguentemente, la convenuta Pubblica Amministrazione, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore a seguito dell'occorso sinistro ed in favore della stessa, ammontanti complessivamente ad € 21.059,93 o a quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta giusta ed equa dall'Ill.mo Giudicante, anche a seguito di eventuale CTU medica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. d) Con condanna della medesima Pubblica Amministrazione, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. e) Dichiarare la sentenza esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Il ha chiesto: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni istanza Controparte_1 eccezione e deduzione contraria, - Nel merito, rigettare la domanda di in quanto Parte_1 infondata, in fatto ed in diritto per non essere l'evento ascrivibile a responsabilità dell'Ente convenuto;
- In subordine, accertare e dichiarare che l'evento dannoso si è verificato per colpa concorrente-prevalente dell'attrice e diminuire proporzionalmente la pretesa risarcitoria, ai sensi dell'art. 1227 comma 1, c.c.; - In via ancor più subordinata, accertata e dichiarata la efficacia della garanzia prestata da condannare la medesima Compagnia alle condizioni di Controparte_2 polizza a tenere indenne e manlevato il di quanto lo stesso dovesse versare alla Controparte_1 attrice ovvero corrispondere ex art. 1917 cc alla Sig. quanto le fosse riconosciuto come Pt_1 dovuto. - Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa. Salvezze illimitate.
Gli hanno chiesto: rigettata ogni avversa e contraria eccezione, Controparte_2 deduzione ed istanza, voglia: In via principale e nel merito: rigettare ogni avversa domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto per le motivazioni illustrate in narrativa;
per l'effetto, condannare l'attrice alla rifusione delle spese e delle competenze di lite. In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare la ricorrenza del concorso di responsabilità tra la signora e il convenuto, in relazione Pt_1 Controparte_1 all'evento dannoso dedotto in contesa, ponendo quindi ogni eventuale emananda pronuncia, ancorché per gli importi inferiori che, se del caso, saranno accertati in corso di causa, a carico percentuale di entrambi;
per l'effetto, sussistendone giusti motivi, dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
**************** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha sostenuto nell'atto di citazione che il 29.06.2018 alle ore 22.00 mentre Parte_1 percorreva a piedi via Piave nell'abitato del Comune di Copertino (Le), all'altezza del civico 8 sarebbe caduta per terra a causa di una buca presente sul marciapiede.
Per quanto precede, avrebbe riportato lesioni personali da rendere necessario …un delicato intervento chirurgico di riduzione della frattura peroneale e sintesi con placca e viti, nonché per la riduzione del malleolo posteriore e sintesi con vita cannulata, con dismissione in data 7 luglio 2018. (così a pag. 2 dell'atto di citazione).
Ha ritenuto responsabile di tanto il quale proprietario della strada su cui Controparte_1 sarebbe avvenuto l'evento, ed ha formulato contro detto una domanda di risarcimento del CP_1 danno.
Nel costituirsi in giudizio, il ha contestato la sua responsabilità, Controparte_1 sostenendo che l'evento dovrebbe esser ricondotto a colpa esclusiva della;
ha poi Pt_1 contestato l'entità dei danni che si sarebbero prodotti;
ha chiesto di chiamare in causa gli con cui il avrebbe stipulato una polizza per tenerlo Controparte_2 CP_1 indenne da danni come quelli oggetto del presente processo.
Autorizzata la chiamata in causa, si sono costituiti gli Questi Controparte_2 ultimi non hanno contestato il rapporto di garanzia invocato dal . Hanno Controparte_1 però contestato l'evento, l'attribuzione della responsabilità all'Ente pubblico e l'entità della domanda.
Un'attenta lettura dell'istruttoria, porta a concludere che è provato il fatto storico, come descritto nell'atto di citazione.
Il primo elemento evidenziato dal convenuto è relativo alla data dell'evento: nell'atto di citazione è indicata la data del 29.06.2018 mentre nelle note successive si parla di 28.06.2018. Orbene che l'indicazione “29” sia frutto di mero errore, emerge dal fatto che dalla RELAZIONE DI TO
CC (prodotta dalla stessa difesa dell'attrice, con la costituzione in giudizio) risulta che la si è recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Copertino (Le) il 28.06.2018 (e non il Pt_1
29.06.2018); quindi l'evento non può esser avvenuto il 29.06.2018. Inoltre il marito della Pt_1
(il teste risulta dalla RELAZIONE DI INTERVENTO della Polizia Municipale (di cui la Tes_1 stessa difesa di parte attrice ha prodotto copia) che si è recato presso la Polizia Municipale il
29.06.2018 dichiarando …che il 28/6/18 alle ore 22.00 alla via Piave 29 a causa di una buca… E' evidente allora l'errore materiale commesso dalla difesa dell'attrice nell'atto di citazione e facilmente rilevabile già dai documenti prodotti con la costituzione in giudizio. Il ed il terzo chiamato, hanno poi evidenziato il fatto che a pag. 1 della Controparte_1
RELAZIONE DI SERVIZIO DI TO CC del 28.06.2018 si legge: “ANAMNESI: riferita caduta accidentale al proprio domicilio”; affermazione questa che è del tutto incompatibile con la descrizione dei fatti operata nell'atto di citazione e che dovrebbe portare al rigetto della domanda. Il
Tribunale ritiene che quell'annotazione non abbia portata risolutiva per le ragioni che seguono. In proposito l'attrice nel corso dell'interrogatorio ha dichiarato: “Non è vero che agli operatori del P.O. ho dichiarato di essere caduta accidentalmente presso il mio domicilio. Preciso di aver riferito di essere caduta da un marciapiede”. La possibilità che quanto sostenuto dalla sia veridico, Pt_1 emerge dall'esame della stessa RELAZIONE DI TO CC del 28.06.2018: sempre a pag. 1 si legge: “SINTOMATOLOGIA DIAGNOSTICA: SOSPETTA FRATTURA SCOMPOSTA
CAVIGLIA SN DA CADUTA ACCIDENTALE DAL MARCIAPIEDE”; pari annotazione vi è a pag. 3 della medesima RELAZIONE DI TO CC. La inconciliabilità delle due diverse annotazioni in detta RELAZIONE DI TO CC può quindi esser spiegata unicamente con un errore materiale. E tanto esclude la possibilità di ritenere con certezza che la abbia Pt_1 dichiarato al Pronto Soccorso Ospedaliero, di esser caduta accidentalmente nel proprio domicilio.
Il teste ha dichiarato nel corso del suo esame “…Io e mia moglie eravamo sul Testimone_2 marciapiede quando quest'ultima ha messo il piede in una buca ed è caduta …Dalla strada percorsa da me e mia moglie il lampione più vicino era a circa 10 metri e non vi era buona visibilità. Ho accompagnato mia moglie al pronto soccorso dell'ospedale di ”. La difesa del CP_1 [...]
e quella del terzo chiamato hanno evidenziato però che lo stesso aveva CP_1 Tes_1 dichiarato il giorno successivo, allorquando si era recato al Comando della Polizia Municipale, che
“non esistono testimoni” (così nella denuncia del fatto operata dal , di cui la difesa di Testimone_2 parte attrice ha prodotto copia). In proposito lo stesso ha spiegato nel corso del suo Testimone_2 esame, che “E' vero che non esistono testimoni. …Quando ho dichiarato che non esistono testimoni, intendevo riferirmi alla assenza di altre persone oltre me e mia moglie”. Tale spiegazione è credibile perché ben può il teste, che non risulta aver pratica in questioni come quella oggetto di esame, aver ritenuto che per “testimoni” si intendessero persone estranee a lui ed alla moglie.
Se quindi il teste ha dichiarato che il fatto sarebbe avvenuto il 28.06.2018 con le modalità Tes_1 indicate nell'atto di citazione ed ha aggiunto di essersi recato il 29.06.2018 presso il Comando della
Polizia Municipale, il convenuto ed il terzo chiamato hanno contestato che l'istruttoria fornisca la possibilità di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dall'attrice.
In particolare se nell'atto di citazione si era sostenuto che: “…la sig.ra nel mentre percorreva Pt_1 via Piave, giunta in prossimità del civico 8, a causa di una buca presente nel marciapiede che la stessa stava percorrendo, cadeva rovinosamente a terra”, invece “…Diversamente, sul punto veniva ascoltato il Vigile che redigeva la relazione di servizio in data Testimone_3
29.06.2018 sottoscritta dal marito della , che riferiva: “Ricordo, per certo, Pt_1 Testimone_2 che quando ho effettuato il sopralluogo vi era per strada il sig. ad attendermi. Lo Testimone_2 stesso mi segnalò una buca presente su via Piave fra il civico 29 e il civico 31” (così a pag. 4 della comparsa conclusionale del ). Quindi lo stesso avrebbe indicato Controparte_1 Tes_1 all'agente della Polizia Municipale una buca presente fra il civico 29 ed il civico 31 e non nei pressi del civico 8. Anche in questo caso però, una lettura attenta degli atti permette di escludere ogni dubbio. Che il abbia indicato al vigile una buca presente nei Tes_1 Testimone_3 pressi del civico “8” e non nei pressi dei civici “29 – 31” emerge dal Rilievo Planimetrico redatto dal vigile e di cui la difesa dell'attrice ha prodotto copia. Nello stesso Rilievo Testimone_3
Planimetrico è indicato che su via Piave vi è un solo senso di marcia e la buca dell'infortunio è stata individuata sulla destra della strada rispetto al corretto senso di marcia, al margine del marciapiede.
Com'è notorio, i numeri dei civici pari sono a destra nelle strade mentre quelli dispari sono a sinistra.
Pertanto se la buca è posta sul Rilievo Planimetrico sulla destra della strada, deve necessariamente essere in prossimità di un numero civico pari (come l'8) e non dispari (come sono il 29 ed il 31); è evidente quindi che il che era presente a far constatare al vigile Testimone_2 Testimone_3 il luogo del sinistro, poteva aver indicato unicamente la buca presente in prossimità del
[...] civico “8”; non vi sono infatti elementi che possano portare a pensare che nonostante il Testimone_2 avesse indicato il civico “29 – 31” – posto a sinistra della strada, il vigile Testimone_3 avrebbe poi erroneamente collocato nel Rilievo Planimetrico la buca sulla destra della strada e quindi in prossimità di un civico pari.
Chiarito quanto precede, la veridicità del fatto dedotto nell'atto di citazione, ben si concilia:
• con l'accesso nel Pronto Soccorso Ospedaliero;
• con quanto rilevato dal personale medico in ospedale;
• con la relazione di consulenza espletata in questo giudizio secondo cui: “La Sig.ra Pt_1
il 28-6-18 riportò la seguente lesione traumatica: Frattura scomposta bimalleolare
[...] sinistra. Tale lesione è compatibile con la riferita dinamica dell'evento lesivo.” (così a pag.
11 della relazione del dott. . Per_1
Occorre allora concludere per l'avvenuta acquisizione di una piena prova del fatto indicato nell'atto di citazione.
Appurata la sussistenza dell'evento descritto nell'atto di citazione, occorre passare ad esaminare le responsabilità nella causazione dello stesso.
Gli hanno sostenuto che andrebbe esclusa la responsabilità del Controparte_2
attesa l'estensione delle strade comunali;
il convenuto ed il terzo Controparte_1 chiamato hanno poi dedotto che l'evento dovrebbe esser ricondotto al comportamento negligente della che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione al fondo stradale. Parte_1
In merito alla prima questione sollevata, il Tribunale concorda con la Suprema Corte
(Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013) secondo cui “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.” Quindi la mera estensione delle strade comunali, non esclude da sola la responsabilità dell'Ente proprietario.
In merito poi alla seconda questione (inerente il tema del danno da cose in custodia), la Suprema
Corte ha avuto modo di spiegare che:
- la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa
e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa»
(Cass. n. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato «cagionato» dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è -come detto- del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. (ex multis, Cass. n. 4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
(Cass. Civile Ord. Sez. 3 Num. 2479 Anno 2018).
Applicando i principi sopra menzionati al caso oggetto di esame in questo giudizio, discutendo di responsabilità ex art. 2051 c.c., certo è che la è caduta a causa di una sconnessione nella Pt_1 sede stradale.
Dalla prova orale nonché dalle fotografie prodotte e dalla RELAZIONE DI INTERVENTO della
Polizia Municipale, è emerso poi che non vi era una buona visibilità.
In proposito depongono: - la circostanza che l'evento sia avvenuto verso le ore 22.00 (quando quindi non vi poteva essere illuminazione naturale);
- le dichiarazioni del teste secondo cui: “Sulla strada percorsa da me e mia moglie il Tes_1 lampione più vicino era a circa 10 metri e non vi era buona visibilità”;
- la circostanza che nel Rilevamento Planimetrico allegato alla RELAZIONE DI INTERVENTO della Polizia Municipale è indicato che “Il punto luce (lanterna) dista 9 metri dalla buca”;
- le dichiarazioni del teste che ha spiegato nel corso del suo esame, Testimone_3 che non vi erano altre lanterne più vicine rispetto a quella posta a 9 metri dalla buca.
Occorre pertanto concludere che l'illuminazione artificiale era minima e la non era nelle Pt_1 condizioni, adoperando la normale diligenza, di percepire la buca sul marciapiede.
Poiché pertanto non è configurabile alcun caso fortuito (da rinvenire in un utilizzo improprio del bene pubblico da parte della danneggiata, o in una sua condotta talmente negligente, da divenire unica causa efficiente dell'evento), quanto accaduto va ricondotto alle condizioni della strada, riconoscendo la responsabilità del quale proprietario e quindi custode di quella strada. Controparte_1
Per quanto riguarda le lesioni lamentate dalla , le stesse sono state oggetto di Parte_1 esame e valutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio che le ha valutate come segue: danno biologico permanente di 8 punti di invalidità, 35 gg. di ITT, 40 gg. di ITP al 75%, 40 gg. di ITP al
50% e 50 gg. di ITP al 25%. Nel contempo il consulente ha ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche sostenute (€. 896,82). Ritiene il Tribunale di ritenere corretta tale individuazione perché frutto di visita medica dell'attrice ed esame di tutta la documentazione medica.
La liquidazione deve esser operata facendo riferimento alle “tabelle di Milano” e considerando che non sono emerse specificità che consiglino o impongano lo scostamento dai valori standard (sul punto
Cass. Civ. n. 12408/2011 e n. 9950/2017). Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene equo un risarcimento di €. 21.059,93 da imputare quanto ad €. 896,82 per spese mediche e per la restante parte
(cioè €. 20.163,11) per danno biologico.
L'attrice ha chiesto rivalutazione ed interessi sulla somma dovuta. Occorre distinguere. La somma di
€. 20.163,11 (per danno biologico e morale) è riferita al risarcimento del danno alla data attuale: non va quindi rivalutata. Su detta somma spettano gli interessi legali come richiesti dal dì della domanda giudiziale ma con le precisazioni che seguono. Come indicato da Cass. Civ. SS.UU. del 17.02.1995
n. 1712, gli interessi vanno calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
pertanto la somma di €. 20.163,11 (per danno biologico e morale), va dapprima riportata al valore corrente al momento del sinistro (quindi va devalutata); poi andranno calcolati gli interessi anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno (come indicato da Cass. Civ. SS.UU: 1712/1995) fino alla data di deposito di questa sentenza. Da tale ultima data fino al saldo, sulla somma di €. 20.163,11 (oramai debito di valuta) saranno dovuti i soli interessi legali fino al soddisfo. Invece sulla somma di
€. 896,82 (per spese mediche) spetteranno unicamente gli interessi legali dal momento in cui le singole spese risultano sostenute e fino al soddisfo.
Le spese seguono il principio della soccombenza. Considerata la natura delle questioni che non hanno richiesto un grosso impegno difensivo e considerato che l'istruttoria si è risolta con l'interrogatorio formale, l'esame di due testimoni e la consulenza tecnica d'ufficio, la liquidazione sarà operata con riferimento ai valori medi dei parametri (d.m. 55/2014) ridotti del 30%: fase studio = €. 643,30; fase introduttiva = €. 543,90; fase istruttoria = €. 1.176,00; fase decisionale = €. 1.190,70; totale €.
3.553,90. A tale somma va aggiunto il 15% per rimb. forf. spese, gli accessori come per legge e le spese borsuali pari a €. 278,03 (risultano documentate spese per: contributo unificato = €. 237,00; marca da bollo= €. 27,00; notifica = €. 14,03). Dette spese devono esser distratte in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
Venendo ora alla domanda di garanzia formulata dal nei confronti degli Controparte_1
occorre riconoscere che anche questa è fondata (gli Controparte_2 non hanno contestato l'affermazione del Controparte_2 CP_1
di essere assicurato con gli per il rischio di cui si
[...] Controparte_2 discute); detta domanda dovrà pertanto essere accolta.
Anche in questo caso le spese devono seguire il principio della soccombenza. Gli onorari vanno liquidati nella stessa misura di quelli individuati in favore dell'attrice, non essendo emersi motivi per discostarsene. Le spese borsuali che risultano documentate sono invece pari al costo del contributo unificato (€. 237,00) e la spesa per la notifica (€. 14,52); quindi €. 251,52.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (il compenso liquidato al consulente) dovranno esser poste definitivamente a carico delle parti soccombenti.
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 7494/2019 R.G. tra contro il Parte_1 CP_1
e gli così decide:
[...] Controparte_2
1. dichiara la responsabilità del per quanto avvenuto il 28.06.2018; Controparte_1 per l'effetto accoglie la domanda dell'attrice e condanna il al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore di , liquidandoli nella somma di €. Parte_1
21.059,93 oltre interessi legali da calcolare come indicato in motivazione;
2. condanna il al pagamento delle spese processuali relative Controparte_1 all'azione esperita dall'attrice, liquidandole in €. 278,03 per spese borsuali, €. 3.553,90 per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
dette spese processuali dovranno essere corrisposte direttamente in favore dell'avv. Alessandro Quarta che si è dichiarato anticipatario;
3. accoglie la domanda di garanzia formulata dal e, per l'effetto, Controparte_1 condanna gli a rifondere al predetto Controparte_2 CP_1
, tutte le somme che detto dovesse corrispondere
[...] Controparte_1 all'attrice in forza di questa sentenza;
4. condanna gli al pagamento delle spese processuali in Controparte_2 favore del , liquidandole in €. 251,52 per spese borsuali, €. CP_1 CP_1
3.553,90 per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico del e degli Controparte_1
Controparte_2
Lecce 04.07.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini